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Transcript:

Determinazione n. 16 del 13 giugno 2017 Oggetto: servizio di cancellazione d ufficio delle società dal registro delle imprese affidamento incarico alla società IC Outsourcing s.c.r.l. Il Dirigente dell Area Anagrafe Economica VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura), così come recentemente modificata dal Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 219; VISTO lo Statuto camerale, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 2 del 17 luglio 2001, e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio camerale n. 5 del 27 ottobre 2016; VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e successive modificazioni e integrazioni; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 (Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio); VISTA la deliberazione n. 2 del 26 aprile 2017, con la quale il Consiglio camerale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017, secondo gli schemi allegati al D.M. 27 marzo 2013 e al D.P.R n. 254/2005; VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 38 del 2 maggio 2017, con la quale vengono assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel Budget Direzionale 2017; VISTO l art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001 e, in particolare, il comma 2, che attribuisce ai Dirigenti l adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l Amministrazione verso l esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; ATTESO che, ai sensi della citata normativa, i Dirigenti sono responsabili, in via esclusiva, dell attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati; CONSIDERATO che, dalle rilevazioni effettuate tramite il sistema informatico in dotazione all Ente, si evinceva che un numero significativo di imprese non aveva versato il diritto annuale per l anno 2016 entro la scadenza ordinaria, ma risultava ancora nei termini per procedere al pagamento tramite ravvedimento operoso ; VISTO il D.P.R. 247 del 23 luglio 2004, che regolamenta il procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle Imprese (imprese individuali e delle società di persone);

VISTO l art. 2490, comma 6, del codice civile, il quale disciplina la procedura di cancellazione dal Registro delle Imprese delle società di capitali in fase di liquidazione; VISTO l'art. 25 D.L. 18.10.2012, n. 179 convertito in L. 17.12.2012, n. 221, il quale ha introdotto un'ulteriore ipotesi di cancellazione d'ufficio per le start up innovative e gli incubatori certificati, laddove perdano i requisiti previsti da legge per la loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese (art. 25 comma 8) e/o non comprovino il perdurare del possesso degli stessi con apposita dichiarazione presso l'ufficio Registro delle Imprese; CONSIDERATO necessario attuare un intervento di pulizia e di riordino degli elenchi del Registro delle Imprese, sia per l ottemperanza della funzione di pubblicità cui il Registro è chiamato ad adempiere, sia anche nella prospettiva di un accorpamento con la Camera di Commercio di Oristano così come individuato a seguito del processo di riorganizzazione degli Enti camerali ex D. Lgs. 219/2016; VISTA la seguente normativa e giurisprudenza in materia di affidamenti in house : Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 8756 del 15 giugno 2002, in base alla quale l affidamento diretto di un servizio a favore di una persona giuridica distinta, senza ricorrere alle procedure di evidenza pubblica prescritte dalle norme nazionali e comunitarie, è consentito qualora l ente pubblico eserciti su tale persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e la persona giuridica realizzi la parte più importante della propria attività con gli enti che la controllano; Decreto Legge 4 luglio 2006 (Decreto Bersani), recante Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all evasione fiscale, il quale prevede, in particolare all articolo 13 ( Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza ), che, al fine di evitare pericolose alterazioni/distorsioni della concorrenza, le società a capitale pubblico - possano operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti - non possano svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara - non possano partecipare ad altre società o enti - debbano avere un oggetto sociale esclusivo - non possano operare in violazione delle regole suddette a pena di nullità dei contratti Giurisprudenza nazionale e comunitaria che legittimano l affidamento diretto di un servizio pubblico a una società, nel caso in cui la totalità del capitale sociale sia di proprietà di enti pubblici (p.e. Consiglio di Stato, Sez. V sentenza 3 febbraio 2009, n. 591); Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario (c.d. Spending Review ) e, in particolare, l art. 4 comma 8 ( Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche ), il quale dispone che << A decorrere dal 1 gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house. Sono fatti salvi gli affidamenti in

essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2014. ( omissis)>>; Direttiva 24/2014/UE sugli appalti pubblici; D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, recante il nuovo Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e, in particolare gli artt. 4, 5, e 192: Art. 4 (Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi) L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, all'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, ubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica ; Art. 5 (Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico): 1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi; c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata ; Art. 192 (Regime speciale degli affidamenti in house): 1. È istituito presso l'anac, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'autorità definisce con proprio atto. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3. 2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162. VISTO il comunicato del Presidente ANAC del 3 agosto 2016 avente per oggetto chiarimenti sull applicazione dell art. 192 del Codice dei contratti, in base al quale, nelle more dell emanazione da parte dell Autorità dell elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house, ai sensi del comma 1 del citato articolo, tenuto conto dell efficacia non costitutiva ma meramente dichiarativa dell iscrizione, l affidamento diretto alle società in house può essere effettuato sotto la propria responsabilità dalle amministrazioni aggiudicatrici in presenza dei presupposti legittimanti definiti dall art. 12 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell art. 5 del D. Lgs. 50/2016; PRESO ATTO che: IC Outsourcing s.c.r.l. è una società consortile interamente partecipata dalle Camere di Commercio italiane, che svolge la propria attività all interno del sistema camerale a solo beneficio dei soci, con espresso divieto statutario di partecipazione di soci privati; le Camere di Commercio socie svolgono su tale società consortile un controllo strutturale analogo a quello svolto sui loro servizi resi attraverso il sistema camerale di cui fanno parte; la società consortile IC Outsourcing s.c.r.l. ha pertanto i requisiti per l affidamento in house; VISTO l art. 36, comma 2 del D. Lgs 50/2016 e le Linee Guida ANAC approvate con la deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 (Procedure per l affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici) che, in accoglimento delle osservazioni presentate e tenuto conto di quanto disposto dall art. 36, comma 2, lett. a) che - a differenza di quanto disposto dalle lettere b) e c) - non richiede lo svolgimento di indagini di mercato, ha rimesso alla discrezionalità della stazione appaltante la scelta, ove lo ritenga necessario, di svolgere una mera indagine esplorativa, senza imporre l osservanza di alcuna formalità. VALUTATA la congruità delle condizioni economiche e contrattuali proposte dalla società IC Outsourcing S.C.R.L., individuate in dettaglio nell offerta prot. n. 0010238 del 05 giugno 2017; PRESO ATTO che la specialità del servizio offerto dalla società IC Outsourcing S.C.R.L., in ragione degli applicativi informatici utilizzati dal sistema camerale nazionale per trattare i documenti e le informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o pubblicità notizia, non consente di poter operare un confronto della proposta nel rapporto qualità prezzo rispetto ad altri soggetti operanti sul mercato libero; CONSIDERATO che non risultano attive convenzioni CONSIP, o comunque altre forme di approvvigionamento attraverso il mercato elettronico della P.A. concernenti il servizio in oggetto, o con caratteristiche comunque idonee a soddisfare le specifiche esigenze sopra rappresentate, alle quali sia possibile aderire o dalle quali si possano desumere oggettivi parametri qualità/prezzo per valutare la congruità del corrispettivo necessario;

CONSIDERATO che è stata verificata, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l affidamento in house di tali servizi alla società IC Outsourcing S.C.R.L., essendo la stessa interamente partecipata dalle Camere di Commercio italiane e dalle loro Unioni, tra cui anche la Camera di Commercio di Cagliari; RICHIAMATO l art. 11 del Regolamento camerale per l'acquisizione di forniture e servizi e per l'esecuzione di lavori in economia; VERIFICATA la disponibilità delle risorse, SENTITO il Responsabile del Procedimento Amministrativo DETERMINA 1. di affidare il servizio di estrazione dei dati e delle consistenze delle società potenzialmente cancellabili dal registro delle imprese, alla società IC Outsourcing s.c.r.l. con sede in Padova, Corso Stati Uniti, 14, per un importo complessivo di 250,00 (IVA esente); 2. di stabilire che l onere del servizio gravi per sul conto n. 325050 Spese Automazione Servizi, centro di costo MC01 del corrente preventivo economico, come da offerta prot. n. 0010238 del 5 giugno 2017, e riepilogate nella tabella di seguito riportata: Importo della spesa 250,00 Conto di Bilancio su cui graveranno le spese: 325050 Spese Automazione Servizi cdc MC04 Disponibilità del Conto di Bilancio: 40.040,92 3. di riservarsi una decisione circa l opportunità di procedere alla successiva cancellazione dal Registro delle Imprese e della quantificazione degli eventuali altri oneri, a seguito dell analisi dei dati derivanti dalla prima elaborazione; 4. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di gara e contratti del sito internet dell Ente (indirizzo web http://www.ca.camcom.gov.it) secondo le disposizioni degli articoli, 23, comma 1, lett. b), 26 e 27 del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013; 5. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione nell Albo camerale informatico di questa Camera di Commercio, istituito ai sensi dell art. 32, Legge n.69/2009, conformemente a quanto previsto dall art. 34 dello Statuto camerale. Cagliari, 13 giugno 2017 Il Dirigente dell Area Anagrafe Economica (Dr.ssa Simonetta Oddo Casano) (firma digitale ai sensi del D.lgs n. 82/2005)