IMPORTI RICHIESTI PROVV.PROVVISORIO DEL G.D.

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STAMPA CREDITORI data esame 26/11/2007 Amministrazione Straordinaria: CIT SPA Tribunale ordinario di Milano Commissario: Avv. Antonio Nuzzo Giudice Delegato: Dott. Bartolomeo Quatraro Cron. Nome creditore IMPORTI RICHIESTI PROVV.PROVVISORIO DEL G.D. prededuzione privilegio chirografo prededuzione privilegio chirografo escluso 00069 Farina Vincenzo 0,00 15.251,65 0,00 0,00 3.738,15 837,34 10.676,16 00070 Farina Vincenzo 0,00 24.784,06 0,00 0,00 6.070,95 1.359,89 17.353,22 Farina n. 69 in CIT spa di 15.251,65 quale professionista, con 3. della fase iniziale dei giudizi; 4. della non spettanza del privilegio 3.738,15 in via privilegiata per onorari, diritti e spese ed a 837,34 in via chirografaria per spese, CPA ed IVA, esclusa ogni differenza perché non spetta. Farina n. 70 in CIT spa di 24.784,06 quale professionista, con 3. della non spettanza del privilegio 6.070,95 in via privilegiata per onorari, diritti e spese ed a 1.359,89 in via chirografaria per spese, CPA ed IVA, esclusa ogni

differenza perché non spetta. 00071 Farina Vincenzo 0,00 14.067,69 0,00 0,00 2.673,68 598,90 10.795,11 00072 Farina Vincenzo 0,00 20.226,00 0,00 0,00 5.224,22 1.170,22 13.831,56 Farina n. 71 in CIT spa di 14.067,69 quale professionista, con 3. della non spettanza del privilegio 2.673,68 in via privilegiata per onorari, diritti e spese ed a 598,90 in via chirografaria per spese, CPA ed IVA, esclusa ogni differenza perché non spetta. Farina n. 72 in CIT spa di 20.226,00 quale professionista, con 3. della non spettanza del privilegio 5.224,22 in via privilegiata per onorari, diritti e spese ed a 1.170,22 in via chirografaria per spese, CPA ed IVA, esclusa ogni differenza perché non spetta.

00073 Farina Vincenzo 0,00 141.063,84 0,00 0,00 12.217,28 2.736,67 126.109,89 00074 Farina Vincenzo 0,00 12.954,55 0,00 0,00 2.705,11 604,72 9.644,72 Farina n. 73 in CIT spa di 141.063,84 quale professionista, con 1. di un diverso criterio di calcolo del valore delle cause oggetto della domanda; 2. della sostanziale identità della materia per tutte le parti attrici; 3. della circostanza che hanno 4. delle prestazioni continuative per 5. della fase iniziale dei giudizi; 6. della non spettanza del privilegio 7. della richiesta del 50% della prestazione in oggetto in Cit Spa con la presente domanda n. 73 e del rimanente 50% con la domanda n. 39 in Vacanze Italiane Spa; 8. della applicazione dell art. 1292 c.c. e art. 61 L.F. e quindi della solidarietà passiva per l intero credito sino al totale pagamento; 12.217,28 in via privilegiata per onorari e diritti ed a 2.736,67 in via chirografaria per spese, CPA ed IVA, esclusa ogni differenza perché non spetta. A dedurre in sede di riparto quanto pagato dai debitori solidali di cui al punto 8. Farina n. 74 in CIT spa di 12.954.55 quale professionista, con 1. della circostanza che hanno 2. delle prestazioni continuative per la società e il gruppo;3. della non spettanza del privilegio per spese, CPA ed IVA;quanto sopra premesso

si ammette la domanda limitatamente a 2.705,11 in via privilegiata per onorari, diritti e spese ed a 604.72 in via chirografaria per spese, CPA ed IVA, esclusa ogni differenza perché non spetta. 00075 Farina Vincenzo 0,00 13.973,64 0,00 0,00 3.521,11 549,16 9.903,37 00076 Farina Vincenzo 0,00 97.724,48 0,00 0,00 9.641,08 2.159,60 85.923,80 Farina n. 75 in CIT spa di 13.973,64 quale professionista, con 3. della non spettanza del privilegio 3.521,11 in via privilegiata per onorari, diritti e spese ed a 549,16 in via chirografaria per spese, CPA ed IVA, esclusa ogni differenza perché non spetta. Farina n. 76 in CIT spa di 97.724,48 quale professionista, con 1. di un diverso criterio di calcolo del valore delle cause oggetto della domanda; 2. della sostanziale identità della materia per tutte le parti attrici; 3. della circostanza che hanno 4. delle prestazioni continuative per 5. della fase iniziale dei giudizi; 6. della non spettanza del privilegio 7. della richiesta del 50% della prestazione in oggetto in Cit Spa con la presente domanda n. 76 e del rimanente 50% con la domanda n. 38 in Vacanze Italiane Spa;

8. della applicazione dell art. 1292 c.c. e art. 61 L.F. e quindi della solidarietà passiva per l intero credito sino al totale pagamento; 9.641,08 in via privilegiata per onorari e diritti ed a 2.159,60 in via chirografaria per spese, CPA ed IVA, esclusa ogni differenza perché non spetta. A dedurre in sede di riparto quanto pagato dai debitori solidali di cui al punto 8. 00077 Farina Vincenzo 0,00 10.909,28 0,00 0,00 2.673,84 598,94 7.636,50 Farina n. 77 in CIT spa di 10.909,28 quale professionista, con 3. della non spettanza del privilegio 2.673,84 in via privilegiata per onorari, diritti e spese ed a 598,94 in via chirografaria per spese, CPA ed IVA, esclusa ogni differenza perché non spetta.

00078 Farina Vincenzo 0,00 144.530,77 0,00 0,00 12.100,59 2.710,59 129.719,59 00079 Farina Vincenzo 0,00 11.194,62 0,00 0,00 2.743,54 614,55 7.836,53 Farina n. 78 in CIT spa di 144.530,79 quale professionista, con 1. di un diverso criterio di calcolo del valore delle cause oggetto della domanda; 2. della sostanziale identità della materia per tutte le parti attrici; 3. della circostanza che hanno 4. delle prestazioni continuative per 5. della fase iniziale dei giudizi; 6. della non spettanza del privilegio 7. della richiesta del 50% della prestazione in oggetto in Cit Spa con la presente domanda n. 78 e del rimanente 50% con la domanda n. 37 in Vacanze Italiane Spa; 8. della applicazione dell art. 1292 c.c. e art. 61 L.F. e quindi della solidarietà passiva per l intero credito sino al totale pagamento; 12.100,84 in via privilegiata per onorari e diritti ed a 2.710,59 in via chirografaria per spese, CPA ed IVA, esclusa ogni differenza perché non spetta. A dedurre in sede di riparto quanto pagato dai debitori solidali di cui al punto 8. Farina n. 79 in CIT spa di 11.194,62 quale professionista, con 1. della circostanza che hanno 2. delle prestazioni continuative per la società e il gruppo;3. della non spettanza del privilegio per spese, CPA ed IVA;quanto sopra premesso

si ammette la domanda limitatamente a 2.743,54in via privilegiata per onorari, diritti e spese ed a 614,55 in via chirografaria per spese, CPA ed IVA, esclusa ogni differenza perché non spetta. 00080 Farina Vincenzo 0,00 44.403,13 0,00 0,00 10.764,63 2.411,27 31.227,23 Farina n. 80 in CIT spa di 44.403,13 quale professionista, con 3. della non spettanza del privilegio 10.764,63 in via privilegiata per onorari, diritti e spese ed a 2.411,27 in via chirografaria per spese, CPA ed IVA, esclusa ogni differenza perché non spetta. 00149 Taddeo Arcangelo 0,00 5.231.193,61 0,00 0,00 170.105,09 0,00 5.061.088,52 Premesso - che sono ammissibili come infra precisato - le pretese fatte valere dall Arch. Taddeo, con la domanda in oggetto, aventi titolo dal rapporto di lavoro subordinato con la CIT S.p.A.; - che nei confronti della CIT S.p.A. furono depositati istanze di fallimento a partire da maggio 2005; - che in data 8/3/2006 CIT S.p.A. fu posta in amministrazione straordinaria; - che in data 1/3/2006 (cioè pochi giorni prima dell ammissione alla procedura di a.s.) il Consiglio di amministrazione di CIT S.p.A. ratificò l operato dell amministratore

dal 2004) è in sostanza atto dal quale l Arch. Taddeo fa derivare obbligazioni a carico di CIT S.p.A. e delle altre società del gruppo CIT; che questo atto, in quanto posto in essere nella indiscutibile conoscenza dello stato di insolvenza di dette società, è revocabile ex art. 67 L.F.; che comunque la collocazione dell Arch. Taddeo nell organigramma amministrativo della CIT S.p.A. e delle altre società del gruppo CIT fa legittimamente presumere una situazione di conflitto di interessi rilevante ex art. 2391 c.c. e/o 2394 c.c.; - che CIT S.p.A., di cui l Arch. Taddeo era amministratore all epoca dei fatti, non ha rilevato contabilmente alcun debito (né ha appostato accantonamenti di bilancio) per le prestazioni indicate nella domanda di ammissione in oggetto; - che sussiste una oggettiva incertezza sulle pretese dell Arch. Taddeo nei confronti di CIT S.p.A. e delle altre società del gruppo CIT; - che dalla condotta dell Arch. Taddeo, in proprio e tramite Decontra S.r.l., sono derivati danni a CIT S.p.A. e alle altre società del gruppo CIT, anche in relazione alla intervenuta revoca delle agevolazioni relative ai contratti di programma stipulati, danni che vengono portati in contro credito ex art. 146 L.F. e/o 2043 c.c.; - che, per quanto sopra riferito, le contestazioni del commissario straordinario non appaiono pretestuose e comunque meritano di essere verificate, a contraddittorio

pieno, in un giudizio di opposizione ex art. 98 L.F.; P.Q.M. - ammette i crediti dichiarati dall Arch. Taddeo con la domanda di ammissione in oggetto per credito privilegiato di lavoro subordinato dirigenziale per l importo, rettificato, di 170.105,09 al lordo ritenute, oltre rivalutazione e interessi, di cui 53.927,91 per TFR; - non ammette i crediti dichiarati dall Arch. Taddeo, nella misura di 1.959.327,84, con la domanda di ammissione in oggetto per l attività di responsabile unico dei contratti di programma; - non ammette i crediti dichiarati dall Arch. Taddeo, nella misura di 3.074.345,78, con la domanda di ammissione in oggetto per prestazioni professionali. 00192 Decontra S.r.l 0,00 4.578.295,62 0,00 0,00 0,00 0,00 4.578.295,62 Premesso- che nei confronti della CIT S.p.A. furono depositati istanze di fallimento a partire da maggio 2005;- che in data 8/3/2006 CIT S.p.A. fu posta in amministrazione straordinaria;- che in data 1/3/2006 (cioè pochi giorni prima dell ammissione alla procedura di a.s.) il Consiglio di amministrazione di CIT S.p.A. ratificò l operato dell amministratore delegato Arch. Taddeo;- che questa ratifica (che riguarda anche l attività svolta in qualità di c.d. responsabile unico dei contratti di programma e la condotta tenuta in relazione alla crisi del gruppo CIT dal 2004) è in sostanza atto dal quale Decontra S.r.l. e l Arch. Taddeo fanno derivare obbligazioni a carico di CIT S.p.A. e

amministrativo della CIT S.p.A. e delle altre società del gruppo CIT (da una parte) e nell organigramma amministrativo della Decontra S.r.l. (dall altra), fa legittimamente presumere una situazione di conflitto di interessi rilevante ex art. 2391 c.c.e/o 2394 c.c.; che CIT S.p.A., di cui l Arch. Taddeo era amministratore all epoca dei fatti, non ha rilevato contabilmente alcun debito (né ha appostato accantonamenti di bilancio) nei confronti di Decontra S.r.l. per le prestazioni indicate nella domanda di ammissione in oggetto - che Decontra S.r.l., con lettera 4/10/2005 inviata alla società di revisione Reconta, in pendenza delle istanze di fallimento nei confronti delle società del gruppo CIT ha dichiarato una situazione creditoria notevolmente inferiore e diversa rispetto a quella fatta valere con la domanda di ammissione in oggetto; P.Q.M. - non ammette i crediti dichiarati da Decontra S.r.l. con la domanda di ammissione in oggetto; - non si ammettano inoltre i crediti fatti valere dagli Arch. Taddeo, Pollicoro, Salvemini e Marseglia con la domanda di ammissione in oggetto, perché comunque manca la prova di un incarico diretto da parte di CIT S.p.A., anche in base a documentazione avente data certa opponibile alla procedura.

00285 Decontra S.r.l 0,00 765.546,20 0,00 0,00 0,00 0,00 765.546,20 Premesso - che nei confronti della CIT S.p.A. furono depositati istanze di fallimento a partire da maggio 2005; - che in data 8/3/2006 CIT S.p.A. fu posta in amministrazione straordinaria; - che in data 1/3/2006 (cioè pochi giorni prima dell ammissione alla procedura di a.s.) il Consiglio di amministrazione di CIT S.p.A. ratificò l operato dell amministratore delegato Arch. Taddeo; - che questa ratifica (che riguarda anche l attività svolta in qualità di c.d. responsabile unico dei contratti di programma e la condotta tenuta in relazione alla crisi del gruppo CIT dal 2004) è in sostanza atto dal quale Decontra S.r.l. e l Arch. Taddeo fanno derivare obbligazioni a carico di CIT S.p.A. e delle altre società del gruppo CIT; che questo atto, in quanto posto in essere nella indiscutibile conoscenza dello stato di insolvenza di dette società, è revocabile ex art. 67 L.F.; - che comunque la collocazione dell Arch. Taddeo nell organigramma amministrativo della CIT S.p.A. e delle altre società del gruppo CIT (da una parte) e nell organigramma amministrativo della Decontra S.r.l. (dall altra), fa legittimamente presumere una situazione di conflitto di interessi rilevante ex art. 2391 c.c.e/o 2394 c.c.; che CIT S.p.A., di cui l Arch. Taddeo era amministratore all epoca dei fatti, non ha rilevato contabilmente alcun debito (né ha appostato accantonamenti di bilancio) nei confronti di Decontra S.r.l. per le prestazioni indicate nella domanda di ammissione in oggetto - che Decontra S.r.l., con lettera 4/10/2005 inviata alla società di revisione Reconta, in pendenza delle istanze di fallimento nei confronti

delle società del gruppo CIT ha dichiarato una situazione creditoria notevolmente inferiore e diversa rispetto a quella fatta valere con la domanda di ammissione in oggetto; P.Q.M. - non ammette i crediti dichiarati da Decontra S.r.l. con la domanda di ammissione in oggetto; - non si ammettano inoltre i crediti fatti valere dagli Arch. Taddeo, Pollicoro, Salvemini e Marseglia con la domanda di ammissione in oggetto, perché comunque manca la prova di un incarico diretto da parte di CIT S.p.A., anche in base a documentazione avente data certa opponibile alla procedura. 00311 Unicredit Banca D'Impresa S.p.a 0,00 5.029.327,76 5.466.158,52 0,00 0,00 0,00 0,00 Si rinvia l'esame della domanda ad una prossima udienza di verifica. 00312 Unicredit Banca D'Impresa S.p.a 0,00 15.054.452,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Si rinvia l'esame della domanda ad una prossima udienza di verifica. 00313 Frantour s.a.s 0,00 0,00 9.576.005,06 0,00 0,00 7.136.957,37 2.439.047,69 La domanda viene ammessa in via chirografaria nella minor somma di euro 7.136.957,37. Vengono esclusi i seguenti importi: euro 1.204.551,03 per ulteriore sconto concesso da FRANTOUR come risulta dal saldo di euro 6.867.737,00 esposto nel fax FRANTOUR del 8/12/06; euro 450.583,00 in quanto la richiesta è fondata su un accordo di patronage debole del 8/11/02; la differenza per ricalcolo di interessi tenuto conto delle esclusioni di cui sopra. 00348 MPS Banca per l'impresa s.p.a. 0,00 0,00 628.605,33 0,00 0,00 0,00 0,00 Si rinvia l'esame della domanda ad una prossima udienza di verifica. TOTALE 0,00 31.209.898,95 15.670.768,91 0,00 244.179,27 7.153.309,22 13.304.635,71