Indicazioni operative per l applicazione dei Reg. CE n. 1069/09 e n. 142/11 negli stabilimenti utilizzatori di sottoprodotti di O.A. e prodotti derivati Prime indicazioni regionali sulle procedure di REGISTRAZIONE (art. 23 Reg. 1069/09) Dr. Michele Brichese Dr.ssa Laura Favero Unità di Progetto Veterinaria - Regione del Veneto
Impianti/attivita registrati ai sensi dell art. 23 del Reg CE 1069/09 Trasporto Oleochimico Lavorazione di sottoprodotti o prodotti derivati, per scopi diversi dall alimentazione degli animali (art. 36), ex impianti tecnici, quali: 1. Concerie 2. Attività di tassidermia 3. Lavorazione di lana, peli, piume, setole di suini 4. Lavorazione diossa per produzione di porcellana colle, gelatine 5. Altri utilizzatori di sottoprodotti di origine animale (ad esempio uso di sangue per taratura degli strumenti) Uso di sottoprodotti per l alimentazione degli animali in deroga (impieghi speciali art. 18) Centri di raccolta, definiti all Allegato I, punto 53 del reg. CE n. 142/2011 Produzione di cosmetici, dispositivi medici, diagnostici, medicinali e medicinali veterinari (art. 33) (ex impianti tecnici) Immissione in commercio (intermediari)
Nota UdP Veterinaria prot. 115269 del 9/03/12 : Reg 1069/09: invio dell elenco degli stabilimenti presenti in S.INTE.SI. e prime indicazioni in materia di Registrazioni a tutti i Responsabili Servizi Veterinari delle Az.ULSS del Veneto - a livello centrale sono state apportate in automatico delle modifiche ad alcuni Approval Numbers (A.N.), in modo da adattarli alle nuove codifiche comunitarie, ai sensi del Reg 1069/09: gli A.N. attuali sono quelli ufficiali - inviati via mail alle Az. ULSS gli elenchi delle Ditte che operano nel settore dei SOA attualmente presenti nel sistema S.INTE.SI, con i relativi Approval Numbers; - le Az.ULSS dovranno controllare in detti elenchi la corrispondenza fra i dati ivi indicati (ragione sociale, indirizzo, A.N., tipologia di attività, etc.) e la situazione esistente, segnalando ogni anomalia /osservazione all UdP Veterinaria regionale; - la Regione provvederà ad apportare le dovute modifiche in S.INTE.SI, con eventuale emanazione Decreti Dirigenziali.
Nota UdP Veterinaria prot. 115269 del 9/03/12 Si comunicano inoltre alcune novità legate all entrata in vigore del Reg.1069/09: a) alcune tipologie di impianto che prima venivano RICONOSCIUTE (Reg.1774/2002), ora sono solo REGISTRATE (Reg. 1069/2009): es. CONCERIE. b) Nei suddetti casi revoca Decreti Regionali di attribuzione n. di riconoscimento e attribuzione di un numero di registrazione in S.INTE.SI; c) Gli impianti cui era stato rilasciato nulla osta in deroga (art. 23 Reg.1774/2002) con codice univoco regionale (impieghi speciali nei mangimi, es. giardini zoologici, canili, ), ora rientrano in artt. 17 e 18 Reg. 1069/2009 devono essere REGISTRATI in S.INTE.SI. Per ciascuna ditta rientrante nei casi a) e c), sarà necessario far sottoscrivere un istanza ex novo di registrazione (cfr. MODULO REGISTRAZIONE); una volta che ciascuna Az.ULSS avrà raccolto tutte le istanze ricevute dagli operatori del proprio territorio, dovrà inviarle alla UdP Veterinaria per il seguito di competenza.
Nota UdP Veterinaria prot. 115269 del 9/03/12 ALLEGATO: Indicazioni operative per la Registrazione (art. 23 Reg CE 1069/09) - Al fine della registrazione, ogni operatore deve notificare all a.c. ogni stabilimento o impianto posto sotto il suo controllo; - Tale registrazione non esime l operatore dalla notifica di cui all articolo 9 comma 2 del Regolamento (CE) 183/2005, qualora i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati rappresentino delle materie prime per mangimi. - L operatore effettua la notifica dell apertura, della variazione di titolarità o di tipologia di attività, della cessazione, della chiusura di ogni attività soggetta a registrazione, presso l Az.ULSS o attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive in cui ha sede l attività o in cui è residente. Ndr: indicazioni riprese in D.G.R. in via di pubblicazione
Nota UdP Veterinaria prot. 115269 del 9/03/12 Indicazioni operative per la Registrazione (art. 23 Reg CE 1069/09) - Presupposto della notifica: al momento della sua presentazione, il titolare deve dichiarare che l attività possiede i requisiti igienico-sanitari minimi stabiliti dal Reg. 1069/2009 e Reg. 142/2011. - La notifica deve essere accompagnata almeno da: - una relazione tecnica - una planimetria in scala 1:100 dei locali ove si svolge l attività, datate e sottoscritte dall'operatore medesimo (titolare o legale rappresentante). La planimetria non è richiesta nel caso di attività di trasporto o nel caso si tratti di attività prive di stabilimento. - Nell ambito delle attività di controllo ufficiale, le Az.ULSS verificano la rispondenza di quanto autocertificato nella notifica.
Nota UdP Veterinaria prot. 115269 del 9/03/12 Indicazioni operative per la Registrazione (art. 23 Reg CE 1069/09) -Ciascuno stabilimento od operatore registrato ai sensi dell'articolo 23 del Reg. 1069/2009 deve essere inserito, in conformità dell'articolo 47 del medesimo, nell'elenco nazionale del Ministero della salute (sistema S.INTE.S.I.), a cura dell Unità di Progetto Veterinaria regionale. - La registrazione per l attività di trasporto riguarda esclusivamente le imprese la cui attività, nell ambito del Regolamento stesso, consista unicamente nel trasporto di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati. La suddetta registrazione non è dovuta per l attività di trasporto effettuata da imprese che generano sottoprodotti già riconosciute/registrate per altre attività nei settori dei SOA e degli alimenti.
FASI REGISTRAZIONE: 1- l operatore presenta alla Az.ULSS competente la NOTIFICA (vedi MODELLO REGISTRAZIONE), accompagnata almeno da una relazione tecnica e da una planimetria in scala 1:100 dei locali; 2- La Az.ULSS, ricevuta la suddetta notifica, richiede all UdP Veterinaria regionale l assegnazione del n. ufficiale di identificazione all operatore; 3- Ciascuno stabilimento od operatore registrato viene inserito dall UdP Veterinaria nell'elenco nazionale del Ministero della Salute (sistema S.INTE.S.I), generando così il n. ufficiale di identificazione; 4- La Regione comunica formalmente tale numero alla Az.ULSS competente, che a sua volta lo notifica alla ditta/operatore.
MODELLO REGISTRAZIONE
MODELLO REGISTRAZIONE
11 N.B. al MODULO NOTIFICA REGISTRAZIONE, va inoltre allegato: - Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all iscrizione della ditta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura nella nuova D.G.R. è riportato il fac-simile del modello; - Dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà relativa ai requisiti tecnici dell impianto nella nuova D.G.R. è riportato il fac-simile del modello; - Fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità.
Grazie per l attenzione!