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Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarle il n. 10 di SPAZIO AZIENDE OTTOBRE 2012 Donne e giovani: incentivi per i rapporti di lavoro stabilizzati o attivati entro il 31 marzo 2013 Comunicato Ministero del Lavoro del 5 ottobre 2012 Sanatoria extraue irregolari: la documentazione utile per provare la presenza in Italia Circolare Ministero dell Interno n. 6121 del 4 ottobre 2012 Più tempo per il versamento del contributo di solidarietà dello 0,5% Messaggio INPS n. 16058 del 4 ottobre 2012 Contratti di prossimità non lesivi delle prerogative legislative delle Regioni Corte Costituzionale, sentenza n. 221 del 4 ottobre 2012 LE ULTIME NOVITÀ Con Comunicato del 5 ottobre 2012 si rende noto che il Ministro Fornero ha firmato un decreto interministeriale che riconosce ai datori di lavoro degli incentivi per i contratti stabilizzati entro il 31 marzo 2013, nonché per quelli stipulati con giovani di età fino a 29 anni ovvero con donne indipendentemente dall età anagrafica. Più precisamente: è prevista una somma di 12.000 in caso di trasformazione di un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, ovvero per ogni stabilizzazione di rapporti di lavoro nella forma di co.co.co./co.co.pro o delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro. Tali forme di stabilizzazione dovranno riferirsi a contratti in essere ovvero cessati da non più di 6 mesi e mediante la stipula di contratti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale; gli incentivi per assunzioni di giovani e donne a tempo determinato, sono pari a 3.000 per contratti di durata non inferiore a 12 mesi, a 4.000 se la durata supera i 18 mesi e a 6.000 se supera i 24 mesi. La gestione di tali incentivi è affidata all INPS, che darà al più presto indicazioni sulle modalità di presentazione delle relative domande. In merito alla documentazione che il lavoratore extracomunitario deve fornire nella procedura di emersione, per dimostrare la sua presenza in Italia almeno dal 31 dicembre 2011, il parere dell Avvocatura Generale, riportato nella Circolare del Ministero dell Interno n. 6121 del 4 ottobre 2012, precisa che può trattarsi, ad esempio, di: certificazione medica proveniente da struttura pubblica, certificato di iscrizione scolastica dei figli, tessere nominative dei mezzi pubblici, certificazioni delle forze pubbliche (sanzioni stradali, amministrative, multe di ogni genere, ecc.), titolarità di schede telefoniche di operatori italiani, documenti di centri di accoglienza e\o di ricovero autorizzati o anche religiosi. Ai sensi del DL n. 201/2011, articolo 24, comma 21, tutte le aziende, di ogni settore, devono verificare e (se dovuto) versare, il nuovo contributo aggiuntivo dello 0,5% dell imponibile previdenziale mensile a carico del dipendente previsto per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 vantavano cinque anni di anzianità contributiva nel Fondo Volo o nelle ex Gestioni Elettrici, Telefonici, Trasporti o INPDAI, indipendentemente dall azienda presso cui ora il dipendente risulta in forza. Con la Circolare n. 99/2012, l INPS aveva dato tempo fino al 16 ottobre per versare gli importi arretrati: ora, con il Messaggio n. 16058 del 4 ottobre 2012, si comunica che le aziende potranno adempiere entro il prossimo 16 gennaio 2013. La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 221 del 4 ottobre 2012, ha escluso che la disciplina dell'articolo 8 del D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011, che riconosce ai contratti collettivi aziendali (c.d. contratti di prossimità) la possibilità di derogare alla disciplina legale e contrattuale collettiva in molte materie di diritto del lavoro (ad esempio, contratti a termine, orario di lavoro, part time, appalti, lavoro a progetto, ecc.), sia lesiva delle prerogative legislative delle Regioni. Pag. 2 di 8

COMMENTI Gli Accordi siglati in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, in data 21 dicembre 2011, hanno dato piena attuazione alle previsioni contenute negli articoli 34 e 37 del Decreto Legislativo n. 81/2008 inerenti l obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro per datori di lavoro che svolgono direttamente il ruolo di RSPP (Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione) e lavoratori. Gli Accordi in questione definiscono durata, contenuti minimi e modalità di erogazione della formazione in oggetto in funzione del livello di rischio connesso all attività svolta dal datore di lavoro e classificata sulla base dei codici Ateco 2002-2007. DISPOSIZIONI NORMATIVE L obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro per datori di lavoro che svolgono direttamente le funzioni di RSPP e lavoratori deriva, rispettivamente, dall articolo 34 e dall articolo 37 del D.Lgs n. 81/2008. In particolare, l articolo 34, comma 2 dispone che il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di RSPP: ( ) deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (...) ; l articolo 37, commi 1, 2 e 3 dispone che il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore: ( ) riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza ( ). 2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali ( ). 3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici ( ). Entrambe le disposizioni richiamate subordinano la definizione di durata, contenuti minimi e modalità di erogazione della formazione a specifici accordi da adottare in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano. Tali Accordi, che hanno dato piena attuazione agli obblighi formativi introdotti dagli articoli 34 e 37 del D.Lgs n. 81/2008, sono stati siglati in data 21 dicembre 2011. Da ultimo, è stato raggiunto l Accordo 25 luglio 2012 recante le linee applicative dei precedenti accordi di dicembre 2011. Pag. 3 di 8

LIVELLI DI RISCHIO Spazio aziende n. 10 ottobre 2012 Come anticipato in precedenza, durata e contenuti minimi della formazione destinata a datori di lavoro RSPP e lavoratori si differenziano in base al livello di rischio connesso all attività svolta e classificata secondo i codici Ateco 2002-2007. Nella tabella di seguito riportata viene indicata la durata minima della formazione in materia di salute e sicurezza distinta in funzione dei destinatari (datori di lavoro RSPP e lavoratori) e del grado di rischio. GRADO DI RISCHIO BASSO MEDIO ALTO DESTINATARI FORMAZIONE DURATA MINIMA FORMAZIONE DATORI DI LAVORO RSPP 16 LAVORATORI 8 DATORI DI LAVORO RSPP 32 LAVORATORI 12 DATORI DI LAVORO RSPP 48 LAVORATORI 16 DATORI DI LAVORO RSPP Per i datori di lavoro RSPP, il monte ore di formazione da frequentare, individuato in base al settore Ateco 2002-2007 di appartenenza e al conseguente livello di rischio associato, è pari almeno a: 16 ore in presenza di rischio basso; 32 ore in presenza di rischio medio; 48 ore in presenza di rischio alto. I percorsi formativi in oggetto devono prevedere, quale contenuto minimo, i seguenti moduli: modulo giuridico (il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica; il sistema istituzionale della prevenzione; i soggetti del sistema di prevenzione aziendale e relativi compiti, obblighi, responsabilità, ecc.); modulo gestionale (gestione ed organizzazione della sicurezza; i criteri e gli strumenti per l individuazione e la valutazione dei rischi; il documento di valutazione dei rischi; i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza, ecc.); modulo tecnico (individuazione e valutazione dei rischi; i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; il rischio da stress lavoro-correlato; ecc.); modulo relazionale (formazione e consultazione dei lavoratori; l informazione, la formazione e l addestramento; le tecniche di comunicazione; ecc.). Al termine del percorso formativo, comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste da ciascun corso e accertato tramite verifica l apprendimento, viene rilasciato l attestato di frequenza. È, infine, previsto l aggiornamento con periodicità quinquennale, la cui durata, modulata in relazione ai tre livelli di rischio in precedenza individuati, è così definita: Pag. 4 di 8

per il rischio basso, 6 ore; per il rischio medio, 10 ore; per il rischio alto, 14 ore. Esoneri e periodo transitorio In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione in oggetto i datori di lavoro che abbiano frequentato, entro la data del 26 luglio 2012, corsi che risultino documentalmente approvati alla data del 26 gennaio 2012. Non sono, inoltre, tenuti a frequentare i corsi di formazione i datori di lavoro che dimostrino di aver già svolto, all 11 gennaio 2012, una formazione con contenuti conformi all articolo 3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997; in possesso dei requisiti per svolgere i compiti di RSPP, che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall Accordo 26 gennaio 2006 siglato in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano (esonero ammesso solo in caso di corrispondenza tra il settore ATECO per cui si è svolta la formazione e quello in cui si esplica l attività di datore di lavoro). Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione dell obbligo formativo in esame, in caso di inizio di nuova attività, è previsto che il datore di lavoro che intende svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. FORMAZIONE DEI LAVORATORI Il percorso formativo per i lavoratori è distinto in due momenti: la formazione generale e la formazione specifica. La formazione generale è trasversale a tutti i settori di attività, ha una durata minima di 4 ore e deve riguardare argomenti quali: concetti di rischio; danno; prevenzione; protezione; organizzazione della prevenzione aziendale; diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; organi di vigilanza, controllo e assistenza. La formazione generale può essere effettuata anche in modalità e-learning. La formazione specifica, invece, è determinata in funzione dei rischi propri di ciascun settore di attività e la relativa durata è differenziata in relazione alla gravità del rischio stesso. In particolare, per un rischio basso, la durata della formazione specifica è almeno di 4 ore, medio, la durata della formazione specifica è almeno di 8 ore, alto, la durata della formazione specifica è almeno di 12 ore. Pag. 5 di 8

A conclusione del percorso formativo e a fronte dell esito della prova di valutazione finale, al lavoratore, che abbia frequentato almeno il 90% delle ore di formazione, viene rilasciato apposito attestato di frequenza. È, infine, previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati, comprendente: approfondimenti giuridico-normativi, aggiornamenti sui rischi a cui sono esposti i lavoratori e aggiornamenti sull organizzazione e la gestione della sicurezza in azienda. Momento di insorgenza dell obbligo formativo I lavoratori nuovi assunti devono essere avviati ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione. In fase di prima applicazione, inoltre, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione in esame i lavoratori in forza che abbiano frequentato, entro e non oltre il 26 gennaio 2013, corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati al 26 dicembre 2012 (data di entrata in vigore dell Accordo 21 dicembre 2011), rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi. Con riferimento ai lavoratori in forza per i quali il datore di lavoro non può dimostrare di aver fatto alcuna formazione in materia di salute e sicurezza, l obbligo formativo, se non ancora assolto, deve essere adempiuto il prima possibile. SISTEMA SANZIONATORIO Come per tutti gli aspetti inerenti la sicurezza sul lavoro, anche in caso di inadempienza in merito alla formazione da parte dei datori di lavoro RSPP e dei lavoratori sono previste sanzioni. Nello specifico, in caso di inadempienza dell obbligo di formazione: da parte dei datori di lavoro RSPP, sono previsti l arresto da 3 a 6 mesi o un ammenda da euro 2.500 a euro 6.400; nei confronti dei lavoratori sono previsti l arresto da 2 a 4 mesi o un ammenda da euro 1.200 a euro 5.200. Pag. 6 di 8

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI OTTOBRE 2012 MERCOLEDÌ 10 Contributi INPS trimestrali personale domestico Ultimo giorno utile per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre luglio settembre 2012 per il personale domestico. Versamento tramite bollettino MAV. Contributi Fondo M. Negri, Fondo M. Besusso, Fondo A. Pastore trimestrali Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi di previdenza e assistenza integrativa, rispettivamente al Fondo M. Negri, al Fondo M. Besusso ed al Fondo A. Pastore a favore di aziende commerciali, relativi al trimestre luglio settembre 2012. Versamento tramite bonifico bancario. Ritenute IRPEF mensili MARTEDÌ 16 Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di settembre 2012. Contributi INPS mensili Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali, a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di settembre 2012. Contributi INPS mensili Gestione separata Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di settembre 2012 a collaboratori coordinati e continuativi. Contributi ENPALS mensili Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di settembre 2012. Contributi INPGI mensili Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di settembre 2012. Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 Accise. Pag. 7 di 8

Addizionali Spazio aziende n. 10 ottobre 2012 Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (settembre 2012). LUNEDÌ 22 Contributi Previndai e Previndapi trimestrali Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali e delle piccole e medie industrie, relativi al trimestre luglio settembre 2012. Versamento tramite bonifico bancario. GIOVEDÌ 25 ENPALS Denuncia contributiva mensile unificata Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di settembre 2012, a favore dei lavoratori dello spettacolo. Invio attraverso la procedura on-line fruibile dal portale dell ENPALS o attraverso la trasmissione telematica dei flussi contributivi in formato Xml. Modello 730/2012 integrativo Presentazione al CAF/professionista abilitato Ultimo giorno utile per tutti i lavoratori dipendenti e co.co.co. che hanno presentato il modello 730, mediante il sostituto d imposta, il CAF o il professionista abilitato, per presentare la dichiarazione integrativa, in caso di errori od omissioni, la cui correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito. Invio telematico del Flusso UNIEMENS MERCOLEDÌ 31 Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UNIEMENS dei dati retributivi e contributivi INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., co.co.pro., co.co.co. occasionali, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di settembre 2012. Presentazione all INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet. Denuncia INPS trimestrale manodopera agricola Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia telematica relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al trimestre luglio settembre 2012. Denuncia telematica all INPS attraverso modello DMAG. Stampa libro unico Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di settembre 2012. FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI OTTOBRE 2012 Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono. Pag. 8 di 8