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Transcript:

N. 05110/2015REG.PROV.COLL. N. 07937/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 Cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 7937 del 2015, proposto da: Codacons, in persona del legale rappresentante, Angela A., Giuseppe A., Vincenzo A., Riccardo A., Valeria A., Alessandra B., Marco B., Ilaria B., Alice B., Valentina B., Rosaria B., Andrea B., Paola B., Manoj B., Maria Valeria C., Roberto C., Francesca C., ( Omissis), con domicilio eletto presso l avv. Carlo R. in Roma, viale delle ----., ---; contro Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Commissione nazionale scuole di specializzazione medicina a. a. 2013/2014, Cineca, n. c. ; nei confronti di Alessandro A., Chiara S., Leda Marina P., n. c. ;

per la riforma della sentenza breve del T.A.R. LAZIO -ROMA -SEZIONE III BIS, n. 3926/2015, resa tra le parti, concernente mancata ammissione alle scuole di specializzazione in medicina -a. a. 2013/2014; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la memoria di costituzione in giudizio del ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del 20 ottobre 2015 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati G. per gli appellanti e D'A. per il Ministero; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 Cod. proc. amm. ; Visto l atto di rinuncia al ricorso di Chiara G. depositato nella camera di consiglio del 20 ottobre 2015; Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue. In via preliminare dev essere precisato che la sentenza appellata Tribunale amministrativo regionale del Lazio Roma, sezione III-bis, n. 3926 del 2015 - ha già formato oggetto d impugnazione, per motivi sovrapponibili a quelli esposti nell appello odierno, da parte della dottoressa Chiara B. (v. ricorso in appello n. r. g. 5859 del 2015); che l impugnazione è stata definita con la sentenza in forma semplificata di questa Sezione del Consiglio di Stato n. 4437 del 27 agosto - 22 settembre 2015, con la quale sono stati respinti tutti i principali motivi d appello dedotti, ivi compresi quelli, sui quali si fonda anche il separato appello odierno, imperniati sull illegittimità dell inversione dei quesiti e sulla non conformità a legge dell operazione complessiva di validazione, neutralizzazione di due domande per area, abbuono e ricalcolo del punteggio; e che quella causa è stata rimessa al giudice di primo grado ai sensi e per gli effetti di cui all art. 105 Cod. proc. amm.

per consentire al Tribunale amministrativo di vagliare, previa integrazione del contraddittorio, i profili di censura, da considerarsi, allo stato, non palesemente infondati, relativi a) alla segnalata carenza di un provvedimento ministeriale esplicito e formale di redazione della graduatoria, e b) alla composizione incompleta della commissione di validazione. Occorre poi prendere atto dell impossibilità, essendo stato l appello odierno proposto con atto notificato il 9 settembre 2015 e depositato il successivo 24 settembre, di riunire in un solo processo ambedue le impugnazioni propose in modo separato contro la stessa sentenza. Ciò posto, va considerato che, come si è accennato sopra, i motivi di appello formulati nel giudizio odierno ricalcano nella sostanza le censure mosse nel giudizio di appello B. n. 5859 del 2015, contro la sentenza n. 3926 del 2015, deciso con la citata pronuncia di questa sezione n. 4437 del 2015. Al riguardo va però puntualizzato che le parti appellanti odierne non hanno riproposto i profili di censura ritenuti nella sentenza n. 4437 del 2015 non manifestamente infondati e tali da comportare la rimessione della causa al giudice di primo grado ex art. 105, comma 1, Cod. proc. amm. - relativi all affermata carenza di un provvedimento ministeriale, esplicito e formale, di redazione della graduatoria, e alla composizione incompleta della commissione di validazione, sicché questo Collegio, visto l art. 74 Cod. proc. amm., in particolare nella parte in cui prevede che la motivazione della sentenza possa consistere anche in un sintetico riferimento a un precedente conforme, ritiene che, con riguardo alla controversia in esame, non sussistano ragioni per discostarsi dalle considerazioni e dalla statuizioni svolte dalla Sezione con la ripetuta decisione n. 4437 del 2015. Il Collegio ritiene in particolare di limitasi al richiamo integrale ai punti 7.1., 7.2. e 7.3/c) della sentenza n. 4437, da intendersi ripresi integralmente in questa sede, con riguardo alla ritenuta legittimità della sanatoria dell inversione e sostenibilità,

nel complesso, dell azione ministeriale di validazione / neutralizzazione / abbuono e ricalcolo dei punteggi, oltre che per ciò che attiene alla deficitaria dimostrazione dell avvenuto superamento della prova di resistenza, con la conseguente conferma della sentenza del Tribunale amministrativo. Va dato atto della rinuncia al ricorso da parte dell appellata Chiara G.. Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo. Spese compensate nei riguardi dell appellante Chiara Gullotto. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede: -dà atto della rinuncia al ricorso dell appellante Chiara G.; -respinge l appello confermando, per l effetto, la sentenza impugnata; -compensa le spese nei riguardi di Chiara G.; -condanna i restanti appellanti in solido a rifondere al Ministero le spese, i diritti e gli onorari del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi 3.000,00 (euro tremila/00). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati: Giuseppe Severini, Presidente Claudio Contessa, Consigliere Gabriella De Michele, Consigliere Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere Marco Buricelli, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 10/11/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)