POLIZZA DI ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI. Condizioni di Assicurazione



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Transcript:

POLIZZA DI ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI Condizioni di Assicurazione Art. 1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti, compresi i pezzi di ricambio e gli accessori subiti da: - veicoli non di proprietà dell Ente usati da Dipendenti, Ufficiali di Gara, Componenti Staff Tecnico delle Rappresentative Nazionali, Componenti Consiglio Federale, Componenti Collegio Revisori dei Conti e Segretario Generale, Presidenti Comitati regionali e provinciali, ed utilizzati in occasione di missioni o incarichi legati alla propria funzione e di viaggi di servizio fuori ufficio, svolti per conto della Contraente, limitatamente al tempo necessario per l esecuzione delle prestazioni di servizio stesso, in conseguenza di: - collisione con altri veicoli; - urto con ostacoli di qualsiasi genere fissi o mobili; - ribaltamento e uscita di strada; - Atti vandalici e socio politici. L assicurazione comprende anche i danni subiti dai pezzi di ricambio e dalle parti accessorie forniti dalla casa costruttrice, se stabilmente installati sul veicolo. ART. 2 DELIMITAZIONE DELL ASSICURAZIONE Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza massima di 5.000,00 a primo rischio assoluto per ogni veicolo assicurato fermo restando che l importo del danno calcolato in base alla predetta condizione non può essere superiore in ogni caso al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. L Assicurazione non è operante: - se il veicolo è guidato da persone non munite di regolare patente ovvero mancanti di requisiti previsti dalla Legge e comunque non dipendenti dalla Contraente; - se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti; - se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite od estranee agli scopi della missione.

Sono inoltre esclusi dall assicurazione i danni: - conseguenti a furto o rapina (consumati o tentati) del mezzo o derivanti da incendio, salvo che quest ultimo non si viluppi a seguito dei rischi assicurati all art. 1; - originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, sviluppo comunque insorto di energia; - determinati od agevolati da dolo delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo; - dall accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; - verificatisi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, relative prove ed allenamenti. Art. 3 VEICOLI ASSICURATI Il contraente non fornisce elenco dei veicoli assicurati. Per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei registri od altri documenti equipollenti sui quali, la Contraente, secondo Leggi e Regolamenti Federali, registra in modo analitico: - data e luogo della trasferta; - generalità dell assicurato autorizzato alla trasferta. Tali registri od altri documenti equipollenti dovranno essere tenuti dal Contraente costantemente aggiornati e messi a disposizione in qualsiasi momento del personale incaricato dalla Società assicuratrice di effettuare accertamenti e controlli. Art. 4 ESTENSIONE TERRITORIALE L assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e tutti i paesi Europei compresi quelli dell Est (ex Russia ed ex Jugoslavia) con esclusione dei paesi in stato di guerra. Art. 5 MODALITA PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI I sinistri devono essere denunciati dal Contraente alla Società entro trenta giorni lavorativi da quando ne sia venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l indicazione delle sue conseguenze e della presumibile entità del danno, nonché gli estremi dell assicurato danneggiato, dell autorità inquirente e/o di eventuali testimoni. Art. 6 FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente e/o l assicurato sia tenuto, devono essere fatte all agenzia che ha in carico la polizza o al Consulente rappresentante da esso incaricato per la gestione della polizza assicurativa e/o dei sinistri.

Art. 7 DETERMINAZIONE DELL AMMONTARE DEL DANNO Premesso che la polizza è stipulata nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO, in caso di danno parziale la Società assicuratrice rimborserà il danno senza tenere conto del degrado d uso, delle parti dell autoveicolo danneggiate o distrutte. L indennizzo complessivo non potrà comunque superare il valore commerciale dell intero autoveicolo al momento del sinistro e con il massimo in ogni caso di 5.000,00. In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale dell autoveicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero e, in ogni caso un importo non superiore a 5.000,00. Nella determinazione dell ammontare del danno si terrà conto dell incidenza dell IVA ove la stessa rappresenterà un costo per l Assicurato. Sono escluse in ogni caso dall indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni. Dall importo liquidabile a termini di polizza, verranno dedotti gli scoperti e le franchigie indicate nella sezione somme assicurate. Art. 8 RIPARAZIONI REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell officina, l Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna se non prima di aver ricevuto il consenso della Società. La società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato nonché di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro, corrispondente al controvalore. Art. 9 LIQUIDAZIONE DEL DANNO AL VEICOLO E PAGAMENTO DELL INDENNIZZO CLAUSOLA ARBITRALE La Liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero quando una di queste lo richieda mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall Assicurato; i periti liquidatori, in caso di disaccordo, ne leggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non provvede nonostante invito dell altra - alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta su richiesta della parte più diligente dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto. I periti liquidatori, tenendo presenti le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito liquidatore, quella del terzo arbitro è a carico della società e dell assicurato in parti uguali. L Assicurato sin d ora conferisce alla Società la facoltà di liquidare anche la quota a proprio carico dell indennizzo a quest ultimo spettante. Il pagamento dell indennizzo viene effettuato a favore dell intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell Assicurato, se diverso. Art. 10 OBBLIGO DI SALVATAGGIO E DI CONSERVAZIONE L Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero di tutto o parte del mezzo, per le spese relative si applica l art. 1914 del Codice Civile. L Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli eventi del danno stesso senza avere in nessun cado per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità. Art. 11 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio non avvenute in buona fede, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli art. 1892-1893-1894 del Codice Civile. Art. 12 DOLO DEL CONTRAENTE E/O ASSICURATO L Assicurazione non copre i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente e/o dell assicurato, delle persone con loro coabitanti e di quelle da loro incaricate alle riparazioni, guida o custodia del mezzo assicurato. Art. 13 DECORRENZA DELL ASSICURAZIONE- PAGAMENTO DEL PREMIO L assicurazione ha effetto dalle ore 24 dalla data di stipula del contratto ed il Contraente è tenuto a pagare entro 30 giorni dalla decorrenza della polizza, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento o del mandato di pagamento. Se la Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l Assicurazione resta sospesa dalla ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Art. 14 PAGAMENTODEL PREMIO CRITERI DI DETERMINAZIONE Premesso che: - i premi annui unitari si intendono stabiliti secondo quanto previsto nella successiva Sezione Premi; - l importo complessivo previsto alla Sezione Premi (numero adesioni premio unitario premio totale), deve considerarsi quale premio minimo anticipato alla Società per ciascun anno assicurativo; si conviene che: - il conguaglio dei premi in sede di regolazione premio verrà effettuato sulla base degli effettivi assicurati previsti alla Sezione Premi.

Entro la data del 30.09 di ciascun anno la Contraente fornirà alla Società elenco riportante il numero degli Assicurati (iscritti) suddivisi per categoria riferito all anno assicurativo decorso, affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo. Le differenze attive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate entro 30 giorni dalla relativa comunicazione. Art. 15 - COMPETENZA TERRITORIALE Per le controversie riguardanti l esecuzione del presente contratto il foro competente è esclusivamente quello della sede legale del Contraente e/o dell Assicurato. Art. 16 - IMPOSTE E TASSE Le imposte, tasse e tutti gli altri oneri stabiliti dalla Legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Art. 17 DIRITTO DI SURROGAZIONE La Società conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile, rinunciando ad esercitarlo nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati. Art. 18 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. Art. 19 DURATA FACOLTA BILATERIALE DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO La presente Convenzione viene stipulata per la durata di anni 3, con inizio dalle ore 24.00 del 30 Giugno 2011 e termina alle ore 24.00 del 30 Giugno 2014, salvo la possibilità per la Contraente di rescindibilità alla scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di almeno 90 giorni. Resta convenuto che, in vigenza della presente Convenzione, ove da parte di qualsiasi organo legislativo venga sancito obbligo di adesione a diverse condizioni assicurative ovvero a diverso Ente Assicuratore, la presente convenzione si intenderà risolta di diritto dalla data stabilita nell obbligo stesso ovvero entro la prima scadenza successiva alla data del decreto stesso. Art. 20- INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle Norme contrattuali verrà data l interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente / Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione. Art. 21 CALCOLO DEL PREMIO Il premio minimo annuo lordo, che il Contraente versa alla firma della presente ammonta a

Art. 22 INTEGRATIVA E data facoltà ai singoli assicurati, che ne facciano espressa richiesta e ne onorino il relativo premio, di integrare le coperture previste nella presente convenzione secondo quanto previsto nella successiva sezione somme assicurate Le condizioni di cui alla presente sezione si intendono automaticamente operanti per gli arbitri nazionali, gli osservatori nazionali ed i delegati tecnici. Art 23. CLAUSOLA BROKER Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto per l intera durata al Broker AON S.p.A. e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker AON S.p.A. il quale tratterà con l Impresa Assicuratrice.. Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte all Impresa dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente all Impresa, prevarranno queste ultime. Ferma restando l inesistenza di qualsiasi rappresentanza dell Impresa da parte del Broker, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente al Broker si intenderanno come fatte all Impresa. L opera del broker verrà remunerata, in conformità agli usi del mercato assicurativo dalle Compagnie di assicurazione aggiudicatarie della presente Convenzione con un aliquota provvigionale del 10% (dieci per cento) da applicarsi ai premi imponibili della Convenzione. Il pagamento del premio realizzato in buona fede al Broker, anche per il tramite dei suoi Collaboratori del cui operato espressamente risponde, si considera effettuato direttamente all Impresa di assicurazione, ai sensi dell art. 118 del D. Lgs 209/2005.

SEZIONE SOMME ASSICURATE Copertura base Massimale a Primo Rischio Assoluto 5.000,00 Scoperto 20% min. 500,00 Ufficiali di gara di ruolo nazionale - Integrative Massimale a Primo Rischio Assoluto 5.000,00 Scoperto 10% min. 250,00 Presidente, Consiglieri federali, Revisori dei Conti e Segretario Generale Massimale a Primo Rischio Assoluto 5.000,00 PREMI UNITARI SEZIONE PREMI Copertura base n 5.300 x = Ufficiali di gara Di ruolo nazionale Integrative n. 800 x = Presidente, Consiglieri Federali, Revisori dei Conti Segretario Generale n. 27 x = Totale Premi = ==================== PREMIO MINIMO ANNUALE La Contraente riconosce un premio annuale, corrispondente al totale dell'importo derivato dalla somma dei premi relativi alla SEZIONE PREMI, di Euro PAGAMENTO DEL PREMIO La Contraente riconosce un premio minimo annuale complessivo di Il pagamento dei premi verrà corrisposto in 2 rate di cui..alla firma e successivamente 1 rata di pari importo alla prima.