AOO Consiglio Regionale del Veneto - Ufficio archivio e protocollo - 22/06/2011-0009187 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO S Consiglio regionale del Veneto Interno del 22/06/2011 Num. 0009187 CRV CRV spc-upa Al Signor Presidente della SECONDA Commissione Consiliare Al Signor Presidente della PRIMA Commissione Consiliare e, p.c. Al Signor Presidente della Giunta regionale Ai Signori Presidenti delle Commissioni Consiliari!X L1;X5VSIATURA Ai Signori Presidenti dei Gruppi Consiliari Al Signor Assessore delegato per i rapporti tra il Consiglio e la Giunta regionale Al Signor Segretario generale della programmazione Loro sedi oggetto: Progetto di legge n. 177 Disegno di legge relativo a "MODIFICHE ALL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1997, N. 36 "NORME PER L'ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO"". Ai sensi dell'art. 39 dello Statuto e degli art. 20 e 44 del Regolamento, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto. La Seconda Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'art. 24 del Regolamento. La Prima Commissione consiliare, ai sensi degli artt. 22 e 26 - primo comma - del Regolamento esprimerà il parere di sua competenza alla Seconda Commissione Consiliare trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza. DlRIÌZKDNE RAPPORTI A'mVITÀ ISTITUZIONALI Ufficio atti istituzionali San Marco 2322 Palazzo Ferro Fini 30124 Venezia +39 041 2701233 te/ +39 041 2701271 fax drai.uai@consiguoveneto.it www.consialioveneto.it
Ove altre commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti che rientrano nelle proprie competenze, potranno esprimere il proprio parere alla Commissione referente. Cordiali saluti. IX Legislatura II/RRESIDENTE (Clodovaldo Ruttato) 2 2 6IU. 2011 Dott. QlomiQ ViDAU L SEGREmRIO feemerale (dott. RobenijZanonh GV/sd pdl\pcil 177
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO NONA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. 177 DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale (DGR 11/DDL del 21 giugno 2011) MODIFICHE ALL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1997, N. 36 "NORME PER L'ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO" Presentato alla Presidenza del Consiglio il 22 giugno 2011. Trasmesso alle Commissioni consiliari Prima e SECONDA e ai Consiglieri regionali.
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1997, N. 36 "NORME PER L'ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO" Relazione: Il presente disegno di legge risponde all'esigenza di aggiornare la normativa regionale relativa alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica nell'ambito delle aree afferenti ai comuni ricadenti nel Parco regionale del Delta del Po a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 3107 del 2011 riguardante la realizzazione della centrale termoelettrica di Porto ToUe, alimentata a carbone e biomasse vergini. La decisione del Consiglio di Stato, che ha annullato ìl giudìzio di compatibilità ambientale sul progetto di trasformazione a carbone della centrale termoelettrica di Porto folle, rilasciato dal Ministero dell 'ambiente nel 2009, si fonda sulla previsione dell'articolo 30, della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36, che, a parere del giudice, "si limita ad esprimere - in considerazione delle esigenze di protezione che la specificità del territorio considerato evidentemente pone - un'opzione del legislatore regionale di preferibilità per gli impianti alimentati a gas metano, ammettendo una differente alimentazione solo a condizione che siano utilizzate fonti alternative di pari o minore impatto ambientale ". E noto che il gas metano è tra i combustibili fossili meno inquinanti, se non il meno inquinante di tutti, date le sue basse produzioni di diossido di carbonio e di ossido di nitrogeno e le basse emissioni dì particelle solide e di ceneri; risulta pertanto evidente la difficoltà di applicare la normativa regionale laddove si vogliano utilizzare, come prevede l'articolo 30, altre fonti alternative al gas metano purché di pari o minore impatto ambientale. Peraltro, trattasi dì disposizione di legge datata nel tempo che non tiene conto delle nuove tecnologie dì abbattimento degli inquinanti per impianti diversi dal metano. Stante quanto sopra, si propone pertanto un 'integrazione alla normativa in parola che, pur mantenendo le previsioni di particolare restrizione per i nuovi impiantì, consenta, ove vi siano impianti già esistenti, di poter applicare una disciplina meno rigida ma altrettanto garantista del rispetto delle emissioni in atmosfera e della qualità ambientale, in osservanza alle norme statali già esistenti. Va, infine, rilevato come il presente disegno di legge sia il frutto, a seguito dì un percorso concordato con le partì socìali/sindacali/istituzionali, di un approfondimento operato dalle competenti strutture regionali costituite in gruppo dì lavoro ex DGR n. 711 del 24 maggio 2011, con le direzioni dei competenti ministeri.
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1997, N. 36 "NORME PER L'ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO" Art. 1 - Modifiche au'articolo 30 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36. 1. Dopo la lettera a), del comma 1, dell'articolo 30, della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 è aggiunta la seguente: "a bis) nel caso di impiantì di produzione di energìa elettrica alimentati ad olio combustibile superiore a 300 MW termici già esistenti alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del Parco regionale Delta del Po, per i quali sia stata richiesta o venga richiesta la conversione a carbone o altro combustibile solido ai sensi della normativa statale, la conversione deve assicurare l'abbattimento delle emissioni dì almeno il 50 per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti dì combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della parte II dell 'allegato II alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; in tal caso non trovano applicazione le disposizioni di cui alla lettera a); ". 2. Il comma 1 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
INDICE Art. 1 - Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 3
PDLRn. 177 PARTE NOTIZIALE (aggiornata alla data di presentazione del progetto) Nota all'articolo 1 Legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 (BUR n. 74/1997) NORME PER L'ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO Art. 30 - Impianti di produzione di energia elettrica e divieti in materia di estrazione di idrocarburi. 1. Nell'ambito dell'intero territorio dei comuni interessati dal Parco del Delta del Po si applicano le seguenti norme: a) gli impianti di produzione di energia elettrica dovranno essere alimentati a gas metano o da altre fonti alternative di pari o minore impatto ambientale; b) è vietata la realizzazione di pozzi e impianti per la ricerca e l'estrazione di idrocarburi nel sottosuolo. (1) (1) Articolo così sostituito da comma 1 art. 25 legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7. Il comma 2 dell'art. 25 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 dispone che "I piani di conversione degli impianti di cui alla lettera a) del comma 1 devono essere presentati all'ente Parco entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge". Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 NORME IN MATERIA AMBIENTALE Parte quinta Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera Allegato II Grandi impianti di combustione Parte II Valori limite di emissione. Sezione 1 Valori limite di emissione di SOL Combustibili solidi
1. Valori limite di emissione S02 espressi in mg/nm3 (tenore di 02 di riferimento: 6%) che devono essere applicati agli impianti anteriori al 1988 e agli Potenza termica nominale Valore limite di emissione SO 2 (P) (MW) 50<P< 175 1700 175<P<500 Il valore limite si calcola attraverso la seguente formula: Valore limite = 2400-4 * P P>500 400 2. In deroga al paragrafo 1, gli impianti anteriori al 1988 e gli impianti anteriori al 2006, di potenza termica nominale pari o superiore a 400 MW e che utilizzano esclusivamente combustibili solidi, i quali, a partire dal 1 gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2015, non siano in funzione per più di 2000 ore armue e, a partire dal 1 germaio 2016, non siano in funzione per più di 1500 ore annue, sono soggetti ad un valore limite di emissione di biossido di zolfo pari a 800 mg/nm3. Il numero di ore di funzionamento è calcolato come media mobile su un periodo di 5 armi. Il gestore è tenuto a presentare ogni armo all'autorità competente un documento in cui sono registrate le ore annue di funzionamento degli impianti. B. Valori limite di emissione 802 espressi in mg/nm3 (tenore di 02 di riferimento: 6%) che devono essere applicati agli impianti nuovi, che utilizzano combustibili solidi ad eccezione delle turbine a gas. Potenza termica Valore limite di emissione SO 2 nominale (P) (MW) 50<P< 100 850 P> 100 200 Sezione 4 Valori limite di emissione di NO x. (misurati come N02) A. 1. Valori limite di emissione NOx- espressi in mg/nm^ (tenore di O2 di riferimento: 6% per i combustibili solidi, 3% per i combustibili liquidi e gassosi) che devono essere applicati agli impianti anteriori al 1988 e agli impianti anteriori al 2006: Combustibile solido Potenza termica nominale (P) (MW) Valore limite di emissione NO x 50<P<500 600 P>500 200 Combustibile liquido
Potenza termica nominale (P) (MW) Valore limite di emissione NO x 50<P<500 450 P>500 200 Combustibile gassoso Potenza termica nominale (P) (MW) Valore limite di emissione NO x 50<P<500 300 P>500 200 2. In deroga al paragrafo 1, gli impianti anteriori al 1988, di potenza termica nominale superiore a 500 MW e che utilizzano esclusivamente combustibili solidi, i quali, a partire dal 1 germaio 2008 e fino al 31 dicembre 2015, non siano in fìanzione per più di 2000 ore annue sono soggetti ad un valore limite di emissione di ossidi di azoto pari a 600 mg/nm^. A partire dal 1 geimaio 2016, gli impianti suddetti che non siano in fimzione per più di 1500 ore aimue, sono soggetti ad un valore limite di emissione di ossidi di azoto pari a 450 mg/nml II numero di ore di fimzionamento è calcolato come media mobile su un periodo di 5 armi. Il gestore è tenuto a presentare ogni anno all'autorità competente un documento in cui sono registrate le ore annue di funzionamento degli impianti. B. 1. Valori limite di emissione NOx espressi in mg/nm (tenore di 02 di riferimento: 6% per i combustibili solidi, 3% per i combustibili liquidi e gassosi) che devono essere applicati agli impianti nuovi ad eccezione delle turbine a gas: Combustibili solidi Potenza termica nominale (P) (MW) Valore limite di emissione NO x 50<P< 100 100<P<300 200 (300 nel caso in cui il combustibile utilizzato sia costituito da biomasse) P>300 200 Combustibili liquidi Potenza termica nominale (P) (MW) 50<P< 100 400 P> 100 200 Valore limite di emissione NO x Combustibile gassosi (gas naturale )[4] Potenza termica nominale (P) Valore limite di emissione NO x (MW)
50<P<300 150 P>300 100 2. Valori limite di emissione NOx espressi in mg/nm^ (tenore di O2 di riferimento: 15%) che devono essere applicati alle turbine a gas, ai sensi dell'articolo 273, comma 2: Potenza termica alle condizioni ISO Tipo di combustibile > 50 MWth Gas naturale 50 Combustibili liquidi 120 Combustibili gassosi (diversi dal gas naturale) 120 2.1. I valori della tabella non si applicano alle turbine a gas per i casi di emergenza, le quali funzionano meno di 500 ore all'anno. I gestori sono tenuti a presentare ogni anno all'autorità competente una dichiarazione in cui sono registrate le ore di fimzionamento. 2.2. In fase di riimovo dell'autorizzazione integrata ambientale l'autorità competente può applicare alle turbine a gas di potenza termica nominale maggiore o uguale a 300MW un valore limite di emissione medio giornaliero per gli ossidi di azoto pari a 30 mg/nm^ in funzione delle prestazioni effettivamente conseguibili dall'impianto. Sezione 5 Valori limite di emissione delle polveri A. Valori limite di emissione di polveri espressi in mg/nm^ (tenore di O2 di riferimento: 6% per i combustibili solidi, 3% per i combustibili liquidi e gassosi) che devono essere applicati agli impianti anteriori al 1988 e agli impianti anteriori al 2006: Valore limite di emissione polveri Tipo di combustibile Solido 50 Liquido 50 Gassoso 5 di regola 10 per i gas di altoforno 50 per i gas prodotti dalle acciaierie che possono essere impiegati altrove B. Valori limite di emissione di polveri espressi in mg/nm^ (tenore di O2 di riferimento: 6% per i combustibili solidi, 3% per i combustibili liquidi e gassosi) che devono essere applicati agli impianti nuovi, ad eccezione delle turbine a gas: Combustibili solidi
Potenza termica nominale (P) Valore limite di emissione polveri (MW) 50<P< 100 50 P> 100 30 Combustibili liquidi Potenza termica nominale (P) Valore limite di emissione polveri (MW) 50<P< 100 50 P> 100 30 Combustibili gassosi Tipo di combustibile Gas di altifomi 10 Gas prodotti dall'industria siderurgica che possono essere usati 30 altrove Altri gas 5 Valore limite di emissione polveri