Di Marco Maglio Martedì 02 Agosto :24 - Ultimo aggiornamento Martedì 04 Ottobre :10

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Cosa cambia in dettaglio. La riforma spiegata in sei punti. Come cambia la privacy dopo l'approvazione della legge n. 106 del 12 luglio 2011. Ecco una guida ragionata in sei punti per capire quali sono gli effetti pratici della riforma. 1) La normativa privacy non si applica ai trattamenti di dati riferiti a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni per finalità amministrative o contabili. Si ridimensiona fortemente l ambito di applicazione del Codice della privacy stabilendo che: in corretta applicazione della normativa europea le comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate alla tutela dei cittadini, conseguentemente non trovano applicazione nei rapporti tra imprese. In particolare si introducono importanti modifiche ad alcuni articoli del D.Lgs. n. 196/03. Vediamole brevemente nel dettaglio. Per quanto riguarda l ambito di applicazione del Codice, si prevede che il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo-contabili, non è soggetto all applicazione del presente codice. Quindi, la protezione della riservatezza dei dati personali è limitata agli individui (cioè alle persone fisiche) e non trova applicazione nei rapporti tra imprese; o meglio i dati delle persone giuridiche, imprese, enti e associazioni (quindi non solo, come ora previsto, i dati relativi alle attività economiche) possono essere trattati senza vincoli, purchè si tratti di trattamenti per le normali finalità amministrativo-contabili. La stessa normativa chiarisce che: 1 / 5

Ai fini dell applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro. Pertanto, in pratica, non saranno più necessarie informative e richieste di consenso se si trattano dati personali relativi a persone giuridiche, esclusivamente per finalità amministrativo-contabili, nel senso chiarito dalla nuova norma. 2) Le regole semplificate per gestire i curriculum spontenei Un altra importante novità riguarda la gestione dei curriculum nel caso di trasmissione spontanea da parte degli interessati. L informativa non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all interessato, anche oralmente, una informativa breve Perciò, soltanto in un momento successivo a quello in cui ci sarà un primo contatto, il titolare del trattamento (per esempio l azienda che convoca l interessato), anche durante il colloquio con il candidato, sarà tenuto a fornire gli elementi dell informativa previsti dall art. 13 : finalità e modalità del trattamento; soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in quanto responsabili o incaricati del trattamento e ambito di diffusione dei dati; indicazione delle modalità per conoscere l identità di tutti i responsabili del trattamento. In conseguenza di ciò è stata introdotta un apposita esclusione dell obbligo del consenso per il trattamento dei dati dei curricula ricevuti. 3) L'esonero del consenso per la comunicazione dei dati personali all'interno di gruppi societari 2 / 5

Inoltre, il trattamento dei dati comuni non necessita più di consenso (fermo restando l obbligo di rilasciare idonea informativa agli interessati) quando riguarda la comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalità amministrativo contabili e purché queste finalità siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati mediante l informativa. 4) L'esonero dell'obbligo di consenso per i dati sensibili contenuti nei curriculum L esonero dall obbligo del consenso riguarda anche i dati sensibili contenuti nei curricula. Viene infatti stabilito che l'obbligo di consenso scritto per il trattamento dei dati sensibili non si applica al trattamento dei dati contenuti nei curriculum. 5) L'esonero dell'obbligo di redigere il DPS La nuova normativa prevede l esonero dall obbligo di predisposizione del DPS (Documento Programmatico per la Sicurezza). Infatti, si è stabilito che per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dalle norme vigenti. La stessa disposizione prevede, inoltre, che in relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo-contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, quali siano le misure di sicurezza da adottare. 3 / 5

A questo proposito va ricordato che il Garante, con il provvedimento generale 27 novembre 2008, aveva già introdotto alcune semplificazioni a favore di tratta dati personali non sensibili o tratta come unici dati sensibili dei dipendenti quelli riguardanti lo stato di salute o malattia (senza indicazione della diagnosi) o l adesione a organizzazioni sindacali e a favore di piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani che trattano dati solo per le correnti finalità amministrative e contabili. In base al provvedimento del Garante, i soggetti interessati, tra l altro, possono impartire agli incaricati le istruzioni in materia di misure minime di sicurezza anche oralmente e devono aggiornare i programmi di sicurezza (antivirus) solo una volta l anno, e fare il backup dei dati solo una volta al mese. 6) L'estensione del registro delle opposizioni per l'uso a fini di marketing degli indirizzi presenti nell'elenco telefonico Un ultima semplificazione riguarda il marketing basato sugli indirizzi postali. In sostanza, la normativa estende anche agli indirizzi postali il regime dell opt-out di recente introdotto nel nostro ordinamento in materia di trattamento dei numeri telefonici degli abbonati per l esercizio del marketing telefonico. Quindi a nche per il direct mailing classico trova applicazione il registro delle opposizioni, per cui gli operatori di marketing diretto potranno utilizzare anche gli indirizzi degli abbonati contenuti nell elenco telefonico per finalità promozionali senza bisogno di chiedere il consenso alla sola condizione che questi ultimi non abbiano richiesto l iscrizione del proprio numero telefonico e del proprio indirizzo presso il registro delle opposizioni di recente istituito dalla Legge n. 166/09 e gestito dalla Fondazione Ugo Bordoni. Chiaramente l'obbligo di consultare il registro delle opposizioni riguarda solo coloro che abbiano intenzione di usare indirizzi tratti dagli elenchi telefonici. Chi usa recapiti di fonte diversa non è tenuto a tale adempimento. In particolare va segnalato che la norma forse più rilevante, quella relativa all'estensione del registro delle opposizioni al mailing cartaceo, per trovare applicazione richiede che venga emanato un regolamento che definisca come dovrà essere gestita l'attività di consultazione del registro. I problemi tecnici da affrontare non sono indifferenti (basti pensare al lavoro di normalizzazione che dovrà essere gestito per permettere il matching degli indirizzi da sottoporre a verifica da parte del Gestore del Registro). 4 / 5

Il registro delle opposizioni oggi è organizzato solo per contenere dei numeri di telefono e non è previsto l'abbinamento di tali numeri ad un anagrafica univoca. Chiaramente questa impostazione dovrà cambiare per permettere di gestire una nuova tipologia di dati evitando il verificarsi di problemi non indifferenti. Se il numero di telefono è un dato riferibile esclusivamente ad un abbonato senza possibilità di errori, altrettanto non può dirsi di un mero indirizzo, che è riferibile a più soggetti e che richiede quindi di essere abbinato ad un soggetto determinato per poter essere gestito correttamente. Saranno necessari chiarimenti applicativi con un integrazione al DPR n. 178/2010 che regola l'uso del Registro delle Opposizioni. Nel frattempo chi vuole usare gli indirizzi presenti negli elenchi telefonici dovrà passare in ogni caso attraverso il filtro del Registro delle opposizioni e precauzionalmente desumere che chi si è opposto all'uso del suo numero di telefono non voglia che venga usato nemmeno il suo indirizzo a fini commerciali. Occorrerà quindi, fino a diversa indicazione, verificare preventivamente che il numero di telefono di coloro di cui si vuole usare l'indirizzo non sia presente nel registro delle opposizioni. Per il futuro si spera che le regole cambino perchè in caso contrario la riforma rischia di rivelarsi un clamoroso boomerang, con aggravio di costi ed adempimenti anche a carico di chi vuole inviare un mailing traendo gli indirizzi dagli elenchi telefonici. 5 / 5