RASSEGNA STAMPA A cura dell ufficio studi e ricerche di Studio Corno aziendalisti, commercialisti e avvocati. 18 gennaio 2016 RASSEGNA STAMPA Diritto e fisco: Dichiarazioni; Trasmissione dati; Leasing; Legge di stabilità; Modello Iva; Reddito d impresa; Lavoro: Assunzioni; La disoccupazione sarà sì in discesa, ma non è l'unico parametro per verificare quanto effettivamente una famiglia sia in difficoltà. Per avere una risposta più ampia, infatti, si parla di 'disagio sociale' e si scopre che è diventata più larga la mappa degli italiani che fanno i conti con l'assenza di posti di lavoro: è aumentata del 3% da settembre 2014 a settembre 2015. Nel bacino dei deboli 283mila persone in più, secondo i dati elaborati da Unimpresa. Il risultato è che oltre 9,5 milioni di italiani non ce la fanno e sono a rischio povertà. Nel dettaglio, spiega una nota, da settembre 2014 a settembre 2015 altre 283mila persone sono entrate nel bacino dei deboli in Italia: complessivamente, adesso, si tratta di 9 milioni e 533 mila soggetti in difficoltà. Ai disoccupati vanno aggiunte ampie fasce di lavoratori, ma con condizioni precarie o economicamente deboli che estendono la platea degli italiani in crisi. Si tratta di un'enorme "area di disagio": agli oltre 3 milioni di persone disoccupate, bisogna sommare anzitutto i contratti di lavoro a tempo determinato, sia quelli part time (740mila persone) sia quelli a orario pieno (1,83 milioni); vanno poi considerati i lavoratori autonomi part time (821mila), i collaboratori (346mila) e i contratti a tempo indeterminato part time (2,68 milioni). Questo gruppo di persone occupate - ma con prospettive incerte circa la stabilità dell'impiego o con retribuzioni contenute - ammonta complessivamente a 6,43 milioni di unità. Il totale del'area di disagio sociale, calcolata dal Centro studi di Unimpresa sulla base dei dati Istat, oggi comprende dunque 9,53 milioni di persone, in aumento rispetto a un anno fa di 283mila unità (+3,1%).
Area: DIRITTO E FISCO Argomento: dichiarazioni Precompilate, lo sprint per la ricerca dei dati 3/S Meno 49: sono i giorni che mancano al 7 marzo, data entro cui il Fisco italiano avrà a disposizione tutti i dati per preparare il 730 precompilato del 2016. Uno stress test soprattutto per sostituti d imposta e professionisti chiamati a trasmettere una grande mole di informazioni dalla cui qualità dipenderà buona parte del successo dell operazione 730. Il primo snodo è al 1 febbraio, scadenza per l arrivo dei dati sanitari anche se dalle categorie interessate è giunta la richiesta di una proroga. Ma quanto incideranno le nuove informazioni trasmesse? Si sa che la detrazione sulle spese sanitarie è presente in media in sette dichiarazioni dei redditi su dieci. È interessante, però, vedere come questa percentuale cambia a livello territoriale. Usando come campione i modelli 730 elaborati e trasmessi nel 2015 dal Caf Acli, si va dal 55,7% della Sardegna al 77,9% della Lombardia. In generale, il ricorso alle detrazioni è più alto al Centro-nord, e segue i maggiori redditi dichiarati, anche se tra tutti i bonus fiscali quello legato alle spese mediche è uno dei più rigidi rispetto al reddito, proprio perché si tratta di una spesa essenziale. Comunque, guardando al 15 aprile quando le Entrate metteranno la precompilata a disposizione dei contribuenti la vera domanda è un altra: quante volte il dato inserito dal Fisco dovrà essere corretto dai contribuenti? Di sicuro, non ci saranno i farmaci acquistati nelle parafarmacie (non ancora collegate al sistema tessera sanitaria) né le ricevute in cui il medico non ha annotato il codice fiscale del paziente (l aggiunta è facoltativa quest anno). Ma potrebbero esserci anche effetti paradossali. Nel 730 sarà indicato solo il totale delle spese mediche e per la privacy i Caf e i professionisti non potranno accedere al dettaglio delle spese. Così gli intermediari dovranno rifare il lavoro da zero, facendosi consegnare tutti i documenti dal contribuente e sommando gli importi per vedere se i due totali combaciano. Argomento: trasmissione dati Niente invio per fisioterapisti e parafarmacie 3/S Pubblichiamo le risposte ad alcuni dei quesiti inviati dai lettori alla rubrica «L esperto risponde» sull obbligo di trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria. Uno studio medico odontoiatrico associato che emette ricevute nei confronti dei propri pazienti è obbligato a comunicare alcun dato tramite il sistema tessera sanitaria, dato che non possiede credenziali? Da un punto di vista normativo l obbligo di trasmissione dei dati riguarderebbe anche gli studi associati, pur mancando informazioni precise circa le modalità di accreditamento e abilitazione al sistema tessera sanitaria. Al riguardo, infatti, le Faq rese disponibili dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo - aggiornate al 12 gennaio 2016), hanno confermato che, attualmente, l associazione professionale non può essere accreditata al Sistema tessera sanitaria. Secondo quanto chiarito dall Ordine dei medici in questo caso l obbligo di trasmissione sembrerebbe poter essere assolto direttamente dal singolo medico che è stato indicato quale «rappresentante» dell associazione nella comunicazione (modello AA7/10) inviata alle Entrate, anche se sotto il profilo operativo
anche questa procedura presenta alcune difficoltà pratiche. Domani, martedì 19 gennaio, la delegazione Fnomceo incontrerà gli esperti del ministero dell Economia, per risolvere alcuni problemi operativi, al fine di avere istruzioni ufficiali più certe. I dati dei clienti di San Marino o comunque stranieri - con o senza indicazione del codice fiscale - vanno trasmessi ugualmente al Sistema tessera sanitaria? Vanno trasmesse al Sistema tessera sanitaria tutte le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di pazienti per i quali l assistito ha fornito il numero di codice fiscale italiano. Al momento della trasmissione, peraltro, l unico controllo effettuato dal Sistema è il numero di caratteri del codice fiscale; in assenza dello stesso il documento non va trasmesso. I fisioterapisti sono esonerati dall obbligo di trasmettere i dati relativi alle spese sanitarie? I fisioterapisti non sono tra i soggetti espressamente individuati dall articolo 2 del Dm Economia 31 luglio 2015 quali destinatari dell obbligo di trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie. Salvo ulteriori interventi in via interpretativa da parte del ministero, dunque, restano esclusi dall obbligo di comunicazione in questione. Sono obbligati all invio anche le parafarmacie e altri professionisti come gli infermieri? Stando al testo normativo del decreto (articolo 2) e a quanto ulteriormente precisato nell allegato (A) sono da intendersi obbligati alla trasmissione dei dati i soli soggetti espressamente identificati. Nello specifico la norma individua solo le farmacie pubbliche e private (allegato A paragrafo 2.1). Di conseguenza le parafarmacie sono escluse dall obbligo in questione. Gli altri professionisti come gli infermieri se non iscritti all albo dei medici non debbono effettuare l invio. Un centro fisioterapico non convenzionato con il Ssn e costituito sotto forma di Srl è obbligato alla trasmissione telematica dei dati di spesa sanitaria al Sistema tessera sanitaria? Le prestazioni effettuate sono fiscalmente detraibili. Le Faq rese disponibili dalla Fnomceo, e allegate alla comunicazione 1 del 2016, hanno precisato che laddove l attività di uno studio medico venga esercitata tramite una società di capitali (Srl) l obbligo di comunicazione non sussiste per quest anno, ma dovrebbe scattare dal prossimo anno. Sono un medico di base, convenzionato con la Asl. Mi capita di rilasciare certificato medico per richiesta di pensione di invalidità a fronte del quale rilascio fattura assoggettata a Iva. Devo effettuare la comunicazione delle spese sanitarie? Tra le tipologie di prestazioni da comunicare l allegato (A) al decreto del 30 luglio 2015, paragrafo 2.3.1, cita espressamente le certificazioni: anche per queste prestazioni, pertanto, si rende obbligatoria la comunicazione al Sistema Ts. Uno psicologo nel regime dei minimi deve trasmettere al Sistema tessera sanitaria le prestazioni effettuate nei confronti di pazienti privati? L Ordine degli psicologi ritiene di non rientrare nell obbligo. L obbligo di comunicazione delle spese al Sistema tessera sanitaria prescinde dal regime fiscale adottato dal professionista. Peraltro, in linea generale, lo psicologo è tra i soggetti esclusi in quanto normalmente non è iscritto all albo dei medici. Laddove lo stesso, tuttavia, fosse iscritto comunque all albo dei medici rientrerebbe tra i soggetti obbligati all invio della comunicazione per tutte le prestazioni erogate. L odontoiatra nel regime di vantaggio è obbligato alla comunicazione al Sistema tessera sanitaria? L obbligo di comunicazione dei dati prescinde dal regime fiscale adottato dal professionista e, pertanto, il soggetto in questione essendo iscritto all albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri è tra coloro che sono obbligati alla trasmissione dei dati riferiti alle spese mediche.
Argomento: leasing Il bonus al 140% gioca d anticipo 21/S La maggiorazione del 40% del costo ammortizzabile e della quota capitale dei canoni di leasing prevista dalla legge di Stabilità (legge 208/2015, articolo 1, commi 91-94) potrà essere effettuata già in Unico 2016 per i beni materiali strumentali nuovi acquisiti dal 15 ottobre al 31 dicembre 2015. È necessario, però, individuare con precisione il momento di effettuazione degli investimenti e risolvere alcuni dubbi interpretativi. Il beneficio spetta ai soggetti titolari di reddito d impresa e ai professionisti. Pur in assenza di conferme ufficiali, sembra corretto ritenere che possano fruirne anche le persone fisiche che si avvalgono del regime dei minimi, nonostante il costo sostenuto per acquisire i beni concorra per l intero ammontare alla formazione del reddito nel periodo d imposta in cui avviene il pagamento. In questo caso, infatti, la deduzione integrale è dovuta al particolare meccanismo di determinazione del reddito previsto per tale regime. Sono, invece, esclusi dall agevolazione i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario, che non deducono analiticamente i componenti negativi. Per individuare i beni agevolati valgono i chiarimenti forniti dall agenzia delle Entrate a proposito del credito d imposta previsto dall articolo 18 del Dl 91/2014 ma va tenuto presente che sono agevolate tutte le categorie di beni, esclusi: i fabbricati e le costruzioni; i beni per i quali sono stabiliti, nel Dm 31 dicembre 1988, coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%; quelli indicati nell allegato 3 della legge (condutture, materiale rotabile, aerei). Argomento: legge di stabilità Agevolazione non revocabile in caso di cessione del bene 21/S La nuova agevolazione per gli investimenti in beni strumentali nuovi ha un meccanismo applicativo semplice ma che suscita numerosi dubbi interpretativi. Nell articolo 1, comma 91, della legge 208/2015 è stabilito che il beneficio spetta «ai fini delle imposte sui redditi». Non si dovrebbe, quindi, estendere ai fini Irap neanche per gli esercenti arti e professioni, per i quali i componenti reddituali vanno assunti «come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi». Questa conclusione è confermata dalla relazione tecnica, che fa riferimento soltanto alle imposte sui redditi. Investimenti a basso costo Si pone il dubbio se l incremento spetti anche in caso di beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, per i quali è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisto nel periodo d imposta di sostenimento. La risposta si ritiene debba essere positiva perché il contribuente può comunque scegliere di effettuare gli ammortamenti in luogo della deduzione integrale e non appare logico riconoscere il beneficio solo in tale caso. Si ritiene, inoltre, che la maggiorazione del 40% non assuma rilevanza per la verifica del limite di 516,46 euro, poiché è normativamente stabilito che questa si riferisca esclusivamente alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing e non possa pertanto influenzare il criterio di determinazione del limite previsto per la deduzione integrale del costo nel periodo di
Argomento: modello Iva Dai fornitori il riepilogo delle lettere d intento 21/S 16/01/2016 Il modello di dichiarazione Iva annuale ha recepito le modifiche normative in vigore dal 2015. Hanno quindi trovato conferma l'introduzione del quadro VI, dove indicare i dati delle lettere d'intento ricevute, e dei righi destinati a individuare le nuove fattispecie cui è applicabile il reverse charge e le operazioni in split payment. Il nuovo modello intercetterà anche le operazioni ricevute dai forfetari, oltre a consentire l'eventuale opzione dei soggetti che sarebbero rientrati naturalmente nel regime agevolato ma hanno scelto di operare in regime ordinario. Con il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate 7772/2016 di ieri sono stati licenziati il modello Iva 2016 e le relative istruzioni. La principale differenza rispetto al modello relativo alla precedente annualità è rappresentata dal quadro VI Dichiarazioni d'intento ricevute. Il quadro è riservato ai fornitori degli esportatori abituali. Il decreto semplificazioni (articolo 20, decreto legislativo 175/2014) aveva infatti previsto, da una parte, il ribaltamento dell'obbligo di comunicazione all'agenzia delle Entrate delle dichiarazioni d'intento in capo all'esportatore abituale e, dall'altra, l'obbligo per il suo fornitore di riepilogare in dichiarazione annuale «i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute». In Iva 2016 i fornitori degli esportatori abituali dovranno indicare le dichiarazioni di intento relative all'anno d'imposta 2015, e in particolare: il numero di partita Iva del cessionario/committente e quello del protocollo attribuito dall'agenzia alla dichiarazione di intento trasmessa in via telematica. In assenza di tale ultimo dato, per l'anno d'imposta 2015, può essere compilato il campo 3 indicando il numero progressivo assegnato alla dichiarazione d intento dall esportatore abituale. Argomento: reddito d'impresa Assegnazione dei beni, prelievo variabile sui soci 23/S Il conto dell assegnazione agevolata dei beni ai soci, prevista dalla legge di Stabilità 2016 (articolo 1, commi 115 e seguenti), emerge da quattro variabili. Due sono di natura prettamente tecnica e non presentano eccessivi ostacoli: il costo della sostitutiva in capo alla società e l onere per l imposizione indiretta sull immobile assegnato per il socio. Il terzo aspetto è di natura strategica,in quanto ciò che il socio intende fare con il bene assegnato influisce sulla scelta tra i due valori possibili, normale o catastale (si veda l articolo in pagina). Ma la variabile più complessa riguarda la fiscalità del socio assegnatario. Il comma 118 afferma che «nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell articolo 47» del Tuir. «Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute». La disposizione pare riprodurre pur con le difficoltà legate a una differente stesura delle norme di riferimento la stessa situazione commentata dall Agenzia con la circolare 40/E/2002 (paragrafi 1.4.3 e seguenti). I ragionamenti e le esemplificazioni fornite in tale documento ruotano attorno a due concetti principali: la società applica l imposta sostitutiva su un ammontare dato dalla differenza tra il valore dell immobile (normale o catastale) assunto come riferimento e il costo fiscalmente riconosciuto del bene assegnato. Questo ammontare è fiscalmente neutrale per il socio, e ciò si
ottiene attraverso l incremento, per un pari importo, del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione; l eccedenza rispetto al valore (pari, sostanzialmente al costo fiscalmente riconosciuto del bene presso la società), se esiste, costituisce potenzialmente materia imponibile per il socio. Nuovi capitali al bivio delle imposte 22/S La gestione dei mezzi finanziari in un impresa è interessata, dal punto di vista fiscale, sia da norme agevolative sia da vincoli che mirano a prevenire eventuali abusi. Un impresa che vuole intervenire sulla sua posizione finanziaria si trova quindi davanti a diverse opportunità, riconducibili all alternativa equity /debito. La scelta tra un intervento sull equity e uno sul debito non è necessariamente determinata dall esigenza di acquisire nuovi mezzi finanziari da parte dell impresa stessa (ad esempio, per effettuare nuovi investimenti, per favorire il processo di internazionalizzazione o per esigenze di ricapitalizzazione su richiesta del sistema finanziario), ma può anche derivare dall opportunità di riallocare gli stessi mezzi finanziari (ad esempio, scadenza di prestiti obbligazionari o possibilità di rimborso di finanziamenti soci). Vediamo quali possono essere i calcoli di convenienza per i vari interventi possibili. Sugli incrementi di equity (aumenti di capitale sociale, versamenti soci in conto capitale ecc.) risulta applicabile l Ace (acronimo di Aiuto alla crescita economica), che consente la deduzione di un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, al netto dei decrementi volontari del patrimonio netto(ad esempio distribuzioni di utili), degli acquisti di partecipazioni e degli acquisti di aziende o rami di aziende. Dovrebbe essere chiarito il concorso all incremento Ace dell importo degli strumenti finanziari partecipativi equity emessi dalla società, preso atto che questo incremento opera nel caso in cui i sottoscrittori degli strumenti stessi siano anche soci (si veda la relazione del ministero dell Economia al Dl 201/2011). Il rendimento nozionale per il periodo di imposta 2015 è 4,5%, mentre per il 2016 è 4,75 per cento. Area: LAVORO Argomento: assunzioni Al bando i patti di prova «inutili» 25/S Patto di prova in forma scritta, con mansioni chiaramente individuate e possibilità di recedere per ambedue le parti, senza obblighi di preavviso e delle relative indennità. Sono le caratteristiche del patto di prova, che può essere apposto anche al contratto a tutele crescenti, ossia al contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulato dopo il 7 marzo 2015 (data di entrata in vigore del Dlgs 23/2015). Restano validi, infatti, anche dopo la riforma, i principi e i limiti stabiliti dalla legge ed elaborati dalla giurisprudenza sul periodo di prova. Vediamo quali sono le indicazioni da seguire. In base all articolo 2096 del Codice civile, può essere apposto anche al contratto a tutele crescenti un periodo di prova, la cui durata è dettata essenzialmente dalla contrattazione collettiva o dalla legge. Il patto deve essere stipulato per iscritto contemporaneamente alla stipula del contratto di lavoro e comunque prima dell esecuzione dello
stesso. Diversamente, il patto è invalido. Il patto di prova stipulato dopo la conclusione del contratto di lavoro è nullo. Il patto di prova tutela l interesse di entrambe le parti a sperimentarne la convenienza. Se questa verifica è già stata fatta, con esito positivo, per le mansioni oggetto di assunzione, in virtù di prestazioni rese dallo stesso lavoratore, per un congruo lasso di tempo, a favore dello stesso datore per effetto ad esempio di lavoro in somministrazione, il patto dovrà ritenersi illegittimo. Allo stesso modo, la ripetizione del patto di prova in due successivi contratti di lavoro tra le stesse parti è tendenzialmente ammissibile se risponde a una finalità apprezzabile e non elusiva delle norme di legge. Buona giornata e buon lavoro Comunicazioni ai sensi dell art. 130 D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 (c.d. codice privacy) I dati personali dei destinatari del presente programma sono stati comunicati dai destinatari della presente ovvero sono stati rinvenuti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. Tali dati sono trattati come strumenti informatici, nel pieno rispetto delle norme del D.Lgs. 196 del 2003. Il trattamento dei ricordati dati è finalizzato alla comunicazione delle principali notizie dei giornali riportati in epigrafe, nonché alla comunicazione delle iniziative di Studio Corno, Crescere Insieme e Cis Centro Studi d impresa. Il conferimento di tali dati è facoltativo. In ogni caso, essi non saranno resi disponibili a terzi. Il soggetto al quale i dati si riferiscono potrà esercitare i diritti di cui all articolo 7 del citato decreto, previa verifica di compatibilità con la normativa eventuale riguardante la singola iniziativa nell ambito della quale i dati sono stati raccolti e vengono conservati. Contitolari del trattamento dei dati forniti sono CIS centro studi d impresa S.r.l., Giacomo Corno e Crescere Insieme. Comunicazione ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (commercio elettronico)il presente messaggio è volto a promuovere, in modo diretto e indiretto, i servizi offerti da CIS centro studi d impresa e da Studio Corno e costituisce comunicazione commerciale ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70. In ogni momento, il soggetto non più interessato al ricevimento delle comunicazioni relative alle attività ivi indicate può darne comunicazione, preferibilmente per iscritto, al seguente indirizzo di posta elettronica: monica.galimberti@studiocorno.it