del Prof. Silvano FOCARDI, Rettore del Dott. Loriano BIGI, Direttore amministrativo per la FLC CGIL, il Dott. Gabriele MARINI

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Siena, 4 dicembre 2006 Protocollo contenente: il Contratto Collettivo Integrativo in materia di telelavoro, di cui all art. 4, comma 2, lett. n) e all art. 20 (Telelavoro) del CCNL 08.09.2000, così come integrato dal CCNL 27.01.2005. A seguito del parere del Collegio dei Revisori dei Conti relativo all accertamento della sussistenza della copertura finanziaria, risultante dal verbale n. 128 del 20 novembre 2006 dal quale emerge che i costi relativi all'applicazione del protocollo sono compresi negli stanziamenti ordinari per acquisto di attrezzature informatiche e per le spese relative ai collegamenti necessari, e a seguito dell autorizzazione alla sottoscrizione del Protocollo stesso da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 novembre 2006, in data 4 dicembre 2006 viene sottoscritto il presente Protocollo di Ateneo sulla materia di cui in premessa. Il presente Protocollo recepisce l ipotesi di accordo già sottoscritta dalle parti il 27 ottobre 2006. Per quanto attiene le clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della attuazione del protocollo, previste dall art. 5, comma 4 del CCNL 09.08.2000, come sostituito dall art. 3 del CCNL 27.01.2005, si rimanda a quanto previsto dal protocollo per le relazioni sindacali di questo Ateneo. La delegazione trattante di parte pubblica dell Università degli Studi di Siena, nelle persone del Prof. Silvano FOCARDI, Rettore del Dott. Loriano BIGI, Direttore amministrativo Per i rappresentanti delle Organizzazioni e Confederazioni sindacali: per la FLC CGIL, il Dott. Gabriele MARINI per la CISL/Università, la D.ssa Laura BERNI per la UIL/P.A., il Dott. Giuseppe GIORDANO per la FED.Confsal/Snals Univ. Cisapuni, la Sig.ra Monica SANTINELLI per la CISAL Università, il Sig. Francesco FUSI per le R.S.U., la Sig.ra Maria Gabriella GIORGI CCI telelavoro_2007 2

Sommario: Art. 1 - Attività di telelavoro...4 Art. 2 - Soggetti destinatari del diritto...4 Art. 3 - Progetti di telelavoro...5 Art. 4 - Postazioni di telelavoro...5 Art. 5 - Orario e reperibilità...6 Art. 6 - Uso della postazione di telelavoro...6 Art. 7 - Verifica dell attività lavorativa...7 Art. 8 - Formazione...7 Art. 9 - Malattie ed infortuni...7 Art. 10 - Monitoraggio...8 Art. 11 - Norme finali e di rinvio...8 CCI telelavoro_2007 3

Art. 1 - Attività di telelavoro 1. Per telelavoro si intende una prestazione di lavoro eseguita dalla/dal dipendente tecnico-amministrativo in un luogo idoneo, collocato al di fuori della propria sede di lavoro, con il supporto di tecnologie informatiche che consentano il collegamento con l amministrazione. 2. L Università degli Studi di Siena intende attivare in via sperimentale il telelavoro come modalità di esercizio della prestazione lavorativa, basata su esigenze temporanee che impediscono al dipendente di svolgere il proprio lavoro presso la sede di appartenenza. 3. Il numero massimo di postazioni di telelavoro attivabili contemporaneamente è fissato in otto. 4. La destinazione ad attività di telelavoro può avvenire esclusivamente su specifica istanza della/del lavoratrice/lavoratore. Art. 2 - Soggetti destinatari del diritto 1. Ai sensi della normativa in materia, i presupposti per presentare domanda per attività di telelavoro sono i seguenti: a) situazioni di disagio temporaneo riferite a disabilità psico-fisiche del richiedente, debitamente certificate, tali da rendere disagevole il raggiungimento del luogo di lavoro; b) esigenze di cura di figli minori di 8 anni; c) esigenze di cura nei confronti di familiari o conviventi, debitamente certificate. 2. In caso di richieste superiori al numero delle postazioni di cui all art. 1, la direzione amministrativa provvederà a stilare una graduatoria attribuendo i seguenti punteggi: A) situazioni di disabilità psico-fisiche del richiedente tali da rendere temporaneamente disagevole il raggiungimento del luogo di lavoro: 8 punti B) esigenze di cura di figli minori di otto anni: - figlio con handicap psico-fisico, che ne limita l autonomia: 8 punti - figlio minore di anni 3: 3,7 punti - figlio di età compresa tra 3 e 8 anni: 3,4 punti. Nel caso di più figli, sarà attribuito per intero il miglior punteggio e per ogni ulteriore figlio la metà del punteggio. C) esigenze di cura e assistenza nei confronti di familiari 1 o conviventi, debitamente certificate: - assistenza a familiari o conviventi: 6 punti, salvo il caso in cui la/il dipendente sia l unica persona a poter dare assistenza, nel qual caso vengono attribuiti 8 punti. D) maggior tempo di percorrenza dall abitazione della/del dipendente alla sede di servizio individuata in relazione alla distanza chilometrica, debitamente documentata: - oltre 60 Km - 2 punti - fino a 60 Km 1,9 punti - fino a 30 Km 1,8 punti. Il punteggio assegnato deriva dalla sommatoria dei punti attribuiti. In caso di parità di punteggio verrà considerata la data di presentazione delle domande. In ogni caso la direzione amministrativa si riserva la valutazione delle domande presentate. 3. Dopo la prima assegnazione delle postazioni, quando vi siano posti a disposizione, le domande verranno valutate dalla direzione amministrativa con periodicità bimestrale, procedendo, se necessario, a stilare specifica graduatoria, assegnando i punteggi sopra indicati. 1 Diversi da quelli di cui al punto B). CCI telelavoro_2007 4

Art. 3 - Progetti di telelavoro 1. La/il lavoratrice/lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui all art. 2 presenta apposita domanda (all. 1) alla direzione amministrativa con il parere della/del responsabile della struttura di appartenenza sulla compatibilità tra le mansioni assegnate alla/al lavoratrice/lavoratore nell ambito dell organizzazione del lavoro della struttura e la possibilità di svolgere le stesse con modalità di telelavoro. Alla domanda deve essere allegato uno specifico progetto (all. 2) elaborato congiuntamente dalla/dal responsabile e dalla/del lavoratrice/lavoratore, che può contenere anche la proposta di una provvisoria modifica all organizzazione del lavoro della struttura nel suo complesso, in modo da poter individuare mansioni che possano essere svolte in modalità di telelavoro; nel caso in cui ciò possa comportare anche una contestuale modifica dei compiti assegnati ad altri lavoratori della struttura, occorre acquisire preventivamente il loro consenso 2. La/Il responsabile dalla struttura è tenuta/o a sottoporre il progetto a verifiche trimestrali che confluiscono in un report da inviare alla direzione amministrativa. 2. Nel caso in cui non sussistano le condizioni di cui al comma 1, la/il dipendente può presentare comunque domanda se la/il responsabile della sede dichiara che per il periodo di distaccamento la struttura può comunque far fronte alle diverse esigenze senza una sostituzione. In questo caso sarà l amministrazione a predisporre un progetto concordandolo con l interessata/o. In caso di parere negativo della/del responsabile la/il dipendente può presentare domanda e l amministrazione agevolerà domande di mobilità interna, anche temporanea, presso sedi in cui siano attivabili postazioni di telelavoro. 3. I progetti proposti, la cui congruità con le esigenze dell amministrazione verrà valutata dalla direzione amministrativa, devono indicare: - obiettivi raggiungibili mediante la prestazione lavorativa resa con modalità di telelavoro; - le tecnologie da utilizzare; - la frequenza dei rientri nella sede di servizio originaria; - l eventuale formazione ritenuta necessaria per la/il dipendente che abbia richiesto il telelavoro; nel caso in cui siano evidenziate dalla/dal responsabile carenze formative, verranno intraprese iniziative necessarie a non precludere alla/al lavoratrice/lavoratore la possibilità di accedere al telelavoro; - la durata del progetto, in ogni caso non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno, rinnovabile fino ad un massimo di tre anni in caso di persistenza delle condizioni di ammissibilità al diritto. Le richieste di rinnovo verranno valutate come stabilito dal comma 3 dell art. 2 del presente contratto collettivo integrativo. 4. La direzione amministrativa, nell ambito dei progetti di telelavoro di cui al comma 1, procede con proprio provvedimento alla approvazione e all assegnazione a postazioni di telelavoro delle/dei lavoratrici/lavoratori richiedenti. 5. L attivazione delle postazioni di telelavoro sarà comunicate alle OO.SS. e alla Rappresentanza Sindacale Unitaria secondo le modalità di cui alla lettera b) dell allegato n. 2 al Protocollo per le relazioni sindacali. 6. L'assegnazione a progetti di telelavoro non muta la natura del rapporto di lavoro in atto; tale assegnazione è revocabile a richiesta della/del lavoratrice/lavoratore, quando sia trascorso il periodo di tempo indicato nel progetto, o d'ufficio da parte dell'amministrazione. In tale ultimo caso, la riassegnazione alla sede di lavoro originaria deve avvenire con modalità e in tempi compatibili con le esigenze della/del lavoratrice/lavoratore, e comunque entro 10 giorni dalla richiesta, elevati a 20 giorni nel caso di cui all art. 2, comma 2, lettera b), oppure nel termine previsto dal progetto. Art. 4 - Postazioni di telelavoro 1. La prestazione di telelavoro può effettuarsi nel domicilio della/del dipendente o in locali di cui abbia la disponibilità, a condizione che sia ivi disponibile un ambiente di lavoro di cui l'amministrazione abbia preventivamente verificato la conformità alle norme generali di prevenzione e sicurezza delle utenze 2 Per la disciplina delle mansioni si rinvia alla regolamentazione prevista dall art. 52, d. lgs. n. 165/01 e dal CCNL di comparto. CCI telelavoro_2007 5

domestiche ai sensi del D. Lgs. n. 626/94, del D. Lgs. n. 426/96 e in particolare modo relativamente all impiantistica elettrica (legge n. 46/90). 2. La postazione di telelavoro deve essere messa a disposizione, in comodato d uso ex art. 1803 e ss. c.c., installata e collaudata a cura ed a spese dell'amministrazione, sulla quale graveranno altresì la manutenzione e la gestione di sistemi di supporto per la/il dipendente ed i relativi costi. La postazione di telelavoro verrà restituita dalla/dal lavoratrice/lavoratore al termine del periodo di telelavoro. La/il lavoratrice/lavoratore in telelavoro dovrà permettere, con modalità concordate, l accesso alle attrezzature di cui ha l uso da parte degli addetti alla manutenzione, nonché della/del responsabile di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza relativamente alla postazione di telelavoro e alle attrezzature tecniche ad essa collegate. 3. I collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione di telelavoro debbono essere attivati a cura ed a spese dell'amministrazione, sulla quale gravano altresì tutte le spese di gestione e di manutenzione. 4. Sarà cura della/del lavoratrice/lavoratore mantenere tali postazioni nel miglior stato di efficienza possibile. 5. Sulla base di una specifica analisi dei rischi, l'amministrazione garantisce adeguati livelli di sicurezza delle comunicazioni tra la postazione di telelavoro ed il proprio sistema informativo. 6. L uso della postazione deve essere effettuato esclusivamente nell interesse dell Università e per le attività attinenti al rapporto di lavoro rispettando le norme di sicurezza, non manomettendo in alcun modo gli apparati e l impianto generale. Art. 5 - Orario e reperibilità 1. L orario di lavoro dovrà essere concordato tra la/il lavoratrice/lavoratore in telelavoro ed la/il responsabile della struttura di appartenenza, secondo le modalità previste dal Protocollo di Ateneo sui criteri generali per le politiche dell orario di lavoro, in relazione all attività da svolgere. 2. Vengono definiti nel progetto spazi temporali nell arco della giornata in cui la/il lavoratrice/lavoratore in telelavoro deve comunque essere reperibile. Di norma la fascia oraria per la reperibilità è dalle ore 10.00 alle ore 12.00. In caso di eventuale impossibilità da parte della/del lavoratrice/lavoratore a rendersi reperibile in tale fascia, la/lo stessa/o è tenuta/o a darne tempestiva comunicazione alla/al propria/o responsabile. 3. Sono previsti rientri nella struttura universitaria pianificabili sulla base del tipo di servizio svolto e sulla necessità della struttura di riferimento con una frequenza preventivamente programmata e comunque nel rispetto delle seguenti indicazioni: - di norma non più di 3 giorni lavorativi a settimana (di 6 ore ) e non meno di un rientro settimanale (di 6 o 9 ore). 4. La destinazione ad attività di telelavoro è incompatibile con lo svolgimento di lavoro straordinario retribuito. 5. La presenza in servizio deve essere segnalata tramite via telematica: a tal fine il PC svolgerà anche la funzione di terminale tramite il quale la/il lavoratrice/lavoratore può comunicare l inizio e la fine del lavoro. 6. Qualora si verifichino interruzioni nel circuito telematico od eventuali fermi macchina, dovuti a guasti o cause accidentali e comunque non imputabili alle/ai lavoratrici/lavoratori, che si protraggano oltre le 24 ore, è facoltà della/del responsabile della struttura definire il rientro della/del lavoratrice/lavoratore all Università, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema. Art. 6 - Uso della postazione di telelavoro 1. Ciascuna/ciascun lavoratrice/lavoratore in telelavoro è tenuta/o ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire CCI telelavoro_2007 6

ad altri l utilizzo degli stessi. In ogni caso, ai sensi dell art. 5 del D.Lgs. 626/94, ciascuna/o lavoratrice/lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi ed agli strumenti di lavoro utilizzati. 2. L Università assicura forme di comunicazione tempestiva - ivi compreso l'utilizzo dell'e-mail - per rendere partecipe la/il lavoratrice/lavoratore delle informazioni di carattere amministrativo più direttamente connesse con le sue legittime aspettative. 3. L Università è sollevata da ogni responsabilità qualora la/il lavoratrice/lavoratore in telelavoro non si attenga alle suddette disposizioni. Si procederà all attivazione presso la compagnia assicurativa convenzionata, di un numero di posizioni contrattuali corrispondente a quello delle postazioni di telelavoro assegnate per l assicurazione dei locali in cui si svolge la prestazione di telelavoro, nonché per danni alle attrezzature elettroniche di proprietà dell Università e ai terzi che fisicamente vi accedono. Art. 7 - Verifica dell attività lavorativa 1. I dati raccolti, anche a mezzo di sistemi informatici e telematici, per la valutazione della prestazione della/del singola/o lavoratrice/lavoratore non costituiscono violazione dell art. 4 della legge n. 300/70 in materia di controllo a distanza e delle norme contrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto. Nell'ambito del rapporto di telelavoro l amministrazione garantisce alla/al lavoratrice/lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale 3. 2. Ai sensi dell art. 3 del Regolamento di Ateneo per l individuazione dei criteri di organizzazione dell amministrazione e l'attribuzione delle posizioni funzionali di maggiore rilevanza, spetta alla/al responsabile della struttura, in cui presta la propria attività la/il lavoratrice/lavoratore in telelavoro, definire la distribuzione dei compiti e delle responsabilità del dipendente e il controllo sulla sua attività. 3. Nel protocollo sul trattamento accessorio potranno essere definite particolari modalità per definire il trattamento accessorio delle/del lavoratrici/lavoratori in telelavoro. 4. La/il lavoratrice/lavoratore in telelavoro è tenuta/o a prestare la propria opera con diligenza e riservatezza, attenendosi e rispettando le istruzioni ricevute dalla/dal responsabile della struttura. La/il lavoratrice/lavoratore in telelavoro deve mantenere il segreto sia sulle informazioni in suo possesso sia sulla banca dati a disposizione. L hardware dato in comodato d uso è fornito per uso esclusivo dell Università. Art. 8 - Formazione 1. L Università, nell'ambito delle attività formative dedicate alle/ai lavoratricil/avoratori, prevede l'effettuazione di iniziative di formazione generale e specifica tendente a garantire un adeguato livello di professionalità e socializzazione per gli addetti al telelavoro. Specifiche iniziative formative saranno rivolte, altresì, alle/ai responsabili degli uffici e dei servizi nel cui ambito si svolgano attività di telelavoro. 2. La/il lavoratrice/lavoratore in telelavoro resta destinatario dei medesimi interventi formativi degli altri colleghi. Art. 9 - Malattie ed infortuni 1. Per quanto riguarda il trattamento delle malattie e degli infortuni, si applicano le norme del CCNL di Comparto. 3 Cfr. art. 115, d. lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali. CCI telelavoro_2007 7

Art. 10 - Monitoraggio 1. La Commissione servizi sociali di cui al Protocollo per le relazioni sindacali svolge la funzione di monitoraggio sul telelavoro, e potrà avanzare alla direzione amministrativa, alle R.S.U. ed alle OO.SS., segnalazioni, valutazioni ed eventuali suggerimenti da proporre. Art. 11 - Norme transitorie, finali e di rinvio 1. Il presente contratto collettivo integrativo è soggetto a verifica al termine del primo anno sperimentale di applicazione. 2. In via transitoria nella fase istruttoria della presente ipotesi di contratto collettivo integrativo saranno valutate le domande già presenti agli atti che dovranno conformarsi ai requisiti stabiliti dall ipotesi stessa. 3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto integrativo, il rapporto di lavoro subordinato continua ad essere regolato dall accordo nazionale quadro in materia di telelavoro stipulato il 23/03/2000, dal CCNL di Comparto, dagli accordi integrativi vigenti e dalle norme in vigore. CCI telelavoro_2007 8