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DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI PARTE A DISPOSIZIONI GENERALI SEZIONE 1 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE E TERMINI Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte A, Disposizioni Generali Pag. 1

Indice 1 Introduzione... 3 2 Procedure per il deposito e le comunicazioni con l Ufficio... 3 3 Notifica e comunicazione di documenti... 4 3.1 Comunicazioni all Ufficio... 4 3.1.1 Comunicazioni via fax... 4 3.1.2 Comunicazioni tramite mezzi elettronici... 5 3.1.3 Comunicazioni per posta, corriere privato o consegna di persona... 5 3.2 Notifiche dell Ufficio... 5 3.2.1 Notifica via fax... 6 3.2.2 Notifica per posta ordinaria... 6 3.2.3 Notifica mediante deposito in una casella postale... 6 3.2.4 Notifica mediante consegna a mano... 6 3.2.5 Notifica mediante il sito Internet ufficiale dell Ufficio... 7 3.2.6 Notifica mediante pubblicazione... 7 3.3 Destinatari... 7 4 Termini... 8 4.1 Termini fissati dall Ufficio... 8 4.1.1 Durata dei termini fissati dall Ufficio... 8 4.1.2 Scadenza dei termini... 9 4.1.3 Proroga dei termini... 9 4.1.4 Prosecuzione del procedimento... 11 4.1.5 Restitutio in integrum... 12 Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte A, Disposizioni Generali Pag. 2

1 Introduzione La presente sezione delle Direttive ha per oggetto le disposizioni comuni a tutti i procedimenti dinanzi all Ufficio concernenti questioni relative ai marchi, fatta eccezione per i ricorsi. A fini di efficienza e per evitare che le parti siano poste di fronte a prassi divergenti, l Ufficio applica coerentemente le norme procedurali. I procedimenti dinanzi all Ufficio si possono classificare in due categorie generali: i procedimenti ex parte, che riguardano una sola parte, e i procedimenti inter partes, nei quali sono contrapposte due o più parti. La prima categoria comprende, in particolare, le domande di registrazione o di rinnovo di un marchio comunitario, le iscrizioni nel registro relative a trasferimenti, licenze, esecuzioni forzate o fallimenti, nonché i procedimenti relativi a trasformazioni e rivendicazioni di preesistenza. La seconda categoria comprende i procedimenti di opposizione e di annullamento (decadenza o nullità di un marchio comunitario registrato). 2 Procedure per il deposito e le comunicazioni con l Ufficio Articolo 25 RMC Regola 79 REMC Una domanda di marchio comunitario (MC) può essere depositata direttamente presso l Ufficio o tramite l ufficio nazionale di uno Stato membro dell Unione europea, compreso l Ufficio marchi del Benelux. Tutti gli altri documenti possono essere solo depositati direttamente presso l Ufficio. Tutti i documenti possono essere inviati all Ufficio tramite posta ordinaria o servizio di corriere oppure consegnati di persona alla reception dell Ufficio (Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante) durante l orario di apertura (lunedì - venerdì dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 17:00) o ancora spediti via fax. Le domande di MC, le opposizioni e i rinnovi possono essere anche depositati in forma elettronica tramite il sito Internet ufficiale dell UAMI. Nell ambito della propria strategia di e-business, l Ufficio attiverà progressivamente un servizio di comunicazione elettronica per il deposito di altri documenti relativi a tutti i tipi di procedimento. L Ufficio ha messo a disposizione del pubblico numerosi moduli in tutte le lingue ufficiali dell UE. Fatta eccezione per un solo caso, l utilizzo di tali moduli non è obbligatorio, ma è vivamente raccomandato. Il caso che costituisce eccezione è il deposito di una domanda internazionale o di una designazione successiva nell ambito del Protocollo di Madrid, per il quale è necessario utilizzare il modulo OMPI MM2 o MM4 oppure il modulo UAMI EM 2 o EM 4. Detti moduli si possono scaricare dal sito ufficiale dell UAMI. Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte A, Disposizioni Generali Pag. 3

3 Notifica e comunicazione di documenti L REMC distingue tra i documenti redatti delle parti e indirizzati all Ufficio e le notifiche redatte da quest ultimo. 3.1 Comunicazioni all Ufficio Regole 79, 79 bis, 80, 82 REMC Decisione EX-13-2 del Presidente dell Ufficio 3.1.1 Comunicazioni via fax Quando un documento viene trasmesso all Ufficio via fax, l originale deve essere firmato affinché il fax che perviene all Ufficio rechi una copia della firma. In caso contrario, l Ufficio inviterà la parte interessata a sanare l irregolarità entro un termine specificato dall Ufficio stesso. Se il documento non viene firmato entro tale termine, la domanda o la richiesta in questione sarà dichiarata inammissibile o il documento non verrà preso in considerazione, a seconda dei casi. Se, tuttavia, il fax è stato creato via computer ( fax elettronico ), L indicazione del nome del mittente se considera equivalente alla firma. La successiva conferma per via postale del fax non è necessaria. L Ufficio accuserà ricevuta del fax esclusivamente nei casi espressamente specificati dall REMC, in particolare nel caso di deposito di una domanda di MC. Pertanto l Ufficio non accuserà ricevuta di un fax; tuttavia, qualora la comunicazione risulti incompleta o illeggibile, o l Ufficio nutra dubbi ragionevoli sulla precisione della trasmissione, ne informerà il mittente e lo inviterà, entro un termine da specificare, a ritrasmettere la comunicazione. Qualora la seconda trasmissione sia completa, sarà considerata come data di ricezione quella della prima, tranne che ai fini della determinazione di una data di deposito per una domanda di MC. In caso contrario, l Ufficio non terrà alcun conto della trasmissione o prenderà in considerazione soltanto le parti ricevute e/o leggibili (decisione del 04/07/2012, R 2305/2010-4, Houbigant/PARFUMS HOUBIGANT PARIS et al.). Qualora si debba trasmettere un documento a colori, è sufficiente che il documento sia inviato via fax e che l originale a colori sia depositato entro un mese, salvo disposizione contraria dell RMC. In tal caso la data di ricezione dell originale a colori sarà considerata quella della ricezione del fax da parte dell Ufficio, anche ai fini dell attribuzione di una data di deposito per una domanda di MC. Per ulteriori informazioni sulla Data di deposito, si vedano le Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità. Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte A, Disposizioni Generali Pag. 4

3.1.2 Comunicazioni tramite mezzi elettronici In conformità alla regola 82, REMC, se una domanda di MC viene depositata in forma elettronica o una comunicazione viene inviata all Ufficio tramite strumenti elettronici, l indicazione del nome del mittente è considerata equivalente alla firma. 3.1.3 Comunicazioni per posta, corriere privato o consegna di persona I documenti inviati per posta vanno trasmessi all Ufficio all indirizzo indicato nelle note esplicative che accompagnano i moduli forniti dall Ufficio stesso. I documenti inviati per posta, mediante servizio di corriere privato o consegnati di persona devono essere originali e firmati. Qualora un documento inviato all Ufficio non sia firmato, l Ufficio inviterà la parte interessata a sanare l irregolarità entro un termine specificato dall Ufficio stesso. Se il documento non viene firmato entro tale termine, la domanda o la richiesta in questione sarà dichiarata inammissibile o il documento non verrà preso in considerazione, a seconda dei casi. 3.2 Notifiche dell Ufficio Regole 61-69 REMC Decisione EX-97-1 del Presidente dell Ufficio Decisione EX-5-6 del Presidente dell Ufficio Le comunicazioni scritte dell Ufficio alla parte o alle parti di un procedimento verranno notificate. Per notifica si intende la modalità di trasmissione di un documento al destinatario, non una procedura legale formale (la cosiddetta notificazione di atti ). La notifica comporta che il documento sia entrato nella sfera privata del destinatario, indipendentemente dal fatto che questi ne abbia preso o meno conoscenza. La modalità e la data della notifica dipendono dai diversi mezzi di comunicazione. Fatta eccezione per la notifica pubblica e fermo restando che per alcuni mezzi di notifica è necessario il previo consenso della parte, l Ufficio può scegliere a propria discrezione il mezzo di notifica più opportuno (regola 61, paragrafo 3, REMC). In pratica, nel caso in cui sia possibile e sempreché il numero delle pagine da trasmettere non sia eccessivo, l Ufficio opterà sempre per la notifica mediante trasmissione elettronica. Se è stata seguita la procedura di notifica corretta, il documento sarà considerato notificato, a meno che il destinatario dimostri di non aver ricevuto affatto il documento o di averlo ricevuto solo in un secondo momento. Viceversa, qualora non sia stata seguita la procedura di notifica corretta, il documento sarà comunque considerato notificato qualora l Ufficio possa dimostrare che il documento è stato effettivamente ricevuto dal destinatario. L Ufficio notificherà per posta il documento originale firmato o una copia del documento che non necessita di firma in quanto il Presidente dell Ufficio, nella decisione EX-97-1, Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte A, Disposizioni Generali Pag. 5

si è avvalso della facoltà di cui alla regola 55, paragrafo 2, REMC nel disporre che è sufficiente indicare il nome del funzionario (o dei funzionari). 3.2.1 Notifica via fax L Ufficio può ricorrere a questo mezzo di notifica qualora la parte abbia indicato un numero di fax. In tal caso, possono essere e di norma saranno notificati via fax tutti i documenti, comprese le decisioni. L Ufficio conserva i tabulati dei fax inviati come prova dell ora di trasmissione e dell oggetto dei documenti trasmessi. 3.2.2 Notifica per posta ordinaria La procedura di notifica per posta ordinaria varia secondo la natura del documento notificato. Se il destinatario ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio della UE o ha nominato un rappresentante abilitato (come indicato nelle Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale), le decisioni che comportano un termine per il ricorso e le citazioni e gli altri documenti indicati dal Presidente dell Ufficio, saranno notificate tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tutti gli altri casi, ossia qualora il destinatario abbia la propria sede al di fuori del territorio della UE o non abbia nominato un rappresentante o il documento da notificare sia di qualsiasi altro genere, l Ufficio può inviare e di norma invia il documento per posta ordinaria. La notifica si presumerà effettuata il 10 giorno successivo all invio del documento. Il destinatario può confutare tale presunzione solo dimostrando di non aver ricevuto il documento o di averlo ricevuto in una data successiva. 3.2.3 Notifica mediante deposito in una casella postale È possibile effettuare una notifica ai destinatari che dispongano di una casella postale presso l Ufficio depositandovi il documento notificato. La data del deposito sarà annotata dall Ufficio. La notifica si considererà effettuata il 5 giorno successivo al deposito del documento. 3.2.4 Notifica mediante consegna a mano La notifica può essere anche effettuata mediante consegna a mano del documento al destinatario nel caso in cui questi sia presente di persona presso l Ufficio. Questa modalità di notifica costituisce un eccezione. Una copia del documento recante la data e la firma del destinatario a titolo di ricevuta sarà conservata nel fascicolo. Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte A, Disposizioni Generali Pag. 6

3.2.5 Notifica mediante il sito Internet ufficiale dell Ufficio Ai sensi della decisione EX-13-2 del Presidente dell Ufficio del 26/11/20113, la notifica può essere effettuata anche mediante il sito Internet ufficiale dell UAMI, qualora il titolare dell account elettronico presso l Ufficio abbia accettato tale mezzo di notifica. La notifica avviene tramite deposito del documento elettronico nella casella di posta in entrata del titolare. Il documento si considera notificato il 5 giorno successivo all invio, indipendentemente dal fatto che il destinatario abbia o meno effettivamente aperto e letto il documento. La data in cui il documento è stato collocato sarà indicata nella casella di posta in entrata del titolare e sarà annotata dall Ufficio (decisione del 17/01/2011, R 0956/2010-4, DURAMAXX/DURAMAX). 3.2.6 Notifica mediante pubblicazione La notifica tramite pubblicazione è utilizzata in tutti i casi in cui l indirizzo del destinatario è sconosciuto o qualora la notifica per posta sia stata restituita all Ufficio dopo almeno un tentativo. Si tratta principalmente di corrispondenza restituita all UAMI dall ufficio postale con la dicitura destinatario sconosciuto al recapito indicato e non reclamata dal destinatario stesso. Le notifiche mediante pubblicazione hanno luogo sul sito Internet dell Ufficio. Il documento si considererà notificato un mese dopo il giorno della sua pubblicazione in Internet. 3.3 Destinatari Regola 67 REMC Articoli 92, 93 RMC Qualora sia stato regolarmente designato un rappresentante abilitato, le notifiche saranno inviate a detto rappresentante (sentenza del 12/07/2012, T-279/09, 100% Capri/CAPRI). Per regolarmente designato si intende che il rappresentante è abilitato ad esercitare la rappresentanza, che la designazione è stata regolare e non sussiste alcun ostacolo di carattere generale (per esempio la rappresentanza illecita di entrambe le parti in un procedimento inter partes) che precluda la rappresentanza da parte di detta persona. Non è necessario il deposito di una procura per ricevere le notifiche dell UAMI. Per ulteriori informazioni, cfr. Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale. Qualsiasi notifica inviata al rappresentante avrà lo stesso effetto che avrebbe se fosse stata inviata al rappresentato. Analogamente, qualsiasi comunicazione inviata all Ufficio da un rappresentante sarà considerata come proveniente dal rappresentato. Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte A, Disposizioni Generali Pag. 7

4 Termini Regole 70-72 REMC I termini dei procedimenti dinanzi all Ufficio si possono suddividere in due categorie: quelli stabiliti dall RMC o dall REMC che, pertanto, sono tassativi; quelli stabiliti dall Ufficio che, pertanto, non sono tassativi e in determinate circostanze possono essere prorogati. 4.1 Termini fissati dall Ufficio I termini costituiscono uno strumento essenziale per l attuazione di procedimenti regolari e ragionevolmente tempestivi. È pertanto necessario osservarli rigorosamente per garantire la trasparenza e la certezza del diritto. Per quanto concerne le misure che attenuano la rigorosa applicazione del principio di stretta osservanza dei termini, i regolamenti ne prevedono di tre tipi, a seconda che il termine sia ancora in corso o sia scaduto. Se il termine è ancora in corso, la parte può richiederne la proroga ai sensi della regola 71, paragrafo 1, REMC. Se il termine è scaduto, la parte che non l ha osservato ha a disposizione due linee di azione possibili: richiedere la prosecuzione del procedimento (ai sensi dell articolo 82 RMC), che comporta esclusivamente il rispetto di taluni requisiti formali, o richiedere la restitutio in integrum (ai sensi dell articolo 81 RMC), che comporta il rispetto di requisiti formali e sostanziali (ad esempio dare prova di tutta la diligenza dovuta). Ulteriori informazioni in merito sono riportate nei paragrafi 4.1.4. e 4.1.5 sottostanti. 4.1.1 Durata dei termini fissati dall Ufficio Fatta eccezione per i termini espressamente stabiliti nell RMC o nell REMC, i termini fissati dall Ufficio, qualora la parte interessata abbia il proprio domicilio, la sede principale o uno stabilimento nell Unione europea, non possono essere inferiori a un mese né superiori a sei mesi. Qualora la parte interessata non abbia il proprio domicilio, la sede principale o uno stabilimento nella UE, i termini non possono essere inferiori a due mesi né superiori a sei mesi. In base alla prassi generale si accorda un termine di due mesi. Per ulteriori informazioni sulla Data di deposito, si vedano le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale. Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte A, Disposizioni Generali Pag. 8

4.1.2 Scadenza dei termini Qualora un termine venga fissato in una notifica dell Ufficio, l evento rilevante è la data in cui il documento viene notificato o si considera notificato, a seconda delle norme che disciplinano le modalità di notifica. Qualora un termine sia espresso in mesi, esso scadrà nel giorno del mese di scadenza corrispondente per numero a quello in cui si è prodotto l evento rilevante. Pertanto, se l Ufficio fissa un termine di due mesi in una comunicazione notificata via fax il 28 giugno, il termine scadrà il 28 agosto. Il fatto che l evento rilevante cada in un giorno feriale, festivo o di domenica è irrilevante; tale circostanza rileva soltanto per quanto riguarda la scadenza del termine. Qualora nel mese di scadenza non esista il giorno corrispondente per numero all evento rilevante, o quest ultimo sia l ultimo giorno del mese, il termine in questione scadrà l ultimo giorno del mese di scadenza. Pertanto un termine di due mesi fissato in un documento notificato il 31 luglio scadrà il 30 settembre. Analogamente, un termine di due mesi fissato in un documento notificato il 30 giugno scadrà il 31 agosto. Qualsiasi termine sarà considerato scaduto alla mezzanotte dell ultimo giorno. Un termine che scada in un giorno in cui l Ufficio non è aperto ai fini della ricezione di documenti o in cui la posta ordinaria non viene recapitata nella località in cui l Ufficio ha sede verrà prorogato fino al primo giorno lavorativo successivo. Ciò vale per i sabati, le domeniche e i giorni festivi. A tale scopo, prima dell inizio di ciascun anno civile, il Presidente dell UAMI stabilisce i giorni di chiusura dell Ufficio. La proroga è automatica, tuttavia si applica solo alla scadenza del termine (decisione del 12/05/2011, R 0924/2010-1, whisper power-whisper). In caso di interruzione generale della distribuzione della corrispondenza in Spagna, qualsiasi termine in scadenza durante detto periodo di interruzione sarà prorogato fino al primo giorno lavorativo dopo la fine del periodo stesso. La durata del periodo sarà stabilita dal Presidente dell Ufficio; la proroga si applica a tutte le parti del procedimento. In caso di circostanze eccezionali (scioperi, catastrofi naturali, ecc.) che causino turbative al funzionamento dell Ufficio o un grave impedimento alle comunicazioni dello stesso Ufficio con l esterno, i termini possono essere prorogati per un periodo stabilito dal Presidente dell Ufficio. 4.1.3 Proroga dei termini Una proroga dei termini può essere accordata qualora la richiesta venga effettuata dalla parte interessata prima della scadenza del termine originario. Nei procedimenti ex parte dinanzi all Ufficio, qualora prima della scadenza di un termine sia fatta richiesta di una proroga, quest ultima dovrebbe essere ammessa per un periodo dipendente dalle circostanze del caso, ma non superiore ai sei mesi. Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte A, Disposizioni Generali Pag. 9

Qualora la richiesta della proroga di un termine prorogabile sia stata depositata prima della scadenza di tale termine e non sia stata accolta, alla parte interessata sarà concesso almeno un giorno per rispettare la scadenza, anche nel caso in cui la richiesta di proroga sia giunta nell ultimo giorno del termine. Per le norme applicabili alla proroga dei termini nei procedimenti inter partes (per es. quando ci sono due o più parti interessate come avviene nei procedimenti di opposizione, nullità e/o decadenza), cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni di procedura. Salvo diversamente disposto nei regolamenti o nelle specifiche sezioni della presente Direttiva, di norma qualsiasi prima richiesta di proroga tempestivamente ricevuta viene accolta indipendentemente dalla spiegazione fornita dalla parte richiedente la proroga. Tuttavia, qualsiasi richiesta successiva di proroga dello stesso termine sarà rigettata, a meno che la parte richiedente la proroga spieghi e motivi debitamente le circostanze eccezionali che le hanno impedito di osservare sia il termine originario sia la prima proroga nonché la ragione per cui è necessaria un ulteriore proroga. Spiegazioni generiche, vaghe o comuni non giustificheranno una seconda proroga. Per circostanze eccezionali si intendono eventi al di là del ragionevole controllo delle parti. La parte che richiede una proroga deve spiegare e motivare le circostanze eccezionali che (a) le hanno impedito di compiere l azione richiesta durante i due periodi precedenti e (b) le impediscano tuttora di svolgerla, rendendo necessaria la concessione di più tempo. Esempi di motivazioni accettabili: Stiamo raccogliendo prove presso i canali di distribuzione in diversi Stati membri / presso tutti i nostri licenziatari / i nostri fornitori. Finora abbiamo acquisito documenti da alcuni di questi ma, a causa della struttura commerciale dell azienda (come si evidenzia nel documento allegato), solo recentemente abbiamo potuto metterci in contratto con gli altri. Per dimostrare che il marchio ha acquisito un carattere distintivo in seguito all uso, all inizio del periodo (in data X) abbiamo avviato delle indagini di mercato. Il lavoro sul campo si è tuttavia concluso solo di recente (come si evidenzia nei documenti allegati); di conseguenza rileviamo la necessità di una seconda proroga per terminare l analisi e preparare le osservazioni da trasmettere all Ufficio. Anche la morte è considerata una circostanza eccezionale. Lo stesso vale per le malattie gravi, sempreché non fosse disponibile alcun valido sostituto. Infine, tra le circostanze eccezionali si annoverano anche le situazioni di forza maggiore. Per forza maggiore si intende una catastrofe naturale e inevitabile che interrompa il corso previsto degli eventi, ivi compresi calamità naturali, guerre, attentati terroristici ed eventi inevitabili che esulano dal controllo della parte. Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte A, Disposizioni Generali Pag. 10

4.1.4 Prosecuzione del procedimento Articolo 82 RMC Comunicazione n. 6/05 del Presidente dell Ufficio Le espressioni prosecuzione del procedimento e continuazione del procedimento sono equivalenti e sono utilizzate indistintamente nelle presenti Direttive. L articolo 82 RMC dispone l applicabilità della prosecuzione del procedimento qualora i termini non siano stati rispettati. La comunicazione n. 6/05 del Presidente dell Ufficio del 16/09/2005 sulla prosecuzione del procedimento esplicita che l articolo 82 RMC esclude una serie di termini previsti in taluni articoli dell RMC. Fatte salve alcune eccezioni, la maggior parte di questi richiami non richiede ulteriori spiegazioni. Escludendo i termini di cui all articolo 81 RMC, l articolo 82 RMC intende evitare la coesistenza di entrambi i mezzi di riparazione per uno stesso termine. Escludendo i termini di cui all articolo 112 RMC, l articolo 82 RMC prescrive che la disposizione sulla prosecuzione del procedimento non si applica al termine di tre mesi per la presentazione di un istanza di trasformazione e il pagamento della relativa tassa. La medesima disposizione è applicabile a tutti gli altri termini fissati dall Ufficio nel corso di una procedura di trasformazione. L articolo 82 RMC esclude inoltre i termini previsti dagli articoli 41 e 42 RMC. Il richiamo all articolo 41 RMC deve essere interpretato nello stesso senso dell articolo 81, paragrafo 5, RMC. Pertanto, nel caso dell articolo 41, RMC, sono esclusi dalla prosecuzione del procedimento unicamente il termine per presentare opposizione e quello per pagare la relativa tassa; ciò in conformità del principio generale secondo il quale i termini che non si applicano alla restitutio in integrum non sono applicabili neppure alla prosecuzione del procedimento. L articolo 42, paragrafo 1, RMC, stabilisce che l Ufficio fissa i termini entro i quali le parti possono presentare le loro osservazioni nelle procedure di opposizione. Sono quindi esclusi dalla prosecuzione del procedimento tutti i termini fissati dall Ufficio ai sensi dell articolo 42, paragrafo 1, RMC. In particolare, sono esclusi tutti i termini concessi all opponente ai sensi della regola 19, REMC, per corroborare nel merito l opposizione; il termine concesso al richiedente ai sensi della regola 20, paragrafo 2, RMC, per rispondere; il termine concesso all opponente ai sensi della regola 20, paragrafo 4, per la replica; infine, i termini per ogni ulteriore scambio di osservazioni, se è stato consentito dall Ufficio (decisione del 07/12/2011, R 2463/2010-1, Pierre Robert/Pierre Robert). Ai sensi della regola 50, paragrafo 1, seconda frase, REMC, l esclusione di tali termini (o di quelli corrispondenti) perdura anche in secondo grado, dinanzi alle Commissioni di ricorso. Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte A, Disposizioni Generali Pag. 11

Nessuno degli altri termini applicabili alla procedura di opposizione è richiamato nell articolo 42, RMC; pertanto, nessuno di questi è escluso dalla prosecuzione del procedimento. Ne deriva che l Ufficio accoglierà la richiesta di prosecuzione del procedimento per i seguenti termini: il termine di cui all articolo 119, paragrafo 6, RMC, e alla regola 16, paragrafo 1, REMC, per la traduzione dell atto di opposizione; il termine di cui alla regola 17, paragrafo 4, REMC, per sanare irregolarità che inficiano l ammissibilità dell opposizione; il termine di cui alla regola 22, paragrafo 1, REMC, entro cui il richiedente può esigere che l opponente fornisca la prova dell utilizzazione del proprio marchio anteriore; il termine di cui alla regola 22, paragrafo 2, REMC, entro cui l opponente può presentare la prova dell utilizzazione del proprio marchio anteriore; il termine di cui alla regola 22, paragrafo 6, REMC, per presentare una traduzione della prova dell utilizzazione. L articolo 82, RMC, non esclude nessuno dei termini previsti per i procedimenti di decadenza o di nullità. La parte che richiede la prosecuzione del procedimento deve presentare la richiesta, fatto salvo il versamento di una tassa ai sensi dell RTMC, entro due mesi a decorrere dalla scadenza del termine originario e compiere l azione omessa entro questo medesimo termine. Questo termine di due mesi non può essere prorogato in alcun modo. Non sussistono condizioni sostanziali da soddisfare, come ad esempio quando si richiede la restitutio in integrum. 4.1.5 Restitutio in integrum Una parte di un procedimento dinanzi all Ufficio può essere reintegrata nei suoi diritti (restitutio in integrum) se, pur avendo impiegato tutta la diligenza dovuta nelle circostanze, non sia stata in grado di osservare un termine nei riguardi dell Ufficio, sempre che detta inosservanza abbia avuto come conseguenza diretta, a norma dei regolamenti, la perdita di un diritto o la decadenza da un mezzo di ricorso. Per ulteriori informazioni cfr. Direttive, parte A, Diposizioni generali, sezione 8, Restitutio in Integrum. Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte A, Disposizioni Generali Pag. 12