COMUNE DI BERTINORO PROVINCIA DI FORLI - CESENA ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. N. 41 seduta del 22/05/2014 NA/ss



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COMUNE DI BERTINORO PROVINCIA DI FORLI - CESENA ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 seduta del 22/05/2014 NA/ss OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014. L anno (2014), addì ventidue (22) del mese di Maggio, alle ore 20:30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, a seguito di appositi avvisi, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE. Presiede il Consigliere LAPENNA CLAUDIA in qualità di Presidente Fatto l'appello nominale, risultano: Presenti Assenti Presenti Assenti ZACCARELLI NEVIO (Sindaco) SI BUCCI FILIPPO SI FRATTO GABRIELE ANTONIO SI ZAMBELLI DAVIDE SI SCOGLI FILIPPO SI LOLLI STEFANO SI BENINI ANGELO SI FABBRI DAVIDE SI LAPENNA CLAUDIA SI RUSTIGNOLI ANGELO SI PIERACCINI FEDERICA SI MILANDRI MATTEO SI SIRRI MAURO SI Presenti N. 8 Assenti N. 5 Inoltre sono presenti n. 2 Assessori esterni (CAPUANO MIRKO, GIANGRASSO MORIS). Partecipa alla seduta il sottoscritto il SEGRETARIO GENERALE GIANCARLO INFANTE. Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la prima convocazione, il PRESIDENTE, LAPENNA CLAUDIA, assume la Presidenza ed apre la seduta che è dichiarata Pubblica nominando scrutatori i Consiglieri: 1) RUSTIGNOLI ANGELO, 2) FRATTO GABRIELE ANTONIO 3) BUCCI FILIPPO.

Vista la allegata proposta deliberativa; Visti i pareri resi ex art. 49, c. 1-2, D.Lvo 267/00: - sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile favorevole in data 16.05.2014 del Capo Settore Finanziario; Visto il verbale della 1 Commissione Comunale Permanente in data 20.05.2014; Dopo relazione del Sindaco e dibattito come meglio risulta da resoconto informatico acquisito al termine di seduta ed allegato al comma n. 6 (Atto CC n.42/2014); IL CONSIGLIO COMUNALE A votazione palese e che ha dato il seguente risultato: PRESENTI = 8; VOTANTI = 8, FAVOREVOLI = 7, CONTRARI = 1 (Cons. Rustignoli del Gruppo Punto a Capo); DELIBERA di approvare la proposta come presentata, e altresì per l urgenza di procedere, con successiva separata votazione palese e con le medesime risultanze DELIBERA di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

C.C. del 22.05.2014 - comma 5 odg OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014 Premesso che con la legge 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l Imposta Unica Comunale (IUC), composta dell imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell utilizzatore dell immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell utilizzatore. Che la disciplina della nuova TASI è prevista nelle citata legge di stabilità all articolo 1, nei commi da 669 a 679 nonché nei commi da 681 a 691 che fra l'altro prevedono: commi da 675 a 678 che la base imponibile del tributo è la stessa prevista per l applicazione dell IMU (comma 675) e l aliquota base del tributo è pari all 1 per mille (comma 676); aliquota che può essere stabilita in misura diversa da parte del Consiglio comunale, in riduzione fino al suo azzeramento e in aumento, per il 2014, fino ad un massimo del 2,5 per mille (comma 677); il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'imu al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Che per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unita' immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'imu relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011; Che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l aliquota massima non può eccedere l 1 per mille (comma 678); comma 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. comma 683 che prevede che spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. Visto l'art. 1, comma 707.della legge 147/2013 (legge stabilità) che prevede che a decorrere dall'anno 2014 «L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10»;

Visto l'art. 1, comma 708.della legge 147/2013 (legge stabilità) che prevede che "A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011". Visto l'art. 2 comma 2, del D.L.31 agosto 2013, n. 102 che ha modificato il comma 9-bis dell'art. 13 del D.L. 201/11 prevedendo che "A decorrere dal 1 gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati." Dato atto che che per l'anno 2014 non sono previsti trasferimenti compensativi del minore gettito dell'imposta derivante dalla esenzione disposta per le abitazioni principali, peri i fabbricati rurali ad uso strumentale e per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita. Richiamata, altresì, la deliberazione C.C. n. 30 del 07.05.2014 con la quale ha approvato le aliquote per l'imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2014 nelle seguenti misure: - aliquota di base pari allo 1,06 per cento per tutti gli immobili diversi da quelli di cui ai punti successivi, compresi quelli non produttivi di reddito fondiario, gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e gli immobili locati; - aliquota ridotta pari al 6 per mille per l abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; - aliquota di base pari al pari al 9,6 per mille per tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui al punto precedente, compresi quelli non produttivi di reddito fondiario, gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e gli immobili locati; Che nell'ottica di semplificare gli adempimenti ai contribuenti si ritiene opportuno che un immobile sia gravato o dall'imu o dalla TASI; Considerato il costo totale per i servizi indivisibili per l anno 2014, alla cui copertura la TASI è diretta, che trova previsione nei pertinenti interventi del bilancio 2014 approvato con delibera C.C. n. 31 del 07.05.2014 e di cui si allega schema finanziario (allegato alla lettera A della presente deliberazione); Ritenuto necessario deliberare per l'anno 2014 una maggiorazione della aliquota di base della TASI prevista dalla legge nel 1 per mille al fine di garantire: 1) le entrate necessarie per il pareggio di bilancio tenuto conto dei minori trasferimenti statali; 2) la copertura dei costi per i servizi indivisibili forniti; 3) la concessione di detrazioni per carichi di famiglia; determinando le seguenti aliquote per il Tributo per i Servizi Indivisibili: -aliquota pari al 2 (due) per mille per l abitazione principale e relative pertinenze (così come definite dall'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011 e per le fattispecie assimilate ai sensi di legge e del vigente Regolamento per l'applicazione dell'imu) classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, in quanto per tali tipologia di immobili non è dovuta l'imu; -aliquota pari a 0 (zero) per mille per le per l abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, in quanto per tale tipologia di immobili è dovuta l'imu;

-aliquota pari a 0 (zero) per mille per tutti gli altri immobili; Ritenuto, inoltre, di determinare, ai sensi del comma 681: -nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, la quota parte che dovrà essere corrisposta dall'occupante dell'immobile; - nella misura del restante 90 per cento, la quota parte che dovrà essere corrisposta dal soggetto titolare del diritto reale sull unità immobiliare; Ritenuto inoltre, quanto concerne invece le detrazioni di cui al comma 682 lett. b), sub. 1) della legge di stabilità di proporre le seguenti detrazioni dall imposta dovuta a favore dell abitazione principale e relative pertinenze come definite dalla legge o dai regolamenti comunali: 1) per l abitazione principale e relative pertinenze cosi scaglionata: a). 40,00 per rendita catastale dell'abitazione principale fino a. 300; b). 0,00 per rendita catastale dell'abitazione principale oltre a 300. rapportate al possesso ed al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione 2) per l abitazione principale e relative pertinenze possedute o detenute da nuclei famigliari. 40,00 per ogni figlio convivente di età non superiore a 26 (ventisei) anni, qualunque sia la rendita catastale dell'abitazione principale, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale e rapportate al possesso ed al periodo dell'anno durante il quale si protraggono tali condizioni; Dato attoche sulla base di quanto sopra proposto in materia di aliquote e detrazioni, il gettito preventivato del tributo risulta compatibile con quanto inserito a bilancio, 420.000, e nel limite dei costi dei servizi indivisibili individuati analiticamente nell apposito allegato del regolamento stesso, per i quali si preventiva per l'anno 2014 un grado di copertura pari al 55,84%; Rilevato che l art. 53, comma 16, della L. 388/2000 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; Che il termine previsto per l'anno 2014 per la deliberazione del Bilancio di Previsione è stato prorogato con decreto ministeriale al 31.07.2014; Che l'art. 1 del DL n. 16/2014, come convertito con L. n. 68/2014, stabilisce che nell'anno di prima applicazione del tributo (2014) per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per l'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014 ; Che per rendere conoscibili le aliquote e detrazioni TASI entro il 31.05.2014 occorre inviare la delibera consiliare al Ministero entro il 23.05.2014; Ritenuto opportuno adottare la delibera di determinazione delle aliquote e delle detrazioni in tempo utile per l'invio al Ministero entro il 23.05.2014, per evitare ai proprietari ed agli utilizzatori degli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze di versare entro il 16.06.2014

l'acconto del tributo, che poi dovrebbe essere rimborsato, con gravi disagi ai contribuenti oltre che agli uffici comunali; Che l'art. 193 comma 3 del Dlgs n. 267/2000, come modificato dall'art. 1 comma 444 della Legge n. 228/2012, consente di variare le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre con effetto dal 1 gennaio dell'anno, per il ripristino degli equilibri di bilancio; Vista la Legge 147 del. 27/12/2013 (legge di stabilità per l anno 2014); Visto l art 52 del D.Lgs. 446/1997; Accertata la propria competenza a deliberare in merito, in deroga all art. 42 comma 2 sub f), della L. 267/2000, sulla base di quanto disposto dal comma 683 dell art. 1 della legge 147/12/2013; Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile del Capo Settore Finanziario del 16.05.2014; Visto il parere del Revisore Unico; PROPONE 1) di stabilire, ai fini dell'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), in considerazione dei costi dei servizi indivisibili meglio specificati nello schema finanziario allegato alla presente deliberazione, le seguenti aliquote, ai sensi dei commi 640, 677 e 678 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014): -aliquota pari al 2 (due) per mille per l abitazione principale e relative pertinenze (così come definite dall'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011 e per le fattispecie assimilate ai sensi di legge e del vigente Regolamento per l'applicazione dell'imu) classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, in quanto per tali tipologia di immobili non è dovuta l'imu; -aliquota pari a 0 (zero) per mille per le unita immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, in quanto soggette all'imu; -aliquota pari a 0 (zero) per mille per tutti gli altri immobili; 2) di determinare, ai sensi del comma 681: - nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, la quota parte che dovrà essere corrisposta dall'occupante dell'immobile; - nella misura del restante 90 per cento, la quota parte che dovrà essere corrisposta dal soggetto titolare del diritto reale sull unità immobiliare; 3) di stabilire per quanto concerne invece le detrazioni di cui al comma 682 lett. b), sub. 1) della legge di stabilità le seguenti detrazione dall imposta dovuta per l abitazione principale e relative pertinenze come definite dalla legge o dai regolamenti comunali: 1) per l abitazione principale e relative pertinenze cosi scaglionata: a). 40,00 per rendita catastale dell'abitazione principale fino a. 300; b). 0,00 per rendita catastale dell'abitazione principale oltre a 300. rapportate al possesso ed al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione

2) per l abitazione principale e relative pertinenze possedute o detenute da nuclei famigliari:. 40,00 per ogni figlio convivente di età non superiore a 26 (ventisei) anni, qualunque sia la rendita catastale dell'abitazione principale, urché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale e rapportate al possesso ed al periodo dell'anno durante il quale si protraggono tali condizioni; 4) di dare atto che le aliquote e le detrazioni decorrono dal 01.01.2014; 5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge ed al Regolamento comunale per la disciplina della TASI; 6) di dare atto che le aliquote e le detrazioni di cui ai punti precedenti, unitamente alle riduzioni e esenzioni previste dal regolamento comunale, garantiranno per l anno 2014 un gettito a copertura dei costi dei servizi indivisibili indicati analiticamente in apposito allegato, nella misura stimata del 55,84% e che alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale da reperire nell ambito delle spese del bilancio comunale; 7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione; Inoltre, attesa l urgenza di provvedere in merito, al fine di dare corso tempestivamente agli adempimenti relativi, si suggerisce l'immediata eseguibilità.

Allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 22/05/2014 COMUNE DI BERTINORO TASI 2014 SCHEMA FINANZIARIO DEI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2014 PER APPROVAZIONE ALIQUOTE SERVIZIO INDIVISIBILE IMPORTO BILANCIO PREVISIONE 2014 FUNZIONE 8 SERVIZIO 1 VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE 341608,81 FUNZIONE 8 SERVIZIO 2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 240.000,00 FUNZIONE 9 SERVIZIO 3 SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE 13.000,00 FUNZIONE 9 SERVIZIO 6 PARCHI E TUTELA VERDE PUBBLICO 157.520,00 TOTALE 752.128,81 GETTITO PREVISTO TASSA SERVIZI (TASI) 420.000,00 PERCENTUALE COPERTURA 55,84%

Letto, approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE LAPENNA CLAUDIA IL SEGRETARIO GENERALE GIANCARLO INFANTE Visto: IL CAPO SETTORE FINANZIARIO Dr. Andrea Nanni PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00) Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all Albo Pretorio il giorno... per giorni...15... consecutivi. Comunicata alla Prefettura il... prot. n.... (art. 135, comma 1, D.Lgs. n. 267/00) IL SEGRETARIO GENERALE GIANCARLO INFANTE Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che della presente deliberazione è stata data pubblicazione all Albo Pretorio per gg. 15 dal... al... (N.... di Reg.) La presente deliberazione è divenuta esecutiva il... Bertinoro, IL SEGRETARIO GENERALE GIANCARLO INFANTE