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R.G. V.G. n. 1334/2018 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ordinario di FORLÌ Sezione Civile Il Giudice Visto il ricorso depositato in data 24.5.2018 da MORDENTI FERNANDO ai sensi dell art. 6 e ss. l. 3/2012, con proposta di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti sulla base del piano ivi indicato; letta l allegata relazione particolareggiata ex art. 9, comma 3 bis, l. 3/2012 dell O.C.C. in persona del gestore nominato dr. Marco Drudi; richiamato integralmente il contenuto del decreto di apertura in data 29.6.2018; sentite le parti in contraddittorio all udienza del 20.9.2018; dato atto che in data 14.9.2018 il creditore ViviBanca S.p.A. ha depositato memoria di costituzione con opposizione all omologa; rilevato che all udienza il gestore nominato dall O.C.C. ha depositato la prova delle notifiche effettuate a tutti i creditori e ha depositato integrazione alla relazione per tenere conto dell opposizione all omologa e dell orientamento del tribunale in merito alla ritenuta opponibilità, nei limiti del triennio, della cessione volontaria del quinto della pensione con conseguenti modifiche al piano; esaminati gli atti ha pronunciato il seguente 1

DECRETO Ai sensi dell art. 12 bis l. 3/2012, per poter procedere all omologa del piano del consumatore, il giudice deve verificare la fattibilità del piano e l idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e di quelli di cui all art. 7, comma 1, terzo periodo e valutare la meritevolezza del debitore, intesa come accertamento che il consumatore non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o determinato colposamente il proprio sovraindebitamento, facendo ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali. Si ritiene opportuno precisare che nella proposta di piano del consumatore non è prevista la votazione dei creditori ed il raggiungimento di determinate maggioranze, essendo l ammissibilità ed omologabilità del piano rimessa unicamente alla valutazione del giudice. Inoltre, in presenza di contestazioni sulla convenienza del piano, l omologa è possibile solo qualora si ritenga che il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore all alternativa liquidatoria come prevista dagli artt. 14 ter e ss. medesima legge. Ciò premesso, in presenza di opposizione all omologa formulata dal creditore ViviBanca (sostanzialmente motivata dalla ritenuta opponibilità alla procedura della cessione del quinto della pensione per tutta la prevista durata del finanziamento oltre che dall assenza di meritevolezza) spetterà a questo giudice verificare la convenienza economica della proposta, oltre alla sussistenza degli ulteriori requisiti per l omologa, ad iniziare dalla contestata sussistenza della meritevolezza. A tale ultimo riguardo, si ritiene di poter ribadire e confermare integralmente quanto già rilevato nel decreto del 29.6.2018, da ritenersi qui richiamato. In ordine alla qualificabilità del Mordenti come consumatore, e alla luce delle contestazioni mosse dal creditore, si osserva che il medesimo non ha mai direttamente 2

svolto attività d impresa né assunto la qualità di socio di imprese commerciali ma ha (ed in ciò trova l origine la situazione di sovraindebitamento) unicamente prestato garanzie e rilasciato fideiussioni in favore del figlio e delle attività imprenditoriali dallo stesso svolte. Contrariamente a quanto ritenuto da ViviBanca, tale circostanza non è idonea a far perdere a Mordenti Fernando la qualità di consumatore, come da condivisibile orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass., 1.2.2016, n. 1869: ai sensi della L. 27 gennaio 2012, n. 3, la nozione di consumatore per essa abilitato al piano, come modalità di ristrutturazione del passivo e per le altre prerogative ivi previste, non abbia riguardo in sè e per sè ad una persona priva, dal lato attivo, di relazioni d'impresa o professionali, invero compatibili se pregresse ovvero attuali, purché non abbiano dato vita ad obbligazioni residue, potendo il soggetto anche svolgere l'attività di professionista o imprenditore, invero solo esigendo l'art. 6, comma 2, lett. b), una specifica qualità della sua insolvenza finale, in essa cioè non potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività ovvero comunque esse non dovendo più risultare attuali, essendo consumatore solo il debitore, persona fisica, che risulti aver contratto obbligazioni - non soddisfatte al momento della proposta di piano - per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria ). Considerato che le fideiussioni e garanzie rilasciate da Mordenti Fernando non hanno e non hanno avuto alcun riflesso diretto sull attività d impresa o professionale dallo stesso svolta (trattandosi perlappunto di pensionato che non ha mai svolto attività d impresa) ma sono servite unicamente ad aiutare il figlio nell attività imprenditoriale dallo stesso svolta e dunque da un soggetto terzo, ancorché legato da vincoli familiari non è possibile escludere la qualità di consumatore dell odierno ricorrente ai sensi e per 3

gli effetti di cui alla legge 3/2012. Va, del pari, escluso, che il Mordenti abbia causato con colpa il proprio sovraindebitamento, assumendo obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di riuscire a farvi fronte o facendo ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali. A tal fine si osserva che la situazione di sovraindebitamento in cui si è venuto a trovare Mordenti Fernando (attualmente pari a 118.324,40, di cui 33.100,75 derivanti da esposizioni personali ed il resto per debiti del figlio dallo stesso garantiti, oltre al debito potenziale derivante dalle garanzie prestate ma non escusse per l importo complessivo di 301.246,75) ha tratto origine dal tentativo di aiutare il figlio Marco a risollevarsi dalle difficoltà finanziarie originate dalle iniziative imprenditoriali dallo stesso nel tempo svolte (rilascio di fideiussione a garanzia dell esposizione della IP Service S.n.c., società di cui era socio Mordenti Marco, nei confronti di Banca delle Marche, assunzione di finanziamenti per fornire al figlio la liquidità per coprire le ulteriori esposizioni). Ciò chiarito, si osserva che in presenza di opposizione da parte di uno dei creditori, l omologa del piano è possibile solo qualora si ritenga che il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore all alternativa liquidatoria come prevista dagli artt. 14 ter e ss. medesima legge. Nel caso in esame, l unica opposizione sollevata è quella di ViviBanca S.p.A., titolare di credito garantito da cessione del quinto della pensione, la quale ha sostanzialmente eccepito la opponibilità, per tutta la prevista durata, della cessione del quinto della pensione e in subordine ha sostenuto la natura privilegiata del proprio credito. Va innanzitutto ribadito che la proposta formulata dal debitore Mordenti Fernando, come integrata all udienza, prevede la messa a disposizione della procedura, per un 4

periodo di 5 anni dall omologa, della somma mensile di 350 con la quale provvedere al pagamento integrale delle spese in prededuzione relative al compenso dell O.C.C., al pagamento del creditore garantito dalla cessione del quinto dello stipendio in misura pari al 67,66% e al pagamento dei restanti creditori chirografari nella misura variabile tra il 5,07% e il 6,38%, con la precisazione che tale percentuale (trattandosi di crediti garantiti dal ricorrente ma di cui è debitore il figlio Marco) va poi sommata a quella garantita nel separato accordo di ristrutturazione proposto da Mordenti Marco, già approvato dalla maggioranza dei creditori ma ancora in attesa di omologa. In merito alle eccezioni sollevate in ordine alla cessione del quinto della pensione, si ritiene opportuno ribadire l orientamento orami assunto da questo Tribunale. La l. 3/2012, nella sua attuale formulazione, non contiene alcuna specifica norma che consenta lo scioglimento ex lege dai contratti, la loro revoca o che sancisca l inopponibilità alla procedura di sovraindebitamento degli atti di cessione dei crediti (nello specifico cessione del quinto della pensione) posti in essere prima del deposito del ricorso. In presenza di crediti garantiti da cessione del quinto della pensione/ stipendio deve, pertanto, farsi riferimento alle disposizioni del codice civile in merito ai rapporti tra cessionario del credito e creditore pignorante, atteso che il decreto di fissazione di udienza ex art. 12 bis l. 3/2012 è espressamente equiparato al pignoramento, tenendo tuttavia presente la natura concorsuale della presente procedura e la ratio della legge (porre rimedio alle situazione di sovraindebitamento non soggette o assoggettabili ad altre procedure concorsuali). L art. 2914, n. 2, c.c. subordina l opponibilità ed efficacia delle cessioni di crediti al fatto che le stesse siano state notificate al debitore ceduto o dallo stesso accettate anteriormente al pignoramento. Nel caso in esame, si ribadisce che la cessione del credito relativo al quinto della 5

pensione del Mordenti in favore di ViviBanca (che ha sostituito TerFinance), è stata notificata al debitore ceduto e pacificamente accettata dall INPS sin dal 2013, tanto che sono state mensilmente operate le trattenute dalla pensione della quota ceduta, pari a 354,00 mensili sin dal maggio 2013 versandole alla cessionaria. Non può dunque dubitarsi dell opponibilità alla procedura di sovraindebitamento di tale cessione del credito ai sensi dell art. 2914 n. 2 c.c. Nondimeno, la cessione del quinto dello stipendio/pensione è indubbiamente qualificabile come cessione di un credito futuro (i ratei della pensione o stipendio che matureranno mensilmente), con la conseguenza che l opponibilità alla procedura concorsuale deve soggiacere alle ulteriori condizioni previste dall art. 2918 c.c., norma che pur dettata per le cessioni di fitti e pigioni non ancora maturati, è ritenuta pacificamente applicabile in via analogica anche alle cessioni di crediti futuri quali i ratei dello stipendio o della pensione. Di conseguenza, in assenza di trascrizione di tali atti di cessione del credito futuro risultanti tuttavia da atto di data certa, la loro opponibilità va limitata al triennio decorrente dal pignoramento (nel caso in esame dalla data del decreto ex art. 12 bis l. 3/2012). La circostanza che per la cessione del quinto dello stipendio la trascrizione non sia possibile, e che di conseguenza l opponibilità sarebbe sempre limitata al triennio, non può assumere rilevanza né escluderne l applicabilità al caso in esame. D altra parte, tale soluzione è stata adottata dalla Suprema Corte anche in ambito fallimentare, affermandosi che in presenza di atto di data certa comprovante la notifica della cessione in data anteriore alla sentenza di fallimento, le cessioni dei crediti futuri sono opponibili anche alle procedure fallimentari, entro tali limiti (cfr. Cass. 7.5.2014, n. 9831: Al fallimento del cedente possono essere opposte soltanto le cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto, o siano state dal medesimo accettate, con atto avente data certa 6

anteriore alla dichiarazione di fallimento, atteso che il disposto dell'art. 2914, comma 1, numero 2), c.c. - secondo il quale sono inefficaci, nei confronti del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, le cessioni di credito che, sebbene anteriori al pignoramento, siano state notificate al debitore o da lui accettate dopo il pignoramento - opera anche in caso di fallimento del creditore cedente ; nello stesso senso Cass. 11.9.2014, n. 19199; Cass. 14.4.2010, n. 8961; Cass. 14.3.2006, n. 5516). Ha infatti chiarito la Suprema Corte che in materia di efficacia della cessione di crediti futuri in pregiudizio del creditore pignorante, occorre distinguere tra crediti maturandi con origine da un unico e già esistente rapporto-base, quali i crediti di lavoro, e crediti soltanto eventuali, non necessariamente identificati in tutti gli elementi oggettivi e soggettivi; la cessione dei primi prevale sul pignoramento nell'ambito di un triennio, purché prima del pignoramento stesso sia stata notificata o accettata dal debitore ceduto, mentre perché prevalga la cessione dei secondi è necessaria la notificazione o accettazione dopo che il credito sia venuto ad esistenza, ma prima del pignoramento (cfr. Cass. 26/10/2002, n. 15141. Nello stesso senso Cass. 21.12.2005, n. 28300: Ai fini dell'efficacia della cessione di crediti "futuri" in pregiudizio del creditore pignorante (e dunque del fallimento del cedente), ex. art. 2914, n. 2, c.c., è sufficiente che la notifica - o l'accettazione - della cessione sia stata effettuata con atto avente data certa (art. 1265 c.c.) anteriore al pignoramento (o al fallimento), giacché per il successivo effetto traslativo della cessione (rinviato al momento del sorgere del credito), sottratto alla disponibilità delle parti, non si pone un problema di opponibilità ai sensi dell'art. 2914 cit.; invece, per i crediti soltanto eventuali, non identificati in tutti gli elementi oggettivi e soggettivi, la prevalenza della cessione richiede che la notificazione o accettazione siano non solo anteriori al pignoramento (o al fallimento), ma altresì posteriori al momento in cui il credito sia venuto ad esistenza ). La procedura di sovraindebitamento è a tutti gli effetti una procedura concorsuale ed il decreto di apertura è espressamente equiparato al pignoramento. Pertanto, considerato 7

che la cessione del quinto della pensione operata dal Mordenti nei confronti di TerFinance, ora ViviBanca, è stata notificata al debitore ceduto in data anteriore al decreto di ammissione alla procedura di sovraindebitamento, la stessa deve ritenersi opponibile ma in difetto di trascrizione, nei soli limiti del triennio e dunque per 36 mensilità da luglio 2018 (il decreto di apertura è infatti datato 29.6.2018) fino a giugno 2021 compreso. Va aggiunto che la cessione volontaria del credito futuro non determina l insorgenza di una garanzia equiparabile a quella dei crediti assistiti da pegno, privilegio o ipoteca, offrendo unicamente al creditore una modalità di soddisfacimento preferenziale attraverso la cessione di quota del credito relativo al rateo della pensione che, tuttavia, potrebbe ben cessare prima dell estinzione del debito in caso di revoca del beneficio o morte del debitore. Si osserva, da ultimo, in merito alla convenienza del piano del consumatore proposto, che la stessa deve essere valutata avendo riguardo all alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda della medesima legge (art. 14 ter e ss.) che, nel caso in esame, non apporterebbe alcun ulteriore beneficio ai creditori chirografari. In assenza di immobili o altri beni liquidabili (l unico bene è costituito da un autovettura immatricolata nel 2015 del valore stimato di 5.500) l unico altro bene a disposizione dei creditori chirografari è la pensione percepita dal Mordenti. Anche in caso di procedura di liquidazione ex art. 14-ter, la cessione del quinto della pensione sarebbe opponibile solo nel limite del triennio e, tenuto conto della quota da lasciare nella disponibilità del debitore per le ordinarie esigenze di mantenimento suo e della moglie, ai sensi del comma 6 lett. b), quantificabili in non meno di 1.200/1.300 mensili, la somma resa disponibile per i creditori non potrebbe essere certamente superiore a quella di 350 mensili messa a 8

disposizione in questa sede. Può dunque ritenersi accertata la maggior convenienza del piano proposto rispetto all alternativa liquidatoria. Va inoltre rilevato che la percentuale di soddisfacimento prevista per i chirografari, tra i quali rientra anche il credito di ViviBanca, non può considerarsi irrisoria e tale da escludere le finalità dell istituto (a Vivibanca viene assicurato un pagamento di ca. il 67% del credito, agli altri chirografari una percentuale, variabile a seconda delle due ipotesi indicate, di ca. 5-6%). Il maggior soddisfacimento previsto in favore di ViviBanca non può ritenersi comportare una violazione della par condicio tra i creditori atteso che tale creditore, pur chirografario, è titolare di una garanzia costituita dalla cessione volontaria del quinto della pensione, avvenuta con atto opponibile alla procedura, quanto meno nell indicato limite del triennio ai sensi degli artt. 2914, n. 2 e 2918 c.c. con la conseguenza che la diversità di condizioni tra i creditori giustifica anche la diversità del trattamento. Alla luce di quanto esposto, in assenza di crediti impignorabili, di crediti per tributi comunitari, per IVA o ritenute operate e non versate e non risultando commessi da parte del debitore atti in frode ai creditori, la proposta di piano del consumatore come da ultimo formulata dal Mordenti per comporre la situazione di sovraindebitamento in cui lo stesso si è venuto a trovare, può essere omologata alle condizioni ivi previste. Il gestore dell OC.C. che dovrà vigilare sull esecuzione del piano e die pagamenti come ivi previsti provvederà ad aprire un c/c dedicato alla procedura e nella sua esclusiva disponibilità, nel quale il debitore dovrà versare, la somma mensile indicata in piano che il gestore incaricato procederà a ripartire tra i creditori, ed informerà prontamente i creditori e il Giudice di ogni significativo scostamento o di irregolarità. 9

p.q.m. visto l art. 12-bis l. 3/2012; omologa il piano del consumatore proposto da MORDENTI FERNANDO con ricorso in data 24.5.2018; dispone che a cura del debitore con l ausilio dell O.C.C., il presente provvedimento di omologa sia comunicato ai creditori interessati e reso noti ai terzi mediante pubblicazione nel sito internet del Tribunale di Forlì Portale Fallimenti; avverte che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all art. 12 bis, comma 3 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano; avverte inoltre che dalla data di omologa del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali né azioni cautelari né acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta; dispone che dalla data del decreto di apertura del 29.6.2018, la cessione del quinto della pensione in favore di ViviBanca S.p.A. resti opponibile alla procedura solo nei limiti delle 36 mensilità successive avverte infine che gli effetti del piano omologato verranno meno in caso di mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all' art. 7, comma 1, terzo 10

periodo e che l accertamento del mancato pagamento di tali crediti va richiesto al tribunale, applicandosi l art. 12 comma 4 l. 3/2012; dispone che il nominato gestore dell O.C.C. provveda ad aprire un c/c intestato alla procedura nel quale il debitore Mordenti Fernando dovrà versare la somma mensile prevista per tutta la durata di cinque anni come previsto in piano, relazionando al tribunale, a cadenza annuale, circa l andamento della procedura ed informando i creditori e il giudice di ogni significativo scostamento o irregolarità nell esecuzione del piano; dispone infine che il nominato gestore dell O.C.C. provveda agli ulteriori adempimenti previsti a suo carico e ad ogni ulteriore incombenza inerente l esecuzione del piano, con particolare riguardo alla liquidazione dell immobile nei tempi e con le modalità previste nel piano omologato e ai riparti tra i creditori. Si comunichi ai debitore e all OC.C. dr. Drudi Così deciso a Forlì il 2 ottobre 2018 Il Giudice dott.ssa Barbara Vacca 11