LINEE GUIDA PER LA SPERIMENTAZIONE DEL TELELAVORO IN ISTAT Anno 2006
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1 Allegato al Comunicato DCPF N. 45/06 del 19 giugno 2006 ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA Direzione generale Direzione centrale del personale LINEE GUIDA PER LA SPERIMENTAZIONE DEL TELELAVORO IN ISTAT Anno 2006 Giugno 2006
2 INDICE Oggetto..Pag Rapporto di lavoro Obiettivi del telelavoro Sede di lavoro Orario di lavoro 4 5. Attivazione e revoca del telelavoro Obblighi specifici dell Amministrazione 4 7. Diritti ed obblighi specifici dei telelavoratori 6 8. Verifica e monitoraggio dell adempimento della prestazione.. 6 2
3 LINEE GUIDA PER LA SPERIMENTAZIONE DEL TELELAVORO IN ISTAT Anno 2006 Oggetto Il presente documento contiene gli adattamenti della disciplina del rapporto di lavoro del personale che svolge attività lavorativa in telelavoro nell anno 2006 e per tutto il tempo della sperimentazione che avrà la durata media non inferiore a sei mesi, a decorrere dal mese di settembre p.v.. Tali linee guida sono redatte ai sensi dell art. 3, comma 4, dell accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, in attuazione delle disposizioni contenute nell art. 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n Rapporto di lavoro L avvio al telelavoro è subordinato alla sottoscrizione volontaria, per accettazione, da parte del telelavoratore della lettera d incarico del telelavoro firmata dal Direttore centrale competente. Il telelavoro non comporta l'instaurazione di un nuovo e diverso rapporto di lavoro, ma si realizza attraverso una variazione del rapporto stesso che determina una diversa organizzazione del lavoro e una maggiore flessibilità che incidono sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. L inserimento volontario nel progetto di telelavoro non comporta per il telelavoratore modifiche alla natura giuridica del proprio rapporto di lavoro subordinato, fatti salvi gli aspetti indicati nel presente documento. 2. Obiettivi del telelavoro I contenuti della prestazione lavorativa da svolgere e gli obiettivi minimi da conseguire sono concordati preventivamente tra il telelavoratore e il proprio Dirigente. 3. Sede di lavoro È prevista un'alternanza tra lavoro domiciliare e lavoro in ufficio, per garantire i contatti e le verifiche necessari al corretto svolgimento dell'attività del telelavoratore nonché per garantire una migliore integrazione del telelavoratore stesso nei processi di lavoro. Conseguentemente il rientro in ufficio è garantito per almeno un giorno a settimana. I rientri in ufficio non comporteranno alcun trattamento diverso da quello spettante agli altri lavoratori, in quanto per "sede di lavoro", nei giorni di rientro, si intende quella dell'ufficio al quale il lavoratore è assegnato; negli altri giorni si intende per "sede di lavoro" il domicilio del telelavoratore. Pertanto, la normativa in materia di missioni non si applica agli spostamenti tra la sede dell'ufficio e il luogo del domicilio del telelavoratore. La normativa in materia di missioni si applica invece in caso di invio in missione in altre località, autorizzata dal Dirigente responsabile, qualora si rendesse necessaria. Presso l ' ufficio rimarrà disponibile per tutto il periodo della sperimentazione una postazione di lavoro per il collaboratore temporaneamente in telelavoro. 3
4 4. Orario di lavoro L attività di telelavoro avrà la durata prevista dal normale orario giornaliero definito dalla normativa vigente e sarà distribuito, compatibilmente con le esigenze del lavoro, nell'arco della giornata ( ), con la sola eccezione di due ore anche non continuative, da concordare con il Dirigente responsabile, preferibilmente nell'ambito della fascia di presenza obbligatoria (9,30 13,30), durante le quali deve essere garantita la possibilità di comunicazioni telefoniche o telematiche da parte dell'amministrazione; comunque, possono essere concordate con il Dirigente responsabile differenti o ulteriori fasce orarie di reperibilità telefonica o telematica. La struttura di appartenenza si rende disponibile per rispondere ad eventuali necessità di comunicazioni da parte del telelavoratore. Il telelavoratore che eccezionalmente, per ragioni legate allo stato di salute proprio o dei suoi familiari o per altri giustificati motivi, deve allontanarsi durante le due ore concordate, deve darne comunicazione preventiva al Dirigente responsabile. Le ragioni di assenza durante le due ore in questione devono essere, a richiesta, documentate. Il telelavoratore è tenuto, sotto la sua responsabilità, a dichiarare l'orario di lavoro effettivamente svolto compilando l apposita modulistica predisposta dall'istituto che dovrà pervenire alla Direzione centrale del personale con cadenza settimanale. Fermo restando il rispetto dei limiti massimi di lavoro giornaliero, delle pause durante l orario lavorativo e del monte orario mensile d'obbligo, il dipendente in telelavoro può articolare la propria attività lavorativa su fasce orarie diverse nell'arco dell'intera giornata. Il telelavoratore garantisce il rientro in ufficio per almeno un giorno alla settimana da definire con il Dirigente della propria struttura al momento dell'attivazione del telelavoro. Per particolari esigenze sia del telelavoratore che dell'amministrazione i rientri concordati possono variare nella distribuzione settimanale ma non nel numero. Per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni aggiuntive, straordinarie o in giorni non lavorativi, né permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzione d'orario. Per i giorni in cui la prestazione lavorativa è resa in telelavoro, non spettano i buoni pasto. Nei giorni di rientro nella sede di lavoro, il telelavoratore è tenuto a rispettare le norme vigenti in materia di orario di lavoro definite dall'amministrazione per i lavoratori in sede. L eventuale flessibilità nei giorni di rientro non può essere fruita nelle giornate di telelavoro. 5. Attivazione e revoca del telelavoro Durante la sperimentazione del telelavoro, l'istituto potrà comunicare in ogni momento al lavoratore la volontà di interruzione dello stesso, sulla base di motivate esigenze di servizio. In tal caso, la riassegnazione alla sede di lavoro originaria deve avvenire con modalità e in tempi compatibili con le esigenze del telelavoratore, e comunque entro giorni 15 dalla richiesta dell'istituto, elevati a 30 giorni nel caso in cui il telelavoratore abbia optato per tale forma di lavoro per problemi di salute personale o di cura a familiari. Il dipendente in telelavoro può presentare all'istituto una richiesta motivata di reintegro nell'ordinaria modalità di rapporto di lavoro, non prima che sia trascorso un mese dall'avvio del progetto; tale termine può essere derogato in presenza di gravi e comprovati motivi personali sopraggiunti. 6. Obblighi specifici dell Amministrazione Postazione di telelavoro Per "postazione di telelavoro" si intende un sistema tecnologico costituito da un insieme di apparecchiature e di strumenti software che consenta lo svolgimento di attività di telelavoro. E compresa anche tutta l attrezzatura di supporto (es.:tavolo-sedia), nei casi in cui siano necessari e richiesti. 4
5 La postazione di telelavoro è messa a disposizione, installata e collaudata a cura ed a spese dell Amministrazione sulla quale gravano i costi di manutenzione e gestione dei sistemi di supporto per il lavoratore, e deve essere in linea con i principi ergonomici. I collegamenti telematici necessari per l effettuazione della prestazione di telelavoro debbono essere attivati a cura dell Amministrazione sulla quale gravano altresì tutti gli oneri di manutenzione. Potrà essere installata una apposita linea telefonica presso l abitazione del telelavoratore, con oneri di impianto ed esercizio a carico dell Amministrazione, chiunque ne sia l intestatario. La postazione di lavoro è fornita al telelavoratore in comodato d uso (ai sensi dell art e segg. del codice civile). Il telelavoratore è responsabile per danni provocati alle apparecchiature in custodia, fatte salve le ipotesi di forza maggiore o caso fortuito. La postazione di lavoro messa a disposizione è costituita normalmente da un personal computer portatile corredato dai dispositivi per l ottimale collegamento tramite web e relativi strumenti software. Qualora necessari, dopo la verifica effettuata dalla competente struttura dell Istat, saranno forniti un tavolo e una sedia ergonomici, secondo gli standards di cui al D. Lgs.n.626/94. L installazione e il collaudo della postazione di lavoro, comprese la manutenzione e gestione, nonché i collegamenti telematici necessari, sono effettuati a cura e a spese dell Istituto. Le interruzioni nel circuito telematico, dovute a guasti o cause accidentali, e comunque non imputabili ai lavoratori, saranno considerate a carico dell azienda e quindi non produrranno alcun effetto sulla retribuzione. L Amministrazione si impegna a intervenire per risolvere il guasto rapidamente; se l interruzione si protrae a lungo, recando grave danno all espletamento del lavoro, il dirigente responsabile ha facoltà di prescrivere il rientro in ufficio, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema. E a carico dell Amministrazione il trasporto, tramite vettori scelti dalla stessa, di documenti o materiale necessari per l attività di telelavoro, quando questi non siano trasmissibili per via telematica e non sia possibile attendere, per l urgenza, il giorno di rientro in ufficio del telelavoratore. Rimborsi spese In attesa che possa essere definita una apposita regolamentazione, in sede di contrattazione integrativa, al personale che partecipa alla sperimentazione potranno essere rimborsate solo le spese documentate. I costi dei collegamenti telefonici saranno integralmente a carico dell Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione. Tali somme hanno natura risarcitoria a tutti gli effetti e non saranno utili ai fini degli istituti contrattuali e di legge, compreso l eventuale trattamento di fine rapporto, ai sensi di quanto previsto dall art c.c.. Tutela assicurativa L Amministrazione garantisce ai telelavoratori la copertura assicurativa INAIL durante l arco di svolgimento dell attività in telelavoro, dandone tempestiva comunicazione al proprio Dirigente ed alla Direzione centrale del personale. L Amministrazione stipula inoltre polizza assicurativa per la copertura dei seguenti rischi: - danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave, e inclusi furto o danni subiti durante il trasporto delle stesse; - danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore derivanti dall uso delle stesse attrezzature. Formazione professionale L Istituto garantisce ai telelavoratori le stesse opportunità formative o di addestramento previste per tutti i dipendenti che svolgono mansioni analoghe, al fine del mantenimento e dello sviluppo della loro professionalità. Sarà, altresì, prevista una attività di istruzione specifica per l avvio al telelavoro, dedicata sia agli aspetti organizzativi/normativi che a quelli tecnologici. 5
6 7. Diritti ed obblighi specifici dei telelavoratori Diritti sindacali Al personale addetto al telelavoro si applicano le norme di legge e di contratto attualmente in vigore in materia sindacale. In particolare, è garantito al telelavoratore l esercizio dei diritti sindacali e la partecipazione alle assemblee. Ai fini della sua partecipazione all attività sindacale, il telelavoratore deve poter essere informato attraverso l utilizzo del suo indirizzo di posta elettronica, cui potranno accedere le rappresentanze sindacali previo consenso del lavoratore stesso. Diligenza nell utilizzo delle attrezzature Il telavoratore è tenuto ad utilizzare la postazione di lavoro esclusivamente per motivi inerenti il lavoro, a rispettare le norme di sicurezza, a non manomettere in alcun modo gli apparati e l impianto generale, a non variare la configurazione della postazione di telelavoro, sostituirla con altre apparecchiature o dispositivi tecnologici, utilizzare collegamenti alternativi o complementari, installare software senza la preventiva autorizzazione della Struttura competente per la gestione delle apparecchiature e infrastrutture informatiche. Non è consentito ad altri l utilizzo della postazione di telelavoro. Il telelavoratore è tenuto a consentire l accesso alla postazione di lavoro per eventuali interventi di manutenzione, concordati con congruo preavviso. La violazione da parte del telavoratore di tali norme, o qualsiasi utilizzo scorretto dell'attrezzatura che causi danno o ingiustificati costi all Amministrazione, costituisce causa di revoca dell incarico di telelavoro, ferme restando le responsabilità disciplinari e amministrative in cui il telelavoratore incorre. Obblighi per la tutela della salute Al telelavoro si applicano le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in particolare quelle di cui al D. Lgs. n. 626/94 e successive modifiche (comprese le norme relative alla sorveglianza sanitaria). Nel caso di telelavoro a domicilio e in centri-satelliti verrà effettuata la valutazione del rischio (art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 626/94): detto documento verrà consegnato al dipendente, per la parte che lo riguarda. Per la sperimentazione, sarà necessaria una dichiarazione di conformità dell impianto elettrico firmata congiuntamente dal telelavoratore e dal personale dell Istituto che procederà alle necessarie verifiche. Il telelavoratore è obbligato a rispettare le disposizioni dettate dall Amministrazione per la sicurezza dell ambiente di lavoro, a non modificare la disposizione del posto di lavoro e dei collegamenti elettrici. Ai sensi dell art. 5 del D. lgs. n. 626/94, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni relative ai mezzi ed agli strumenti di lavoro utilizzati. Prima dell avvio al telelavoro, ogni collaboratore deve ricevere una formazione adeguata in materia di sicurezza e di salute. In particolare i lavoratori dovranno essere informati sul corretto uso degli strumenti, alla luce del D.Lgs.n. 626/94, anche con riferimento alle pause necessarie da effettuare da parte di chi utilizza videoterminali. Obblighi di riservatezza Il telelavoratore è tenuto ad assicurare assoluta riservatezza sul lavoro affidatogli e su tutte le informazioni di cui viene a conoscenza nell espletamento di tale attività nonché ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni ricevute dal Dirigente responsabile circa l esecuzione del lavoro medesimo. 8. Verifica e monitoraggio dell adempimento della prestazione La verifica dell'adempimento della prestazione è effettuata dal Dirigente responsabile. Il Dirigente responsabile è tenuto ad effettuare l'assegnazione dei compiti e la valutazione del risultato delle attività svolte in modalità di telelavoro a scadenza di norma settimanale, mediante la 6
7 compilazione di reports concordati con il telelavoratore. Il telelavoratore contribuisce, con interviste e reports, al monitoraggio del progetto sperimentale che si articola nelle fasi di verifica, dell andamento del progetto, dei risultati, degli scostamenti e delle azioni da intraprendere per garantire la buona riuscita del progetto stesso, oltre agli interventi correttivi, ove necessari. Un eventuale ripetuto inadempimento da parte del lavoratore degli obblighi di monitoraggio costituisce motivo per la sua cessazione dalla sperimentazione da parte dell Amministrazione. 7
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