Spett.le CONSOB Via G.B. Martini n. 3 00198 ROMA. Alla c.a. Ufficio Consumer Protection. Via PEC all indirizzo consob@pec.consob.



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Spett.le CONSOB Via G.B. Martini n. 3 00198 ROMA Alla c.a. Ufficio Consumer Protection Via PEC all indirizzo consob@pec.consob.it OGGETTO: SEGNALAZIONE / ESPOSTO L Associazione Movimento Consumatori (di seguito per brevità AMC ), con sede in Roma, Via Piemonte n. 39/a, C.F. 97045640154 in persona del legale rappresentante pro tempore, Avv. Alessandro Mostaccio nato a Torino il 13.09.1971, c.f. MSTLSN71P13L219X ESPONE QUANTO SEGUE 1) a partire dal marzo 2015 l AMC ha ricevuto centinaia di segnalazioni, richieste di assistenza, tutela individuale e collettiva da parte di risparmiatori oggi titolari di azioni Veneto Banca (si allega una selezione delle comunicazioni più significative ricevute via email dalla sede nazionale sub doc. 1-3); 2) come noto su proposta del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, l assemblea dei soci di Veneto Banca, in sede di approvazione del bilancio, nell aprile 2015 ha annualmente determinato l importo che doveva essere versato in aggiunta al valore nominale per ciascuna azione, così determinando il valore complessivo delle proprie azioni; 1

3) nel 2013 il prezzo delle azioni Veneto Banca, deliberato dall Assemblea dei soci, dopo una crescita esponenziale nel decennio precedente 1, raggiungeva il suo apice: 40,75 euro, a fronte dei 21,25 di nove anni prima 2. 4) nel 2015, dopo una diminuzione di valore a 39,50 euro, il Consiglio di Amministrazione di Veneto Banca, prendendo atto delle perdite maturate dal capitale sociale, ha deciso di svalutare le azioni del 23%, portando il loro valore da 39.5 a 30,5 euro; 5) secondo quanto recentemente riportato dalla stampa specializzata, il valore attuale delle azioni, è in ogni caso ben superiore al valore reale delle azioni, destinato a ridursi sensibilmente, se non ad azzerarsi; 6) a tutt oggi le azioni Veneto Banca non hanno mercato e di fatto sono prive di valore e, in ogni caso, hanno un valore non corrispondente a quello deliberato dalla società; 7) come noto con delibera n. 18446 del 2013 la Consob ha già sanzionato Veneto Banca (495.000 euro, ridotti a 307.000 dalla Corte d Appello) per diffuse e reiterate condotte irregolari nella valutazione di adeguatezza delle operazioni disposte dalla clientela, in particolare su azioni e obbligazioni emesse dalla stessa banca 3 ; 1 Tra il 1997 e il 2007 Veneto Banca ha più che raddoppiato il numero degli sportelli, dei dipendenti e dei soci, riuscendo quasi a triplicare il rendimento azionario. A dicembre 2010, il Gruppo Veneto Banca contava quasi 600 sportelli in rappresentanza di un articolata rete territoriale che fa capo al Nord a Veneto Banca, al Centro alla Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana e al Sud a Banca Apulia (queste ultime due parti integranti del Gruppo da inizio 2010). Nel 2011 Veneto Banca incorporava la Compagnia Finanziaria Torinese (Cofito), ex holding di controllo della Banca Intermobiliare (BIM) e lancia un Offerta Pubblica di Acquisto sulla totalità delle azioni dell istituto. Nel giro di soli 10 anni Veneto Banca diveniva la dodicesima banca italiana, con centinaia di sportelli sparsi in tutto il territorio, dal Veneto al Piemonte, dalle Marche alla Puglia, e ramificazioni in Albania, Croazia, Romania e Moldavia. 2 Il prezzo delle azioni, fissato nel 2004 a 21,25 euro, è passato nel 2005 a 25 euro (e Veneto Banca compra la Banca del Garda) e nel 2008 a 35,5 euro (e Veneto Banca, in questi tre anni, entra nella torinese Bim e in Palladio, compra banche in Moldavia e in Croazia, compra la Popolare di Intra, Carifabriano e Banca Apulia). Nel giugno 2010 il prezzo delle azioni arriva a 38,25 euro; a settembre 2011 a 40,25 euro. 3 La commissione ha accertato, più in particolare, che accertata, sulla base dell'esame delle risultanze istruttorie, la violazione, da parte dei predetti esponenti aziendali di Veneto Banca S.c.p.a., dell'art. 21, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 58 del 1998 e dell'art. 40 del Regolamento n. 16190 del 29 ottobre 2007, essendo emersa la presenza di diffuse e reiterate condotte irregolari relative alla valutazione di adeguatezza delle operazioni 2

8) i comportamenti già sanzionati dalla Consob e confermati dalla Corte d Appello di Venezia sono stati posti in essere anche nel periodo successivo a quello relativo al predetto procedimento (dal 22 novembre 2010 al 23 maggio 2011); 9) ad avviso della scrivente anche e particolarmente dopo il maggio 2011 sono ravvisabili numerose violazioni della normativa in materia di collocamento prevista dal d.lgs. 58/98, come modificato d.lgs. 164 del 17 settembre 2007 e dal Reg. Consob 16190/2007; 10) in particolare dalle segnalazioni ricevute per iscritto e telefonicamente dalla scrivente, così come attestato dalla documentazione relativa agli investimenti richiesta ai sensi dell art. 119 TUB, risulta che operazioni di intermediazione mobiliare delle azioni in questione sono avvenute: (i) a seguito di raccomandazione personalizzata senza una preventiva efficace informazione sulla rischiosità dell investimento ed illiquidità del titolo (es. doc. 1); (ii) a seguito di invito all acquisto rivolto a soggetti per i quali qualsiasi investimento in strumenti finanziari illiquidi non risultava adeguato e/o appropriato (es. doc. 2); (iii) come unica condizione per l erogazione (o per erogazione a condizioni agevolate) di mutui o finanziamenti (es. doc. 3); **** **** Alla luce di quanto sopra l Associazione richiede alla spettabile Autorità di Vigilanza di indagare nei confronti della Veneto Banca S.c.p.a.. con sede legale e direzione generale in Montebelluna (TV), Piazza G.B. Dall Armi n. 1, al fine di disposte dalla clientela, in particolare su azioni e obbligazioni emesse dalla Banca, sostanziatesi in frequenti riprofilature della clientela che, in un significativo numero di casi, sono risultate strettamente funzionali a rendere adeguata un operazione altrimenti non coerente con il profilo dell investitore ed una diffusa riproposizione in regime di appropriatezza di ordini risultati inadeguati (e ciò nonostante le procedure aziendali qualifichino espressamente come del tutto eccezionali i casi in cui ciò può accadere), nonché numerosi casi di ordini proposti direttamente in regime di appropriatezza, nonostante l utilizzo di un canale di contatto con la clientela (sportello o promotore finanziario) tipicamente orientato a fornire raccomandazioni personalizzate (consulenza), per le quali è richiesto l espletamento della valutazione di adeguatezza. 3

verificare se nelle negoziazioni delle azioni in questione siano ravvisabili violazioni del dovere dell intermediario previsto dagl arrt. 21 e ss. d.lgs. 58/98 di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza in sede di intermediazione (come anche previsto dalla direttiva MiFID, art. 19.1: in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei loro clienti ), nonché di quanto specificatamente previsto dal Regolamento Intermediari di cui alla Delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 agli artt. 26 e ss. e, in relazione alle specifiche caratteristiche dei titoli in questione illiquidi, di verificare se nelle negoziazioni è stato rispettato quanto previsto dalla Comunicazione Consob n. DIN/9019104 del 2.3.2009. In particolare si chiede di svolgere attività ispettive finalizzate a verificare: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) le politiche commerciali della società e i sistemi di incentivazione del personale nella vendita alla clientela retail delle azioni in questione e/o in occasione di operazioni nell ambito di aumenti di capitale; le procedure poste a presidio dello svolgimento del servizio di consulenza nelle medesime operazioni di intermediazione; l adozione di procedure che consentissero agli addetti alla relazione con la clientela l effettiva valutazione dell adeguatezza del prodotto illiquide in relazione ai bisogni del cliente ai sensi dell art. 40 e di appropriatezza ai sensi dell art. 41; l adozione di procedure che consentissero agli addetti di rendere informazioni sulle caratteristiche dell operazione e in particolare sull illiquidità dello specifico strumento finanziario, in particolare nel caso di investitori al dettaglio, con scarsa propensione al rischio, limitata conoscenza ed esperienza in materia di investimenti; l adozione di procedure finalizzate alla corretta e realistica profilatura della clientela ai sensi dell art. 39 Reg. Consob 16190/2007 sulla base della quale sarebbe dovuta avvenire la valutazione di cui al punto (iii); l adozione di procedure finalizzate al rispetto di quanto previsto in caso di conflitto di interessi dall art. 21 comma 1 bis del TUF e degli 4

artt. 23 e ss. del Reg. congiunto Consob / Banca d Italia del 29 ottobre 2007. Si allegano: 1.1. email 1.5.2015 1.2. email 20.4.2015 1.3. email 23.4.2015 1.4. email 27.5.2015 1.5. email 5.6.2015 1.6. email 10.6.2015 1.7. email 15.6.2015 1.8. email 20.10.2015 2.1. email 17.03.2015 2.2. email 13.04.2015 2.3. email 20.04.2015 2.4. email 24.04.2015 2.5. email 16.08.2015 2.6. email 5.10.2015 2.7. email 21.10.2015 2.8. email 6.12.2015 2.9. email 7.12.2015 3.1. email 27.3.2015 3.2. email 20.04.2015 3.3. email 27.04.2015 3.4. email 29.04.2015 3.5. email 12.05.2015 3.6. email 17.06.2015 3.7. email 27.06.2015 3.8. email 6.10.2015 Si resta a disposizione per chiarimenti e richieste. Distinti saluti. Roma, 19 dicembre 2015 Avv. Alessandro Mostaccio Segretario Generale Movimento Consumatori 5