====================================================================== Delibera n. 41 Approvazione statuto del C.d.I.

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I S T I T U T O C O M P R E N S I V O " G. M A R C O N I " D I C O N C O R E Z Z O Sede Centrale: Via Lazzaretto, 48-20863 Concorezzo (MB) - tel. 03962800700 fax 0396042085 codice meccanografico: MIIC8DM00D - codice fiscale: 94040140157 e-mail: miic8dm00d@istruzione.it PEC miic8dm00d@pec.istruzione.it sito web www.icconcorezzo.gov.it ====================================================================== Delibera n. 41 Approvazione statuto del C.d.I. Il giorno 29 giugno 2018 alle ore 21,00 presso la sede di Via Lazzaretto 48 dell Istituto Comprensivo Marconi di Concorezzo, si è regolarmente riunito il Consiglio d Istituto, sotto la presidenza della Sig.ra Ilaria Massironi. Presenti: Dirigente Scolastico: Prof.ssa Schepis Marilena; Componente Genitori: Massironi Ilaria, Beretta Marcella, Casati Pietro, Deleo Isabella, Dell Acqua Daniela, Tessuti Giovanna, Valenzano Camilla; Componente Docenti: Baroggi Raffaella, Coduti Antonia, Finazzo Michela, Vaccaro M. Gabriella, Merlini Manuela. Assenti: Componente Genitori: Romeo Letizia; Componente docente: Caruso Enrico, Teruzzi Eugenia, Fontana Alessandra; Componente non docente: Pennati Donatella, Fittipaldi Rosa. IL CONSIGLIO DI ISTITUTO Esaminata la bozza della revisione del nuovo statuto del C.d.I., redatta dalla commissione nominata con delibera n. 16 del 21/02/18 e inviata con la convocazione della seduta, verificato che non emergono ulteriori osservazioni, DELIBERA All unanimità dei presenti l approvazione dello statuto del Consiglio di Istituto, allegato alla presente. VOTANTI FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 13 13 0 0 Avverso la presente deliberazione è ammesso Reclamo al Consiglio stesso che chiunque vi abbia interesse entro il 15 giorno dalla data di pubblicazione all albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 giorni e 120 giorni. Letto approvato e sottoscritto. Concorezzo, 30/06/2018 Il Segretario del C.d.I. F.to Antonia Coduti Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Marilena Schepis Il Presidente del C.d.I. F.to. Ilaria Massironi

STATUTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO APPROVATO IL 29/6/18 Art. 1 CONSIGLIO DI ISTITUTO E l organo collegiale di governo della scuola e, fatte salve le competenze degli altri Organi Collegiali, ha competenza generale sull organizzazione e sulla programmazione della vita e dell attività della scuola. Ha diritto di iniziativa nelle materie di sua competenza, così come definite al successivo art. 4 Art. 2 NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO Il Dirigente scolastico su delega del Direttore Regionale agli Studi, preso atto dei risultati delle elezioni, decreta la nomina dei 19 membri del Consiglio di Istituto, così composto: 8 genitori, 8 docenti, 2 rappresentanti del personale non docente e il Dirigente Scolastico stesso. In caso di assenza o di impedimento il vicario può sostituire a pieno titolo il Dirigente Scolastico. La nomina ha validità triennale e un membro non può ricevere più di due mandati consecutivi. (art. 8 T.U. 297/1994). Art. 3 ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO Il presidente del CdI è scelto fra i genitori eletti, viene eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Se non si raggiunge detta maggioranza in prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Allo stesso modo viene eletto un vicepresidente. (art. 8 T.U. 297/1994). Art. 4 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO Il Consiglio di Istituto, nei limiti della disponibilità di bilancio, delibera il proprio statuto (art. 10 T.U. 297/1994); approva il PTOF (piano triennale dell offerta formativa) elaborato dal Collegio Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico tenendo conto delle risorse culturali, professionali sociali del territorio e sentite le istanze e proposte di tutte le componenti del consiglio d Istituto (art 1, comma 14, punto 4 L. 107/2015); approva il PAI (piano annuale dell inclusione), rendendolo esecutivo; prende atto, ai sensi dell art. 25, comma 6 dlgs 165/2001, della motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell attività formativa, organizzativa e amministrativa presentata periodicamente dal Dirigente Scolastico al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica; approva il regolamento interno all Istituto (art. 10 T.U. 297/1994); nomina un rappresentante dei docenti e due rappresentanti dei genitori per la composizione del Comitato di valutazione dei docenti che dureranno in carica 3 anni scolastici (art. 1 comma 129 L. 107/2015); indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, adatta il calendario scolastico e l orario delle lezioni curriculari alle specifiche esigenze territoriali e al PTOF (art 1, comma 14, L. 107/2015; art. 10 T.U. 297/1994) nomina un membro dei genitori eletto in consiglio d istituto per la composizione dell Organo di Garanzia che agisce in merito ai provvedimenti disciplinari; adotta le sanzioni che comportano l allontanamento superiore ai 15

giorni e quelle che implicano l esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all esame di Stato conclusivo del corso di studi; formula le linee guida per l attuazione delle attività parascolastiche ed extrascolastiche, per le visite guidate e i viaggi di istruzione (art. 10 T.U. 297/1994); favorisce la partecipazione dell Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo (art. 10 T.U. 297/1994); promuove iniziative solidali (art. 10 T.U. 297/1994) e di aiuto che rispettino i seguenti criteri: 1) forte valenza educativa 2) chiarezza nelle finalità 3) individuazione di uno o più responsabili interni all Istituto; delega il Dirigente Scolastico a valutare ed autorizzare la distribuzione all interno dell Istituto Comprensivo di materiale informativo inerente alle tematiche scolastiche scevro da indirizzo politico e che contenga la chiara identificazione del promotore dell iniziativa. Gli eventuali volantini affissi ai cancelli della scuola devono avere l autorizzazione della Direzione e avere i requisiti sopra esposti; concede l uso dei locali ad Enti/associazioni per lo svolgimento di attività aperte al territorio, in orario di apertura dei plessi, purché la richiesta assicuri: 1) chiarezza riguardo al Responsabile e all attività che si intende realizzare 2) garanzia rispetto alla tutela di attrezzature e spazi 3) compatibilità con l organizzazione interna della scuola; concede inoltre l uso dei locali per l effettuazione di cerimonie a carattere religioso rivolte agli alunni/e purché la richiesta rispetti i seguenti criteri: 1) effettuazione in orario extrascolastico 2) carattere volontario della partecipazione; richiede la convocazione degli organi collegiali all interno dell Istituto per averne parere in ordine ad argomenti che ritiene importanti. approfondisce l esame di problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, invitando a partecipare alle proprie riunioni con facoltà di parola, esperti di settore che hanno un ruolo inerente al problema da trattare. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito alla sua competenza dalle leggi e dai regolamenti. Il Consiglio di Istituto, in materia finanziaria e patrimoniale, approva il Programma Finanziario Annuale e il conto consuntivo nei tempi e nei modi di cui alle vigenti norme (DI 44 art. 2 comma 3 e art 18 comma 5) verifica lo stato di attuazione del Programma Finanziario Annuale nei tempi e nei modi di cui alle vigenti norme (DI 44 art. 6 comma 1) approva le variazioni al programma annuale nei tempi e nei modi di cui alle vigenti norme (DI 44 art. 6 comma 2) ratifica i prelievi dal Fondo di riserva nei tempi e nei modi di cui alle vigenti norme (DI 44 art. 4 comma 4) Il Consiglio di istituto delibera in ordine (DI 44 art. 33 comma 1) all accettazione e alla rinuncia di legati, eredità, donazioni o contributi volontari; alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse di studio; all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;

ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene; all'adesione a reti di scuole e consorzi, al fine di realizzare, anche mediante specifici accordi, scambi di informazioni e di esperienze; all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno; alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati; all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1; all'acquisto di immobili. Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali (DI 44 art. 33 comma 2): contratti di sponsorizzazione; contratti di locazione di immobili; utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti all istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi; convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi; alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi; acquisto ed alienazione di titoli di Stato; contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; partecipazione a progetti internazionali. Art. 5 GIUNTA ESECUTIVA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO Eletta tra i componenti del Consiglio di Istituto durante la seduta di insediamento è composta da un docente, da due genitori, da un non docente e, quali membri di diritto, dal Dirigente scolastico, che la presiede, e dal Direttore dei servizi amministrativi (DSGA), che ne è segretario (art. 8 T.U. 297/1994) Compiti: predispone la relazione di presentazione del Piano Finanziario Annuale e il Conto consuntivo (DI 44 art. 2 comma 3); una copia è consegnata a ciascun componente del Consiglio di Istituto, prima dell approvazione, con congruo anticipo, di norma unitamente all avviso di convocazione del Consiglio stesso; propone al Consiglio modifiche parziali al Piano Finanziario Annuale in relazione anche all andamento amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei singoli progetti (DI 44 art. 6 comma 2) prepara i lavori del consiglio di istituto, ad esempio interpellando i membri e proponendo eventuali punti all odg, fermo restando il diritto di iniziative dello stesso consiglio; cura l esecuzione delle relative delibere; non ha potere deliberante, neppure è consentito in merito delega, tranne che per atti di ordinaria amministrazione. La predisposizione degli atti relativi ai Documenti Contabili di cui sopra, è operata nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dalle norme emanate in materia.

Ogni membro della Giunta Esecutiva ha diritto di visionare o ricevere copia di atti di sua competenza, nonché di ricevere dagli uffici di segreteria le informazioni utili all esercizio mandatario. I membri della giunta esecutiva sono eletti con la stessa modalità di cui all art.3. Dureranno in carica tre anni scolastici (art. 8 T.U. 297/1994). La convocazione della Giunta a cura del Dirigente scolastico, quale presidente, deve essere diramata a cura dell ufficio di segreteria, per iscritto, ai componenti dell organo almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, fatto salvo situazioni di convocazione straordinaria per cui non sia possibile rispettare la procedura. L avviso è affisso all albo delle sedi scolastiche per informare il pubblico. La seduta è valida se presente la metà più uno dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta; in caso di parità prevale il voto del Presidente della Giunta Esecutiva. Alla seduta può essere invitato il Presidente del Consiglio di Istituto. Art. 6 ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO D ISTITUTO Il presidente assicura il regolare funzionamento dell organo e svolge i compiti necessari a garantire una gestione democratica. Il vice-presidente sostituisce in tutte le funzioni il Presidente assente. In caso di assenza anche del vice-presidente la presidenza sarà assunta dal genitore più anziano di età. Art. 7 PREROGATIVE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO Il Presidente del Consiglio di Istituto ha diritto: di avere dagli uffici scolastici e dalla Giunta Esecutiva tutte le informazioni relative alle materie di competenza del Consiglio di Istituto, compreso il rilascio di copie documentali; sulla base delle proposte avanzate sia dai singoli componenti del Consiglio di Istituto, sia dalle assemblee dei Consigli di intersezione/classe, sia dai delegati di classe/sezione (proposte corredate da idonea documentazione esplicativa), sia dalla Giunta Esecutiva, cura che dette proposte costituiscano argomenti da porre all o.d.g. per le risoluzioni del Consiglio di Istituto; detti argomenti sono posti nell o.d.g., in ordine successivo a quelli dovuti, a quelli proposti dal Presidente del Consiglio di Istituto. di essere invitato alle assemblee degli altri organi collegiali come uditore; di interrompere l oratore per un richiamo al Regolamento; di accedere ai locali della scuola durante il normale orario di servizio. Ha il compito di: scegliere il Segretario del Consiglio di Istituto a rotazione tra i membri del consiglio stesso; di autenticare i verbali delle sedute del Consiglio; concedere la parola e regolare la durata e l ordine degli interventi relativi ad ogni argomento garantendo a ciascun partecipante la libera espressione del proprio pensiero; di sottoporre, a conclusione del dibattito, a votazione ogni mozione per cui la medesima sia stata richiesta; di rispettare il regolamento alla pari degli altri membri del Consiglio;

di presenziare al passaggio di consegne con il subentrante quando il D.S.G.A. cessa dall incarico; Il suo voto prevale in caso di parità nelle votazioni. Art. 8 FUNZIONI DEL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO Le funzioni di segretario del Consiglio di Istituto sono affidate a rotazione ad un componente dell organo stesso, nominato all inizio dell assemblea dal presidente. (art. 8 T.U. 297/1994). Il segretario ha il compito di: redigere (con l eventuale ausilio di un registratore, previa autorizzazione dei presenti) e depositare entro dieci giorni il verbale della seduta che verrà approvato nella seduta del Consiglio successivo. sottoscrivere, unitamente al Presidente, gli atti e le delibere, oltre i processi verbali dell organo collegiale. Si precisa inoltre che ogni membro del Consiglio può chiedere che venga posta a verbale una propria dichiarazione. Le delibere del Consiglio verranno affisse all albo entro sette giorni dalla seduta. Non sono soggetti a pubblicazione atti riguardanti persone, salvo contraria richiesta dell interessato. (art. 43 T.U. 297/1994). Art. 9 DIRITTI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO Ciascun componente, durante l orario di servizio, può accedere agli uffici di segreteria per avere informazioni di cui necessita per svolgere il mandato e prendere visione di atti relativi alle competenze del Consiglio di Istituto; inoltre, può chiedere al Dirigente Scolastico informazioni o spiegazioni sull esecuzione di deliberazioni adottate dal Consiglio. Art. 10 MODALITA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO L organo è convocato dal Presidente del CdI, con un minimo di quattro sedute nel corso dell anno scolastico, come segue: a) in base ad un calendario che risponda a necessità dettate da adempimenti normativi b) in orari non coincidenti con l orario di lezione (art. 8 T.U. 297/1994) e compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti (art. 39 T.U. 297/1994). d) su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva; e) su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti; La convocazione del Consiglio deve indicare luogo dell incontro, data e ordine del giorno, e corredata da opportuna documentazione relativa agli argomenti trattati. È facoltà del Presidente, sentiti i richiedenti, anticipare o ritardare la convocazione al fine di unificare più richieste. La convocazione, comunque, non può essere anticipata o posticipata di oltre dieci giorni da quella richiesta. La convocazione del Consiglio deve essere diramata a cura dell ufficio di segreteria, per iscritto, ai componenti dell organo, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione fatto salvo situazioni di convocazione straordinaria per cui non sia possibile rispettare la procedura, in tal caso la convocazione potrà essere diramata

entro 24 ore; per il pubblico l avviso è pubblicato sul sito dell istituto scolastico ALBO PRETORIO - Convocazioni Art. 11 VALIDITÀ DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO E DELLE SUE DELIBERAZIONI Per la validità delle sedute del Consiglio di Istituto è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti in carica. Se entro trenta minuti dall orario di convocazione non si raggiunge il numero legale la seduta è rinviata e l avviso di rinvio dovrà essere diramato ai consiglieri assenti. Le delibere devono essere adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Istituto. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone (art. 37 T.U. 297/1994). Si può discutere e deliberare su argomenti proposti dal Consiglio di Istituto e non previsti dall O. d. g., a condizione che siano favorevoli due terzi dei presenti. E possibile effettuare votazioni via e-mail solo ed esclusivamente per questioni secondarie escludendo le seguenti materie: - economiche e finanziarie - educative e formative - regolamentari e disciplinari - su singole persone L autorizzazione del voto on-line deve essere accordata dal Presidente del Consiglio di Istituto. Se un terzo dei consiglieri non concorda con il voto on-line sarà necessario una votazione in CdI. L indicazione di voto sarà valido esclusivamente se pervenuto dall indirizzo e-mail indicato dal consigliere alla scuola come indirizzo proprio. Alle sedute del Consiglio è ammesso il pubblico senza diritto di parola; eccetto quando siano in discussione argomenti concernenti persone. (art. 42 T.U. 297/1994) Se la trattazione degli argomenti non sarà ultimata e si delibera di rinviare la seduta, l avviso di rinvio dovrà essere diramato ai consiglieri assenti. Le delibere del consiglio di istituto sono pubblicate in apposito albo delle sedi scolastiche (art. 43 T.U. 297/1994) e sul sito dell istituto scolastico ALBO PRETORIO- Delibere Consiglio di Istituto entro sette giorni dalla seduta. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone. (art. 43 T.U. 297/1994). Art. 12 DECADENZA DA MEMBRO DEL CONSIGLIO O DELLA GIUNTA A norma dell art. 38 del T.U. 297/94, i membri eletti e quelli designati, i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità, di cui all art. 35 del del T.U. 297/94. Art. 13 COMMISSIONI DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO Il Consiglio di Istituto, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa di cui all art. 4, può nominare al suo interno commissioni di studio e di lavoro in ordine ai problemi/tematiche che intende affrontare. Le commissioni possono avvalersi di consulenti ed esperti esterni.

Art. 14 APPROVAZIONE DELLO STATUTO E SUE EVENTUALI MODIFICAZIONI Lo statuto C.d.I. e le sue eventuali future modifiche devono essere approvate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Art. 15 PUBBLICITA DEL PRESENTE REGOLAMENTO Del presente regolamento verrà inviata copia a ciascun componente del consiglio d Istituto. Ogni modifica dello statuto verrà comunicata agli Organi Collegiali. Il presente statuto sarà pubblicato sul sito dell istituto scolastico.

Riferimenti normativi: Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado Decreto Interministeriale 01 Febbraio 2001, n. 44 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche In dettaglio le citazioni: DI 44 art. 2 comma 3 L'attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge sulla base di un unico documento contabile annuale - di seguito denominato "programma" - predisposto dal dirigente scolastico - di seguito denominato "dirigente" - e proposto dalla Giunta esecutiva con apposita relazione e con il parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori, entro il 31 ottobre, al Consiglio d'istituto o di circolo, di seguito denominati "Consiglio di istituto". La relativa delibera è adottata dal Consiglio d'istituto entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere del collegio dei revisori dei conti entro i cinque giorni antecedenti la data fissata per la deliberazione stessa. DI 44 art. 18 comma 5 Il conto consuntivo, è predisposto dal direttore entro il 15 marzo ed è sottoposto dal dirigente all'esame del Collegio dei revisori dei conti, unitamente ad una dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. Esso, corredato della relazione del collegio dei revisori dei conti, è sottoposto, entro il 30 aprile, all'approvazione del Consiglio di istituto. DI 44 art. 6 comma 1 Il consiglio d'istituto verifica, entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'istituto nonché lo stato di attuazione del programma, al fine delle modifiche che si rendano necessarie, sulla base di apposito documento predisposto dal dirigente. DI 44 art. 6 comma 2 Il Consiglio, altresì, con deliberazione motivata, su proposta della giunta esecutiva o del dirigente, può apportare modifiche parziali al programma in relazione anche all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale ed a quello attuativo dei singoli progetti.

DI 44 art. 4 comma 4 I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con provvedimento del dirigente, salva ratifica del Consiglio d'istituto per la conseguente modifica del programma, da adottare entro i successivi 30 giorni. DI 44 art. 34 comma 1 Per la attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di EURO 2000 oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio d'istituto, quando non risulti altrimenti disposto dalle norme di cui al capo secondo del presente titolo, il dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate. Resta salvo, comunque, quanto previsto dal comma 5. LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 art. 1 comma 14 punto 4 Il piano e' elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attivita' della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano e' approvato dal consiglio d'istituto. LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 art. 1 comma 129 punto 2 Il comitato ha durata di tre anni scolastici, e' presieduto dal dirigente scolastico ed e' costituito dai seguenti componenti: a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti uno dal consiglio di istituto; b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165, art. 25 comma 6 Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività' formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la piu' ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica.