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REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da IMMOBILIARE ROMEO S.N.C. DI ZANATTA ROSALIO ROMEO & C (P.I. 01854680269) elettivamente domiciliata a Caerano di San Marco presso lo studio dell Avv.to Francesca Agostinelli; rappresentata e difesa dall Avv.to Franco Fabiani come da procura a margine dell atto di citazione parte attrice nei confronti di CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. (P.I. 03591520287) elettivamente domiciliata a Montebelluna presso lo studio dell Avv.to Marzio Bolondi che la rappresenta e difende come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta parte convenuta 1

causa iscritta a ruolo in data 26/1/2011 al n. 101/2011 R.G., avente ad oggetto: contratto bancario; trattenuta in decisione all udienza del 20/2/2015 sulle seguenti CONCLUSIONI per IMMOBILIARE ROMEO S.N.C. DI ZANATTA ROSALIO ROMEO & C : Piaccia all Ill.mo Tribunale di Treviso contrariis reiectis, In via principale: accogliere la domanda come proposta dall attrice nell atto di citazione e quindi, accertata e dichiarata l illegittimità della prassi di capitalizzazione degli interessi a debito nonché l illegittimità della altre voci oggetto di contestazione e per l effetto, condannare la convenuta a pagare alla attrice la somma di euro 41.659,91 come risultante dalla esperita istruttoria in risposta al formulato quesito peritale a rimborso degli illeciti addebiti eseguiti per i titoli di cui sopra, con gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo. In via subordinata e con espressa riserva di gravame: nella denegata e non creduta ipotesi che il Tribunale dovesse qualificare come solutorie alcune o tutte le rimesse operate in conto prima del decennio anteriore alla proposizione della domanda, accogliere la domanda come proposta dall attrice nell atto di citazione e quindi, accertata e dichiarata l illegittimità della prassi di capitalizzazione degli interessi a debito nonché l illegittimità della altre voci oggetto di contestazione e per l effetto, 2

condannare la convenuta a pagare alla attrice la somma di euro 10.938,09 come risultante dalla esperita istruttoria in risposta al formulato quesito peritale a rimborso degli illeciti addebiti eseguiti per i titoli di cui sopra, con gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo. In ogni caso: Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la presente causa e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari. per CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.: Ogni diversa domanda, deduzione, eccezione disattesa e rigettata e rifiutato il contraddittorio su eventuali domande nuove proposte ex adverso in sede di precisazione delle conclusioni, voglia l Ill.mo Tribunale adito: IN PRINCIPALITA : rigettarsi le domande formulate dalla ditta IMMOBILIARE ROMEO s.n.c. di ZANATTA ROSALIO ROMEO & C, in quanto infondate in fatto ed in diritto; IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi di parziale accoglimento delle domande attoree, ridursi nella misura che verrà ritenuta di giustizia l importo della conseguente pronuncia di condanna a carico della Convenuta. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compenso professionale. 3

M.OTIVAZIONE Immobiliare Romeo s.n.c. ha chiesto la condanna di Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a. alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate tra il 1985 ed il 2001 sul conto corrente n. 6748/81 alla odierna attrice intestato, a titolo di interessi ultralegali non pattuiti, illegittimi interessi anatocistici trimestrali, commissioni di massimo scoperto e spese non pattuite. La banca ha eccepito la prescrizione e la legittimità di ogni addebito. Ciò premesso, dalla documentazione prodotta dalle parti e dalla consulenza contabile espletata dal dott. Massimo Roma, al cui contenuto qui integralmente ci si riporta, risulta che la banca ha illegittimamente addebitato sul conto in questione la somma di euro 41.273,80 (questo il saldo corretto calcolato dal CTU al 13/12/2001 data di chiusura del conto) che deve quindi essere restituita con gli interessi dalla domanda al saldo. Esaminando le eccezioni svolte dalla banca, si osserva in sintesi quanto segue. Non risulta, dagli atti e documenti tempestivamente prodotti in causa, che le parti abbiano validamente pattuito interessi debitori ultra legali, né un meccanismo anatocistico per interessi attivi e passivi con identica periodicità, né commissioni di massimo scoperto, né spese di chiusura del conto. Pertanto gli interessi debitori ultralegali applicati dalla banca vanno sostituiti con gli interessi di legge e le somme addebitate per le altre voci vanno eliminate. Quanto alla prassi anatocistica applicata dalla banca, per giurisprudenza ormai consolidata una tale prassi è da ritenersi senz altro illegittima (v. Cass 4

nr. 2374/99 e nr. 3096/99 e poi Cassazione a Sezioni Unite nr. 21095/2004; nello stesso senso è la successiva unanime giurisprudenza); è poi inutile indagare se la banca si sia o meno adeguata alle prescrizioni di cui alla delibera CICR del 9/2/2000 perché se anche la banca avesse operato la capitalizzazione degli interessi debitori e creditori con identica periodicità e nel rispetto della delibera CICR, tuttavia per rendere legittima la capitalizzazione occorre che la stessa sia frutto di un accordo, non potendo discutersi di modifica in melius rispetto ad una clausola in precedenza nulla. L eccezione secondo cui le somme pagate dal correntista sarebbero irripetibili perché pagate in adempimento di obbligazione naturale è infondata, non discutendosi di adempimenti spontanei ex art 2034 cod. civ. Anche l eccezione di prescrizione è infondata. La regola in materia è indicata da Cass SSUU nr 24418/2010. Il termine decennale decorre dalla chiusura del conto; solo per i versamenti aventi natura solutoria il termine di prescrizione decorre dalla data della annotazione. L onere della specifica indicazione dei versamenti aventi natura di pagamento grava sulla banca che ha eccepito la prescrizione. Su questo punto si è pronunciata recentemente Cass nr. 4518/2014 secondo cui i versamenti eseguiti su conto corrente, in corso di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all accipiens. Tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto. Una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere in 5

concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni Nel nostro caso la banca non ha provato se vi siano annotazioni corrispondenti a pagamenti anziché a versamenti ripristinatori della provvista. La banca sostiene che il conto non fosse affidato. Risulta però che la banca abbia costantemente tollerato sconfinamenti, non chiedendo mai il rientro e non assumendo comunque alcuna iniziativa che andrebbe adottato in caso di conto in rosso non affidato (segnalazione alla Centrale Rischi; recesso, diffida o altro). Pertanto, anche in assenza di una pattuizione scritta circa l affidamento, deve ritenersi che il conto fosse di fatto affidato; e il limite massimo va individuato negli stessi sconfinamenti. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa civile nr. 101/2011 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta così decide: 1. condanna Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a. al pagamento di euro 41.273,80 in favore di Immobiliare Romeo s.n.c. di Zanatta Rosalio Romeo & C, oltre interessi dalla domanda al saldo; 6

2. condanna Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a. alla rifusione delle spese di lite in favore di Immobiliare Romeo s.n.c. di Zanatta Rosalio Romeo & C, spese che si liquidano complessivamente in euro 6.500 per compenso professionale, oltre ad euro 508 per anticipazioni; oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P. come per legge; oltre alla rifusione della spesa di CTP pari ad euro 4.446,26; con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario; 3. pone la spesa della C.T.U. a carico di Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a Treviso, 3/6/2015 il giudice Susanna Menegazzi 7