COMUNE DI AGRIGENTO Settore VIII LL.PP. - Servizio I

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COMUNE DI AGRIGENTO Settore VIII LL.PP. - Servizio I REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE COTTIMO-APPALTO, AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2002, N. 7 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.57 DEL 07/08/2007 1

COMUNE DI AGRIGENTO Settore VIII LL.PP. - Servizio I REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE COTTIMO-APPALTO, AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2002, N. 7 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. Art.1 E' istituito l Albo delle Imprese di Fiducia del Comune di Agrigento, per l affidamento dei lavori mediante cottimo-appalto fino all importo di 150.000,00 IVA esclusa, ai sensi dell'art. 24/bis della legge 11/02/1994, n.109, come introdotto dall art.20 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e modificato dall art. 17 della legge regionale 19/05/2003, n.7. Art. 2 Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 2 agosto 2002, n.7, che ha sostituito l art. 8 comma 11 quinquies della legge 109/94, sono iscritte all'albo delle Imprese di Fiducia della Ammini strazione Comunale, le imprese che abbiano i seguenti requisiti: - Il possesso di attestazione di qualificazione all esecuzione dei lavori pubblici (Attestazione SOA), rilasciata ai sensi dell art. 8, comma 3, della legge 11 Febbraio1994, n.109; - ovvero le imprese che abbiano i seguenti requisiti: a) Iscrizione, da almeno due anni, al rispettivo Albo Camerale, per le imprese iscritte all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; b) Iscrizione, da almeno due anni, al Registro Prefettizio o presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e.agricoltura ai sensi del D.M. del 23/06/2004, per le imprese Cooperative iscritte al Registro Prefettizio, Sezione Produzione e Lavoro; c) I requisiti previsti dall'art. 28, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ridotti del cinquanta per cento, per tutte le altre imprese non rientranti nella fattispecie di cui alle superiori lettere a) e b), I richiedenti sono iscritti per le categorie di importo e per le specializzazioni risultanti dai certificati prodotti 2

Art. 3 Per ottenere l'iscrizione all'albo delle Imprese di Fiducia dell Amministrazione i richiedenti devono presentare al Comune di Agrigento, a pena d esclusione, entro il termine perentorio previsto nell apposito Avviso che sarà emanato e pubblicato da parte dell Amministrazione, compilata ed autenticata nelle forme di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000: 1. Domanda di iscrizione, nella quale si dovrà specificare la qualifica o le qualità e le generalità del sottoscrittore, tutti i dati dell impresa da iscrivere, le categorie di lavori per cui si chiede l iscrizione in relazione ai requisiti tecnici posseduti, corredandola di tutti i documenti e certificati di seguito elencati: 2. Certificazione inerente i requisiti tecnici: Certificato di iscrizione alla S.O.A in corso di validità relativa a qualunque categoria e di qualsiasi importo ovvero negli altri casi: a) nei casi previsti dall'art.2, lettera a): Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, da almeno due anni, contenente l'indicazione dell'attività specifica dell'impresa di cui si richiede l iscrizione, riportante la dicitura sullo stato di fallimento o liquidazione amministrativa coatta o ammissione in concordato o amministrazione controllata dell impresa negli ultimi cinque anni, nonché N.O. ai fini dell art. 10 della L. 31 Maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni; b) nei casi previsti dall art.2 lettera b): Certificato di iscrizione, da almeno due anni, al Registro Prefettizio delle Cooperative o presso la C.C. I.A.A. ai sensi del D.M.del 23/06/2004 contenente l'indicazione dell'attività specifica dell'impresa di cui si richiede l iscrizione, riportante la dicitura sullo stato di fallimento o liquidazione amministrativa coatta o ammissione in concordato o amministrazione controllata dell impresa negli ultimi cinque anni, nonché N.O. ai fini dell art. 10 della L. 31 Maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni; c) nei casi previsti dall'art.2, lettera c): Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con dicitura antimafia e fallimentare; inoltre certificato/i rilasciato/i dalla stazione appaltante, attestante l'importo dei lavori eseguiti direttamente, nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione all'albo, non inferiore ad.150.000 al netto di IVA, ridotti del 50%; 3. Dichiarazioni inerenti i requisiti generali: Dichiarazione sostitutiva, resa obbligatoria mente ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con le quali il concorrente, assumendosene la piena responsabilità, dichiara: di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall articolo 38, comma 1, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e precisamente: a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 3

b) di non avere pendente procedimento per l applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all art. 3 della legge 27/12/1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall art. 10 della legge 31/05/1965, n.575; tali situazioni devono essere dichiarate, a pena d esclusione: - dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; - dal socio e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; - dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; - dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società; c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell art. 444 del Codice di Procedura Penale per reati gravi che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di non iscrizione all Albo la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all art. 45, paragrafo I, Direttiva C.E.2004/18. La non iscrizione all Albo ed il divieto, operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: - del titolare e del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; - del socio e del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; - dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; - degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio; - dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di presentazione della istanza di iscrizione all Albo delle imprese di fiducia e, nel caso la causa della cessazione sia avvenuta per condotta penalmente sanzionata, l impresa deve dimostrare di avere adottato atti o misure di completa dissociazione da tale condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l applicazione dell art. 178 del Codice Penale e dell art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale ; i quali, a pena d esclusione, devono renderne la dichiarazione, ovvero: - dichiarazione obbligatoria che non esistono nell impresa soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di presentazione della istanza di iscrizione all Albo delle Imprese di fiducia; d) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posta all art.17 della legge 19/03/1990, n.55; e) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell Osservatorio; f) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell esecuzione delle prestazioni affidate da questa stazione appaltante e di non avere commesso un errore grave 4

nell esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di questa stazione appaltante; g) di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; h) di non avere reso, nell anno antecedente la data di pubblicazione dell Istanza di iscrizione all Albo di fiducia, false dichiarazioni in merito ai requisiti o alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di iscrizione all Albo, risultanti dai dati in possesso dell Osservatorio; i) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; j) in riferimento al requisito di cui all art 17 della legge 12/03/1999 n.68: j.1 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti o da 15 a 35 senza che abbia effettuato nuove assunzioni dopo il18/01/2000): di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99. j.2 (nel caso di impresa che occupa più di 35 dipendenti o da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000) : di essere in regola con gli adempimenti di cui alla legge 68/99 ed in aggiunta, a pena d esclusione, devesi produrre il relativo certificato rilasciato dall Ufficio del Lavoro o in alternativa sua integrale dichiarazione sostitutiva contenente l indicazione di tutti i dati del certificato ai sensi del D.P.R. 445/2000; k) di non avere avuto applicata la sanzione interdittiva di cui all art.9, comma 2, lettera c), del D.Lvo 08/06/2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. l) di avere riportato condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione; ovvero: - di non avere riportato condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione; m) di essere in regola con gli adempimenti contributivi ed all uopo: m.1) allega certificazione (DURC) rilasciata dagli enti previdenziali ai sensi dell art. 19, comma 12-bis, della L. 109/94 nel testo coordinato come introdotto dall art. 1 comma 12 della L.R. 16/2005 e secondo le modalità attuative contenute nel decreto dell Assessorato Regionale Lavori Pubblici n. 26/GAB del 24/02/2006, adottato ai sensi dell art. 1, comma 13, della L.R. 16/2005 in corso di validità; ovvero: m.2) allega dichiarazione sostitutiva, resa obbligatoriamente ai sensi dell art. 76 del D.P.R. 445/2000 (qualora il concorrente opti, in luogo delle suddette certificazioni, per la produzione della suddetta dichiarazione sostitutiva, questa deve essere resa riportando specificatamente tutti i dati sostituiti da rendere ai sensi del D. P.R. 445/2000 e non in maniera generica, pena l esclusione). 5

n) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; o) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; p) i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, sono i seguenti: ; q) il numero di fax al quale inviare eventuali comunicazioni è il seguente ; r) di non avere in corso nell ultimo biennio alcuna delle misure interdittive di cui all art. 36 del D.L. 223 del 04/07/2006, convertito con legge 04/08/2006 n. 248 e di cui alle Circolari INAIL n. 45 del 23/10/2006 e n. 29 del 28/09/2006 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e di adeguarsi alla nuova normativa sul lavoro; s) In caso di concorrente che partecipi con il requisito tecnico dell attestazione S.O. A, dichiarazione: s.1) di trovarsi /di non trovarsi nel caso previsto dalla lettera m) del comma 7 dell art. 6 del D. Lgs. 163/2006; s.2) di adempiere agli obblighi di cui al comma 11 dell art. 6 del D. Lgs. 163/2006; 4. Certificato del Tribunale del Casellario Giudiziale o in alternativa autocertificazione sostitutiva resa ai sensi dell art. 76 del D.P.R. 445/2000 dei soggetti di cui sopra; 5. Certificato dei Carichi Pendenti presso la Procura della Repubblica o in alternativa auto certificazione resa ai sensi dell art. 76 del D.P.R. 445/2000 dei soggetti di cui sopra; 6. Certificato della Cancelleria del Tribunale competente Sezione Fallimentare dal quale risulti che nei confronti della società o dell impresa individuale non sia in corso una procedura di fallimento o liquidazione amministrativa coatta o ammissione in concordato o amministrazione controllata negli ultimi cinque anni; 7. Dichiarazione di adesione ai protocolli di legalità e della circolare n. 593 del 31 Gennaio 2006 LL.PP. resa obbligatoriamente, con la compilazione del modello depositato presso la Sezione Amministrativa- SERV. I - del Settore VIII-LL.PP.; 8. Versamento di 30,00 a mezzo bollettino di c/c postale n. 12312922- Intestato a Comune di Agrigento - Tesoreria Comunale - quale contributo per la pubblicazione dell Albo delle Imprese di fiducia dell Amministrazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, secondo il disposto del successivo Art. 4, comma 6, e per le spese di pubblicazione dell Avviso. L Amministrazione, prima di consentire l iscrizione deve acquisire la comunicazione e/o certifica zione di cui al D. Legls. 08 Agosto 1994 n. 490 e successive modificazioni. Entro trenta giorni dal ricevimento dell istanza l Amministrazione comunica all interessato il nominativo del responsabile del procedimento. L'Amministrazione emana il provvedimento di iscrizione all'albo delle Imprese di Fiducia entro il 31 Dicembre di ogni anno. Ai sensi dell art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, l iscrizione all Albo, per come sopra specificato, può essere comprovata con dichiarazioni sottoscritte dall interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. 6

Resta ferma la facoltà del Comune di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione prodotta, a termine dell art. 41 dello stesso D.P.R. 445/2000. Art. 4 1) L'iscrizione all'albo delle Imprese di Fiducia dell Amministrazione ha effetto permanente. 2) Per ottenere l iscrizione all Albo, limitatamente alla prima formazione, i richiedenti devono presentare istanza al Comune di Agrigento, pena l esclusione, entro il termine previsto dall apposito Avviso che sarà pubblicato da parte dell Amministrazione all Albo Pretorio del Comune di Agrigento e della cui pubblicazione sarà dato avviso a mezzo Manifesti Murali. 3) Le domande e la documentazione presentate saranno esaminate dal Responsabile dell Ufficio preposto alla tenuta dell Albo, Serv. I del Sett. VIII - LL.PP., che provvederà alla formulazione dell Elenco delle Imprese da inserire nell Albo. 4) Alle imprese, la cui domanda non è conforme a quanto previsto dagli articoli precedenti, il predetto responsabile comunica l inizio del procedimento di non iscrizione con le modalità di seguito riportate assegnando 10 (dieci) giorni di tempo per eventuali controdeduzioni. Alle imprese non ammesse, sempre a cura del predetto responsabile, sarà notificato il provvedimento di non iscrizione. Nella comunicazione debbono essere indicati: a) l oggetto del procedimento promosso; b) i fatti e gli addebiti contestati; c) l ufficio e la persona responsabile del procedimento; d) l ufficio in cui si può prendere visione degli atti; e) il termine per potere presentare deduzioni; f) il termine per la conclusione del procedimento; g) il soggetto competente all adozione del provvedimento finale. 5) L Albo sarà articolato per gruppi di categoria di lavori utilizzando le categorie generali allegate al DPR 25/01/2000, n. 34. 6) La costituzione dell Albo sarà approvata, su proposta del predetto responsabile, con Determinazione del Dirigente del Sett. VIII - LL.PP., che provvederà alla sua pubblicazione per quindici giorni all Albo Pretorio e alla sua trasmissione al Sindaco, agli Assessori, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario e al Direttore Generale. Eventuali osservazioni saranno esaminate e decise dal predetto responsabile. 7) Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione. 8) Dopo la prima formazione dell'albo, le nuove iscrizioni decorrono, in sede di aggiornamento dell'albo, dall'inizio di ogni anno. A tal fine le domande di nuova iscrizione devono essere presentate dagli interessati entro il 31 Ottobre di ogni anno e si osservano le disposizioni del precedente Art.3. 7

9) Le imprese già iscritte all'albo, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, diversamente da quelle di cui alla lettera c) del medesimo articolo, non sono tenute in sede di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione. Le imprese di cui alla lettera c) del precedente Art. 2, invece, sono tenute a confermare il possesso dei requisiti per i quali hanno ottenuto l iscrizione entro il 31 Ottobre di ogni anno. 10) Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dal successivo art. 6 del presente Regolamento. 11) Alla prima formazione dell'albo di Fiducia delle Imprese, in applicazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento, il Comune provvederà alla sua pubblicazione all Albo Pretorio del Comune ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Art.5 1) L' efficacia dell'iscrizione all'albo può essere sospesa, su proposta del Responsabile dell Ufficio Preposto alla tenuta dell Albo, a mezzo di idoneo provvedimento dirigenziale, quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi: a) sia in corso una procedura di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo; b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per sua natura o per sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione, di cui allo Art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall art. 10 della legge 31/05/1965, n.575, nei confronti dei soggetti di cui al punto 3.b) del superiore Art.3 e dei conviventi; c) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell ese cuzione dei lavori; d) sia stata rilevata condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante; e) sia stata rilevata negligenza nell esecuzione dei lavori; f) siano state rilevate infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; g) sia stata rilevata inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 2 del precedente Art.4; 2) Nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma 1), il provvedimento è adottato quando l ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di Società o di Consorzio. 3) Il provvedimento, adottato anche nei casi di cui alle lettere d), e), f), g) del comma 1, determina, altresì, la durata della sospensione. 8

4) Il provvedimento di sospensione è preceduto dalla comunicazione all iscritto dei fatti addebitati, con fissazione di un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, per le sue deduzione, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l adozione del provvedimento finale. Art.6 1) In armonia con il disposto di cui all'art. 38 del D. Lvo 12/04/2006, n. 163, sono cancellati dall'albo, su proposta del Responsabile dell Ufficio Preposto alla tenuta dell Albo, a mezzo idoneo provvedimento dirigenziale, gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi: a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o abbiano cessato l attività; b) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell art. 444 del Codice di Procedura Penale per reati gravi che incidono sulla affidabilità morale e professionale; E comunque causa di cancellazione dall Albo la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all art. 45, paragrafo I, Direttiva C.E. 2004/18. La cancellazione dell Albo opera anche se la sentenza è stata emessa nei confronti dei soggetti di cui al punto 3.c) del precedente Art. 3; c) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posta all art. 17 della L. 19/03/1990, n. 55 e successive modificazioni; d) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell Osservatorio; e) che hanno commesso grave negligenza, irregolarità o malafede nell esecuzioni dei lavori affidati da questa Amministrazione o che hanno commesso un errore grave nell esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di questa Amministrazione Comunale; f) che abbiano commesso irregolarità debitamente accertate e di particolare rilevanza rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione Italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti; g) che nell anno antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione all Albo hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell Osservatorio; h) che sono state commesse infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali ed alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; i) abbiano commesso violazione in ordine alle disposizioni dell art. 17 della legge 68/99; 9

j) sia stata applicata sanzione interdittiva di cui all art. 9, comma 2, del D.Lvo 08/06/2001.n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; k) non siano in regola con gli adempimenti contributivi (DURC); l) sia stata applicata una delle misure interdittive di cui all art. 36 del D.L. 223 del 04/07/2006, convertito con legge 04/08/2006 n. 248; m) che abbiano fatto domanda di cancellazione dall'albo. 2) Il provvedimento di cancellazione dall Albo è preceduto dalla comunicazione all'iscritto dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per le sue dedu zioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del prov vedimento finale. 3) Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, la sanzione della cancella zione si applica con riferimento ai soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo precedente. 4) Ai fini dell osservanza del presente articolo e del precedente Art. 5, questa stazione appaltante ogni anno procederà autonomamente alle verifiche dei requisiti di carattere economicofinanziario, tecnico-organizzativo e di carattere generale, su un numero di imprese non inferiore al 10% degli iscritti da individuare tramite sorteggio; Art.7 1) Almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, il Comune spedisce ad un minimo di 5 (cinque) imprese iscritte all'albo, raccomandata A.R. contenente avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare. L'avviso va altresì reso pubblico presso l Albo Pretorio del Comune fino alla data stabilita per la presentazione delle offerte. Resta impregiudicato il diritto di proporre offerte da parte di tutte le imprese iscritte all'albo del Comune di Agrigento. 2) Non è consentito l'invito per un secondo lavoro ad una impresa, quando altre imprese iscritte all'albo non ne abbiano ancora ricevuto uno nell'anno. 3) Non è consentito invitare o aggiudicare cottimi appalto ad imprese nei cui confronti, benché non sospese, sia in corso un procedimento di cancellazione. 4) Qualora non risultino iscritte all'albo, nella qualifica da richiedere, almeno cinque imprese, il Comune può invitare imprese non iscritte all'albo, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dei lavori. Art.8 1. Il presente Regolamento sostituisce quello approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 14/04/1997, ormai desueto e non più applicabile per la sopravvenuta progressione normativa, e costituisce per questa Amministrazione Comunale, in quanto compatibile, il Regolamento di cui all art. 20 della L.R. 02/08/2002, n.7, come modificato dall art. 17 della legge regionale 19/05/2003, n.7, che ha aggiunto l art. 24/bis alla legge 11/02/1994, n. 109. Art.9 10

1. L Albo delle Imprese di Fiducia del Comune di Agrigento, da istituire secondo il presente Regolamento, può essere utilizzato per l individuazione delle imprese da invitare, secondo le modalità di cui al precedente Art. 7, anche per i lavori da affidare mediante Pronto-Intervento e Procedura-Negoziata con l avvertenza che in quest ultimo caso le imprese da invitare siano almeno 10 (Dieci). Il Responsabile del Servizio I e Titolare di P.O. Dott.ssa M. Giglione Il Dirigente del Settore VIII LL.PP. (Ing. Giuseppe Principato) 11