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Allegato parte integrante alla deliberazione n. 34/16 Allegato 1,2 e3)schema di convenzione per la permanenza ai fini riabilitativi di n. 1 soggetto presso il KIL, in base la progetto Socializzazione in contesto lavorativo l.p..31 ottobre 1983 n.35 (rif. Convenzione stipulata in data con ) Dati del tirocinante Cognome Nato/a a Residente Nome Il Via Cod. Fisc. Azienda ospitante: Sede del tirocinio: Durata: Il tirocinio ha durata di mesi con inizio in data. Tempi di accesso ai locali aziendali: Giorni dal al tra le ore e le ore ( ore di presenza giornaliera concordate settimanalmente con il tutor aziendale) Tutor indicato dal soggetto promotore: Persona/e di riferimento (tutor aziendale) indicate dall azienda ospitante: Polizze assicurative: Infortuni sul lavoro Inail posizione n 7133575/33 Polizza responsabilità civile n 106716326- compagnia: Allianz Subalpina Spa Obiettivi e modalità del tirocinio

Obblighi del tirocinante Seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze; rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio; rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza. Ai sensi e per gli effetti di cui all articolo 13 del Decreto legislativo, testo coordinato, n. 196 del 2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Volano, Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante ( ) Firma per il soggetto promotore ( ) Firma per l azienda ospitante ( )

CONVENZIONE concernente la permanenza a fini riabilitativi di n 1 soggetto presso l azienda ospitante, in base al progetto «Socializzazione in contesto lavorativo» (estratto in allegato n 1 pagg.6-7) elaborato dalla Consulta permanente tra enti pubblici e privati sulle tematiche del disagio psichiatrico in Vallagarina e finanziato dalla L.P. 31 ottobre 1983 n 35 «Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione». tra La Società Cooperativa di solidarietà sociale Gruppo 78 (Soggetto promotore), codice fiscale e partita Iva 00492180229, con sede a 38060 Volano (TN) in Via Roma n 29/c, esercente attività di Cooperativa sociale, nella figura del Suo Legale Rappresentante CIPRIANI SERENELLA, nata a Rovereto (TN) il 01/07/1961 e residente a Rovereto in Viale della Vittoria, 16 codice fiscale CPRSNL61L41H612Z e (soggetto ospitante), codice fiscale e partita Iva, con sede a in Via, esercente attività di, nella figura del Suo Legale Rappresentante, nato a e residente a codice fiscale PREMESSO CHE a) per i soggetti interessati a tale progetto, in carico al Servizio Salute Mentale di Rovereto, è stato proposto dal Gruppo di Valutazione Integrata un periodo di socializzazione in contesto lavorativo poiché, data la situazione di disagio sociale, non appare possibile in questo momento un effettivo collocamento al lavoro; b) le attività svolte non assumeranno le caratteristiche proprie del rapporto di lavoro subordinato, in quanto trattasi di tirocinio formativo così come previsto dall'art.18 della L.24.06.97 n.196; c) il Servizio lavoro della Provincia Autonoma di Trento ha espresso parere favorevole all attuazione di tirocini formativi e di orientamento per persone portatrici di disagio sociale da parte di cooperative sociali ed è a conoscenza dei contenuti della presente convenzione; d) il C.C.P.L. delle Cooperative sociali operanti in Provincia di Trento, applicato dalla scrivente Cooperativa all'art.54 "inserimenti particolari" prevede che "Per i soggetti svantaggiati inseriti nelle cooperative, sia di tipo a) che di tipo b), principalmente con uno scopo di recupero sociale, e per i quali la partecipazione ad attività lavorativa rappresenta esclusivamente uno strumento socializzante a valenza pedagogica e terapeutica, atta ad integrare un programma riabilitativo e formativo più ampio e a verificarne l'eventuale grado di idoneità al lavoro dei soggetti stessi, può essere previsto l'istaurarsi di specifici rapporti sulla base di progetti individualizzati... omissis".

SI STIPULA LA SEGUENTE CONVENZIONE Art.1) INSERIMENTO IN AZIENDA La presente convenzione si prefigge di conseguire i seguenti scopi: a) la socializzazione per sperimentare situazioni di vita diversa, misurare le capacità di adattamento e stimolare potenzialità residue; b) il mantenimento e il completamento dell attività riabilitativa avviata dai servizi competenti; c) instaurare un percorso per creare le condizioni necessarie per un eventuale miglioramento e/o sviluppo delle potenziali capacità lavorative, non esclusivamente dal punto di vista tecnico-pratico, ma principalmente legato alle reazioni ed ai comportamenti in situazioni "critiche" e/o alla costanza dei ritmi di presenza e lavoro; Per ciascun soggetto inserito nell impresa ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo. Art.2) OBBLIGHI DELLA SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE GRUPPO 78 La Società Cooperativa di solidarietà sociale Gruppo 78 assume i seguenti obblighi: a) provvede all apertura di una posizione assicurativa per la copertura dell utente contro i rischi di infortuni e malattie professionali; b) corrisponde all'utente un "sussidio per addestramento professionale" così come previsto e definito dall'ex art.47 comma 1 lettera c) del DPR 22 dicembre 1986 n 917. La corresponsione di tale sussidio ha titolo puramente riabilitativo e "terapeutico", finalizzato alla valorizzazione della presenza dell'utente presso l'unità produttiva ove verrà destinato; c) assicura una consulenza costante per tutta la durata dell inserimento mediante un tutor per "sopperire" alle problematiche legate allo stato soggettivo della persona svantaggiato attraverso verifiche periodiche, concordate secondo un calendario predeterminato. Il tutor avrà inoltre il compito di verifica del progetto durante tutto il periodo dell'inserimento; d) spedisce copia della presente convenzione e del progetto formativo al Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento. Art.3) COMPITI DELL AZIENDA L azienda si impegna a: a) individuare una o più persone di "riferimento", chiamata/e a "collaborare" con l'utente, al fine di fornire allo stesso le istruzioni ed indicazioni attinenti la tipologia di attività svolta, le metodologie di lavoro, nonché la tipologia di macchinari ed attrezzature utilizzate all'interno dell'azienda. La sopraindicata persona dovrà rendersi disponibile a fornire al tutor tutte le notizie attinenti il percorso dell'inserimento. Il tutor potrà organizzare, periodicamente e al di fuori del normale orario di lavoro, degli incontri con la "persona di riferimento", atti alla verifica del programma di inserimento e su eventuali modifiche da apportare allo stesso; b) individuare ed assegnare all'utente una idonea "prestazione", possibilmente a contatto con i lavoratori subordinati dell'impresa, atta al perseguimento degli scopi di cui all'art.1 della presente convenzione; c) adottare tutti i provvedimenti necessari, atti a prevenire eventuali infortuni sul lavoro, anche in considerazione del particolare stato soggettivo dell'utente. Si impegna altresì a comunicare al tutor, nel più

breve tempo possibile, qualsiasi "infortunio" dovesse accadere all'utente; d) provvedere alla registrazione delle presenze dell'utente all'interno della sede e/o stabilimento, segnalando tempestivamente al tutor eventuali assenze e/o "irregolarità" nel comportamento. Art.4) COMPITI DEL TIROCINANTE Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a: a) svolgere le attività previste nel progetto formativo; b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. Il periodo di permanenza si risolve anticipatamente senza obbligo di preavviso qualora nel tirocinante vengano ravvisati dei comportamenti incompatibili con le finalità della presente convenzione, così come nei casi in cui vengano meno le condizioni concordate o si ritenga opportuno modificare il progetto riabilitativo. Nella firma della presente convenzione, le parti oltre a confermare la completa presa visione ed accettazione in tutte le sue parti, dichiarano di essere consapevoli che il rapporto che si andrà ad instaurare con l'utente NON HA NATURA DI LAVORO SUBORDINATO, pertanto allo stesso non potranno in alcun caso essere impartite delle direttive o delle prescrizioni eccessivamente limitative, caratteristiche del potere di controllo del datore di lavoro nei confronti del lavoratore in un rapporto di lavoro subordinato. Resta pertanto inteso che le parti firmatarie della presente convenzione dovranno adoperarsi esclusivamente al tentativo di riabilitazione dell'utente e NON utilizzeranno la presente forma per eludere particolari tipologie di prestazione di lavoro subordinato. Ai sensi e per gli effetti di cui all articolo 13 del Decreto legislativo, testo coordinato, n. 196 del 2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Letto, approvato e sottoscritto. Volano,

Soggetto Ospitante Soggetto Promotore GRUPPO 78 s.c.s. La Presidente Serenella Cipriani Il giorno del mese di dell'anno tra la Società Cooperativa di solidarietà sociale Gruppo 78, codice fiscale e partita Iva 00492180229, con sede a Volano (TN) in Via Roma, 29/c, nella figura del Suo Legale Rappresentante Sig.ra Cipriani Serenella nata a Rovereto (TN) il 01/07/1961 e residente a Rovereto in Viale della Vittoria, 16 e il Sig. residente in nato a il in via codice fiscale PREMESSO CHE la Società Cooperativa di solidarietà sociale Gruppo 78 esplica attività di promozione ed inserimento sociale di persone svantaggiate; la Cooperativa stessa intende attivare un progetto denominato "Socializzazione in contesto lavorativo", presso aziende pubbliche e private; il Sig. intende aderire integralmente al progetto individualizzato; tale percorso rientra negli obiettivi del "Progetto individualizzato" consigliato dal Gruppo di Valutazione Integrata della Consulta permanente della Psichiatria e concordato con il medico psichiatra e l'assistente sociale referenti;

il rapporto che si andrà ad instaurare tra la Società Cooperativa di solidarietà sociale Gruppo 78 ed il Sig. non riveste la natura del contratto di lavoro subordinato poiché i contenuti dell'attività sono quelli previsti dall'art.18 comma 1 lettera d) della L.24.06.97 n 196, SI CONVIENE QUANTO SEGUE ART.1 Il Sig. impegna a "garantire" la sua presenza presso l azienda ospitante durante gli orari concordati ed a seguire il contenuto del programma di socializzazione in ambiente lavorativo secondo quanto contenuto nel progetto formativo e le indicazioni fornite dal Sig. in qualità di tutor della Società Cooperativa di solidarietà sociale Gruppo 78 e il/la sig./ra. in qualità di persona di riferimento dell'azienda ART.2 Le parti, di comune accordo, stabiliscono che per la presenza presso l'azienda ospitante, verrà riconosciuto un "sussidio per addestramento professionale" pari a 2.07 (Euro due,07) orarie. Le prestazioni di cui al presente contratto non sono soggette ad Iva, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 633/1972. ART.3 Il compenso erogato non è vincolato ad alcun tipo di prestazione lavorativa, ma vuole essere uno strumento della Società Cooperativa di solidarietà sociale Gruppo 78, per valorizzare l'impegno delle persone inserite nel progetto "Socializzazione in contesto lavorativo". ART.4 Il presente accordo ha validità di a partire dal giorno.

Ciascuno dei contraenti potrà risolvere il presente contratto senza obbligo di preavviso, con semplice comunicazione alla controparte. La parte che risolverà il presente contratto non sarà tenuta al pagamento di alcuna penale. Ai sensi e per gli effetti di cui all articolo 13 del Decreto legislativo, testo coordinato, n. 196 del 2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Volano, Letto, approvato e sottoscritto. Gruppo 78 s.c.s. Il legale rappresentante ( ) (Serenella Cipriani)