STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO PER L UTILIZZO DEL TELELAVORO

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1 Comune di Comacchio (FE) STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO PER L UTILIZZO DEL TELELAVORO Redatto ai sensi dell articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito il Legge 17 dicembre 2012, n. 221 e ss.mm.ii. Redatto il

2 SOMMARIO Stato di attuazione del Piano per l utilizzo del telelavoro Sommario...2 Premessa...3 Informazioni generali sull Amministrazione...3 Descrizione dell Amministrazione...4 Stato di attuazione del Piano per l utilizzo del telelavoro per l anno.4 2

3 PREMESSA L articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che, entro il 31 marzo di ogni anno, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,, con cadenza annuale, pubblicano lo stato di attuazione del Piano per l utilizzo del telelavoro nella propria organizzazione. Il lavoro a domicilio, anche nella forma del telelavoro e smart work (D. Lgs. n. 81/2015 job-act) in termini generali può essere considerata una formula organizzativa flessibile nell organizzazione del lavoro, soprattutto per quanto riguarda l oggetto dell attività e l espletamento della stessa, con particolare riferimento all orario di lavoro, tenuto conto delle deroghe espressamente previste dall art. 17 del D. Lgs. n. 66/2003 e s.m.i.. Potrebbe pertanto essere introdotta quale alternativa al lavoro in sede, quindi, ed essere utilizzata per tutte quelle attività che possono essere svolte a distanza mediante l ausilio e il supporto delle tecnologie dell informazione e della comunicazione che consentono il collegamento tra il lavoratore e l Amministrazione, ferma restando la presenza in sede, in talune giornate e la reperibilità in fasce orarie determinate, funzionali agli obiettivi di lavoro. Introdurre il telelavoro o più in generale introdurre forme di lavoro flessibile in un organizzazione complessa vuol dire trasformare e ripensare all organizzazione tradizionale mediante l introduzione di cambiamenti più o meno radicali che vanno valutati con estrema attenzione, calcolandone attentamente vantaggi e criticità e valutando vantaggi e svantaggi che questa eventuale nuova formula organizzativa potrà avere sull organizzazione stessa, fermo restando in ogni caso la possibilità di attivarlo a fronte di un attenta analisi del progetto o dei progetti di telelavoro o smart-work che dovessero essere presentati anche su iniziativa di parte. Il comune negli anni pregressi non ha ritenuto di introdurre tale formula nell organizzazione del lavoro, né risulta che siano pervenute richieste di parte aventi le caratteristiche di legge per valutarne la fattibilità, secondo le indicazioni in particolare dell AGID. INFORMAZIONI GENERALI SULL AMMINISTRAZIONE Denominazione Amministrazione Sede legale (città) Responsabile COMUNE DI COMACCHIO P.zza Vincenzino Folegatti, Comacchio (FE) 3

4 Accessibilità Indirizzo PEC per le comunicazioni DESCRIZIONE DELL AMMINISTRAZIONE Comune di Comacchio (FE) è un comune italiano di abitanti ( ) ubicato in Emilia Romagna nella provincia di Ferrara. Superficie 283,77 km2 Codice Istat Codice Catastale C912 Prefisso telefonico 0533 CAP La sede è in P.zza Vincenzino Folegatti, Comacchio (FE) STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO PER L UTILIZZO DEL TELELAVORO E/O LAVORO FLESSIBILE PER L ANNO 2016 (Art. 9, co. 7, del D. L. n. 179/2012, convertito nella L. n. 221/2012) TELELAVORO NORMATIVA art. 4 L. n. 191/1998 D.P.R. n. 70/1999 Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191 Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la disciplina del telelavoro, 23 marzo 2000 art. 1, Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 14 settembre 2000 art. 9, comma 7, D.L. 179/2012, convertito nella L. 221/2012) D.Lgs. 80 e 81/2015 DEFINIZIONE Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, realizzabile con l ausilio di specifici strumenti telematici nelle seguenti forme: a) telelavoro domiciliare, qualora la prestazione dell attività lavorativa è resa al domicilio del dipendente; 4

5 b) lavoro a distanza e/o flessibile, quando la prestazione dell attività lavorativa viene effettuata in centri appositamente attrezzati distanti dalla sede dell ente e/o in una sede non fissa e al di fuori del controllo diretto del dirigente cui è assegnato il dipendente (Telelavoro Mobile, smart working, co-working, ecc.). Pertanto il telelavoro è attuabile quanto il lavoratore svolge la sua attività al di fuori della propria originaria sede di lavoro, ma in più utilizza una tecnologia dell informazione e della comunicazione tale da rendere possibile il collegamento con l Amministrazione di appartenenza. ATTIVITÀ PER LE QUALI RISULTA POSSIBILE L'UTILIZZO DEL TELELAVORO ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI L'art. 4 della L n. 191 ha previsto la possibilità, per le amministrazioni pubbliche, di avvalersi del lavoro a distanza "allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane", ed ha demandato ad una specifica normativa, di ordine regolamentare e contrattuale, la disciplina specifica, in relazione, rispettivamente, alle modalità organizzative ed alla disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro. Il D.P.R , n. 70, con cui è stato emanato il "Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'art. 4 L.191/98", definisce il telelavoro come "la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente di una delle amministrazioni pubbliche... in qualsiasi luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che consentano il collegamento con l'amministrazione cui la prestazione stessa inerisce". La disciplina del telelavoro è stabilita agli artt. 28, 29 e 30 del CCPL dd Area non dirigenziale del Comparto autonomie locali; L'art. 9, comma 7, del D.L n. 179, convertito con modificazioni dalla L n. 221 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche pubblichino entro il 31 marzo di ogni anno sul proprio sito web lo stato di attuazione del piano di utilizzo del telelavoro nella propria organizzazione, in cui identificano le modalità di realizzazione e le eventuali attività per cui non è possibile l'utilizzo del telelavoro. La postazione di telelavoro relativa deve essere costituita da apparecchiature e Programmi informatici che consentano lo svolgimento di attività di telelavoro e deve essere messa a disposizione, installata, collaudata, mantenuta, a cura e a spese dell Amministrazione, come i collegamenti telematici e la linea telefonica che debbono essere attivati a cura e a spese dell Amministrazione medesima; E possibile una eventuale deroga per tale questione talché si addivenga ad intese contrattuali che possono prevedere, di contro, l uso di attrezzature di proprietà del prestatore di lavoro. La postazione di telelavoro deve avere le caratteristiche ergonomiche previste dalla normativa vigente, da realizzarsi anche mediante l acquisizione di 5

6 strumentazioni ed arredi ad hoc che garantiscano non solo i principi ergonomici, ma anche la compatibilità con gli spazi delle abitazioni nel caso di telelavoro domiciliare e che la postazione di lavoro può essere utilizzata esclusivamente per le attività inerenti al rapporto di lavoro; SICUREZZA La prestazione di telelavoro nella forma domiciliare può eseguirsi presso il domicilio del/della dipendente a condizione che sia ivi disponibile un ambiente di lavoro per il quale l Amministrazione abbia preventivamente verificato la conformità alle norme generali di prevenzione e sicurezza delle utenze domestiche (ad esempio conformità dell impianto elettrico e dell impianto tecnico). Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute previste per i dipendenti che svolgono analoga attività lavorativa nell Ente. RISERVATEZZA Il datore di lavoro deve adottare misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore che svolge la propria attività lavorativa in regime di flessibilità (Telelavoro, smart working, co-working). Il lavoratore che svolge la propria attività in regime di flessibilità (Telelavoro, smart working, co-working) è tenuto a custodire con diligenza tutte le informazioni ricevute, anche per il tramite degli strumenti informatici e/o telematici eventualmente utilizzati; l obbligo si estende anche alle apparecchiature fornite dal datire di lavoro, che devono essere custodite in modo da evitare il loro danneggiamento o smarrimento. STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO PER L UTILIZZO DEL TELELAVORO L adozione dell istituto del telelavoro si configura come una possibilità per le PP.AA., la cui introduzione nell organizzazione è soggetta a specifiche normative e valutazioni, in particolare per quanto riguarda al valutazione delle condizioni di rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza degli ambienti di lavoro e dei lavoratori, di cui al D. Lgs. n. 81/2006 e s.m.i.. Riguardo alla previsione dell'utilizzo del telelavoro, il Comune di Comacchio non ha in programma per l anno 2016, su propria iniziativa di avviare progetti. Pur tuttavia l'amministrazione si dichiara aperta alla valutazione di tale modalità di impiego flessibile delle risorse umane, a seguito di richiesta/e specifica/specifiche, dopo averne valutato la fattibilità. L'eventuale attivazione avverrà nel rispetto delle relazioni sindacali previste e in ogni caso previa valutazione dei costi e quindi della sostenibilità di bilancio in termini di recupero dell efficienza e quindi di risparmi concreti, certi, 6

7 predeterminabili e verificabili anche a consuntivo dagli organi di revisione e di controllo interno. 7

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