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sr REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO r2sen1f REGISTRAZIONE AI S1- r...1, D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. 13. N.5 MATERIA TRIBUTAR ietto 4 *TRIBUTI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 4571/2008 SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron.20 2,1 Rep. i Dott. STEFANO BIELLI - Presidente ud. 22/04/2014 Dott. ETTORE CIRILLO - Rei. Consigliere - PU Dott. ANTONIO VALITUTTI - Consigliere - Dott. STEFANO OLIVIER' - Consigliere - Dott. LAURA TRICOMI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 4571-2008 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'avvocatura GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ape 2014 1504 legis; MANUTENZIONI AVIO SRL; contro - ricorrenti - - intimato - avverso la sentenza n. 216/2006 della COMM.TRIB.REG.

I SEMMIM 1 11.1~ ChMINV4,j,A-PeL-1", depositata il 22/01/2007; udita 1a relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2014 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 22 gennaio 2007 la Commissione tributaria regionale della Campania, previa estromissione della concessionaria Gestline, accoglie l'appello proposto dalla Società Manutenzioni A- vio nei confronti dell'agenzia delle entrate annullando la cartella di pagamento notificata alla contribuente a seguito di controllo formale delle dichiarazioni e degli adempimenti fiscali per l'anno d'imposta 1999 (II.DD., IVA, ritenute alla fonte, sanzioni e accessori). Motiva la decisione ritenendo che, essendo mancata la preventiva comunicazione degli esiti dei controlli automatizzati prevista dagli articoli 36-bis DPR n. 600 del 1973 e 54 -bis n. 633 del 1972, la cartella era viziata. Il 29 gennaio 2008, l'agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi; la contribuente non spiega attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo, la ricorrente fondatamente denuncia violazione degli articoli 36-bis DPR n. 600 del 1973 e 54 -bis n. 633 del 1972, atteso che tali 200804571_1.docx 1

disposizioni non prevedono alcuna conseguenza in caso di omissione della comunicazione di irregolarità. Va premesso, in generale, che l'emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dal DPR n. 600 del 1973, articolo 36-bis, comma y (in materia di tributi diretti)/ e DPR n. 633 del 1972, articolo 54 -bis, comma 3( (in ma- teria tiva di IVA) / non è condizionata dalla preven- comunicazione dell'esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l'esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l'obbligo di comunicazione per la liquidazione d'imposta, contributi, premi e rimborsi (Cass. n. 17396 del 23/07/2010). Dalla lettura della sentenza di appello risulta che «nella fattispecie in esame l'amministrazione finanziaria aveva[...) proceduto a liquidare l'irap a saldo, l'irpeg, l'iva e conseguenti oneri accessori oltre ad applicare la sanzione per il ritardato versamento delle ritenute alla fonte» e che «dai controlli automatici eseguiti dell'ufficio emerge 200804571_1.docx 2

un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione dal contribuente». Sicché va data, infatti, continuità al consolidato principio di diritto secondo cui «è legittima la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell'esito della liquidazione, prevista dal DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, comma 3, sia perché la norma non prevede alcuna sanzione, in termini di nullità, per il suo inadempimento, sia perché tale comunicazione, avendo la funzione di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, è un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell'interessato ed esula, quindi, dall'ambito dell'esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti dell'emittenda cartella di pagamento» (Cass. n. 26361 del 29/12/2010; conf. n. 8137 del 23/05/2012, n. 5329 del 03/04/2012, n. 6563 del 20/03/2014). Si è, inoltre, precisato che, nel caso di mera liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nelle proprie dichia- 200804571_1.docx 3

razioni e nei propri adempimenti fiscali, nonché nel caso di interessi e sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa tributaria (Cass. n. 26671 del 18/12/2009). Accolto il primo motivo e assorbito il secondo (che denuncia solo vizio di motivazione), la sentenza d'appello deve essere cassata con rinvio della causa, anche per le spese, alla commissione regionale competente che, in diversa composizione, dovrà procedere a nuovo esame della fattispecie attenendosi al principio di diritto sopra enunciato. Al giudice di rinvio resteranno devolute pure le altre questioni controverse e non esaminate dal giudice d'appello che ha espressamente dichiarato «assorbiti tutti gli altri motivi» (vedasi la pronunzia cassata: «propone appello il contribuente con una copiosa e motivata serie di rilievi che attengono alle modalità di formazione del ruolo ed alla notifica della cartella e soprattutto[ 7] sul punto della mancanza dell'invito previsto dal comma 3 dell'art.54-bis DPR 633/72»). P.Q.M. 200804571_1.docx 4

2 -..SENTE D4 REGISTMAZIONF Al SENSI Ofil. D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B. - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza d'appello e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 24 aprile 2014. Il Consig iere Estensore Il Presidente Dot i110 Dott. Stefano Bielli DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 2.B SEL.2014... Il Funzio Maicel Funto Ma. ' diziari0 rogana 200804571_1.docx 5