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Transcript:

Repubblica Italiana del. n. 13/2010/PAR La Corte dei conti in Sezione regionale di controllo per l Abruzzo nella Camera di consiglio del 12 marzo 2010 composta dai Magistrati: Pietro DE FRANCISCIS Lucilla VALENTE Giovanni MOCCI Antonio MARRAZZO Andrea BALDANZA Presidente Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere (relatore) visto l art. 100, comma 2 della Costituzione; visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934 n. 1214; vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni; visto il Regolamento concernente l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008 (G.U. n. 153 del 2.07.2008); vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle Disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge

2 costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ; vista l ordinanza n. 5/2008 del 19 dicembre 2008, con la quale il Presidente della Sezione ha ripartito tra i Magistrati i compiti e le iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l Abruzzo; vista la delibera della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009, n. 9 recante Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l esercizio dell attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo ; vista la nota prot. n. 894 del 19 gennaio 2010, con la quale il Sindaco del Comune di Pianella (PE) ha posto un quesito in merito all ammissibilità del riconoscimento di un compenso ai segretari delle sottocommissioni elettorali, a fronte della gratuità dell incarico prevista dall art.2, comma 30 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per i componenti del medesimo organo; vista l ordinanza n. 6/2010 del 23 febbraio 2010, con la quale il Presidente della Sezione ha deferito la questione all esame collegiale; udito il relatore, Consigliere Andrea BALDANZA; FATTO Il Sindaco del Comune di Pianella (PE), con nota del 19 gennaio 2010, prot. n. 894, ha avanzato una richiesta di parere in merito alla sussistenza, in capo ai segretari delle sottocommissioni elettorali, del diritto a conseguire un compenso o un gettone di presenza. I suddetti segretari, infatti, ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 21 e ss. del d.p.r. 20 marzo 1967, n. 233 non sono componenti dell organo,

3 assumendo tuttavia il compito redigere i processi verbali. Il Sindaco del Comune di Pianella (PE), pertanto, ha manifestato dubbi in merito all ambito di applicazione del divieto di percezione di qualsiasi gettone di presenza introdotto dall art. 2, comma 30 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 nei confronti dei componenti delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali. In via gradata, il medesimo Sindaco ha chiesto a questa Sezione regionale di controllo di pronunciarsi in merito alla correttezza del imputazione della spesa in capo alla sola amministrazione comunale presso cui è inquadrato il segretario, laddove suddetta attività di supporto alle commissioni e sottocommissioni coinvolge interessi riconducibili anche alle altre amministrazioni del circondario elettorale. DIRITTO Il quesito formulato dal Sindaco del Comune di Pianella (PE) deve ritenersi ammissibile, in quanto avanzato dal Sindaco (talchè deve ritenersi sussistente il requisito soggettivo) ed inerente una materia di contabilità pubblica (requisito oggettivo). La richiesta di parere, infatti, coinvolge l interpretazione di una norma di spesa, nonché l esatta imputazione fra i vari organi deputati a curare la materia elettorale. L art. 2, comma 30 della legge n. 244 del 2007dispone che le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto

4 disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1967, e successive modificazioni. L'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale, ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95 e successive modificazioni, ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale. Il citato d.p.r. n. 223 del 1967 all art. 24, stabilisce invece che a ciascun componente ed al segretario della commissione elettorale circondariale può essere corrisposto, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, un gettone di presenza pari a lire 60.000, al lordo delle ritenute di legge, in luogo di quello previsto dalle disposizioni in vigore per i componenti delle commissioni costituite presso le Amministrazioni dello Stato. L'importo del gettone di presenza è rivalutato, a partire dal mese di aprile dell'anno 2000, con le procedure ed i termini previsti dalla legge 4 aprile 1985, n. 117. L interpretazione letterale delle disposizioni citate induce a ritenere che la soppressione di qualsiasi compenso, mentre deve considerarsi cogente nei confronti dei componenti dell organo elettorale, non si estenda automaticamente agli organi di supporto. Rientra pertanto nell autonomia del singolo ente apprezzare la possibilità di un attribuzione economica al segretario delle

5 sottocommissioni elettorali. A tal fine l amministrazione comunale è chiamata ad apprezzare, in ossequio ai principi contenuti nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, la riconducibilità dell attività espletata dal segretario a supporto degli organi elettorali all interno delle prestazioni dovute in virtù degli obblighi contrattuali e degli obiettivi assegnati, tenendo altresì conto delle concrete modalità di supporto agli organi elettorali (ossia se la stessa sia contenuta o meno nell orario di servizio). Il riconoscimento di uno spazio discrezionale in capo alle amministrazioni coinvolte è stato già affermato dalla Corte dei conti, Sez. contr. Toscana, delibera 30 giugno 2009 n. 144/2009/PAR, restando ferma la possibilità, per l ente o gli enti coinvolti nella questione, di scegliere, nell ambito della loro autonomia, di assumere le decisioni ritenute maggiormente congruenti e coerenti relativamente all eventuale corresponsione di un compenso, tenendo conto peraltro della disciplina introdotta dal contratto nazionale di lavoro e dai contenuti degli accordi decentrati che caratterizzano la contrattazione integrativa dell ente. Questa Sezione regionale non ravvisa motivi per discostarsi dalla pronuncia testè citata P.Q.M. DELIBERA che il quesito formulato dal Sindaco del Comune di Pianella (PE) con nota n. 894 del 19 gennaio 2009, va risolto alla stregua delle considerazioni sopra indicate.

6 DISPONE che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco ed al Consiglio del Comune di Pianella (PE). Così deliberato a L Aquila, nella Camera di consiglio del 12 marzo 2010. L Estensore F.to Andrea BALDANZA Il Presidente F.to Pietro DE FRANCISCIS Depositata in Segreteria il 01/04/2010 IL DIRIGENTE F.to D.ssa Luciana TROCCOLI