Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL



Documenti analoghi
CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI del COMUNE di BORGOFORTE STATUTO. Art. 1 COSTITUZIONE E SCOPO

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Denominata. È costituita l Associazione senza scopo di lucro denominata..

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

CITTA DI TORREMAGGIORE SETTORE SERVIZI SOCIALI CULTURALI SCOLASTICI TURIMO REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO. dell Associazione di associazioni Volontà Solidale

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede)

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO

COMUNE DI LATERINA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD

Statuto della Sede Locale di Cormòns dell'università della Terza Età - UNITRE - Università delle Tre Età

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

STATUTO CONSORTILE ART. 1 - SCOPO DEL CONSORZIO. di azioni volte a migliorare l accesso delle PMI al mercato del credito e ai mercati finanziari,

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

STATUTO PER ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. ART. 1 (Denominazione e sede)

COMUNE DI LONDA Provincia di Firenze REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO

COMUNE DI ESCALAPLANO

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ANIMALCORTILE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Art. 1 Costituzione. Art. 2 Finalità e attività

E costituita il giorno l Associazione Universitaria denominata DISMI SQUAD, con sede legale in

STATUTO DEL CIRCOLO FOTOGRAFICO DALMINE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA. Statuto. art. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI

Consulta Regionale Volontariato di Protezione Civile

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

Allegato D al Decreto n. 114 del 10/07/2014 pag. 1/6

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.d.V. O.N.L.U.S. STATUTO. E costituita l'associazione di volontariato denominata ASSOCIAZIONE DI

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

Statuto dell associazione nazionale di promozione sociale. Art. 1 Costituzione

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

STATUTO. Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

Comitato Unito - America Latina e Caraibi già Uni-Cuba

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA

STATUTO. Associazione Il Larice Club

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

Statuto dell Associazione LAUS Vol. LAUS Volontariato della Provincia di Lodi

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO

******************* Regolamento per la costituzione ed il funzionamento della Consulta Comunale per il Volontariato **************************

Statuto del Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della provincia di Treviso

Associazione Famiglie Persone con Disabilità I.R.P.E.A. Padova (organizzazione di volontariato) STATUTO

Statuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile

L Associazione ha sede legale in Mantova - Piazza Sordello 43 - l Amministrazione Provinciale di Mantova.

STATUTO di ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO

PRONTO CONSELVE ASSOCIAZIONE VOLONTARI SERVIZI ALLA PERSONA STATUTO

STATUTO. E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE IL BASTIONE

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI DEL VOLONTARIATO ANIMALISTA

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

STATUTO CONSULTA GIOVANILE COMUNALE COMUNE DI ORISTANO. Comuni de Aristanis

Città di Pomezia Provincia di Roma REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

CONSULTA DELLA CULTURA

STATUTO. Art. 1 Costituzione, denominazione, sede 1) E costituito il COMITATO REGIONALE PIEMONTESE DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI.

Volontarinsieme-CSV Treviso Statuto

Transcript:

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DENOMINATA CONSULTA DEL VOLONTARIATO VIADANESE Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL VOLONTARIATO VIADANESE. 2. L attività dell Associazione e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto in conformità con quanto prescritto dalla L. n. 266/1991 e dalla l.r. n. 01/2008. 3. L Associazione ha sede in Viadana, Via Verdi n. 6. Il cambiamento della sede dell Associazione può essere deliberato dall'assemblea Ordinaria in deroga a quanto previsto dall articolo 5 del presente Statuto. Art. 2 - FINALITÀ E ATTIVITÀ 1. L Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. In particolare l Associazione ha lo scopo di affrontare in modo organico e mirato i bisogni emergenti della comunità di Viadana e migliorare la qualità della vita della cittadinanza ponendosi come principio la coesione sociale e la solidarietà. 2. L Associazione, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, svolge le seguenti attività: coordinamento fra le associazioni aderenti interlocuzione e confronto con gli Enti Pubblici locali e 1

distrettuali sui bisogni emergenti promozione delle attività delle singole associazioni socie istituzione della rete informativa tra le associazioni socie sviluppo della progettualità degli interventi sul territorio messa in rete dei servizi delle singole associazioni. 3. In attuazione dello statuto l Associazione può disciplinare, con uno o più regolamenti approvati dall assemblea ordinaria, le modalità di svolgimento dell attività degli aderenti, i caratteri dell impegno nei confronti dell Associazione, lo svolgimento delle assemblee, i rapporti con eventuali dipendenti, e altri aspetti organizzativi ritenuti importanti. Art. 3 - CRITERI E MODALITÀ DI ADESIONE 1. Possono, previa specifica richiesta, aderire all Associazione tutte le organizzazioni di volontariato e le associazioni senza scopo di lucro che siano costituite o che svolgano stabilmente attività nel territorio di Viadana. 2. La domanda di ammissione, predisposta su modulo prestampato, deve essere presentata al Consiglio Esecutivo che la sottopone, con parere motivato, all approvazione dell Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci. Alla domanda di ammissione deve essere allegata: copia dell Atto costitutivo e dello Statuto copia del provvedimento con cui l'organo competente dell'associazione aspirante socia delibera la richiesta di 2

adesione atto scritto recante l indicazione del proprio rappresentante in Assemblea e l'indicazione di un eventuale supplente nel caso il rappresentante indicato non possa partecipare. 3. Il Consiglio Esecutivo dell Associazione può richiedere, all aspirante socio, una relazione sull attività svolta o prevista sottoscritta dal presidente. 4. Tutti i soci aderenti sono tenuti: al rispetto del presente Statuto e dei deliberati degli organi elettivi dell Associazione a prestare la propria collaborazione nelle attività istituzionali dirette al raggiungimento dello scopo sociale al pagamento della quota sociale, qualora deliberato dall Assemblea a non procura danno, di alcun tipo, all'associazione. 5. La qualità di socio si perde: per dimissioni per scioglimento dell associazione rappresentata per mancato pagamento della quota associativa annuale, qualora deliberata dall Assemblea, entro i termini previsti per decisione motivata dell Assemblea su proposta del Comitato Esecutivo. Art. 4 - ORGANI DELL ASSOCIAZIONE 1. Sono organi della Consulta: l'assemblea, il Presidente, i 3

Vicepresidente e il Segretario dell'associazione che formano il Consiglio Esecutivo. 2. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. Art. 5 - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL ASSEMBLEA 1. L Assemblea è organo sovrano dell'associazione ed è costituita dai rappresentanti delle Associazioni aderenti. 2. Ogni Associazione aderente nomina, con atto scritto, un proprio rappresentante effettivo e un supplente che partecipi alle riunioni di Assemblea qualora il rappresentante effettivo sia impedito a farlo. Ogni Associazione ha diritto ad un solo voto in Assemblea. Ogni Associazione può essere portatrice di una sola delega scritta di altro socio 3. L Associazione aderente può, in ogni momento e per qualsiasi motivo, cambiare il proprio rappresentante mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Esecutivo nella quale devono essere precisate le generalità del sostituto. 4. Possono partecipare alle riunioni dell'assemblea, senza diritto di voto, il Sindaco o un suo delegato e gli assessori competenti per materia del Comune di Viadana. Possono altresì partecipare alle riunioni di Assemblea, senza diritto di voto, i rappresentanti di associazioni non socie aventi sede nei Comuni limitrofi. 5. L Assemblea è convocata su iniziativa del Presidente ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi 4

componenti e, comunque, almeno tre volte all anno. La convocazione deve essere fatta mediante avviso affisso alla sede sociale e mediante comunicazione scritta inviata, o comunque fatta pervenire, alle associazioni, almeno 10 giorni prima della riunione. In caso di particolari urgenze o eventi straordinari il termine di convocazione può essere ridotto a cinque giorni. 6. Le sedute dell'assemblea sono pubbliche e sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti ed, in seconda convocazione trascorsa un ora da quella fissata nell avviso di prima convocazione, alla presenza di almeno un terzo dei soci aderenti. 7. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente. L Assemblea delibera il regolamento elettorale. Le modifiche al presente Statuto, l'adesione di nuovi soci e l'eventuale approvazione di regolamenti interni devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto. Art. 6 ORGANIZZAZIONE DELLE RIUNIONE E COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA 1. La prima seduta di Assemblea deve essere convocata entro la fine del mese di marzo di ogni anno e ha il compito di: discutere e approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte eleggere, ogni tre anni, il Presidente, il Vicepresidente e il 5

Segretario dell'associazione discutere e decidere su ogni altra questione sottoposta alla sua attenzione dal Consiglio Esecutivo 2. La seconda seduta di Assemblea deve essere convocata entro la fine del mese di settembre di ogni anno e ha il compito di: monitorare l'attuazione del programma di attività deliberato per l'anno in corso prendendo le decisioni conseguenti finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati discutere e decidere su ogni altra questione sottoposta alla sua attenzione dal Consiglio Esecutivo. 3. La terza seduta di Assemblea deve essere convocata entro la fine del mese di dicembre di ogni anno e ha il compito di: discutere e approvare il programma di attività e il bilancio preventivo ad esso collegato discutere e decidere su ogni altra questione sottoposta alla sua attenzione dal Consiglio Esecutivo. 4. Di ogni seduta di Assemblea è redatto verbale dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. I verbali sono conservati in apposito libro verbali dell Assemblea e custoditi, sotto la responsabilità del Segretario, presso la sede sociale. Ogni socio può, previa richiesta scritta, prenderne liberamente visione e trarne copia. Art. 7 - CONSIGLIO ESECUTIVO 1. Il Consiglio Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario eletti dall'assemblea. Il Consiglio 6

Esecutivo dura in carica 3 anni] 2. Le sedute del Consiglio Esecutivo sono valide con la presenza della totalità dei membri 3. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente. 4. Compete al Consiglio Esecutivo: a) predisporre la relazione sull attività svolta e il bilancio consuntivo da sottoporre all approvazione dell Assemblea ordinaria b) predisporre il bilancio preventivo, con l'eventuale indicazione dell'ammontare della quota sociale, e la proposta di programma di attività future da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria c) realizzare quanto previsto dal programma di attività approvato dall'assemblea autorizzandone le spese e coordinando l'attività delle Associazioni socie impegnate nella sua realizzazione d) amministrare le entrate e le uscite e il patrimonio dell'associazione e) ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza. 5. Ai lavori del Consiglio Esecutivo possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, il Sindaco e gli Assessori 7

competenti per materia del Comune di Viadana. Ai lavori del Consiglio Esecutivo possono altresì partecipare, senza diritto di voto, persone ritenute esperte nelle materie previste dall'ordine del giorno. 6. Di ogni Consiglio Esecutivo è redatto verbale dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. I verbali sono conservati in apposito libro verbali del Consiglio Esecutivo e custoditi, sotto la responsabilità del Segretario, presso la sede sociale. Ogni socio può, previa richiesta scritta, prenderne liberamente visione e trarne copia. 7. In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, il Consiglio Esecutivo provvede alla loro surrogazione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, il Presidente deve senza indugio convocare l Assemblea ordinaria per la rielezione dell intero Consiglio Esecutivo. Art. 8 - PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO 1. Viene eletto Presidente dell Associazione il rappresentante dell'associazione socia che, durante l'assemblea elettiva, abbia ottenuto la maggioranza delle preferenze. 2. Il Presidente rappresenta legalmente l Associazione, convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Esecutivo. 3. Il Presidente dura in carica 3 anni. Una stessa associazione socia non può esprimere per più di due mandati consecutivi il 8

Presidente. Il Presidente può prendere autonomamente decisioni di competenza del Consiglio Esecutivo nei casi di necessità ed urgenza al fine di evitare un danno all'associazione. Tali decisioni devono essere obbligatoriamente sottoposte a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio Esecutivo e comunque entro 15 giorni. 4. Il Vice Presidente sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Presidente e ne assume tutte le funzioni. Il Vicepresidente gestisce, accordo con il Presidente e il Segretario le entrate e le uscite economiche dell'associazione sulla base di quanto deliberato dal Consiglio Esecutivo curando la tenuta della contabilità sociale e predisponendo le bozze dei bilanci preventivo e consuntivo. 5. Il Segretario dell Associazione verbalizza le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Esecutivo curando la tenuta dei relativi libri verbali e ne assicurandone la libera visione ai soci. Il Segretario, inoltre, cura la regolare tenuta del libro dei soci verificando la presenza del numero di soci previsti dal presente statuto per le riunioni dell'assemblea e la loro legittimazione a partecipare. Art. 9 - PERDITA DELLA CARICA DI PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO E COMPONENTE DEL CONSIGLIO ESECUTIVO 1. Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed i restanti membri del Consiglio Esecutivo perdono dette cariche per: 9

a) dimissioni; b) scioglimento dell organizzazione rappresentata in Associazione c) tre assenze consecutive alle sedute del Consiglio senza giustificato motivo d) venir meno dell appartenenza all associazione od organismo rappresentati e) per scadenza del termine. 2. In caso di cessazione dalla carica del Presidente o del Vicepresidente o del Segretario, l'assemblea dovrà, nella prima riunione successiva eleggere un sostituto che ricoprirà la carica sociale per tutto il tempo residuo prima della successiva Assemblea elettiva. Art 10 LE RISORSE ECONOMICHE E I BILANCI. 1. Le fonti di finanziamento dell Associazione sono: a) i proventi derivanti dalle quote sociali, qualora deliberate dall Assemblea b) i contributi pubblici e dei privati c) i proventi derivanti da raccolte pubbliche occasionali di fondi d) i proventi derivanti da convenzioni e) ogni altra entrata economica di tipo non commerciale permessa dalla L n. 266/1991 e dalle altre norme in materia. 2. L esercizio si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. I bilancio preventivo e consuntivo vengono predisposti 1 0

dal Consiglio Esecutivo e sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci secondo i termini e le modalità descritti negli articoli 6 e 7 del presente statuto. Art. 11 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI 1. L Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. 2. L Associazione ha l obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per lo svolgimento delle attività istituzionali e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento. Art 12 - LO SCIOGLIMENTO DELL ASSOCIAZIONE 1. Lo scioglimento dell Associazione viene deliberato dall Assemblea con il voto favorevole dei ¾ degli aventi diritto. 2. Il patrimonio residuo dell Associazione deve essere devoluto ad altro organismo consultivo od associazione di volontariato del territorio. 1 1