Le novità del DLgs 81 PSC e Costi della Sicurezza

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Transcript:

Testo coordinato con : Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 Legge del 2 agosto 2008, n. 129 (conversione del D.L. 97/2008) Legge del 6 agosto 2008, n. 133 (conversione del D.L. 112/2008) Legge del 27 febbraio 2009, n. 14 (conversione del D.L. 207/2008) Legge del 7 luglio 2009, n. 88 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) D.Lgs. n. 81 e s.m.i. del 9 aprile 2008 (pubblicato in G.U. n. 101 del 30 aprile 2008 Suppl. Ord. 108/L) arch daniela giuliano danielagiuliano@yahoo.it t.3402200948 Le novità del DLgs 81 PSC e Costi della Sicurezza

D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (pubblicato in G.U. n. 101 del 30 aprile 2008 Suppl. Ord. 108/L) (nel suo complesso in vigore dal 15 maggio 2008) Titolo I artt. da 1 a 61 Allegati da I a III principi comuni a tutti i settori di attività rientranti nel campo di applicazione del TU. Titolo II artt. da 62 a 68 Allegato IV Luoghi di lavoro Titolo III artt. da 69 a 87 Allegati da V a IX Attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale (compresi impianti e apparecchiature elettriche) Titolo IV artt. da 88 a 160 Allegati da X a XXIII Cantieri temporanei o mobili Titolo V artt. da 161 a 166 Allegati da XXIV a XXXII Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro Titolo VI artt. da 167 a 171 Allegato XXXIII Movimentazione manuale dei carichi Titolo VII artt. da 172 a 179 Allegato XXXIV Attrezzature munite di videoterminali Titolo VIII artt. da 180 a 220 Allegati da XXXV a XXXVII Agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali) Titolo IX artt. da 221 a 265 Allegati da XXXVIII a XLIII Sostanze pericolose (agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, amianto) Titolo X artt. da 266 a 286 Allegati (da XLIV a XLVIII) Agenti biologici Titolo XI artt. da 287 a 297 Allegati (da XLIX a LI) Atmosfere esplosive Titolo XII artt. da 298 a 303 Disposizioni sanzionatorie Capi finali dei Titoli da I a XI Titolo XIII artt. da 304 a 306 Norme transitorie e finali

Titolo IV Allegato X Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a) Allegato XI Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'articolo 100, comma 1 494 ALL I 494 ALL II Allegato XII Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99 494 ALL III Allegato XIII Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere 494 ALL IV Allegato XIV Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori 494 Allegato XV Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili Allegato XVI fascicolo con le caratteristiche dell'opera 494 Art 12/494 DPR 222 Allegato XVII Idoneità tecnico professionale Nuovo

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO ai sensi del DLgs 81/08 e smi partendo dai contenuti minimi dell all. XV

Le novità dell all.to xv

Le novità extra all.to xv

2. - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 2.1. - Contenuti minimi 2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi aggiuntivi, rispetto a quelli specifici propri dell attività delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, connessi in particolare ai seguenti elementi :

Le novità extra all.to xv utili alla redazione del PSC ed alla valutazione e stima dei costi della sicurezza

Art. 90.Obblighi del committente o del responsabile dei lavori 2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell opera, valuta prende in considerazione i documenti di cui all articolo 91, comma 1, lettere a) e b). Valutazione PSC e FASC in fase progettuale [PSC e FASC]

Art. 96.Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti 2. L'ACCETTAZIONE da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del PSC e la redazione del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui : all'articolo 17 comma 1, lettera a) all'articolo 29, comma 3), e all articolo 26, commi 1, lettera b), comma 2 e al comma 3.

Art. 96.Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti 2. ( ) adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a) Il datore di lavoro non puo' delegare le seguenti attivita': a) la VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28; all'articolo 29, comma 3) La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. e all'articolo 26, commi 1, lettera b) Fornisce (il dat lav comm) agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività Comma 2 a) cooperano all attuazione delle misure di prevenzione b) 24/03/2011 coordinano gli interventi danielagiuliano@yahoo.it

Art. 96.Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti 2. ( ) adempimento alle disposizioni di cui ( ) e al comma 3. [3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento é allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi] Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

Art. 96. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all allegato XI. 3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell inizio dell esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l appalto; l integrazione, sottoscritta per accettazione dall esecutore, integra gli atti contrattuali.

Art. 97. Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria 1. Il datore di lavoro dell impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e dirigente)

Art. 97. Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria.. b) verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti POS al CSE.

Art. 97. Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria 3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza. 3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.

SISTEMA CANTIERE e direttiva cantieri D.Lgs. 81/2008 (titolo IV) COMMITTENTE o RESPONSABILE DEI LAVORI LAVORATORE AUTONOMO IMPRESA affidataria D.Lgs. 81/2008 P.O.S. P.S.C. COORDINATORE PROGETTAZIONE COORDINATORE ESECUZIONE LAVORI IMPRESA A D.Lgs. 81/2008 P.O.S. LAVORATORE AUTONOMO LAVORATORE AUTONOMO LAVORATORE AUTONOMO IMPRESA C D.Lgs.81/2008 P.O.S. IMPRESA B P.O.S. D.Lgs. 81/2008

SISTEMA CANTIERE e direttiva cantieri D.Lgs. 81/2008 (titolo IV) COMMITTENTE o RESPONSABILE DEI LAVORI LAVORATORE AUTONOMO IMPRESA affidataria D.Lgs. 81/2008 P.O.S. P.S.C. COORDINATORE PROGETTAZIONE COORDINATORE ESECUZIONE LAVORI IMPRESA A D.Lgs. 81/2008 P.O.S. LAVORATORE AUTONOMO LAVORATORE AUTONOMO LAVORATORE AUTONOMO IMPRESA C D.Lgs.81/2008 P.O.S. IMPRESA B P.O.S. D.Lgs. 81/2008

Art. 100 Piano di sicurezza e di coordinamento 1.Il piano e' (..) e' corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi.

schematizzando:

Struttura del PSC Il PSC potrebbe essere articolato in 10 macroaree 1 DATI GENERALI analisi dell opera (indirizzo,contesto da all.xv2,elementi progettuali) 2 SOGGETTI RESPONSABILI (e aggiornamento con nomi datori di lavoro/lav autonomi) 3 VAL RISCHI (analisi elementi all. XI!!!) Area (analisi elementi all.xv.2 dell all.xv del dlgs 81) 4 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (layout con elementi del p.to222 dell all. XV del dlgs 81) 5 CRONOPROGRAMMA e LAVORAZIONI INTERFERENTI con ANALISI RISCHI AGGIUNTIVI - analisi dei rischi ai sensi del p.to 223 dell all.xv del dlgs 81; - analisi integrata con all. XI - Rischi aggiuntivi anche con elementi all. XV.2 6 MISURE DI PREVENZIONE (misure preventive protettive, misure progettuali, organizzative,procedure, ecc. su: area, organizzazione, lavorazioni, all. XI ) 7 PRESCRIZIONI OPERATIVE (solo su lav interferenti) 8 PROCEDURE DI COORDINAMENTO (uso comune di attrezzature, infrastrutt e modalità di COORDINAMENTO (riunioni, sopralluoghi, ecc) 9 MISURE DI EMERGENZA (procedure) 10 STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

esempiapplicativi

ALLEGATO XV - Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili 1. DISPOSIZIONI GENERALI 1.1. - Definizioni e termini di efficacia 1.1.1. Ai fini del presente allegato si intendono per: a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori;

Articolo 22 - Obblighi dei progettisti 1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia. (Arresto fino a sei mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro)

e) misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute; f) prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessità dell'opera da realizzare; g) cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata; h) PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 90; i) PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche; l) POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 79, lettera h, e all'articolo 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche; m) costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 90, nonché gli oneri indicati all'articolo 131 del D.Lgs. 163/2006 e smi