Comune di Terno d Isola



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Comune di Terno d Isola (Provincia di Bergamo) REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA - Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 114 del 20/12/2004. - Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n 53 del 30/05/2005. Regolamento per interventi di assistenza economica 1

Articolo 1 Oggetto del Regolamento II presente Regolamento disciplina gli atti dell'amministrazione Comunale inerenti la concessione di contributi economici a persone in stato di necessità residenti a Terno d Isola. Tali interventi, di natura economica, mirano al soddisfacimento delle esigenze fondamentali e primarie di vita, individuali e familiari, per il benessere fisico, psichico e sociale. Articolo 2 - Destinatari Gli interventi di assistenza economica sono destinati a tutti i cittadini italiani e stranieri ed ai nuclei familiari residenti a Terno d Isola, allorché non dispongano di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali e si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti interventi della Regione e/o dello Stato di appartenenza oppure che si trovino in temporanea situazione di emergenza, secondo l Art. 9 della L.R. 1/1986, o siano bisognosi di tutela nel caso di minori. Articolo 3 Domanda e istruttoria 1. Le richieste di contributo devono essere inoltrate su apposito modulo (Allegato A) all Ufficio Servizi Sociali del Comune, che valuterà la conformità delle richieste al presente Regolamento. Alla domanda dovrà essere allegata, in ogni caso, l attestazione I.S.E.E. riguardante le condizioni dell intero nucleo familiare del richiedente. 2. Le richieste pervenute verranno prese in esame dall'ufficio Servizi Sociali. L Ufficio istruirà la relativa pratica raccogliendo tutte le informazioni utili per la valutazione della richiesta, avvalendosi degli strumenti propri del servizio sociale come colloqui e visite domiciliari. 3. La concessione del contributo può essere supportata dal parere di eventuali altri servizi socio-assistenziali che hanno in carico gli utenti;dagli stessi deve pervenire adeguata proposta, sui possibili interventi di competenza comunale. 4. L Assistente Sociale presenterà le richieste istruite in conformità al presente Regolamento, ovvero proposte di interventi in deroga al presente Regolamento a fronte di particolari situazioni socio-assistenziali, alla Giunta Comunale che deciderà in merito all approvazione delle proposte. 5. La risposta in merito all erogazione o meno del contributo dovrà essere data entro la prima riunione utile della Giunta Comunale dopo l acquisizione della documentazione necessaria. Regolamento per interventi di assistenza economica 2

Articolo 4 Tipologia degli interventi economici Gli interventi di assistenza economica si articolano in: A. Intervento straordinario; B. Rimborso ticket; C. Prestito sull onore; D. Intervento per situazioni di urgenza; Articolo 5 Intervento Straordinario 5.1 È l'aiuto economico per far fronte a gravi situazioni di bisogno venutesi a creare in modo improvviso ed eccezionale. La gravità della situazione del richiedente verrà valutata dall Assistente Sociale. Secondo le necessità, possono essere concessi i seguenti tipi di interventi straordinari: 5.1.1 Intervento temporaneo E un contributo generico a fronte di stati di disoccupazione, lunghe assenze dal lavoro per malattia non coperta dalla relativa indennità, ecc. e può essere erogato per un massimo di due mesi eventualmente prorogabile un ulteriore mese, e non può superare l importo annuo massimo di Euro 1.400,00. L erogazione è subordinata alla presentazione dell ISEE, che però non ha limiti massimi. Dato che l intervento riveste carattere di eccezionalità, deve essere valutata la situazione attuale. Devono quindi essere presentate tutte le entrate attuali, compresi eventuali valori mobiliari e proventi derivanti da lavori, da donazioni e assegni di mantenimento per il coniuge e i figli. Devono essere presentate anche le seguenti spese in uscita: 1. Bollette telefono, luce, acqua, gas per un massimo di 150,00 mensili ( al fine di una simulazione possono essere utilizzate anche bollette di mesi precedenti); 2. Affitto o mutuo; 3. Spese condominiali; 4. Eventuali spese sanitarie; 5. Testi scolastici; 6. Non sono ammesse spese per l acquisto di beni come mobili, abbigliamento, elettrodomestici, telefonia e altre spese di consumo; 7. Potranno essere utilizzate al fine del calcolo del contributo anche spese arretrate di mesi precedenti per un massimo di 300,00; Il contributo verrà calcolato nel modo seguente: dalle entrate del nucleo famigliare verranno decurtate tutte le spese indicate nei punti da 1 a 7. L avanzo delle entrate dalle uscite verrà decurtato dal contributo mensile Regolamento per interventi di assistenza economica 3

massimo indicato nella tabella A. Se ci sono delle perdite queste verranno calcolate per il contributo del mese successivo. TABELLA A N. Contributo membri temporaneo 2004 1 250,00 2 300,00 3 370,00 4 450,00 5 550,00 mensile Verranno aggiunti. 50,00 per ogni ulteriore componente. Qualora la famiglia pagasse l affitto il contributo potrà essere innalzato di 50,00. Il contributo può essere erogato tramite mandati di pagamento mensili, oppure in un unica soluzione. Il contributo potrà essere erogato anche sotto forma di Buoni Spesa, e verrà effettuato un impegno di spesa a favore di un supermercato o una bottega di alimentari o con altre modalità che verranno approvate dalla Giunta Comunale. La tabella A mostra anche gli importi massimi erogabili mensilmente per ogni tipologia di nucleo famigliare. 5.1.2 Intervento per l erogazione del minimo vitale Viene erogato per un periodo superiore a tre mesi e fino a dodici a favore di categorie specifiche di utenza (Art. 23 del D.P.R. 616/1977) o a titolo di integrazione del Minimo Vitale per persone anziane al di sopra dei sessantacinque ( 65 ) anni (L.R. 1/1986), fino ad una quota massima annua di contributo erogabile per richiedente di Euro 1.800,00. I parametri per cui accedere al minimo vitale e l entità del contributo sono stabiliti dalla Giunta Comunale e possono essere modificati annualmente dalla stessa. IL minimo vitale è da concepirsi come continuazione degli interventi temporanei, qualora questi siano stati erogati per tre mesi consecutivamente e la situazione non si sia sanata. Il minimo vitale è un contributo continuativo. E subordinato alla presentazione dell ISEE, che non deve superare i 4.500,00. E rivolto alle persone che in modo continuativo non posseggono reddito sufficiente per cause reali e continuative, legati a problemi di patologia, difficoltà di inserimento lavorativo, disagio sociale. Per disagio sociale si intendono: madri sole, tossicodipendenti, persone sole con più di 45 anni, ex carcerati, malati psichiatrici, immigrati soli e tutti coloro indicati dalla normativa della Comunità Europea n. 2204/2002. L entità del contributo è calcolata nel seguente modo: entrate- spese d affitto. Se il risultato è positivo questo va sottratto al contributo massimo (tabella B), se il risultato è negativo il contributo va erogato per intero. Regolamento per interventi di assistenza economica 4

TABELLA B N. Minimo vitale mensile membri 2004 1 150,00 2 200,00 3 250,00 4 300,00 5 350,00 L erogazione del contributo è subordinata all accertamento da parte dell assistente sociale del permanere delle condizioni, che hanno dato un ISEE del valore presentato. Qualora le dichiarazioni date risulteranno non veritiere il contributo verrà sospeso. Nel conteggio del contributo, verranno aggiunte anche le entrate frutto di donazioni, di reddito da lavoro irregolare e gli assegni di mantenimento della moglie e dei figli sopra i 100,00 mensili. Il contributo potrà essere erogato anche sotto forma di Buoni Spesa secondo modalità disciplinate da atti del Responsabile del Servizio. 5.1.3 I limiti indicati dalle tabelle A e B possono essere modificati, qualora se ne ravvisi la necessità tramite Deliberazione della Giunta Comunale. Articolo 6 Rimborso Ticket o interventi specialistici 6.1 È un contributo a favore di cittadini che versano in stato di indigenza e che periodicamente sostengono spese sanitarie o specialistiche per: 1. Medicinali; 2. Analisi; 3. Visite sanitarie. 4. Interventi specialistici legati ad una patologia o un handicap specialistico (musico terapia, corsi sportivi specializzati o simili); 5. Acquisto di materiale ortopedico o necessario per migliorare lo stato di disabilità in cui il soggetto versa; 6.2 Per richiedere questo tipo di prestazione è necessario allegare alla domanda la seguente documentazione: le fotocopie delle ricette mediche o la documentazione equivalente; l originale delle ricevute di pagamento e/o ogni altro documento idoneo a comprovare il sostenimento effettivo di spese sanitarie; preventivi; La documentazione consegnata non verrà più restituita. Viene rimborsato il pagamento del ticket effettuato presso la struttura pubblica o privata convenzionata. Regolamento per interventi di assistenza economica 5

6.3 Lo stato di indigenza ricorre al verificarsi delle condizioni economiche così come risultanti dalla sotto riportata tabella. L Ufficio Servizi Sociali per definire l importo del rimborso controlla la documentazione presentata e individua la fascia di appartenenza in base all attestazione ISEE alla quale corrisponde la percentuale, che verrà calcolata sull ammontare della spesa documentata (vedi tabella sotto riportata). TABELLA IN EURO Fascia 1Fascia 2 Fascia 3 fino a fino a fino a 2.500,00 3.500,00 4.500,00 100% 85% 70% 6.4 Le fasce della situazione economica equivalente possono essere aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale. Il Responsabile del servizio applicherà al singolo caso le fasce così individuate. 6.5 Per le famiglie in cui è presente un portatore un invalido le fascie ISEE andranno maggiorate di 1.500,00. 6.6 Il rimborso può essere fornito per un massimo di 150,00 annui, per ogni nucleo familiare e di 300,00 per i punti 6.1.4 e 6.1.5. Articolo 7- Prestito sull onore 7.1 In alternativa alla medesima iniziativa Regionale (L.R. 6/12/1999 Politiche regionali per la famiglia Art. 3, commi 2, 3, 4, 5 e 6) tale contributo è rivolto a persone e nuclei familiari che non siano in grado di accedere al normale sistema creditizio per risolvere problemi economici temporanei perché privi del possesso dei necessari requisiti o carenti nell offrire garanzie. Nell ambito delle risorse disponibili, la Giunta Comunale, su proposta dell Assistente Sociale e/o del Responsabile del Settore Servizi alla Persona, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, può concedere prestiti sull onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero, secondo piani di restituzione concordati e sottoscritti dal destinatario del prestito. Il prestito sull onore verrà erogato possibilmente entro un periodo di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. Può essere erogato anche a coloro che sono in attesa di trattamenti pensionistici, previdenziali o assistenziali e debbano sostenere spese onerose e improrogabili. All'atto della concessione del prestito verranno determinate le modalità e i termini di restituzione della somma anticipata (come previsto dall art.16, comma 4, della legge 328/2000), mediante sottoscrizione di apposita clausola con indicazione degli impegni e degli obblighi futuri del richiedente e/o dei parenti tenuti agli alimenti in base all art. 433 del Codice Civile. Regolamento per interventi di assistenza economica 6

L erogazione effettiva del prestito, a seguito dell elaborazione del relativo progetto da parte dell Assistente Sociale e/o del Responsabile del Settore Servizi alla Persona, è subordinata alle disponibilità di somme a ciò destinate e definite annualmente dalla Giunta Comunale. L ammontare della somma resa disponibile al cittadino richiedente non potrà essere superiore ad Euro 3.000,00 per intervento. I tempi di restituzione non potranno superare i due anni. Ad ogni richiedente verrà concesso al massimo n. 1 prestito sull onore ogni tre 3 anni. Nel caso in cui il richiedente il prestito sull onore non rispetti il piano di restituzione concordato e sottoscritto nell apposita clausola, l Amministrazione Comunale procederà ai sensi dell art. 1819 del Codice Civile ed il beneficiario del Prestito non potrà accedere ad ulteriori prestiti od altri benefici di natura economica. 7.7 I prestiti non verranno concessi a nuclei famigliare con un ISEE superiore agli 8.000,00 a meno che venga comprovata una situazione sfavorevole rispetto all ISEE presentato. 7.8 Per casi particolari, documentati da una relazione dell assistente sociale e approvati dalla Giunta, potranno essere concessi prestiti, anche a coloro che hanno un ISEE superiore 7.9 L eventuale cancellazione del debito, previa valutazione dell Ufficio Servizi Sociali, avverrà tramite apposito atto della Giunta Comunale. Articolo 8- Interventi di urgenza Per situazioni di estrema urgenza, (sfratti, donne maltrattate o persone con problemi di coppia o casi valutati dal servizio sociale) è possibile l erogazione di contributi di urgenza, senza la prescritta presentazione di documentazione comprovante la situazione economica. Tale contributo non può comunque essere superiore agli 1.000,00. Articolo 9 Esenzioni al pagamento di prestazioni 9.1 Qualora un soggetto avesse i requisiti per beneficiarie di un contributo ai sensi dell art.5, il contributo può essere concesso sotto forma di esenzione al pagamento di servizi comunali o di servizi offerti da associazioni di Terno d Isola o di altri enti. 9.2 L entità del contributo sarà calcolata in base al servizio di cui il beneficiario usufruirà e non potrà in ogni caso superare la somma di due contributi mensili relativi al nucleo famigliare di riferimento, come indicato nella tabella A Regolamento per interventi di assistenza economica 7

9.3 Il contributo verrà approvato da apposito atto della Giunta, dove si impegnerà la somma corrispondente alla copertura del servizio, a favore dell ente erogatore dello stesso. 9.4 Tale tipo di contribuzione potrà essere abbinata ai contributi normati dall art.5, ma la somma complessiva tra esenzione e contributi non potrà superare mensilmente, la somma disposta dalla tabella A. Articolo 10 Rapporti con il Servizio Sociale Comunale Il beneficiario del contributo, qualora l assistente sociale comunale ne ravveda l utilità, sarà tenuto alla collaborazione con l Ufficio Servizi Sociali. Su valutazione del Servizio Sociale Comunale, alla erogazione del contributo potrà essere affiancato un progetto d aiuto condiviso con il Cittadino, al quale quest ultimo dovrà cercare di attenersi. Articolo 11 -Sospensione del contributo I contributi previsti da questo regolamento, possono essere sospesi, modificati o interrotti, qualora le condizioni economiche del richiedente, subiscano delle modifiche in positivo o venga meno lo stato di bisogno, che aveva generato la richiesta di contributo. Il contributo può essere altresì sospeso, qualora il beneficiario non si attenga senza giustificato motivo, al progetto di aiuto, condiviso ed elaborato con il servizio sociale comunale. Della sospensione od interruzione del contributo viene data comunicazione al cittadino ai sensi della legge n. 241/90. Articolo 12 Compatibilità con altri contributi I contributi disciplinati dal presente regolamento sono compatibili con altre forme di contribuzione o esenzione comunale e contributi regionali, che verranno però calcolati al fine di valutare le entrate del nucleo. Articolo 13-Disposizioni finali L erogazione dei contributi previsti dal presente Regolamento avverrà nei limiti delle risorse di bilancio disponibili. Il presente Regolamento, ed ogni eventuale ulteriore modifica, viene sottoposto all approvazione del Consiglio Comunale ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all Albo Pretorio, pubblicazione che segue all avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione e verrà applicato anche alle situazioni attualmente in carico all Ufficio Servizi Sociali. Regolamento per interventi di assistenza economica 8

Regolamento per interventi di assistenza economica 9

Alla Cortese Attenzione Amministrazione Comunale di Terno d Isola Ufficio Servizi Sociali DOMANDA DI CONTRIBUTO ECONOMICO Il/la Sottoscritto/a nato/a a il residente a Terno d Isola in Via n. n. tel. codice fiscale fa istanza per ottenere la concessione di un contributo straordinario, come previsto dal regolamento per interventi di assistenza economica, art. 4 punti A e B, approvato in data 24/04/2004 Intervento temporaneo straordinario. Intervento per l erogazione del minimo vitale. Rimborso ticket o interventi specialistici. Intervento di urgenza. Prestito sull onore. La richiesta è presentata per i seguenti motivi Modalità di pagamento: ٱ accredito automatico su c/c n. intestato a presso codice ABI codice CAB. ٱ Pagamento c/o la tesoreria del Comune Banca San Paolo IMI di Torino filiale di Terno d Isola. Allega alla presente: Dichiarazione I.S.E.E. Altro: Acconsento altresì, a collaborare con l assistente sociale comunale a fine di accertare la mia situazione socio economica. Terno d Isola, Firma Regolamento per interventi di assistenza economica 10