APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE (art. 4 D.lgs. 167/2011) DISCIPLINA REGIONALE



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APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE (art. 4 D.lgs. 167/2011) DISCIPLINA REGIONALE

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE (art. 4 D.lgs. 167/2011) TITOLI CONSEGUIBILI ETA Qualificazione ai fini contrattuali 18-29 ANNI (17 per soggetti in possesso di qualifica professionale D.lgs. 226/2005) DURATA In ragione dell età e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire Non superiore a 3 anni Non superiore a 5 anni per le figure professionali dell artigianato (interpello n. 40/2011 figure professionali dell artigianato sono tutti quei soggetti che operano nel campo artigiano che non possono limitarsi alle figure individuate esclusivamente dalla contrattazione degli artigiani)

DURATA CONTENUTI E ARTICOLAZIONE DELLA FORMAZIONE Durata della formazione per l acquisizione delle competenze di base e trasversali La durata della formazione si differenzia in relazione al livello di scolarità degli apprendisti così come di seguito riportata: Livello di scolarità Apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza media Apprendisti in possesso di qualifica o diploma Apprendisti in possesso di laurea Durata 120 ore 64 ore 40 ore Unità Formative Obbligatorie Unità Formative Per gli apprendisti in possesso di crediti formativi permanenti sulla sicurezza*, la durata della UF1 è ridotta di 4 ore. *Crediti relativi alla formazione generale sulla sicurezza prevista dall'accordo tra il MLPS, il Ministro della Salute, le Regioni e le PA di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. UF1 UF2 UF1 UF2 UF1 UF2 a scelta tra UF3 a UF10 a scelta tra UF3 a UF10 UF1 16 ore + UF2 24 ore

UNITA FORMATIVE UF1: Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro UF2: Organizzazione e qualità aziendale, relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo, diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva UF1 e UF2 sono obbligatorie per tutti UF3: Imparare a imparare (può essere fatta presso l impresa per una durata massima di 40 ore) UF4: Comunicazione nella madrelingua UF5: Comunicazione nelle lingue straniere UF6: Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia UF7: Competenza digitale UF8: Competenze sociali e civiche UF9: Spirito di iniziativa e imprenditorialità UF10: Consapevolezza ed espressione culturale Competenze chiave individuate dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/12/2006

UNITA FORMATIVA 3 L operatore di formazione è responsabile dell impostazione didattica del percorso e deve mettere a disposizione del tutore aziendale strumenti e metodologie CARATTERISTICHE DELL ATTIVITA FORMATIVA IN IMPRESA progettata e pianificata per l apprendimento in termini di obiettivi, tempi e risorse intenzionale dal punto di vista del soggetto che apprende svolta in ambienti organizzati e strutturati in relazione alle mansioni dell apprendista caratterizzata da esiti verificabili

COMPETENZE DEL PERCORSO FORMATIVO: OFFERTA PUBBLICA E IMPRESA CONTRATTAZIONE PP.SS. REGIONI DOVE SI SVOLGE Disciplina generale del contratto (nel rispetto dei principi generali di cui all art. 2 del T.U.) Durata del contratto (massimo 3 anni, ovvero 5 per le figure professionali caratterizzanti la Durata figura e dell artigiano) modalità di erogazione della FORMAZIONE DI TIPO PROFESSIONALIZZANTE Standard professionali di riferimento Accordi interconfederali o CCNL Accordi interconfederali o Contratti collettivi Accordi interconfederali o Contratti collettivi CCNL Offerta formativa pubblica finalizzata all acquisizione di COMPETENZE DI BASE e TRASVERSALI (per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore nell arco del triennio) Certificazione delle competenze Acquisite dall apprendista Presso le Agenzie Formative Accreditate (UF3 può essere erogata all interno dell Impresa) Presso le Imprese 6

OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA Piano Formativo individuale regionale Nel Piano formativo individuale regionale vengono indicate le competenze che l apprendista deve acquisire mediante la formazione di base e trasversale, tecnico-professionale e specialistica (secondo le indicazioni della contrattazione collettiva di riferimento) entro il termine del periodo formativo previsto dal contratto di apprendistato. Il Piano formativo individuale regionale deve essere compilato entro 30 giorni dalla stipula del contratto Il Piano formativo individuale regionale può essere adottato, dalle imprese, in mancanza o in alternativa ai moduli e ai formulari eventualmente previsti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di riferimento dell impresa.

TUTORE AZIENDALE I tutori aziendali devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti - almeno 3 anni di esperienza professionale - almeno 1 anno di esperienza come formatori in percorsi scolastici, accademici, del sistema della formazione professionale o in percorsi formativi realizzati all interno dell impresa - avere svolto le funzioni di tutore aziendale per apprendisti formati secondo le metodologie già disciplinate dalla D.G.R. n. 72-10516 del 29/12/2008 s.m.i. e resa operativa mediante le Linee guida per la redazione dei Bandi provinciali approvate con D.D. n. 828 del 28/12/2010 nell ambito del Coordinamento Istituzionale Regione-Province, con particolare riferimento alla modalità di formazione in impresa

AUTOCERTIFICAZIONE CAPACITA FORMATIVA IMPRESA Le imprese che erogano autonomamente la formazione finalizzata all acquisizione delle competenze di base e trasversali devono autocertificare il possesso degli standard minimi necessari per esercitare le funzioni di soggetto formativo L autocertificazione della capacità formativa deve essere effettuata mediante l utilizzo della procedura informatizzata (compilazione del Modello A) prevista con Deliberazione n. 66-6528 del 23/07/2007 L impresa che ha autocertificato la propria capacità formativa può, comunque, avvalersi dell offerta formativa pubblica finanziata L autocertificazione della capacità formativa deve essere fatta una sola volta. L autocertificazione è valida anche per successive assunzioni con contratto di apprendistato

ASPETTI SANZIONATORI NEL CASO NON VENGA EROGATA LA FORMAZIONE Nel caso di inadempimento nella erogazione della formazione ed è responsabile esclusivamente il datore di lavoro, si applica una sanzione pari alla differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta per il livello di inquadramento contrattuale che sarebbe stato raggiunto al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 10%, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione Qualora durante una visita ispettiva emerga un inadempimento nell erogazione della formazione si adotta un provvedimento di «disposizione» ai sensi del Dlgs 124/2004, assegnando al datore di lavoro un congruo termine per adempiere 10