COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 9.1.2015 C(2015) 72 final DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9.1.2015 relativa alla rinuncia all esenzione dall accesso dei terzi e dalle disposizioni tariffarie concessa per un terminale di OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. a norma dell articolo 22 della direttiva 2003/55/CE Il testo in lingua italiana è il solo facente fede IT IT
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9.1.2015 relativa alla rinuncia all esenzione dall accesso dei terzi e dalle disposizioni tariffarie concessa per un terminale di OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. a norma dell articolo 22 della direttiva 2003/55/CE Il testo in lingua italiana è il solo facente fede LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE 1, in particolare l articolo 36, paragrafo 9, considerando quanto segue: 1. PROCEDIMENTO 1.1. Il terminale di OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. (1) Il terminale di Offshore LNG Toscana S.p.A ( il terminale GNL ) converte navi metaniere in terminali di rigassificazione flottanti che trasformano il gas naturale liquefatto riportandolo al suo normale stato gassoso. Il terminale GNL è permanentemente ancorato al fondale marino a circa 22 km al largo della costa tra Livorno e Pisa. (2) Il terminale GNL ha una capacità massima di rigassificazione autorizzata pari a 3,75 miliardi di metri cubi annui, una capacità massima di rigassificazione di 15 milioni di metri cubi al giorno e una capacità lorda di stoccaggio di 137 500 metri cubi di GNL. Il terminale è collegato alla terraferma con un gasdotto di 29,5 km di lunghezza ed è operativo dal 20 dicembre 2013. Tuttavia, nel periodo dal 20 dicembre 2013 al 3 settembre 2014 a causa della situazione di bassa domanda del mercato italiano nessuna nave metaniera ha effettuato discariche presso il terminale 2. 1.2. Il procedimento di esenzione iniziale del 2009 (3) Con decreto del 28 agosto 2009 ( il decreto del 2009 ), il ministero dello Sviluppo economico ( il Ministero ) ha deciso di esentare un terminale GNL offshore costruito da OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. ( OLT ) dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi e dalle disposizioni tariffarie di cui all articolo 18 e all articolo 25, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, a norma dell articolo 22 della direttiva 2003/55/CE. (4) Con lettera dell 11 dicembre 2009, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane di modificare la decisione di esenzione, chiedendo loro di imporre una condizione per cui 1 2 GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94. Risposta del ministero dello Sviluppo economico dell 11 novembre 2014. IT 2 IT
l esenzione sarebbe stata annullata se il terminale non fosse stato operativo entro cinque anni dalla sua approvazione da parte della Commissione e in assenza di proroga da parte della stessa Commissione ( la richiesta della Commissione del 2009 ) 3. A tale richiesta è stata data attuazione con il decreto del 21 dicembre 2009. 1.3. Procedimento di rinuncia (5) Con lettera del 14 dicembre 2012 indirizzata al Ministero, OLT ha esposto una serie di osservazioni sulla sua necessità di rinunciare all esenzione concessa con il decreto del 2009. In seguito, con lettera del 12 luglio 2013, OLT ha manifestato ufficialmente la volontà di rinunciare all esenzione concessa dal succitato decreto. Nella medesima lettera, OLT ha formalmente richiesto, a norma dell articolo 2.2 della Delibera 272/2013/R/gas dell Autorità per l energia elettrica, il gas e il sistema idrico ( AEEGSI ), che il Ministero accertasse che il terminale in questione fosse una infrastruttura essenziale ed indispensabile per garantire adeguata sicurezza, economicità e concorrenza nelle forniture di energia. (6) In seguito alla richiesta del Ministero del 17 dicembre 2013, con Delibera 4/2014/I/gas del 16 gennaio 2014, l AEEGSI ha espresso parere favorevole in merito alla richiesta di rinuncia all esenzione concessa dal decreto del 2009 presentata da parte di OLT. (7) Con decreto del 3 settembre 2014 ( il decreto notificato ), il Ministero ha approvato la richiesta di rinuncia all esenzione con effetto dal 20 dicembre 2013, data di inizio dell operatività commerciale del terminale GNL. Il decreto in oggetto è stato notificato alla Commissione il 17 settembre 2014. (8) Il decreto notificato dispone che: 1. È accettata, con decorrenza dal 20 dicembre 2013, data di inizio dell operatività commerciale del terminale di rigassifìcazione, la richiesta di rinuncia all esenzione concessa con decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 agosto 2009, relativamente al rigassifìcatore OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., individuato come infrastruttura essenziale e indispensabile per la sicurezza del sistema nazionale del gas e che può contribuire significativamente all economicità e alla concorrenza delle fornitura di gas naturale. 2. Da tale rinuncia non dovranno derivare oneri impropri per il sistema del gas naturale, come disciplinato per analoghe fattispecie dall articolo 7 del D.M. 6 agosto 2010 citato in premessa. A tal fine, in particolare, l Autorità, nell ambito delle sue competenze, provvederà alla verifica della pertinenza dei costi sostenuti per la realizzazione del terminale e alla relativa ammissibilità, anche in riferimento a infrastrutture similari. Inoltre, per evitare situazioni di discriminazione tra il terminale in questione e quelli che saranno eventualmente individuati come infrastrutture strategiche di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall articolo 3 del Decreto legislativo n. 93 del 2011, in attuazione della Strategia Energetica Nazionale, nel caso in cui le misure incentivanti previste per questi ultimi dovessero risultare nel loro complesso inferiori a quanto attribuito al terminale in questione, il livello di tutela regolatoria concesso alla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. sarà adeguato a quello previsto per le infrastrutture che 3 SG-Greffe (2009) D/11105, http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/exemptions/doc/doc/gas/2009_livorno_decision_it.pdf. Una traduzione di cortesia in lingua inglese è disponibile al seguente indirizzo http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/exemptions/doc/doc/gas/2009_livorno_decision_en.pdf. IT 3 IT
saranno individuate come strategiche a seguito delle previsioni normative sopra citate. 3. Sono fatti salvi gli adempimenti effettuati dalla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. ai fini dell esercizio in regime regolato precedentemente alla data del 20 dicembre 2013 e rimane fermo quanto disposto per la fornitura del servizio di peak shaving da parte del terminale in oggetto. Il presente provvedimento è comunicato alla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. e all Autorità, nonché alla Commissione Europea, ai sensi dell articolo 36 della Direttiva 2009/73/CE, unitamente a tutte le informazioni pertinenti. (9) Con lettera del 28 ottobre 2014, la Commissione ha richiesto informazioni supplementari al Ministero, osservando che ciò avrebbe comportato la proroga del termine per il trattamento del fascicolo in conformità dell articolo 36, paragrafo 9, della direttiva 2009/73/CE. La risposta alla richiesta di ulteriori informazioni è pervenuta l 11 novembre 2014. 2. VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE IN MERITO ALLA RINUNCIA ALL ESENZIONE A NORMA DELL ARTICOLO 36 DELLA DIRETTIVA 2009/73/CE (10) Come esplicitamente confermato dal Ministero 4, l accettazione di tale rinuncia nella fattispecie comporta che l esenzione sia revocata in tutta la sua portata e che il terminale GNL sia integralmente e irrevocabilmente soggetto al regime regolato. Sebbene il decreto notificato non preveda espressamente l abrogazione del decreto del 2009, il Ministero ha esplicitamente confermato che accettando la rinuncia all esenzione a tutti gli effetti rende privo di efficacia tale decreto 5. Pertanto, la decisione di esenzione può essere considerata pienamente revocata. (11) A norma dell articolo 36, paragrafo 9, della direttiva 2009/73/CE, la Commissione può adottare una decisione che impone all autorità di regolamentazione di rettificare o revocare la decisione di concedere una deroga sulla base della propria valutazione dei criteri elencati all articolo 36, paragrafo 1. La direttiva 2009/73/CE non contiene disposizioni specifiche sulla procedura e le condizioni di revoca delle esenzioni da parte delle autorità nazionali in base all accettazione di una richiesta di rinuncia all esenzione da parte del beneficiario della stessa. (12) La cessazione degli effetti giuridici di una decisione di esenzione nazionale in ragione di una richiesta di rinuncia del beneficiario dell esenzione in linea di principio non ha alcuna incidenza sulla validità giuridica di una decisione della Commissione relativa all esenzione. Al fine di garantire la certezza giuridica e alla luce del principio del parallelismo delle forme, si ritiene appropriato revocare la precedente decisione della Commissione con una nuova decisione della Commissione. La Commissione evidenzia che la piena integrazione nel regime regolato di un infrastruttura precedentemente esente per mezzo della revoca dell esenzione, in tutta la sua portata e irrevocabilmente, è in linea di principio un beneficio per l efficace funzionamento del mercato interno del gas. (13) Tuttavia, in alcuni casi, la rinuncia a un esenzione esistente può avere per effetto una situazione che si discosta in modo significativo da quella delle infrastrutture costruite e 4 5 Risposta del ministero dello Sviluppo economico dell 11 novembre 2014 alle domande da 3 a 5 e 8. Risposta del ministero dello Sviluppo economico dell 11 novembre 2014 alla domanda 2. IT 4 IT
gestite direttamente nel quadro del regime regolato, dando luogo, ad esempio, a elusioni o violazioni delle norme regolamentari o a tentativi di esercitare un onere eccessivo sul regime regolato usufruendo dell esenzione. Prima di revocare una decisione di esenzione della Commissione è pertanto necessario accertarsi del fatto che la rinuncia all esenzione non rischi di compromettere l efficace funzionamento del mercato interno mediante abuso del regime di esenzione. In particolare, la rinuncia a un esenzione non può avere come effetto il trasferimento di un onere eccessivo a carico del regime regolato posto in essere da infrastrutture precedentemente esenti. (14) Tale rischio è individuato anche nel decreto notificato, che nel secondo comma precisa espressamente che [d)a tale rinuncia non dovranno derivare oneri impropri per il sistema del gas naturale, come disciplinato per analoghe fattispecie dall articolo 7 del D.M. 6 agosto 2010 citato in premessa. A tal fine, in particolare, l Autorità, nell ambito delle sue competenze, provvederà alla verifica della pertinenza dei costi sostenuti per la realizzazione del terminale e alla relativa ammissibilità, anche in riferimento a infrastrutture similari. (15) Nella sua risposta alla richiesta di informazioni della Commissione 6, il Ministero ha confermato che AEEGSI procederà, come per qualunque altra infrastruttura regolata, alla verifica che le spese sostenute siano effettivamente pertinenti alla realizzazione dell impianto e alla sua operatività. La Commissione comprende che pertanto, in linea di massima, nel calcolo della compensazione per il terminale GNL saranno riconosciute soltanto le spese che sarebbero state riconosciute anche per i terminali GNL gestiti direttamente nell ambito del regime regolato. La Commissione chiede alle autorità nazionali di prestare particolare attenzione al fine di evitare qualsiasi sovracompensazione capace di indurre indebitamente altre infrastrutture a presentare domande di esenzione per poi chiedere di rinunciarvi in seguito. La Commissione osserva, in tale contesto, che la Delibera n. 272/2013/R/gas di AEEGSI al fine di incoraggiare gli investimenti in nuovi terminali del GNL esclude infrastrutture già oggetto di esenzione da una remunerazione aggiuntiva fornita nell ambito del regime regolato. (16) Tenendo conto di quanto precede, la Commissione ritiene che la rinuncia all esenzione non rischi di dare luogo a un abuso del regime di esenzione. 3. CONCLUSIONE (17) Alla luce di quanto esposto e viste le disposizioni dell articolo 36 della direttiva 2009/73/CE, la Commissione non solleva obiezioni alla piena e irrevocabile accettazione con decreto del 3 settembre 2014 di una richiesta di rinuncia all esenzione di OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., che comporti la nullità del decreto del 28 agosto 2009 con cui si concede un esenzione per un terminale GNL offshore di OLT Offshore LNG Toscana S.p.A a norma dell articolo 22 della direttiva 2003/55/CE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La richiesta della Commissione dell 11 dicembre 2009, SG Greffe (2009) D/11105, relativa all esenzione dall accesso di terzi concessa per un nuovo terminale GNL offshore di OLT 6 Risposta del ministero dello Sviluppo economico dell 11 novembre 2014 alla domanda 6. IT 5 IT
Offshore LNG Toscana S.p.A. a norma dell articolo 22 della direttiva 2003/55/CE è pertanto revocata. Articolo 2 Destinatario della presente decisione è il ministero dello Sviluppo economico italiano, via Molise 2, 00187 Roma. Fatto a Bruxelles, il 9.1.2015 Per la Commissione Jyrki KATAINEN Il vicepresidente IT 6 IT