circolare 07/2019 Mantova - aprile 2019 RINNOVO CCNL GOMMA PLASTICA CONFAPI In data 8 marzo 2019, tra UNIONCHIMICA CONFAPI, FILCTEM CGIL, FEMCA CISL, UILTEC UIL, è stata stipulata l ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 26 luglio 2016 per i lavoratori della piccola e media industria dei settori chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro, scaduto il 31 dicembre 2018. DECORRENZA E DURATA Il contratto decorre dal 1 gennaio 2019 e, ai soli fini della presente vigenza contrattuale, la validità è quadriennale (quindi prorogata di 12 mesi) con scadenza al 31 dicembre 2022, sia per la parte economica che per quella normativa. INCREMENTI RETRIBUTIVI Chimica, concia e settori accorpati Le Parti hanno convenuto un aumento a dei minimi contrattuali mensili per il livello D, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, pari a 95,00 euro. 20,00 euro a partire dal 1 settembre 2021; 30,00 euro a partire dal 1 ottobre 2022. A 100,00 17,24 13,79 13,79 20,69 65,52 B 109,84 18,94 15,15 15,15 22,73 71,96 C 126,23 21,76 17,41 17,41 26,12 82,70 D 145,00 25,00 20,00 20,00 30,00 95,00 E 162,30 27,98 22,39 22,39 33,58 106,33 F 177,05 30,53 24,42 24,42 36,63 116,00 G 196,72 33,92 27,13 27,13 40,70 128,89 H 218,03 37,59 30,07 30,07 45,11 142,85
Gomma - plastica Le Parti hanno convenuto un aumento a dei minimi contrattuali mensili per il V livello, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, pari a euro 83,00. 15,00 euro a partire dal 1 settembre 2021; 23,00 euro a partire dal 1 ottobre 2022. I 100,00 18,25 14,60 10,95 16,79 60,58 Il 113,00 20,62 16,50 12,37 18,97 68,46 III 117,00 21,35 17,08 12,81 19,64 70,88 IV 126,00 22,99 18,39 13,80 21,15 76,34 V 137,00 25,00 20,00 15,00 23,00 83,00 VI 150,95 27,55 22,04 16,53 25,34 91,45 VII 174,19 31,79 25,43 19,07 29,24 105,53 VIII 194,49 35,49 28,39 21,29 32,65 117,83 Q 203,85 37,20 29,76 22,32 34,22 123,50
Abrasivi Le Parti hanno convenuto un aumento a dei minimi contrattuali mensili per il livello D1, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, pari ad 80,00 euro. 15,00 euro a partire dal 1 settembre 2021; 20,00 euro a partire dal 1 ottobre 2022. A1 220,00 40,44 32,35 24,26 32,35 129,41 B1 175,00 32,17 25,74 19,30 25,74 102,94 B2 160,00 29,41 23,53 17,65 23,53 94,12 C1 150,00 27,57 22,06 16,54 22,06 88,24 C2 145,00 26,65 21,32 15,99 21,32 85,29 C3 140,00 25,74 20,59 15,44 20,59 82,35 D1 136,00 25,00 20,00 15,00 20,00 80,00 D2 123,00 22,61 18,09 13,57 18,09 72,35 D3 118,00 21,69 17,35 13,01 17,35 69,41 E1 117,00 21,51 17,21 12,90 17,21 68,82 E2 104,00 19,12 15,29 11,47 15,29 61,18 E3 101,00 18,57 14,85 11,14 14,85 59,41 F 100,00 18,38 14,71 11,03 14,71 58,82
Ceramica Le Parti hanno convenuto un aumento a dei minimi contrattuali mensili per il livello D1, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, pari a 80,00 euro. 15,00 euro a partire dal 1 settembre 2021; 20,00 euro a partire dal 1 ottobre 2022. A1 200,00 34,72 27,78 20,83 27,78 111,11 B1 175,00 30,38 24,31 18,23 24,31 97,22 B2 164,00 28,47 22,78 17,08 22,78 91,11 C1 157,00 27,26 21,81 16,35 21,81 87,22 C2 152,00 26,39 21,11 15,83 21,11 84,44 C3 148,00 25,69 20,56 15,42 20,56 82,22 D1 144,00 25,00 20,00 15,00 20,00 80,00 D2 130,00 22,57 18,06 13,54 18,06 72,22 D3 124,00 21,53 17,22 12,92 17,22 68,89 E1 121,00 21,01 16,81 12,60 16,81 67,22 E2 108,00 18,75 15,00 11,25 15,00 60,00 E3 103,00 17,88 14,31 10,73 14,31 57,22 F 100,00 17,36 13,89 10,42 13,89 55,56
Vetro Settore meccanizzato (prime lavorazioni) Le Parti hanno convenuto un aumento a dei minimi contrattuali mensili per il livello D1, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, pari a 80,00 euro. 15,00 euro a partire dal 1 settembre 2021 20,00 euro a partire dal 1 ottobre 2022. F1 100,00 18,66 14,93 11,19 14,93 59,70 E1 112,00 20,90 16,72 12,54 16,72 66,87 E2 125,00 23,32 18,66 13,99 18,66 74,63 E3 128,00 23,88 19,10 14,33 19,10 76,42 D1 134,00 25,00 20,00 15,00 20,00 80,00 D2 147,00 27,43 21,94 16,46 21,94 87,76 D3 152,00 28,36 22,69 17,01 22,69 90,75 C1 157,00 29,29 23,43 17,57 23,43 93,73 C2 161,00 30,04 24,03 18,02 24,03 96,12 B1 179,00 33,40 26,72 20,04 26,72 106,87 B2 184,00 34,33 27,46 20,60 27,46 109,85 A1 201,00 37,50 30,00 22,50 30,00 120,00 A2 207,00 38,62 30,90 23,17 30,90 123,58
Vetro Settore trasformazione (seconde lavorazioni) Le Parti hanno convenuto un aumento a dei minimi contrattuali mensili per il 4 livello, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, pari a 80,00 euro. 15,00 euro a partire dal 1 settembre 2021; 20,00 euro a partire dal 1 ottobre 2022. 1 100,00 18,66 14,93 11,19 14,93 59,70 2 112,00 20,90 16,72 12,54 16,72 66,87 3 125,00 23,32 18,66 13,99 18,66 74,63 4 134,00 25,00 20,00 15,00 20,00 80,00 5 147,00 27,43 21,94 16,46 21,94 87,76 5A 152,00 28,36 22,69 17,01 22,69 90,75 6 157,00 29,29 23,43 17,57 23,43 93,73 6A 161,00 30,04 24,03 18,02 24,03 96,12 7 179,00 33,40 26,72 20,04 26,72 106,87 8 201,00 37,50 30,00 22,50 30,00 120,00 8A 207,00 38,62 30,90 23,17 30,90 123,58
Vetro Settore soffio a mano e semiautomatiche Le Parti hanno convenuto un aumento a dei minimi contrattuali mensili per il 5 livello, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, pari a 80,00 euro. 15,00 euro a partire dal 1 settembre 2021; 20,00 euro a partire dal 1 ottobre 2022. 1 100,00 18,52 14,81 11,11 14,81 59,26 2 108,00 20,00 16,00 12,00 16,00 64,00 3 116,00 21,48 17,19 12,89 17,19 68,74 4 124,00 22,96 18,37 13,78 18,37 73,48 5 135,00 25,00 20,00 15,00 20,00 80,00 6 148,00 27,41 21,93 16,44 21,93 87,70 7 157,00 29,07 23,26 17,44 23,26 93,04 8 179,00 33,15 26,52 19,89 26,52 106,07 8A 181,00 33,52 26,81 20,11 26,81 107,26 9 201,00 37,22 29,78 22,33 29,78 119,11 9A 207,00 38,33 30,67 23,00 30,67 122,67
PREMIO PER OBIETTIVI L ipotesi di accordo ha previsto degli incrementi degli importi riconosciuti quale elemento perequativo in assenza del premio per obiettivi (art. 32 CCNL). Chimica, concia e settori accorpati A partire dal 1 gennaio 2019 nelle aziende in cui non sono in atto premi aziendali collettivamente erogati, comunque denominati, o non è contrattato un premio aziendale in essere collegato ad obiettivi, è prevista la corresponsione a titolo perequativo dei seguenti importi annui: Importo annuo dal 1 gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018 Importo annuo dal 1 gennaio 2019 A 102,00 106,00 B 111,00 122,00 C 128,00 133,00 D 149,00 -* E 166,00 173,00 F 179,00 186,00 G 199,00 207,00 H 220,00 229,00 *Nella tabella contenuta nell ipotesi di accordo dell 8 marzo 2019 non viene indicato l importo dell elemento perequativo per il livello D. Si presume che tale importo sia pari a 155,00 euro. La corresponsione dei suddetti valori può avvenire su base mensile dividendo l importo previsto per 12. In tal caso il suddetto importo non ha alcuna incidenza sulla retribuzione diretta, indiretta o differita.
Gomma plastica A partire dal 1 aprile 2019 nelle aziende con un numero di dipendenti non superiore a 150, nelle quali non sono in atto premi aziendali collettivamente erogati, comunque denominati, o non è contrattato un premio aziendale in essere collegato ad obiettivi, vanno corrisposti i seguenti importi mensili perequativi: Importo mensile dal 1 gennaio 2017 fino al 31 marzo 2019 Importo mensile dal 1 aprile 2019 I 10,74 11,20 Il 11,38 11,84 III 11,60 12,00 IV 11,98 12,50 V 12,20 13,12 VI 13,98 14,54 VII 16,14 16,79 VIII 17,66 18,37 Q 19,22 20,00 Ceramica e abrasivi A decorrere dal 1 aprile 2019 nelle imprese fino a 100 addetti, nelle quali non sono in atto premi aziendali collettivamente erogati, comunque denominati, o non è contrattato un premio aziendale in essere collegato ad obiettivi, è stabilita la corresponsione dei seguenti importi mensili perequativi: Importo mensile dal 1 gennaio 2017 fino al 31 marzo 2019 Importo mensile dal 1 aprile 2019 A 30,16 31,47 B 27,04 28,12 C 24,96 25,96 D 22,88 23,80 E 18,72 19,47 F 15,60 16,22
Settore vetro A partire dal 1 aprile 2019 si conviene una rivalutazione delle tabelle previste dal rinnovo del CCNL 26 luglio 2016 e riportate all art. 32 nella misura del 4%. TRASFERTA Con riferimento alla norma particolare per il settore coibenti, a partire dal 1 aprile 2019 l importo della diaria (art. 37 lettera C del CCNL) è stabilito in 35,00 euro con esclusione del pernottamento, che rientra nel rimborso delle spese qualora sia necessario per la natura della trasferta. CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE Con l intesa in esame viene dato l avvio alla costituzione di una Commissione per la revisione e l unificazione degli attuali inquadramenti contrattuali, i cui lavori dovranno avere termine entro la scadenza del CCNL. Nello specifico, i lavori avranno inizio entro la data del 30 giugno 2019 e dovranno concludersi entro il 30 giugno 2021. In merito al settore gomma plastica viene riformulata la declaratoria relativa al I livello della I Area, per cui appartengono a tale livello i lavoratori che compiono: lavori di trasporto, carico e scarico a mano, pulizia ed analoghi, anche se compiuti in reparti di produzione, non partecipanti al ciclo produttivo; lavori od operazioni che richiedono il possesso di normali capacità e fanno parte del ciclo produttivo. Tali lavoratori, limitatamente alla durata di 18 mesi di effettivo svolgimento delle loro mansioni, passeranno al II livello secondo alinea. CONGEDO PARENTALE Con riferimento al congedo parentale (art. 32, comma 1 del D.Lgs n. 151/2001), nell ipotesi di modalità di fruizione del congedo su base oraria, la stessa è ammessa in misura pari alla metà dell orario medio giornaliero del periodo di paga mensile precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo parentale. Ai fini dell esercizio di tale diritto, il genitore deve dare il preavviso (pari a 2 giorni) al datore di lavoro per iscritto (salvo casi di oggettiva impossibilità), indicando l inizio e la fine del periodo di congedo. Restano salvi accordi tra le parti per una diversa fruizione del congedo su base oraria, in relazione alla distribuzione settimanale dell orario di lavoro e alle giornate in cui è previsto un orario di lavoro ridotto. PERMESSI Rappresenta un giustificato motivo la richiesta di permessi non retribuiti avanzata da lavoratori che abbiano familiari portatori di handicap, sempreché ne documentino la necessità. Inoltre tali permessi possono essere richiesti relativamente a: figli di età inferiore ai sei anni; minori di cui il lavoratore abbia assunto la tutela ex lege; figli in malattia di età compresa tra i tre e i dodici anni fino ad un massimo di 8 giorni comprensivi di quelli eventualmente riconosciuti dalla legislazione in materia e fatti salvi ulteriori giorni definiti dalla contrattazione aziendale. Il lavoratore titolare dei permessi mensili ex Legge n. 104/1992 (art. 3) comunica per iscritto al datore di lavoro i periodi di fruizione degli stessi (di norma su base mensile), con un preavviso di almeno 10 giorni, al fine di contemperare il diritto del lavoratore con le esigenze aziendali. La data comunicata dal lavoratore può essere modificata per comprovate e documentate ragioni. Sono fatti salvi accordi tre le parti di differimento della calendarizzazione dei permessi programmati.
CONTRATTO A TERMINE E SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO Limiti quantitativi Il ricorso al contratto a tempo determinato e alla somministrazione a termine, complessivamente intesi, è consentito per un numero medio di lavoratori, nel corso dell anno solare, non superiore al 25%, rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell assunzione. Un ulteriore incremento su base media annua pari al 5% potrà essere utilizzato per l assunzione con contratto a termine. Si conferma che per le suddette fattispecie contrattuali non può essere utilizzato in ogni singolo mese un numero di lavoratori superiore al 30% dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato. Viene concordato che un ulteriore incremento in ogni singolo mese nella misura del 5% può essere utilizzato per assumere con contratto a termine. Nell ipotesi in cui l applicazione delle predette percentuali dia un risultato inferiore a 5, è ammessa l assunzione da parte delle aziende di 5 lavoratori tra contratto a tempo determinato e somministrazione a termine (complessivamente intesi). Intervalli temporali Rispetto ai contratti a termine con durata fino a 6 mesi trova applicazione l intervallo temporale di 5 giorni. L assenza di intervalli è prevista in caso di contratti a termine conclusi per ragioni di carattere sostitutivo (ad es. maternità, ferie, malattia, ecc.). FORMAZIONE CONTINUA Viene precisato che nelle aziende con almeno 100 dipendenti e nelle quali la RSU è composta da almeno tre delegati, la RSU individua nel proprio ambito il delegato alla formazione, in possesso di adeguate competenze, per la condivisione dei piani formativi aziendali. BILATERALITÀ Si ribadisce che le imprese non aderenti al sistema della bilateralità (ENFEA/ENFEA SALUTE) dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo aggiuntivo (EAR) pari a 25,00 euro lordi mensili (per 13 mensilità). L accordo precisa che tale elemento aggiuntivo è comunque dovuto anche in caso di mancata adesione anche ad uno solo degli Enti bilaterali (ENFEA/ENFEA SALUTE). Inoltre, è stata eliminata la previsione contrattuale che stabiliva che per gli apprendisti l importo va riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta. ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA La contribuzione annua al Fondo ENFEA SALUTE a carico azienda è stabilita in 120,00 euro (10,00 euro mensili) per ciascun lavoratore, dovuta a partire dal 1 gennaio 2019 mediante modello F24. Ad ENFEA sono iscritti i lavoratori dipendenti (superato il periodo di prova) rientranti nelle seguenti tipologie contrattuali: contratti a tempo indeterminato, comprensivi dei lavoratori part-time o a domicilio; contratti a tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi a decorrere dalla data di assunzione; apprendistato. PREVIDENZA COMPLEMENTARE La contribuzione a FONDAPI, a carico azienda, viene incrementata dello 0,10% a partire dal 1 gennaio 2021. Questo documento è disponibile sul sito www.studioscl.it. Come di consueto, SCL è a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in materia. Chiedete di Gianmarco, Paolo.