Regolamento affido familiare

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Transcript:

Regolamento affido familiare Premessa L affidamento etero-familiare consiste nell inserire un minore in un nucleo familiare diverso da quello originario per un tempo determinato. È un esperienza di accoglienza familiare ed espressione di solidarietà sociale primaria. È previsto per la protezione e tutela di quei bambini ed adolescenti la cui famiglia è temporaneamente in difficoltà e non è in grado di garantire le cure fisiche, educative ed affettive. È innanzitutto un intervento di aiuto rivolto alla famiglia di origine, perciò i figli devono restare in contatto con i propri genitori anche in assenza di un programma di rientro in tempi ravvicinati, perlomeno fino a quando i genitori possono conservare una funzione, anche modesta e limitata. È regolato dalla Legge n. 184/83 e successive modifiche (Legge 149/01), nonché dalla Legge Regionale n. 1/86 art. 80, 81, 82. Inoltre, l art. 4 comma 3, della L.R. 14 dicembre 2004, n. 34 Politiche regionali per i minori (così come modificato dalla L.R. 12 marzo 2008 - n. 3), così riporta: Gli oneri, derivanti dall affidamento familiare.. per i minori sottoposti a provvedimento dell autorita` giudiziaria, sono sostenuti dal comune in cui gli esercenti la potestà genitoriale o la tutela hanno residenza al momento in cui la prestazione ha inizio, ovvero dal comune di dimora, al medesimo momento, nel caso in cui gli stessi non siano iscritti all anagrafe dei residenti L affidamento può essere a parenti o ad estranei; consensuale o giudiziale, cioè disposto dall autorità giudiziaria. In base al bisogno che il minore e la sua famiglia presentano, si possono realizzare diverse tipologie d affido: a tempo pieno, diurno, per il fine settimana, per le vacanze. Il nucleo affidatario può essere costituito da coppie con o senza figli, sposate o conviventi, anche da persone singole, senza vincoli di età rispetto al minore affidato. Agli affidatari è richiesta la disponibilità a collaborare con i Servizi e con la stessa famiglia del minore. La durata dell affidamento dovrà essere prevista per tutto il tempo necessario ad ottenere un cambiamento positivo nelle condizioni che hanno determinato l allontanamento del bambino dalla sua famiglia di origine. Per i bambini fino a sei anni deve sempre essere privilegiata la risorsa della famiglia affidataria. 1

Art. 1 I diritti del bambino Il bambino ha diritto: ad essere informato e ascoltato rispetto al progetto di affido e ad ogni sua variazione; a mantenere i rapporti con la propria famiglia; a mantenere i rapporti con la famiglia affidataria anche al termine dell affido, quando non vi sia controindicazione in tal senso. Art. 2 I diritti della famiglia d origine La famiglia d origine ha diritto: ad essere informata sulle finalità generali dell affido e dello specifico progetto che li riguarda; ad essere coinvolta nel progetto di affido e costantemente informata sulla sua evoluzione; a mantenere i compiti genitoriali per i quali risulta adeguata; a mantenere i rapporti col proprio figlio; ad essere coinvolta in un progetto d aiuto per superare i propri problemi. Art. 3 I diritti della famiglia affidataria La famiglia affidataria ha diritto: ad essere informata sulle finalità dell affidamento in generale e relativamente allo specifico progetto; ad essere coinvolta nel progetto contribuendo a modificarlo, sulla base dell esperienza diretta col bambino, durante il corso del suo svolgimento; ad avere un sostegno di gruppo ed uno individuale, sulla base delle necessità della specifica situazione; ad avere un contributo svincolato dal reddito. Le Amministrazioni Comunali del distretto di Lomazzo / Fino Mornasco prevedono, altresì, la copertura di spese straordinarie che non possono essere affrontate con il contributo fisso mensile di cui al precedente comma. Tale copertura richiederà l applicazione della seguente procedura: 1. la famiglia affidataria deve valutare la necessità della spesa straordinaria con il Servizio Tutela Minori e con il Servizio Sociale del Comune producendo un preventivo di spesa che verrà presentato all Amministrazione Comunale per l approvazione; 2

2. una volta autorizzato il contributo, la famiglia affidataria, a spesa sostenuta, deve presentare all Amministrazione Comunale, la documentazione che giustifichi l avvenuto intervento. I principali tipi di spese straordinarie per cui si prevede la relativa copertura economica possono essere riassunte in: o spese per cure sanitarie non effettuabili tramite Servizio Sanitario Nazionale; o spese per psicoterapie, anche presso professionisti privati, qualora si sia in presenza di precisa disposizione sull avvio del minore ad un percorso di psicoterapia da parte del Tribunale per i Minorenni, o quando il Servizio Tutela Minori ne verifichi la necessità per il minore e, nel contempo, accerti l impossibilità di accesso, in tempo utile, a psicoterapeuti dell infanzia e dell adolescenza operanti nell ambito del SSN o degli enti convenzionati; o spese scolastiche. o eventuali altre tipologie di spese di carattere straordinario saranno valutate, per l ammissione al rimborso, dal servizio sociale del Comune. Art. 4 Organizzazione dei Servizi e competenze L affidamento è realizzato con il lavoro integrato dei Servizi Territoriali e del Servizio Affidi che si incontrano periodicamente e verificano insieme tutti gli aspetti del progetto dalla sua costruzione fino alla sua chiusura. I Servizi Territoriali si occupano del bambino e della sua famiglia di origine. Il Servizio Affidi si occupa dell affido e delle famiglie affidatarie. Gli operatori dei Servizi Territoriali e del Servizio Affidi garantiscono, in ogni fase del percorso e a tutte le persone coinvolte, il diritto all informazione chiara e corretta e al rispetto dei diritti previsti dalla legge. I compiti e le funzioni dei Servizi coinvolti sono disciplinati da un protocollo operativo. L attivazione dell affido, il progetto e la dichiarazione dei genitori naturali o dell Ente affidatario si sostanziano in atti sottoscritti dalle parti e dagli Operatori coinvolti. 3

Art. 5 Impegni dell Ente Locale L Ente Locale responsabile dell affido provvede a: garantire il rispetto dei diritti del bambino, della famiglia d origine, della famiglia affidataria; formalizzare l affido sia consensuale sia non consensuale utilizzando un progetto in cui devono essere indicati la durata, gli interventi previsti per il minore e per la sua famiglia, i tempi di verifica, i diritti e i doveri delle persone e dei Servizi coinvolti; attivare la copertura assicurativa dei minori affidatari per eventuali incidenti e quella degli affidatari per eventuali danni provocati dai minori in corso dell affido; deliberare il rimborso delle spese straordinarie elencate nel presente regolamento alla voce diritti della famiglia affidatarie; deliberare il contributo economico a favore degli affidatari, svincolato dal reddito, con le modalità di seguito descritte: per gli affidi etero-famigliari a tempo pieno si stabilisce una quota minima pari a euro 410,00/mensili; per gli affidi a part-time si stabilisce una quota massima di euro 250,00 mensili ed una quota minima da valutare caso per caso; per agli affidi intra-famigliari, l erogazione del contributo mensile e le spese a carattere straordinario saranno valutate dal Servizio sociale del Comune di residenza del minore. Art. 6 Compiti dei Servizi Territoriali I Servizi territoriali svolgono, attraverso un équipe interdisciplinare le seguenti funzioni: formulano una diagnosi psico-sociale approfondita della situazione familiare della famiglia d origine, utilizzando tutti gli elementi di conoscenza già raccolti anche attraverso altri servizi; costruiscono un progetto mirato, relativo alla situazione, che comprenda: gli obiettivi, la durata prevedibile dell affido, il progetto di aiuto alla famiglia d origine, gli impegni del Servizio e della famiglia, le modalità degli incontri tra famiglie, con il bambino e con il Servizio; individuano le caratteristiche indispensabili e prioritarie della famiglia affidataria necessarie per il buon abbinamento; collaborano con il Servizio Affidi per concretizzare il progetto di affido e individuare la famiglia affidataria. seguono lo svolgimento dell affido con verifiche periodiche fra tutti gli operatori coinvolti nel progetto, con la famiglia d origine e con il bambino, predisponendo tutti gli interventi di sostegno necessari al minore e alla sua famiglia. 4

Art. 7 Compiti del Servizio Affidi Il Servizio Affidi svolge, tramite un équipe interdisciplinare (Equipe Integrata Affidi), le seguenti funzioni: promuove iniziative di sensibilizzazione, pubblicizzazione e orientamento delle persone per favorire una cultura dell accoglienza, anche in collaborazione con Associazioni di Volontariato e con realtà del privato sociale; svolge un attività di informazione, di formazione individuale e/o di gruppo riguardo agli aspetti giuridici, sociali e psicologici dell affidamento a coloro che ne fanno richiesta; conosce e valuta, attraverso colloqui e visite domiciliari appositamente predisposti, la struttura familiare di ogni nucleo disponibile all affido, con particolare attenzione alla storia personale e alla struttura di personalità dei singoli componenti per verificare la loro adeguatezza allo svolgimento del compito previsto; collabora con gli operatori dei Servizi Territoriali per formulare il progetto di affidamento e fare la scelta definitiva della famiglia ritenuta più adeguata alla situazione in oggetto; sostiene, individualmente e attraverso un gruppo, le famiglie affidatarie prima e durante l affido, condividendo con gli altri operatori continui momenti di verifica; organizza con i Servizi Territoriali, al termine di ogni affido, una verifica del progetto realizzato; organizza una banca dati delle famiglie e dei bisogni dei minori; promuove la formazione e la riflessione degli operatori, l approfondimento e la rielaborazione delle esperienze in atto e della metodologia di lavoro. Art. 8 Impegni delle famiglie affidatarie Le famiglie affidatarie devono svolgere le seguenti funzioni: provvedere al benessere, alla cura, al mantenimento, all educazione e all istruzione del minore loro affidato in collaborazione con i Servizi e tenendo conto, ove possibile, delle indicazioni dei genitori, lasciando a questi ultimi i compiti individuati come utili dal Servizio; mantenere, concordando le modalità con gli operatori dei Servizi, i rapporti con la famiglia d origine, nel rispetto delle prescrizioni dell Autorità Giudiziaria; assicurare discrezione circa la situazione del minore e della sua famiglia d origine; collaborare con i Servizi per la realizzazione di tutto il progetto, compresa la conclusione. 5

Art. 9 Impegni della famiglie d origine La famiglia d origine è tenuta a: favorire in ogni modo e con ogni mezzo che Le sia possibile lo svolgimento delle diverse fasi dell esperienza di affido; rispettare le modalità, gli orari e la durata degli incontri con il figlio e la famiglia affidataria, come concordato con gli operatori dei Servizi e, quando sia il caso, anche nel rispetto delle prescrizioni dell Autorità Giudiziaria; collaborare con i Servizi e la famiglia affidataria per tutta la durata del progetto di affido. Art. 10 Conclusione dell affido L affidamento si conclude attraverso una revoca del consenso (affido consensuale) oppure con un provvedimento dell Autorità Giudiziaria che lo ha disposto (affido giudiziale): quando nella famiglia d origine si sono create le condizioni per un rientro del minore; quando nella famiglia affidataria si creano delle condizioni che non sono più nell interesse del minore o sono addirittura lesive; quando il minore raggiunge la maggiore età; quando l affidato abbia compiuto il ventunesimo anno di età nel caso di prosieguo amministrativo; Gli operatori sono tenuti ad informare le persone coinvolte sull andamento dell affido e sulla valutazione relativa alla conclusione dello stesso. Gli operatori hanno il compito di preparare la conclusione, di realizzare l azione di sostegno finalizzata ad aiutare il minore, la sua famiglia e la famiglia affidataria durante questo passaggio e di provvedere a mantenere i rapporti fra tutti (minore, famiglia affidataria e famiglia d origine) per tutto il tempo utile. 6