C.C.V. BS REGOLAMENTO



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ALLEGATO PROVINCIA DI BRESCIA COMITATO DI COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE C.C.V. BS REGOLAMENTO

Art. 1 Costituzione Le Organizzazioni presenti sul territorio della Provincia di Brescia che operano in attività di Protezione Civile secondo le finalità previste dalla normativa nazionale costituiscono il Comitato di Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Brescia il cui acronimo è C.C.V. - BS. Art. 2 Organizzazioni di Volontariato Le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile sono le associazioni ed i gruppi comunali ed intercomunali che svolgono sul territorio provinciale le attività di cui all art. 3 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 iscritte nella Sezione provinciale dell Albo regionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile e quelle insistenti sul territorio provinciale iscritte nella Sezione regionale del medesimo Albo. Art. 3 Obiettivi e finalità del Comitato di Coordinamento A. Il Comitato, ai fini della Legge 241/90, è portatore d interessi diffusi a tutela del Volontariato di Protezione Civile. B. Il Comitato di Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile (Comitato), attraverso l organo Esecutivo, ha lo scopo di: 1. valorizzare e qualificare l attività del volontariato; 2. incrementare i rapporti di collaborazione fra le componenti del volontariato e fra questo e le Istituzioni; 3. realizzare sinergie tra strutture e risorse, modalità e caratteristiche di addestramento e di intervento. C. Il Comitato di Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato, in conformità agli indirizzi normativi ed agli obiettivi di riferimento: 1. promuove e sostiene la costituzione e lo sviluppo dell associazionismo con finalità di Protezione Civile; 2. propone all Assessorato corsi di formazione e di aggiornamento per il Volontariato; 3. predispone periodiche attività addestrative od esercitazioni; 4. acquisisce e valuta le indicazioni e le proposte, di particolare rilevanza, formulate dalle Organizzazioni di Volontariato; 5. rappresenta le esigenze delle Organizzazioni di Protezione Civile, presso le sedi competenti, in relazione alle finalità di protezione civile; 6. individua e propone indirizzi omogenei finalizzati al miglioramento dell efficienza organizzativa e al razionale utilizzo di risorse umane e strumentali; 7. propone iniziative ed attività indirizzate all informazione ed alla formazione della popolazione, per una maggiore educazione al rischio ed alla sicurezza individuale e collettiva; 8. assicura la propria collaborazione alle iniziative ed alle attività disposte dall Amministrazione Provinciale in materia; 2

9. promuove la costituzione di una rete di comunicazione tra le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile operanti sul territorio con le modalità indicate dal Dipartimento della Protezione Civile; 10. partecipa, ove possibile, alle attività di previsione, prevenzione, soccorso ed al superamento dell emergenza sia nel territorio provinciale che extra provinciale; 11. collabora, durante le calamità e le emergenze, con gli Enti preposti per il coordinamento ed il supporto alle organizzazioni nell assolvimento dei loro compiti; 12. fornisce assistenza per la predisposizione della documentazione di iscrizione alla Sezione provinciale dell Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile. Art. 4 Il ruolo della Provincia A. La Provincia di Brescia promuove e compartecipa alle attività del Comitato di Coordinamento con azioni di: 1. sostegno e valorizzazione del patrimonio, rappresentato dalle risorse umane e professionali espresse dalle Organizzazioni di Volontariato; 2. promozione delle necessarie metodologie di gestione e di coordinamento fra l Ente stesso e le Organizzazioni, per sviluppare una maggiore sinergia fra tutte le componenti che perseguono gli stessi obiettivi. B. Il Settore Protezione Civile garantisce il supporto tecnico-amministrativo al Comitato. Art. 5 Composizione e funzionamento del Comitato di Coordinamento A) Il Comitato di Coordinamento è costituito: 1. dalla Provincia di Brescia, nella persona dell Assessore alla Protezione Civile, o suo delegato, che svolge le funzioni di Presidente; 2. dai legali rappresentanti delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile previste dal precedente art. 2 (ovvero i loro sostituti appositamente delegati); 3. dai legali rappresentanti di ogni altra struttura di Protezione Civile presente sul territorio provinciale, purchè iscritte nella Sezione regionale del medesimo Albo. B) Possono partecipare ai lavori del Comitato, come osservatori e senza diritto di voto, i legali rappresentanti delle Organizzazioni che hanno inoltrato domanda d iscrizione alla Sezione provinciale dell Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile o al Dipartimento della Protezione Civile senza averne ricevuto diniego. C) Il Comitato, convocato dal Presidente e dallo stesso presieduto, si riunisce in assemblea ordinaria una volta all anno per valutare gli obiettivi conseguiti e formulare gli indirizzi programmatori. 3

Art. 6 Composizione e funzionamento del Comitato Esecutivo A. Il Comitato Esecutivo (Esecutivo), eletto dai volontari, nel principio dell equa rappresentanza tra le Associazioni di Volontariato ed i Gruppi Comunali ed Intercomunali di Protezione Civile, è composto da 11 membri, di cui l Assessore provinciale alla Protezione Civile risulta essere membro di diritto e 10 membri delegati, eletti con votazioni separate, nella misura di n. 5 rappresentanti per le Associazioni e di n. 5 rappresentanti per i Gruppi Comunali e Gruppi Intercomunali. B. Sono elettori ed eleggibili tutti i volontari delle Organizzazioni di Volontariato regolarmente iscritti ed operativi all Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile alla data dell indizione delle elezioni. C. Ai fini dell elezione dell Esecutivo i singoli volontari esprimono personalmente la loro preferenza nel corso della consultazione elettorale. Non è consentita la votazione per delega. D. I 10 volontari che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze, nel rispetto della composizione di cui al comma A, entreranno a far parte del Comitato Esecutivo. A parità di voti viene eletto il più anziano di iscrizione all Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile. E. L Assessore provinciale alla Protezione Civile è Presidente di diritto dell Esecutivo e nomina: - Il Vice Presidente; - Il Segretario. F. Il Vice Presidente ed il Segretario sono designati altresì quali rappresentanti della Consulta Regionale del Volontariato ai sensi della L.R. 22 maggio 2005 n. 16. G. L Esecutivo è convocato dal Presidente e di norma si riunisce con cadenza trimestrale. H. La convocazione avviene a mezzo pec (posta elettronica certificata) almeno 15 giorni prima e deve indicare il giorno, l ora e la sede della riunione, l ordine del giorno (O.d.G.) ed eventualmente la documentazione necessaria ad una corretta valutazione degli argomenti da trattare. I. In apertura di seduta, i partecipanti possono chiedere al Presidente di inserire in coda all ordine del giorno argomenti (non relativi alle nomine delle cariche sociali) sui quali ritengono opportuna la decisione dell Esecutivo. Qualora non vi sia la possibilità di discutere gli argomenti in coda, essi devono essere comunque discussi nella successiva riunione. J. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno quattro membri dell Esecutivo. K. Le decisioni dell Esecutivo sono assunte a maggioranza semplice. 4

L. Le riunioni sono verbalizzate dal Segretario, controfirmate dal Presidente dell Esecutivo e raccolte in un apposito registro. Copia del verbale è inviata a mezzo pec, entro 30 giorni dalla riunione, a tutte le Organizzazioni facenti parte del Comitato ed assunta in atti dal Settore Protezione Civile della Provincia. M. L Esecutivo dura in carica cinque anni ed i componenti possono essere rieletti, purché permangano i presupposti di eleggibilità dei singoli componenti. N. Lo status di delegato decade a seguito della perdita dei requisiti di volontario operativo ai sensi della normativa regionale. Lo stesso viene revocato nei casi di assenza non motivata alle riunioni per due volte consecutive ed in conseguenza di procedimento disciplinare. In questi casi si procederà alla sostituzione con il primo dei non eletti della stessa ripartizione d appartenenza. Art. 8 Rapporto delle attività delle Organizzazioni Tutte le Organizzazioni appartenenti al Comitato di Coordinamento s impegnano a trasmettere all Esecutivo copia del rapporto delle attività svolte nell anno precedente ed il rapporto delle attività programmate per l anno in corso, come previsto dalla normativa per il mantenimento dei requisiti per l iscrizione all Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile. 5