REGOLAMENTO "DISCIPLINA DEL TELELAVORO PER IL PERSONALE DELL'AGENZIA FORESTALE REGIONALE".
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1 REGOLAMENTO "DISCIPLINA DEL TELELAVORO PER IL PERSONALE DELL'AGENZIA FORESTALE REGIONALE". Approvato con Decreto Amministratore Unico n. 286 del 26/11/2015 1
2 Art. 1 (Fonti e campo di applicazione) Art. 2 (Definizioni) Art. 3 (Finalità) Art. 4 (Approvazione e durata dei progetti di telelavoro) Art. 5 (Attività telelavorabili) Art. 6 (Modalità di accesso al progetto di telelavoro) Art. 7 (Criteri di assegnazione e priorità di individuazione) Art. 8 (Postazione di telelavoro) Art. 9 (Responsabilità del telelavoratore) Art. 10 (Misure di prevenzione e protezione D. Lgs. 81/2008 e normativa sulla sicurezza) Art. 11 (Tutela della privacy e dovere di riservatezza) Art. 12 (Orario di lavoro e controllo della prestazione lavorativa) Art. 13 (Modifica del contratto individuale di lavoro) Art. 14 (Trattamento economico e giuridico) Art. 15 (Trattamento accessorio) Art. 16 (Modalità di autorizzazione delle assenze) Art. 17 (Prestazione lavorativa presso la sede di assegnazione) Art. 18 (Informazione e pari opportunità) Art. 19 (Diritti sindacali) Art. 20 (Formazione) Art. 21 (Reintegro nella sede di assegnazione) Art. 22 (Norma finale) 2
3 Art. 1 (Fonti e ambito di applicazione) 1. La presente disciplina regolamenta il rapporto di telelavoro del personale dipendente dell Agenzia Forestale Regionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo pieno o a tempo parziale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 16 giugno 1998, n. 191, del D.P.R. 8 marzo n. 70, della Legge 8 marzo 2000 n. 53, del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 23 marzo 2000, dell art. 1 del CCNL del , dell art. 8 della disciplina dell orario di lavoro del personale regionale delle categorie professionali. Art. 2 (Definizioni) Nella presente disciplina l espressione. a) prestazione di telelavoro indica la prestazione lavorativa svolta eseguita dal dipendente dell Agenzia Forestale Regionale presso il proprio domicilio o in un altro luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, dove l attività sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di tecnologie dell informazione e della comunicazione, che consentano il collegamento con la struttura di appartenenza, nel rispetto delle norme sulla sicurezza e trattamento dei dati personali come meglio dettagliato nel seguito b) incarico di telelavoro indica l accordo concluso fra il lavoratore interessato e il dirigente responsabile del servizio di appartenenza del lavoratore stesso, con cui si stabilisce la durata, il contenuto e quant altro risulti necessario per svolgere una prestazione di telelavoro; c) telelavoratore indica il dipendente dell Agenzia Forestale Regionale che svolge una prestazione di telelavoro; d) sede di lavoro indica quella dell ufficio a cui il dipendente è assegnato; e) domicilio del telelavoratore indica un locale adeguato allo svolgimento della prestazione di telelavoro che sia nella disponibilità del telelavoratore; 3
4 f) postazione di telelavoro indica il sistema tecnologico costituito da un insieme di hardware e di software, che consenta lo svolgimento di attività di telelavoro. Art. 3 (Finalità) 1. L introduzione dell istituto del telelavoro risponde alle seguenti finalità ed obiettivi: - promuovere soluzioni organizzative che favoriscano l impiego flessibile del personale attraverso prestazioni lavorative svolte dal dipendente in qualsiasi luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di servizio -anche a domicilio-; - offrire nuove opportunità ai dipendenti in situazioni di grave disagio personale e/o familiare o con minori e/o familiari bisognosi di assistenza; - razionalizzare l organizzazione del lavoro implementando la semplificazione delle attività e dei procedimenti amministrativi con l ausilio delle nuove tecnologie e reti di comunicazione, realizzando economie di gestione. Art. 4 (Approvazione e durata dei progetti di telelavoro) 1. L Amministratore Unico, tenuto conto degli obiettivi definiti negli atti di indirizzo e programmazione annualmente adottati, valuta ed approva i singoli progetti di telelavoro, rinviando alle strutture interessate e competenti per materia la definizione delle soluzioni informatiche e tecniche da introdurre, il relativo preventivo di spesa, la tempistica di attuazione nonché la determinazione del numero e delle modalità di individuazione dei dipendenti di cui si prevede il coinvolgimento. 2. I singoli progetti di telelavoro devono avere una durata iniziale minima di mesi dodici, eventualmente rinnovabili, in relazione alle prevalenti esigenze organizzative, alla complessità delle attività da svolgere ed alla disponibilità dei dipendenti interessati. Art. 5 (Attività telelavorabili) 1. Potranno essere svolte in regime di telelavoro, nel rispetto di quanto previsto dalla presente disciplina, soltanto le attività che: 4
5 - riguardino la creazione, l elaborazione e la trasmissione di informazioni, dati, documentazione ecc. e possano svolgersi con elevato grado di autonomia; - non prevedano il contatto personale e diretto con l utenza presso un ufficio ovvero rapporti con interlocutori esterni che non possano essere gestiti con efficacia attraverso strumenti telematici; - non richiedano incontri frequenti con i colleghi o con i superiori ; - consentano di interagire con il proprio responsabile e i colleghi mediante strumenti telefonici e telematici, con la medesima efficacia di quanto avverrebbe sul posto di lavoro; 3 Il Responsabile Servizio proponente predispone lo studio di fattibilità del progetto, definito secondo i seguenti elementi: a) sintesi del progetto; b) gli obiettivi; c) le attività interessate dal progetto; d) tecnologie utilizzate e i sistemi di supporto e sicurezza; e) le tipologie professionali e il numero dei dipendenti di cui si prevede il coinvolgimento f) le modalità e i tempi di realizzazione; g) interventi per la formazione e l aggiornamento; h) i criteri di verifica, monitoraggio ed aggiornamento delle attività di progetto; i) attività e fasi di realizzazione del progetto; l) costi e benefici diretti e indiretti che si prevede di realizzare con l attuazione del progetto. Art. 6 (Modalità di accesso al progetto di telelavoro) 1. Ogni progetto di telelavoro viene divulgato al personale attraverso specifico avviso. 2. E ammessa la partecipazione al progetto di telelavoro di tutto il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, tenuto conto 5
6 che i criteri di assegnazione e le priorità di individuazione devono consentire la valorizzazione dei benefici sociali e personali, come disposto dall art. 4 del D.P.R. 8 marzo 1999, n La richiesta del dipendente per l accesso al progetto di telelavoro deve essere inoltrata entro i termini previsti nell avviso, alla struttura competente in organizzazione e gestione del personale per i successivi adempimenti. 4. Il Responsabile della struttura proponente il progetto, a seguito dell individuazione del dipendente da avviare al telelavoro, provvede ad attivare l iter procedurale per l avvio delle attività in telelavoro. Art. 7 (Criteri di assegnazione e priorità di individuazione) 1. L assegnazione delle posizioni di telelavoro è garantita ai dipendenti che si siano dichiarati disponibili, alle condizioni previste dagli specifici progetti, nel rispetto dei criteri di assegnazione e delle priorità di seguito indicate. 2. Sono ammessi al telelavoro, in via prioritaria, coloro che già svolgono le mansioni collegate al progetto di telelavoro o abbiano esperienza professionale in funzioni analoghe a quelle richieste, tali da consentire di operare in autonomia nelle attività di competenza. 3. In caso di richieste superiori al numero delle posizioni da destinare al telelavoro, la struttura competente in organizzazione e gestione del personale ammette i dipendenti con particolari esigenze personali e/o familiari connesse alle seguenti condizioni, tra loro cumulabili: a) dipendenti in situazioni di grave svantaggio personale, tali da rendere disagevole il raggiungimento del luogo di lavoro documentabile; b) dipendenti in situazioni di grave svantaggio familiare, per le esigenze di cura del coniuge, di un parente o affine entro il secondo grado o entro il terzo grado, documentabile; c) dipendenti in situazioni di particolare disagio personale e/o familiare documentabile; d) dipendenti con figli di età fino a 8 anni che necessitano di cure e/o assistenza; e) tempo di percorrenza dall abitazione alla sede abituale di servizio. 6
7 Art. 8 (Postazione di telelavoro) 1. Per postazione di telelavoro si intende il sistema tecnologico costituito da un insieme di apparecchiature e di programmi informatici che consente lo svolgimento di attività a distanza. 2. L Amministrazione fornisce al dipendente in comodato d uso gratuito una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell attività lavorativa, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti. 3. La postazione deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura e a spese dell Amministrazione su cui gravano, altresì, la manutenzione, la gestione di sistemi di supporto per i dipendenti ed i relativi costi. 4. E a carico dell Amministrazione anche il trasporto di materiale o documentazione inerente l attività di telelavoro, quando non siano trasmissibili per via telematica e non sia possibile attendere il giorno di rientro in ufficio del telelavoratore per ragioni urgenti ed improrogabili. 5 Per i progetti di telelavoro domiciliare, l Amministrazione provvede al rimborso forfettario delle spese connesse al consumo energetico e di connettività sostenute dal lavoratore. L importo di tale somma, che sarà liquidata con cadenza semestrale, è fissato dal progetto e sarà rideterminata annualmente con riferimento all andamento dei prezzi e delle tariffe dei servizi indispensabili per l effettuazione del telelavoro. I relativi importi saranno conteggiati e liquidati a consuntivo al termine di ciascun anno solare. Art. 9 (Responsabilità del telelavoratore) 1. Il telelavoratore è tenuto ad utilizzare la postazione di lavoro esclusivamente per motivi inerenti il lavoro; a rispettare le norme di sicurezza; a non manomettere le apparecchiature in dotazione; a non modificare la configurazione della postazione di telelavoro; a non sostituirla con altre apparecchiature o dispositivi tecnologici; a non utilizzare collegamenti alternativi o complementari e a non consentire ad altri l utilizzo delle stesse. 2. Il telelavoratore è responsabile, ai sensi dell art cc, per i danni provocati dalle apparecchiature. 7
8 3. Il dipendente, all atto della stipulazione del contratto di telelavoro, sottoscrive l impegno formale all uso corretto delle attrezzature e al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro. Art. 10 (Misure di prevenzione e protezione D. Lgs. 81/2008 e normativa sulla sicurezza) 1. Il telelavoro rientra nell ambito di applicazione del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i. le cui disposizioni prevedono che il datore di lavoro effettui il servizio di prevenzione e protezione in ogni luogo di lavoro. 2. Il lavoratore è tenuto a consentire, con modalità concordate, l accesso alle attrezzature di cui ha l uso da parte del datore di lavoro, degli addetti lla manutenzione, del responsabile della sicurezza del medico competente nonché del rappresentante per la sicurezza al fine di verificare la corretta applicazione delle norme di tutela della salute e della sicurezza relativamente alla postazione di lavoro, nonché la funzionalità delle attrezzature tecniche e dei programmi ad essa collegati. 3. Le condizioni minime di sicurezza, nel caso di telelavoro domiciliare, consistono: a) nell acquisizione della certificazione dell impianto elettrico; b) nella verifica della conformità dei locali in cui sarà collocata la postazione di telelavoro, rispetto alle vigenti norme in materia di sicurezza, per quanto riguarda ambiente e condizione di lavoro. 4. Dopo i sopralluoghi, che debbono avvenire preventivamente rispetto all avvio del telelavoro, copia del documento della valutazione del rischio dovrà essere inviata al telelavoratore. 5. L Amministrazione stipula polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi: a) danni alle attrezzature telematiche in dotazione del telelavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave; b) danni a cose o persone, compresi i familiari del telelavoratore, derivanti dall uso delle stesse attrezzature. 6. Gli eventuali infortuni del telelavoratore sono coperti dal rapporto assicurativo con l INAIL al pari di quelli occorsi ai dipendenti che lavorano nella sede di assegnazione. 8
9 Art. 11 (Tutela della privacy e dovere di riservatezza) 1. La postazione di telelavoro può essere utilizzata esclusivamente per svolgere le attività richieste al telelavoratore, con esclusione di ogni possibile interferenza da parte di estranei, mediante ricorso a regole tecniche che tutelano la riservatezza dei dati, con modalità di raccolta dei dati stessi in conformità al principio di correttezza, pertinenza e sicurezza anche in riferimento alla gestione dei flussi documentali, con particolare riguardo al trattamento dei dati personale e sensibili. 2. l telelavoratore ha il dovere di riservatezza su tutte le informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro assegnato e di quelle derivante dall utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in essi contenuti. Art. 12 (Orario di lavoro e controllo della prestazione) 1. Il dipendente che presta la propria attività a domicilio è tenuto ad effettuare l orario previsto dal suo contratto individuale di lavoro (tempo pieno o part-time), con articolazione su 5 giorni settimanali. 2. L attività di telelavoro, fermo restando il debito teorico giornaliero predefinito, può essere distribuita in maniera flessibile nell arco della giornata ( ). 3. Il dipendente concorda con il Dirigente responsabile del progetto di telelavoro, due periodi di un ora ciascuno, fissati nell ambito dell orario di servizio ,30, durante i quali deve rimanere a disposizione per comunicazioni di servizio. 4. In relazione alle caratteristiche dei progetti sperimentali di telelavoro il Dirigente responsabile, d intesa con il dipendente, definisce la frequenza ed individua il/i giorno/i di rientro nella sede abituale di servizio che non può comunque essere inferiore ad una giornata per settimana. 5. Eventuali brevi periodi di interruzione del circuito telematico o black out dovuti a guasti non imputabili al dipendente sono considerati utili ai fini del completamento dell orario di lavoro. In caso di prolungate sospensioni dovute a cause strutturali è facoltà dell Amministrazione, su 9
10 richiesta del Dirigente responsabile del progetto e informate le rappresentanze sindacali, richiedere il temporaneo rientro del telelavoratore presso la sede di lavoro. 6. Il dipendente è tenuto a compilare un rapporto di attività giornaliera in cui dichiara l orario di inizio della prestazione lavorativa, le attività svolte, le comunicazioni intercorse nelle fasce orarie di reperibilità, le motivazioni che hanno eventualmente impedito la disponibilità durante gli orari concordati, eventuali osservazioni e l orario di lavoro giornaliero di cessazione. 7. Tale rapporto deve essere trasmesso via al Dirigente responsabile entro la giornata lavorativa immediatamente successiva. Il Dirigente valida il rapporto e lo trasmette alla struttura competente per l'inserimento delle ore lavorate nel sistema di rilevazione presenze. 8. La verifica dell adempimento della prestazione di lavoro e dell effettivo svolgimento delle attività affidate è effettuata dal Dirigente responsabile anche al fine di valutare in termini di costi/benefici il progetto sperimentale. 9. Le analisi ed il monitoraggio sulla verifica delle attività dei singoli telelavoratori sulla base dei dati raccolti, anche mediante sistemi di controllo a distanza, non costituiscono violazione dell art. 4 della legge 300/1970, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto di lavoro. 10. In presenza di ripetuti inadempimenti connessi alla mancata esecuzione dei compiti/attività assegnati e/o alla disponibilità (reperibilità) durante le fasce orarie definite nel contratto individuale, l Amministrazione può procedere alla revoca dell autorizzazione al telelavoro. 11. Per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni aggiuntive, straordinarie, notturne o festive, né permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di orario. Art. 13 (Modifica del contratto individuale di lavoro) 1. Prima dell avvio della sperimentazione il dipendente sottoscrive un contratto individuale di modifica del rapporto di lavoro, nella forma di telelavoro, a cui viene allegato il progetto specifico di telelavoro. 2. Previo accordo tra il Dirigente responsabile del progetto ed il dipendente, nel contratto individuale sono altresì definite: 10
11 a) le fasce orarie di due periodi di un ora ciascuno, durante le quali il telelavoratore è a disposizione della struttura di appartenenza e dell Amministrazione per comunicazioni e contatti; b) il/i giorno/i di rientro nella sede abituale di servizio concordato/i. Art. 14 (Trattamento economico e giuridico) 1. Al telelavoratore è garantito il trattamento economico e giuridico equivalente a quello dei dipendenti impiegati nelle sedi di lavoro di assegnazione, così come previsto dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto ed integrativa dell Ente. Art. 15 (Trattamento accessorio) 1. La specialità della prestazione in telelavoro è compatibile con la partecipazione agli incentivi economici connessi al sistema di valutazione vigente, nell ambito delle finalità contenute nell art. 17 del CCNL Art. 16 (Modalità di autorizzazione delle assenze) 1. Al telelavoratore si applicano le stesse disposizioni normative e contrattuali vigenti per il personale dipendente sia per quanto riguarda la quantità, in relazione alla tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno o part-time) che le modalità ed i termini di fruizione. 2. Ferie, permessi, aspettative e congedi sono, pertanto, richiesti preventivamente al Dirigente responsabile (anticipando la domanda anche per via telematica) ed autorizzate secondo le modalità giustificative dell assenza adottate ai sensi della disciplina dell orario di lavoro del personale regionale delle categorie professionali vigente. 3. L assenza per malattia del dipendente in telelavoro è regolata dalle disposizioni previste della vigente disciplina dell orario di lavoro del personale delle categorie professionali dell Agenzia Forestale Regionale. 11
12 Art. 17 (Prestazione lavorativa presso la sede di assegnazione) 1. La/le giornata/e di rientro settimanale/i in sede non comportano alcuna variazione del trattamento economico e giuridico in quanto per sede di lavoro, nei giorni di rientro definiti nel contratto individuale di telelavoro, si intende quella dell ufficio al quale abitualmente il telelavoratore è assegnato. Agli spostamenti tra la sede dell ufficio ed il luogo di prestazione dell attività in telelavoro, pertanto, non si applica la normativa in materia di trasferta. Art. 18 (Informazione e pari opportunità) 1. L assegnazione a progetti di telelavoro deve assicurare al dipendente la salvaguardia del sistema delle relazioni personali con i colleghi e con il Responsabile della struttura di appartenenza e consentire pari opportunità di crescita e sviluppo professionale, di partecipazione ad iniziative formative, di informazione, socializzazione e di comunicazione istituzionale rispetto al personale che presta attività lavorative presso le sedi di assegnazione. Art. 19 (Diritti sindacali) 1. Al telelavoratore è riconosciuto l esercizio dei diritti sindacali previsto da norme di legge e di contratto in vigore a favore di tutto il personale. 2. Il telelavoratore attraverso le aree dedicate nella rete informatica interna Intranet può accedere alle informazioni pubblicate dalle rappresentanze sindacali. 3. E garantita la partecipazione ad assemblea sindacale regolarmente convocata. Art. 20 (Formazione) 1. Con riferimento alla specificità di ogni progetto di telelavoro al/ai dipendente/i interessato/i è garantita: - adeguata formazione in materia di sicurezza ai sensi de D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 12
13 - specifica formazione sugli aspetti normativi, contrattuali, organizzativi, tecnologici connessi all inserimento nel progetto di telelavoro. Art. 21 (Reintegro nella sede di assegnazione) 1. Al telelavoratore è assicurata la possibilità - a domanda - di essere reintegrato nella sede abituale di assegnazione decorsi almeno sei mesi dall attivazione del progetto di telelavoro. 2. Tale termine può essere derogato soltanto in presenza di sopravvenuti gravi e comprovati motivi personali che rendano impossibile la prosecuzione dell attività in modalità di telelavoro, nonché nel caso in cui vengano meno le condizioni di priorità previste dall articolo 7 per l ammissione al telelavoro. Art. 22 (Norma finale) 1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente disciplina, il rapporto di lavoro è comunque regolamentato dalla normativa nazionale, dai Contratti Collettivi Nazionali e Decentrati vigenti ed applicabili al personale regionale delle categorie professionali. 13
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