COMUNE DI ALTOFONTE PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO Paese dell Acqua e dell Olio REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO PER DISABILI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 22/12/2014
Art. 1 Finalità Il presente Regolamento disciplina l'esercizio, da parte del Comune di Altofonte, delle competenze attribuite ai comuni per la disciplina e il riconoscimento dei benefici previsti per favorire la mobilità dei cittadini disabili con difficoltà di deambulazione. In questo contesto vengono specificamente regolamentate le modalità di concessione e di utilizzo del contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio dei disabili Art. 2 Disposizioni generali Conformemente a quanto stabilito dal presente regolamento, le persone disabili residenti nel comune di Altofonte aventi capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta possono chiedere all Ufficio Solidarietà Sociale il rilascio del contrassegno di parcheggio per disabili (di seguito denominato contrassegno). La stessa facoltà è attribuita ai non vedenti. Il contrassegno può essere rilasciato esclusivamente a persone residenti nel Comune di Altofonte e deve essere immediatamente riconsegnato in caso di: trasferimento della residenza in altro comune o all estero; decesso. L Ufficio Solidarietà Sociale, a seguito di esito positivo dell istruttoria per il riconoscimento del possesso dei requisiti previsti dalla legge, rilascerà ai richiedenti un contrassegno conforme ai modelli stabiliti dalla vigente normativa e valido sull intero territorio nazionale, nonché nel rispetto delle normative dei singoli Stati membri, nei paesi facenti parte dell Unione Europea. Il contrassegno è strettamente personale ed è utilizzabile durante la circolazione del veicolo solo in presenza dell intestatario. Nel rispetto di quanto stabilito dal Codice della Strada, dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e dalle norme speciali in materia, nonché dai singoli provvedimenti adottati dalle competenti autorità sulla circolazione e sosta dei veicoli, l uso del contrassegno permette all intestatario di fruire delle facilitazioni specificatamente previste dalle stesse. Per potersi avvalere dei beneficia cui si riferisce il comma precedente e, specificatamente, al fine di poter circolare nelle zone a traffico limitato o nelle aree pedonali ( nei casi in cui la deroga sia prevista dall ordinanza istitutiva) e nelle corsie preferenziali, l intestatario del contrassegno deve avere cura di esporlo in modo chiaro e ben visibile sul parabrezza del veicolo in uso. L esposizione di un contrassegno su un veicolo circolante in zone a traffico limitato, aree pedonali o corsie preferenziali in assenza del titolare del contrassegno costituisce abuso sanzionabile ai sensi dell art.188, comma 4, del C.d.S.. In tale ipotesi, della violazione è responsabile non solo il conducente del veicolo sul quale è abusivamente esposto il contrassegno, ma anche il suo intestatario, a meno che quest ultimo dimostri che l illecito utilizzo del proprio contrassegno sia avvenuto contro la propria volontà producendo apposita denuncia debitamente presentata alla competente Autorità Giudiziaria. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, la violazione dell art.188 del C.d.S. concorre con le altre violazioni eventualmente commesse, tra cui, nello specifico, quella per circolazione abusiva in zona interdetta al traffico (art.7, comma 14, C.d.S.). Le disposizioni di cui ai due commi precedenti sono da intendersi quali norme speciali integranti la regolamentazione delle zone a traffico limitato ed aree pedonali nell ambito del Comune di Altofonte. Esse pertanto riguardano anche i titolari di contrassegni rilasciati da Comuni diversi o Stati Esteri aventi validità in Italia.
L esposizione di una copia del contrassegno è severamente sanzionata ai sensi del Codice Penale, in quanto falso documentale. Art. 3 Tipologia e durata Sono previste due tipologie di contrassegno a seconda della tipologia di invalidità: 1. Permanente; 2. Teporanea; Ai disabili con permanente impedimento o sensibile riduzione della capacità di deambulazione il contrassegno è rilasciato con validità quinquennale. In applicazione dell'art. 7, comma I D.L. n. 5/2012, convertito in L. n. 35/2012, la scadenza del contrassegno deve essere fatta coincidere con la data di nascita dell'intestatario. Pertanto, conformemente a quanto indicato nella circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n. 7/12 del 20/7/2012, in occasione del primo rilascio o rinnovo, il termine quinquennale di validità dovrà essere prolungato fino al raggiungimento del giorno e del mese pari a quelli di nascita. Per i rinnovi successivi si dovrà, viceversa, fare riferimento ai successivi cinque anni dalla data dell'ultima scadenza. Ai disabili con temporaneo impedimento o sensibile riduzione della capacità di deambulazione il contrassegno è rilasciato per la durata espressamente indicata nella certificazione medico legale da produrre in allegato alla domanda. Non si applica ai contrassegni temporanei il disposto di cui all'art. 7, comma I D.L. 5/2012. In relazione alle finalità sottese all'istituto, nessun contrassegno potrà essere rilasciato a soggetti in età prescolare, Art. 4 Presentazione della domanda (primo rilascio) Per il rilascio del contrassegno, l interessato, residente nel comune di Altofonte, deve presentare all Ufficio Protocollo del Comune di Altofonte apposita domanda, in carta semplice, indirizzata al Comune di Altofonte - Ufficio Solidarietà Sociale, secondo il modello predisposto dall ufficio, disponibile presso l URP, l ufficio competente e scaricabile dal sito internet del Comune di Altofonte, che costituisce l allegato A al presente regolamento. La domanda deve essere compilata in ogni suo punto e deve, in particolare, contenere la dichiarazione dei dati personali e degli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, nonché la residenza nel Comune di Altofonte e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, anche di natura sensibile, per tutte le finalità connesse all'espletamento dei compiti istituzionali. In caso di disabile minorenne o comunque non in possesso della capacità di agire, la domanda dovrà essere redatta a cura del genitore esercente la patria potestà o dal tutore. Negli altri casi in cui la domanda dovesse essere presentata per conto di un diverso soggetto in situazione di impedimento temporaneo derivante dallo stato di salute, la stessa potrà essere sottoscritta dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 D.P.R. 445/2000. In questi casi, il richiedente dovrà espressamente dichiarare nella domanda la sussistenza del suddetto rapporto di parentela oltre che del presupposto impedimento temporaneo dell'interessato per motivi di salute. Il dichiarante ( sia esso l interessato, il genitore, il tutore o il familiare) deve allegare alla domanda copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità. In caso di incapacità o impossibilità alla firma, di cui ai commi precedenti, la richiesta, prima di essere consegnata all ufficio protocollo, deve essere controfirmata da un dipendente comunale con
la delega di pubblico ufficiale che ne accerti l identità. In questi casi il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall interessato impossibilitato a sottoscrivere l istanza. Non potrà essere avviata ad istruttoria una domanda priva di regolare sottoscrizione, incompleta nella documentazione richiesta o priva della ricevuta di versamento delle spese di istruttoria e di procedimento. I disabili con permanente impedimento o sensibile riduzione della capacità di deambulazione dovranno allegare alla domanda la seguente documentazione: 1. Certificazione medica rilasciata dal Servizio di Medicina Legale dell ASP di appartenenza attestante le condizioni permanenti di capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o copia del verbale della Commissione Medica integrata riportante anche l esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta del contrassegno per disabili; Il beneficio dell utilizzo del contrassegno è esteso anche alla categoria dei non vedenti, ai sensi dell art.12 del D.P.R. 24 luglio 1996 n.503. I disabili con temporaneo impedimento o sensibile riduzione della capacità di deambulazione dovranno allegare alla domanda la seguente documentazione: 1. Certificazione medica rilasciata dal Servizio di Medicina Legale dell ASP di appartenenza attestante le condizioni temporanee (con scadenza inferiore o pari ai cinque anni) di capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o copia del verbale della Commissione Medica integrata riportante anche l esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta del contrassegno per disabili; È demandato all Organo Gestionale, qualora nel tempo se ne ravvisi l opportunità, l aggiornamento dell importo previsto quale diritto di istruttoria (punto 3). Art. 5 Rinnovo dei contrassegni I contrassegni potranno essere rinnovati e sostituiti per le seguenti motivazioni: Per scadenza del termine di validità; Per smarrimento/furto Per deterioramento. Alla scadenza del contrassegno i disabili con permanente impedimento o sensibile riduzione della capacità di deambulazione dovranno allegare alla domanda la seguente documentazione:
1. Dichiarazione del medico curante convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale riportante la seguente dicitura: SI CONFERMA IL PERSISTERE DELLE CONDIZIONI SANITARIE CHE HANNO DATO LUOGO Al RILASCIO DEL CONTRASSEGNO DISABILI ; 2. Copia del contrassegno in scadenza (l originale dovrà essere consegnato al momento del rilascio di quello nuovo); 3. Copia del documento di identità valido; 4. Attestazione di avvenuto pagamento di 6,00 per diritti di istruttoria della pratica da 5. n. 1 foto formato tessera del richiedente il beneficio. Alla scadenza del contrassegno i disabili con temporaneo impedimento o sensibile riduzione della capacità di deambulazione dovranno allegare alla domanda, per un nuovo rilascio, la seguente documentazione: 1. Certificazione medica rilasciata dal Servizio di Medicina Legale dell ASP di appartenenza per il rilascio del contrassegno invalidi ( temporanee o permanenti) o copia del verbale della Commissione Medica integrata riportante anche l esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta del contrassegno per disabili; 2. Copia del contrassegno in scadenza (l originale dovrà essere consegnato al momento del rilascio di quello nuovo); 3. Copia del documento di identità valido; 4. Attestazione di avvenuto pagamento di 6,00 per diritti di istruttoria della pratica da 5. n. 1 foto formato tessera del richiedente il beneficio. La richiesta di rinnovo a seguito scadenza va inoltrata all ufficio competente entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza del contrassegno, trascorsi i sei mesi l utente dovrà richiedere il rilascio del contrassegno ex novo allegando alla domanda la documentazione prevista in fase di primo rilascio. In caso di rinnovo per Smarrimento/Furto alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 1. Copia della denuncia di furto o smarrimento; In caso di rinnovo per deterioramento alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 1. Contrassegno deteriorato;
Art. 6 Modalità di rilascio Il responsabile dell istruttoria dei procedimenti per il rilascio dei contrassegni, nominato dal Responsabile del Settore Solidarietà Sociale, responsabile del procedimento, ha il compito di verificare la regolarità della domanda, nonché la sussistenza dei requisiti e dei presupposti di ammissibilità in base ai criteri di cui agli articoli precedenti. L istruttoria dovrà concludersi entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte dell ufficio Protocollo dell Ente, mediante il rilascio del contrassegno o comunicazione di diniego al rilascio. In caso di domande incomplete o irregolari, prima dello scadere del termine per il completamento dell'istruttoria, dovrà essere inoltrata richiesta di integrazione della documentazione. In questi casi il termine per il completamento dell'istruttoria sarà interrotto e riprenderà a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta. In caso di mancata produzione della documentazione entro i termini stabiliti nella richiesta, la domanda sarà archiviata senza ulteriore avviso al richiedente. In caso di archiviazione non è preclusa al richiedente la possibilità di fare una nuova domanda, previo nuovo versamento delle spese di istruttoria. In caso di domande prive dei requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa verrà inoltrata al richiedente apposita comunicazione di diniego al rilascio del contrassegno. Le stesse disposizioni si osservano in caso di rinnovo del contrassegno. Art. 7 Caratteristiche del contrassegno Le caratteristiche del contrassegno sono stabilite per tutto il territorio nazionale dal D.P.R. n.151/2012. La normativa prima citata prevede espressamente sul retro la firma del titolare, pertanto il contrassegno potrà essere rilasciato dall ufficio competente solo dopo che il titolare abbia apposto la propria firma. Sono fatte salve le deroghe alla firma del titolare nei casi specificatamente previsti dall art.4 per le quali si osservano le stesse disposizioni. Art. 8 Decadenza del contrassegno In caso di trasferimento della residenza in altro comune o all estero oppure di decesso, il titolare o proprio componente familiare dovrà a dare comunicazione, entro trenta giorni dall evento, al Settore Solidarietà Sociale restituendo il contrassegno. Art. 9 Destinazione diritti istruttoria Le somme introitate dall amministrazione per diritti di istruttoria delle pratiche saranno destinate esclusivamente al miglioramento dell efficacia del Settore Solidarietà Sociale
Art. 10 Sanzioni Per le violazioni al presente regolamento viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell O.R.EE.LL., da un minimo di 25,00 ad un massimo di 5.000,00. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi, di cui al comma precedente, sono svolte in via principale dal personale del Corpo di Polizia Municipale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, a norma dell art. 13 della Legge 24.11.1981, n. 689. Art. 11 Disposizioni transitorie e finali I contrassegni permanenti di tipo non più conforme alla vigente normativa rilasciati dal Comune di Altofonte dovranno essere sostituiti entro il 15 settembre 2015. Trascorso tale termine non avranno più validità e non potranno essere utilizzati nel territorio del Comune di Altofonte. A tal fine, l'ufficio responsabile del procedimento provvederà ad avvisare tutti i rispettivi titolari circa l'obbligo di sostituzione. Ferma restando l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste in caso di utilizzo del contrassegno ormai privo di validità, la mancata restituzione entro il termine previsto dal presente comma sarà soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 150,00. Restano viceversa validi fino alla data di scadenza i contrassegni temporanei di vecchio tipo rilasciati dal Comune di Altofonte, purché la data di scadenza non superi quella del 15 settembre 2015, trascorsa la quale gli stessi dovranno comunque essere riconsegnati e sostituiti con modello conforme alla vigente normativa, pena l'applicazione della sanzione di cui al comma precedente. I contrassegni di nuovo tipo dovranno essere registrati con nuova numerazione progressiva. I modelli di domanda per il rilascio dei contrassegni o dei duplicati, per il loro rinnovo e la loro sostituzione sono allegati al presente Regolamento. Art. 12 Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo dall intervenuta esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione dello stesso e sarà, in tale data, pubblicato sul sito web del comune di Altofonte.