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PREMESSO CHE: L ASSEMBLEA DELL UNIONE i Comuni di Arzana, Elini, Lanusei con deliberazioni n. 29, 27 e 28, adottate dai rispettivi consigli comunali in data 24/10/2007, si sono costituiti in Unione, ai sensi dell art. 32 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell art. 3 della L.R. 02/08/2005 n. 12, denominata Unione Comuni d Ogliastra ; con rispettive deliberazioni del Consiglio Comunale n. 49 del 13/12/2007 e n. 36 del 28/12/2007, i Comuni di Loceri e Bari Sardo hanno formalizzato la richiesta di adesione all Unione, nonché approvato la convenzione per il trasferimento alla stessa di servizi e funzioni; con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 08/06/2009 il Comune di Ilbono ha formalizzato la richiesta di adesione all Unione regolarmente accolta dagli organi dell Unione Comuni d Ogliastra; con i medesimi atti sono stati approvati l atto costitutivo e lo Statuto e dell Unione; lo Statuto prevede all art. 8 che i Comuni possono attribuire all Unione l esercizio di una pluralità di funzioni amministrative, sia proprie che delegate, nonché la gestione di Servizi pubblici, nell ambito delle materie ivi indicate, tra le quali, i Servizi sportivi; lo Statuto è entrato in vigore il 24/10/2007; l atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci dei Comuni aderenti all Unione in data 25/10/2007; si sono regolarmente insediati gli organi dell Unione, così come previsto dallo statuto; in data 25/10/2007 con convenzioni n. 20, 13 e 6 i comuni di Arzana, Elini e Lanusei hanno sottoscritto la convenzione disciplinante il trasferimento, dal Comune titolare all Unione Comuni d Ogliastra, della funzione inerente i servizi sportivi; in data 31/12/2007 anche il Comune di Loceri ha trasferito detta competenza con convenzione portante n. 27; in data 06/07/2009 anche il Comune di Ilbono ha trasferito detta competenza con convenzione portante n. 6 tutte dette convenzioni omettevano di individuare gli impianti sportivi di proprietà comunale per i quali, in funzione della gestione associata, autorizzare la gestione in capo all Unione disciplinando altresì i connessi effetti sulla gestione patrimoniale delle operazioni e attività svolte dall Unione Comuni d Ogliastra in nome e per conto del Comune conferente; questi aspetti devono essere disciplinati con apposito atto aggiuntivo; RITENUTO di doverla integrare individuando i beni immobili e mobili, destinati allo svolgimento della funzione sportiva, da mettere a disposizione dell Unione al fine di permettere la gestione associata della funzione; VISTO lo schema di atto aggiuntivo a detta convenzione, allegato al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale, con il quale sono apportate all originaria convenzione le integrazioni necessarie ai fini della individuazione dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile dei Comuni da trasferire in comodato gratuito all Unione ed ai fini della disciplina dei conseguenti rapporti patrimoniali tra Comune conferente e Unione Comuni d Ogliastra; VISTE : - la deliberazione del Consiglio Comuna di Loceri n. 36 del 27/10/2016 esecutiva a termini di legge cui si rinvia; - la deliberazione del Consiglio Comuna di Elini n. 19 del 26/10/2016 esecutiva a termini di legge cui si rinvia; - la deliberazione del Consiglio Comuna di Arzana n. 46 del 28/10/2016 esecutiva a termini di legge cui si rinvia; - la deliberazione del Consiglio Comuna di Ilbono n. 25 del 31/10/2016, esecutiva a termini di legge cui si rinvia;

VISTI : Il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli EE.LL. ; Lo Statuto dell Unione Comuni d Ogliastra; Il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi la LEGGE Regionale 4 febbraio 2016 n. 2 di Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna; Con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano DELIBERA - Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. - di accettare in comodato d uso gratuito dai comuni proprietari i seguenti stabili: - immobile sito nel Comune di Loceri identificato in catasto al foglio 8 mappale 831 del NCEU già destinato a impianti sportivi comunali; - immobile sito nel Comune di Loceri identificato in catasto al foglio 6 mappale 2514p e 182p del NCEU già destinati ad area di pertinenza della palestra comunale; - immobile sito nel Comune di Elini identificato in catasto del Comune di Ilbono al foglio 2 mappali 809, 816, 820, 812, 100, 815, 791, 123, 102, 124, 756, 125, 755 siti in Elini già destinati ad impianti sportivi comunali; - immobile sito nel Comune di Arzana identificato in catasto al NCEU al foglio 39 mappali 498 e 516 Loc San Martino - già destinati a struttura sportiva; - immobile sito nel Comune di Ilbono siti in Loc Ulestri e destinati ad impianti sportivi; - Di dare atto che sono accettati in comodato gratuito anche i beni mobili, arredi, impianti ed attrezzature tecniche da utilizzare per la gestione del servizio meglio descritti nel verbale di consegna da redigere in contraddittorio tra i tecnici del comune ed i tecnici dell Unione Comuni d Ogliastra. - Di approvare l atto aggiuntivo alle convenzioni disciplinanti il trasferimento all Unione Comuni d Ogliastra della funzione servizi sportivi sottoscritte nelle date riportate in premessa cui si rinvia - allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale che disciplina i conseguenti rapporti patrimoniali tra gli enti; - Di dare mandato al Presidente dell Unione di procedere alla sottoscrizione del presente atto. DOPODICHE con separata votazione all unanimità dei voti espressi per alzata di mano; DELIBERA Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dei legge, stante l urgenza di provvedere.

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COMUNE DI UNIONE COMUNI D OGLIASTRA Rep. n. ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL PER IL TRASFERIMENTO ALL UNIONE COMUNI D OGLIASTRA DEI SERVIZI SPORTIVI. L anno, il giorno del mese di nella residenza dell Unione Unione Comuni d Ogliastra con sede legale in Elini, via Pompei n. 27, e sede operativa in Elini in via La Marmora con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge TRA Il Comune di (OG) in persona del Sindaco,. domiciliato per la sua carica presso il Comune di, con sede in via n., codice fiscale, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva ai sensi di legge E L Unione Unione Comuni d Ogliastra (OG) in persona del Presidente,, domiciliato per la sua carica presso la sede dell Unione, via Pompei n. 27 in Elini, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera assembleare n. del esecutiva ai sensi di legge, di seguito per brevità denominata anche Unione PREMESSO

che i Comuni di Arzana, Elini, Lanusei con deliberazioni n. 29, 27 e 28, adottate dai rispettivi consigli comunali in data 24/10/2007, si sono costituiti in Unione, ai sensi dell art. 32 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell art. 3 della L.R. 02/08/2005 n. 12, denominata Unione Comuni d Ogliastra ; che con rispettive deliberazioni del Consiglio Comunale n. 49 del 13/12/2007 e n. 36 del 28/12/2007, i Comuni di Loceri e Bari Sardo hanno formalizzato la richiesta di adesione all Unione, nonché approvato la convenzione per il trasferimento alla stessa di servizi e funzioni; che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 08/06/2009 il Comune di Ilbono ha formalizzato la richiesta di adesione all Unione regolarmente accolta dagli organi dell Unione Comuni d Ogliastra; che con i medesimi atti sono stati approvati l atto costitutivo e lo Statuto e dell Unione; che lo Statuto prevede all art. 8 che i Comuni possono attribuire all Unione l esercizio di una pluralità di funzioni amministrative, sia proprie che delegate, nonché la gestione di Servizi pubblici, nell ambito delle materie ivi indicate, tra le quali, i Servizi sportivi; che lo Statuto è entrato in vigore il 24/10/2007; che l atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci dei Comuni aderenti all Unione in data 25/10/2007; che si sono regolarmente insediati gli organi dell Unione, così come previsto dallo statuto; che in data è stata sottoscritta la convenzione disciplinante il trasferimento, dal Comune di all Unione Comuni d Ogliastra, della funzione inerente i servizi sportivi;

che detta convenzione ometteva di individuare gli impianti sportivi di proprietà comunale per i quali, in funzione della gestione associata, autorizzare la gestione in capo all Unione disciplinando altresì i connessi effetti sulla gestione patrimoniale delle operazioni e attività svolte dall Unione Comuni d Ogliastra in nome e per conto del Comune conferente; che questi aspetti devono essere disciplinati con apposito atto aggiuntivo; TRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. Art. 2 Le parti confermano integralmente quanto contenuto nella convenzione portante n. del per le parti non espressamente modificate o integrate con il presente atto. Art. 3 Introduzione articolo 10-bis Per favorire il conseguimento degli obiettivi posti con la gestione associata il Comune di concede in comodato d uso gratuito all Unione Comuni d Ogliastra gli stabili di proprietà comunale identificati in catasto NCEU al foglio mappale del comune di siti in, facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune e già destinati a tutti meglio identificati nella planimetria allegata cui si rinvia. All Unione Comuni d Ogliastra sono contestualmente affidati in comodato gratuito i beni mobili, arredi, impianti ed attrezzature tecniche da utilizzare per la gestione del servizio meglio descritti nel verbale di consegna redatto in contraddittorio tra i tecnici del comune ed i tecnici dell Unione Comuni d Ogliastra. I beni immobili e mobili, gli arredi, le attrezzature tecniche di cui ai precedenti commi, in caso di recesso dall Unione, scioglimento dell Unione o revoca della funzione, tornano nella piena disponibilità dell Ente proprietario nel rispetto di quanto di seguito. Sono fatti salvi quei beni per i quali sia intervenuto il normale deterioramento connesso all uso.

E fatto divieto all Unione Comuni d Ogliastra di procedere alla modifica della destinazione d uso dell immobile. L eventuale modifica di destinazione deve essere preliminarmente ed espressamente approvata dal comune proprietario dello stabile. L Unione, previa autorizzazione espressa del Comune proprietario, può realizzare interventi di manutenzione straordinaria sull immobile affidato in comodato. Sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria. Art. 4 : Sostituzione dell articolo 11 della originaria convenzione denominato ripartizione delle spese I costi generali derivanti dalla gestione della funzione e dei servizi connessi sono ripartiti sulla base dello statuto. Le altre spese connesse con la gestione della specifica funzione, servizio ed attività, comprese le manutenzioni ordinarie, ove direttamente imputabili agli stessi, sono poste a carico dell Unione e da questa ripartiti tra i comuni aderenti in funzione del centro territoriale di imputazione della spesa. Anche gli interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili sono ripartiti dall Unione a carico del Comune proprietario, fatto salvo diverso espresso accordo tra le parti. Nel caso di esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dello stabile e/o innovazioni tali da determinare un aumento del valore dell immobile, ove questi siano stati eseguiti a cura e spese dell Unione con proventi propri o propri dei comuni aderenti, in caso di recesso anticipato dalla convenzione da parte del Comune proprietario, l aumento di valore è rimborsato dal Comune proprietario all Unione per la quota restante al netto degli ammortamenti conseguiti. Non è rimborsato dal comune proprietario all Unione l aumento di valore conseguito calcolato al netto degli ammortamenti ove i lavori siano stati realizzati con contributi pubblici specificamente destinati.

L Unione può procedere ad effettuare investimenti, sia in beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle Opere e nel proprio bilancio previsionale. Ove gli interventi sono realizzati con provviste derivanti dal ricorso a mutuo il Comune si assume l obbligo a sottoscrivere a favore dell Unione la garanzia fideiussoria e a garantire copertura, con proventi del proprio bilancio, della quote di capitale e di interessi derivanti dalla restituzione del mutuo. Quando l investimento riguardi più Comuni le quote interessi e capitale che risultano dai finanziamenti riguardanti investimenti di cui non è attribuibile una destinazione territoriale coincidente con uno dei Comuni conferenti, sono imputate a tutti i Comuni o a parte d essi a cui l investimento è destinato, secondo un riparto definito preventivamente fra i Comuni interessati ed esplicitamente indicato negli atti dell Unione che assumono l investimento. Letto, approvato e sottoscritto. PER IL COMUNE DI (Il Sindaco, ) PER L UNIONE COMUNI D OGLIASTRA (Il Presidente, )