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CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di Controllo per la Puglia Nella Camera di Consiglio del 7-8 luglio 2010, composta dai magistrati: Dott. Vittorio Lomazzi Dott. Michele Grasso Dott. Luca Fazio Dott. Stefania Petrucci Dott. Marcello Iacubino Dott. Marco di Marco Presidente Consigliere Primo Referendario Primo Referendario Referendario, relatore Referendario ha adottato la seguente DELIBERAZIONE N. 49/PAR/2010 sulla richiesta di parere formulata, ai sensi dell art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, dal Sindaco del Comune di Taurisano (LE) con nota n. 11522 del 19 maggio 2010 e pervenuta a questa Sezione in data 7 giugno 2010, prot. n. 1795; Vista l ordinanza del Presidente n. 17/10 del 17 giugno 2010, con la quale la Sezione Regionale di Controllo è stata convocata per il giorno 7 luglio 2010; Udito il relatore Referendario Dott. Marcello Iacubino. Ritenuto in FATTO Il Sindaco del Comune di Taurisano (nel prosieguo, per brevità, il Comune o l Ente ), con la nota indicata in epigrafe, espone quanto segue. In via preliminare, premette: - che il Comune è soggetto ai vincoli in tema di patto di stabilità; - che l Ente ha approvato, nel mese di giugno 2009, la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 1

2009-2011 e delle assunzioni per il 2009; - che all atto di detta programmazione, la spesa complessiva del personale (comprensiva delle nuove assunzioni programmate per il 2009) risultava assolutamente conforme sia alle disposizioni allora vigenti in tema di contenimento delle spese del personale (art. 76, comma 7 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133, che fissava il tetto di spesa del 50% delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti), sia alla deliberazione della Sezione delle Autonomie di questa Corte n. 6/AUT/2009/INPR, secondo cui ciascun ente aveva la facoltà di scegliere l anno di riferimento utile ai fini del contenimento della spesa del personale di cui all art. 1, co. 557 della legge 27-12-2006 n. 296 (legge finanziaria 2007). Al riguardo, il Comune di Taurisano prendeva come riferimento l anno 2008, che comunque era l anno precedente a quello della programmazione; - che con successiva deliberazione n. 2 del 12.02.2010, la citata Sezione delle Autonomie, chiamata a pronunciarsi sulla citata norma della legge finanziaria 2007, ha ritenuto che l anno da prendere come riferimento ai fini del rispetto del vincolo di contenimento delle spese del personale dovesse essere l anno precedente, al fine di garantire una progressiva e costante riduzione di tale aggregato di spesa; - che le procedure assunzionali programmate per l anno 2009 sono state avviate previo esperimento della procedura di mobilità prevista dagli artt. 30 e 34-bis del d. lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165; - che tali procedure saranno portate a compimento solo nell anno 2010, sul cui bilancio di competenza cominceranno a gravare i connessi maggiori costi; - che, tuttavia, nel 2009 vi è stata una riduzione della spesa di personale rispetto al 2008 dovuta ad alcuni pensionamenti e a talune conclusioni di precedenti rapporti di collaborazione; - che, in conseguenza di detta riduzione, le eventuali assunzioni da effettuare nel 2010 a compimento delle procedure concorsuali 2

determinerebbero un superamento del tetto di spesa dell anno precedente (che, nella fattispecie, è appunto il 2009, anno di contrazione di detta spesa). Ciò premesso, chiede a questa Sezione se sia possibile concludere nel 2010 quelle procedure di assunzione che, legittimamente avviate (in quanto nel 2009, al momento della programmazione, erano rispettose del vincolo di contenimento della spesa del personale con riferimento al precedente anno), violerebbero tuttavia all atto del reclutamento (2010) il principio di cui al citato art. 1, co. 557 (in quanto si determinerebbero maggiori costi rispetto all anno precedente che nella fattispecie sarebbe il 2009, il quale è stato caratterizzato però da una particolare contrazione della spesa de qua). In subordine, domanda il Sindaco se sia possibile comunque ricorrere alla deroga prevista dall art. 3, comma 120, della L. 24/12/2007 n. 244, versando l Ente nelle condizioni previste da tale disposizione. Considerato in DIRITTO 1. Sulla funzione consultiva. La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è prevista dall'art. 7 comma 8, della legge n. 131/2003, il quale consente alle Regioni di chiedere alle Sezioni regionali di controllo ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica, aggiungendo che analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane. 2. Sull ammissibilità del quesito. In via preliminare, va verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità della richiesta di parere. 2.1. Il parere risulta ammissibile sia sotto il profilo soggettivo, in quanto posto - nelle more dell istituzione del Consiglio delle autonomie 3

locali di cui all'art. 7 comma 8, della legge n. 131 del 2003 - dall organo rappresentativo dell ente locale; che oggettivo, per l attinenza alla «materia della contabilità pubblica», in quanto concerne l astratta interpretazione di norme di leggi finanziarie, tendenti al concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, fissati per l osservanza del patto di stabilità interno ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica (a questo fine è testualmente posto il vincolo di riduzione della spesa del personale di cui all art. 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dal comma 120 dell art. 3 della legge n. 244 del 2007 - legge finanziaria per il 2008; dall art. 76 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, conv. in l. 6 agosto 2008, n. 133; da ultimo, dall art. 14, comma 7 e ss. del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). Ritiene la Sezione, inoltre, che il parere prospettato abbia carattere generale, non involga valutazioni sul merito dell attività amministrativa e non si riferisca a fatti sottoposti al vaglio di organi giudicanti e requirenti. 3. Nel merito. 3.1. La risposta al primo quesito è negativa. Sul punto si è pronunciata la Sezione delle Autonomie di questa Corte con Deliberazione n.2/sezaut/2010/qmig del 12.02.2010 (che ha deciso una questione peraltro deferita da questa Sezione di controllo). Da tale pronuncia, dalla quale non vi è ragione di discostarsi (attesa la funzione di coordinamento intestata a detta Sezione, finalizzata a garantire uniformità di indirizzo nell attività consultiva delle Sezioni Regionali di controllo), si evince che l anno di riferimento per calcolare la riduzione degli oneri del personale prevista dall art. 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, non può che essere quello precedente. Ratio della norma è, infatti, quello di garantire una diminuzione di tale voce di spesa in termini costanti e progressivi, di anno in anno, coerentemente con il vigente quadro normativo, che impone la programmazione dei fabbisogni e 4

l ottimizzazione delle risorse disponibili. Pertanto, alla luce di questa interpretazione, per un verso si conclude che l Ente nel 2009 abbia operato correttamente all atto della programmazione, in quanto ha preso in considerazione come parametro di riferimento l anno precedente. Tuttavia, per altro verso, poiché le procedure concorsuali non sono state portate a compimento nel 2009, ma si concluderebbero solo nel 2010, ne consegue che in tale evenienza il parametro temporale di riferimento debba essere necessariamente il 2009, anno precedente a quello in cui ipoteticamente si effettuerebbero le assunzioni. Se si procedesse nella direzione auspicata dal Comune si verificherebbe nel 2010 un aumento della spesa del personale rispetto all anno precedente che si porrebbe in aperto contrasto con l obiettivo, indicato dal legislatore nelle leggi finanziarie succedutesi a partire dal 2007, che implica una riduzione strutturale della spesa per il personale in termini progressivi e costanti, da perseguire anche mediante la programmazione dei fabbisogni e l ottimizzazione delle risorse disponibili. 3.2. Con riferimento al secondo quesito, posto in via subordinata dal Sindaco del Comune di Taurisano, e cioè se l Ente possa comunque ricorrere alla deroga prevista dall art. 3, comma 120, della legge n. 244 del 2007, sul presupposto del rispetto delle condizioni ivi stabilite, la Sezione osserva quanto segue. 3.3. In via preliminare, va tenuto presente che la disposizione appena richiamata ha modificato l art. 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, consentendo una deroga espressa (da supportare, nel concreto, da congrua motivazione) al principio di riduzione complessiva della spesa, sia pure nel rispetto dei vincoli fissati dal patto di stabilità per l anno in corso nonché dei parametri ivi definiti. L art. 1, comma 557 cit. (come modificato dall art. 3, comma 120), tuttavia, è stato integralmente sostituito dall art. 14, comma 7 del d.l. 31 5

maggio 2010, n. 78 (in fase di conversione) che, dunque, presenta una nuova versione del ridetto limite di spesa del personale. La novella, nel ribadire per gli enti soggetti al patto di stabilità l obbligo generale di ridurre la spesa di personale 1, non ripropone però la deroga a tale obbligo (precedentemente introdotta dall art. 3, comma 120, della legge n. 244 del 2007); deroga che, per ciò solo, deve intendersi abrogata 2. Tale novella, contenuta nel citato decreto legge, è immediatamente applicabile anche alla luce dell art. 77 della Costituzione (secondo cui decreti legge hanno forza e valore di legge ordinaria per sessanta giorni dalla loro pubblicazione; essi perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro tale termine, rimanendo salva la facoltà per le Camere di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti). Ne consegue, rebus sic stantibus, che per gli enti soggetti al patto di stabilità 3 (come il Comune istante) non sussiste più alcun margine di deroga alle limitazioni di spesa del personale prevista dall art. 3, comma 120, della legge n. 244 del 2007, il quale deve ritenersi abrogato mercé la riscrittura dell art. 1, comma 557 cit. 4. In conclusione, va risposto negativamente ad entrambi i quesiti posti dal Comune istante. P.Q.M. Nelle su esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di 1 Da perseguire attraverso una triplice azione: - riduzione dell incidenza percentuale della spesa del personale rispetto al complesso delle spese correnti, con operazioni rimesse all autonomia di ciascun ente; - razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche - amministrative attraverso l accorpamento di uffici al fine di ridurre l incidenza della spesa delle posizioni dirigenziali in organico; - contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa. 2 Il novellato art. 1, comma 557 aggiunge (al terzo comma), inoltre, una sanzione automatica in caso di mancato rispetto dell obbligo di riduzione della spesa, costituita dal divieto di assunzioni a qualunque titolo; il comma 8 dell art. 14 del d.l. 78/2010 abroga, invece, le disposizioni contenute nell art. 76 comma 1, 2 e 5 del d.l. 112/2008, mentre il comma 9 sostituisce il comma 7 del citato art. 76 prevedendo il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale nel caso in cui l incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 40% delle spese correnti (in precedenza il limite era il 50%). 3 Ma anche per quelli non soggetti al patto, mercé l abrogazione del terzo periodo dell art. 1, comma 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 da parte dell art. 14, comma 10 del d.l. n. 78 del 2010. 6

controllo per la Puglia. Copia della presente deliberazione, sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Taurisano. Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 7-8 luglio 2010. Il relatore f.to Marcello Iacubino Il Presidente f.to Vittorio Lomazzi Depositata in segreteria il 8 luglio 2010 Il Direttore della Segreteria f.to Carmela Doronzo 7