Scia unica: il modello standard valido in tutta Italia dal 1 gennaio di Lucia Izzo 1 gennaio 2017

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Transcript:

Scia unica: il modello standard valido in tutta Italia dal 1 gennaio L'Anci ha diffuso il facsimile del modello e della ricevuta presentazione istanza, entrambi in allegato di Lucia Izzo - Entro il 1 gennaio 2017, Regioni ed enti locali dovranno adeguarsi alle nuovi disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) stante la modifica introdotta dal decreto n. 126/2016. Il decreto ha introdotto la SCIA unica con il nuovo art. 19-bis, legge n. 241/1990, che attiene alla "Concentrazione dei regimi amministrativi", con l'intento di semplificarne il procedimento per talune tipologie di attività. Entro tale termine, sul sito istituzionale dell'ente locale (così come di qualsiasi altra PA) dovrà essere indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni (SCIA unica). Le amministrazioni statali saranno chiamate ad adottare moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni oggetto dei decreti da adottare ai sensi dell'art. 5 della legge n. 124/2015. I moduli riferiti all'edilizia ed all'avvio di attività produttive, concernenti la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni agli Enti locali (ed alle amministrazioni regionali), saranno adottati in sede di Conferenza unificata, tenendo conto delle specifiche normative anche regionali. L'Ente locale dovrà a pubblicare sul proprio sito istituzionale i moduli, che saranno adottati per i procedimenti di propria competenza, si potranno chiedere all'interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell'istanza, segnalazione o comunicazione presentata (e dei relativi allegati) a quanto pubblicato nel proprio sito istituzionale. È vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli così indicati, nonché di documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni. La mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti nonché la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati sul sito istituzionale dell'ente, costituiscono illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio del soggetto responsabile, con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi. Il provvedimento di sospensione dell'attività intrapresa sarà limitato ai casi di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, mentre negli altri casi l'amministrazione competente può solo prescrivere le misure necessarie a colmare la carenza dei requisiti e dei presupposti. La richiesta istruttoria dell'amministrazione interrompe il termine di sessanta giorni, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. Presentare il modello unificato Come anticipato da ItaliaOggi, l'anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ha predisposto dei modelli unificati e standardizzati (qui sotto allegati), i quali evidenziano, per tipologia di

procedimento, quali dovranno essere i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni. Se sono necessarie più segnalazioni, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, il soggetto interessato può presentare una SCIA unica all'apposito sportello e l'ente che l'ha ricevuta la trasmetterà immediatamente alle altre amministrazioni interessate per consentire loro, per quanto di competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio dell'attività medesima. Le P.A. che ricevono la SCIA unica, fino a cinque giorni prima della scadenza del termine di 60 giorni (30 giorni per la SCIA edilizia) previsto dall'art. 19 della legge n. 241/1990, possono presentare (all'ente che ha ricevuto la SCIA unica) eventuali proposte motivate per l'adozione di provvedimenti inibitori, repressivi o (eventualmente) sospensivi previsti dallo stesso art. 19 in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti. Laddove, invece, occorre l'acquisizione di atti di assenso o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato può presentare all'apposito sportello unico la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta di avvenuta presentazione. In questo caso il procedimento concerne, in buona sostanza, attività non pienamente liberalizzate in cui l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello darà comunicazione all'interessato. La ricevuta di avvenuta presentazione All'atto di presentazione dell'istanza è previsto il rilascio immediato, anche in forma telematica, di una Ricevuta che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l'ente è tenuto, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio della stessa amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. La Ricevuta costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7, legge n. 241/1990, se contiene le informazioni di cui all'art. 8 della stessa legge, ossia l'amministrazione competente; l'oggetto del procedimento promosso; l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti. È infine da evidenziare che le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della Ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente. La modulistica standard per la Scia Mod. 1: Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (eventuale) SCIA unica Al Comune di Il/La sottoscritt nat a il residente in via n. cod. fisc. in proprio / quale legale rappresentante del con sede in via n. P. Iva, (eventuale) con domicilio digitale, ai fini e per gli effetti di cui all art. 19 della legge n. 241/1990 e del D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126, SEGNALA

che dal provvederà a dare inizio / effettuare / realizzare / modificare quanto di seguito indicato: (Tipologie e caratteristiche dell attività oggetto di segnalazione) 16 consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, DICHIARA E AUTOCERTIFICA - che ai fini di quanto sopra segnalato: - non sussistono nei propri confronti, cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all art. 10 della legge n. 575/1965 (autocertificazione antimafia); - (eventuale) l edificio / locali / area in cui si svolge l attività ha / hanno una destinazione d uso compatibile con l attività stessa; - l attività sarà svolta nel rispetto delle norme applicabili all attività oggetto della presente segnalazione e delle relative prescrizioni; - di essere in possesso di eventuali autorizzazioni / titoli preliminari necessari allo svolgimento dell attività oggetto della segnalazione; - di essere in possesso dei requisiti morali e professionali necessari per lo svolgimento dell attività oggetto della presente segnalazione; - in caso di attività che necessitano di requisiti professionali, questi sono posseduti da: o titolare / legale rappresentante o preposto / delegato dalla società - di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati e potranno essere comunicati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell ambito del procedimento per il quale la presente segnalazione viene resa e in applicazione delle disposizioni sulla pubblicazione degli atti, ai sensi della legge n. 241/1990. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il titolare del trattamento è il Comune al quale la presente SCIA viene inoltrata. A corredo della presente Segnalazione il sottoscritto unisce: - le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell atto di notorietà per quanto riguarda gli stati, le qualità personali e i fatti previsti dagli artt. 47 e 27 del T.U. 28 dicembre 2000, n. 445; - (eventuale) le attestazioni ed asseverazioni di tecnici abilitati, prescritte dalla normativa vigente per l attività/l opera/l intervento che intende realizzare, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell Agenzia delle imprese, corredate degli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza di codesto Ente;

- (eventuale) le autocertificazioni, attestazioni ed asseverazioni sostitutive dei pareri di cui alla normativa che regola quanto costituisce oggetto della presente Segnalazione certificata, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. (eventuale SCIA unica) Lo svolgimento dell attività è soggetto agli ulteriori seguenti regimi amministrativi per i quali sono necessarie le seguenti SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche (indicare regimi, tipologia PA competente): -- - ATTESTA che quanto dichiarato con la presente Segnalazione, e autocertificato con gli atti acclusi, corrisponde a verità. Luogo, data FIRMA ALLEGATI: - (eventuale) Copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità - Mod. 2 Ricevuta avvenuta presentazione istanza/segnalazione/comunicazione (eventuale) Comunicazione di avvio del procedimento Prot All istante/presentatore (eventuale) Ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti (eventuale) Alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento (eventuale) Ai soggetti ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, diversi dai suoi diretti destinatari, Oggetto: Istanza/Segnalazione/Comunicazione - Ricevuta avvenuta presentazione ex art. 18-bis, legge n. 241/1990 (eventuale) Comunicazione di avvio del procedimento L UFFICIO/IL SERVIZIO

Ai sensi dell art. 18-bis della legge n. 241/1990; tenuto conto che (provvedimento legislativo ed atti organizzativi dell Ente) individuano lo scrivente Ufficio/Servizio come competente in merito all istanza/segnalazione/comunicazione in oggetto; ATTESTA l avvenuta presentazione di detta istanza/segnalazione/comunicazione, da parte di, allo scrivente Ufficio/Servizio in data, prot. ; (eventuale) all Ufficio/Servizio in data, prot., diverso dallo scrivente Ufficio/Servizio che ha ricevuto la stessa in data, prot. ; e conseguentemente COMUNICA che entro il termine del questo Ufficio/Servizio è tenuto a rispondere, ovvero scaduto il termine del senza che questo Ufficio/Servizio si sia attivato, l istanza si intende accolta. (eventuale) Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7-10 della legge n. 241/1990, COMUNICA l avvio del procedimento e, conseguentemente, quanto segue: - (eventuale, se non esaustivamente indicato sopra) che l oggetto del procedimento promosso è costituito da ; - Unità organizzativa responsabile della istruttoria:, Responsabile del procedimento: ; - è possibile prendere visione della documentazione relativa all oggetto della presente comunicazione in forma cartacea presso: ; on line sul sito istituzionale del Comune di, all indirizzo: (ovvero altre modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui all'art. 10, legge n. 241/1990); - il procedimento deve concludersi entro la data del. In caso di inerzia dell Amministrazione l istante/presentatore potrà (indicare i rimedi esperibili in relazione all oggetto del procedimento). (eventuale) COMUNICA altresì, che la SCIA presentata si riferisce ad attività condizionata all acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all esecuzione di verifiche preventive, per cui: - l inizio dell attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui verrà data comunicazione all interessato; - (eventuale)

- il termine per la convocazione della conferenza di servizi ex art.14, legge n. 241/1990, decorre dalla data di presentazione dell'istanza, della cui indizione l interessato sarà avvisato con successiva comunicazione. Distinti saluti. IL RESPONSABILE ( da www.studiocataldi.it )