POLIS FONDI IMMOBILIARI DI BANCHE POPOLARI SGR.p.A. CODICE ETICO E DI CONDOTTA. Novembre 2012



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POLIS FONDI IMMOBILIARI DI BANCHE POPOLARI SGR.p.A. CODICE ETICO E DI CONDOTTA Novembre 2012

Premessa 1. Il Codice etico aziendale contiene i principi di comportamento per la conduzione dell attività di impresa nel raggiungimento dei fini aziendali da parte dei collaboratori della Società, siano essi amministratori, dipendenti, consulenti interni od esterni, fornitori, clienti e vincola tutti coloro che operano nell interesse diretto o indiretto della Società stessa. 2. L osservanza di procedure mirate alla corretta conduzione degli affari e delle attività aziendali, una forte sensibilità al sistema dei controlli, un ambiente caratterizzato da integrità etica sono principi cardine per la Società, nonché presupposto di un efficace ed efficiente governo della stessa. 3. La Società ha provveduto a definire con chiarezza i poteri delle persone che rivestono funzioni di amministrazione, di direzione e di rappresentanza mediante il conferimento di opportune deleghe e la predisposizione di modelli organizzativi. 4. La Società - consapevole dei gravi pregiudizi che possono derivare da comportamenti non etici nella condotta degli affari, si impegna a diffondere il contenuto del presente Codice Etico per tutti i soggetti che intrattengono, a qualunque titolo, rapporti con la società, ai quali si chiede un comportamento in linea con i principi generali ivi esposti. 1. Etica dell attività di impresa 1. Tutti i soggetti posti ai vertici della Società (Amministratori, Direttore Generale, Dirigenti) così come le persone sottoposte alla loro direzione o controllo (quali, a titolo esemplificativo, dipendenti, collaboratori, eventuali promotori finanziari, ecc. ) e comunque tutti coloro che operano nell interesse della Società, perseguono i fini aziendali nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge e dei principi di onestà, correttezza ed integrità. 2. Tutte le azioni, operazioni e transazioni realizzate o poste in essere a vantaggio o nell interesse dell Azienda devono essere ispirate alla massima correttezza, alla completezza e alla trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l aspetto formale e sostanziale, alla chiarezza e verità nei riscontri, non solo contabili, secondo le norme vigenti e le procedure stabilite. 3. Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

4. Nello svolgimento dell attività di impresa tutti i soggetti di cui al 1, comma primo, del presente Codice, devono valutare ogni aspetto in modo completo, ivi comprese le problematiche etiche e giuridiche connesse allo svolgimento dell attività stessa. 5. Nei casi di dubbio sulla legittimità o sulla correttezza delle decisioni da assumere, i soggetti interessati devono richiedere assistenza al Direttore Generale, prima di assumere una decisione che, direttamente o indirettamente, sia posta in essere nell interesse dell Azienda o a suo vantaggio. 6. I rapporti tra i dipendenti, a tutti i livelli, sono improntati a criteri e comportamenti di correttezza, lealtà e reciproco rispetto. Tutti i collaboratori della Società devono impegnarsi a favorire lo sviluppo di condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona. 2. Rapporti con i clienti 1. Per clienti si intendono i soggetti investitori ed i soggetti collocatori dei servizi di investimento e dei prodotti finanziari della Società. 2. Tutti i soggetti che agiscono in via diretta o indiretta nell interesse della Società devono rapportarsi ai clienti secondo il più alto grado di disponibilità, rispetto e cortesia, nell ottica di un rapporto di collaborazione che garantisca il massimo livello di professionalità e soddisfazione degli interessi aziendali. 3. Nello svolgimento dell attività professionale, tutti i soggetti che agiscono in forma diretta o indiretta nell interesse della Società devono fornire ai clienti tutte le legittime informazioni richieste in modo completo, trasparente e veritiero e sono altresì tenuti a evitare le possibili situazioni di conflitto di interesse. Ove l interessato si trovi in una posizione di conflitto di interessi, deve renderla nota al Direttore Generale e al Responsabile della Funzione Compliance ed agire in modo da assicurare ai clienti trasparenza ed equo trattamento. 4. Tutti i soggetti che operano direttamente o indirettamente nell interesse della Società sono tenuti ad assicurare la riservatezza dei dati dei clienti in proprio possesso in conformità agli obblighi di legge e si impegnano a comunicare tali informazioni solo nei casi espressamente previsti dalle norme in vigore in vista dell adempimento del proprio incarico professionale.

3. Rapporti con i fornitori I fornitori vengono scelti nell interesse dell azienda massimizzando i vantaggi per l impresa nel rispetto dei principi di correttezza e delle pari opportunità per ogni fornitore. 4. Rapporti con le Istituzioni e con la Pubblica Amministrazione 1. Tutti coloro che operano direttamente o indirettamente nell interesse della Società devono tenere una condotta conforme alla legge e all etica e si impegnano nella collaborazione, al rigoroso rispetto ed alla scrupolosa osservanza delle prescrizioni e delle regole fissate dalle Istituzioni siano esse di natura pubblicistica o privatistica, dalle Autorità garanti, dagli Organi di vigilanza preposti al settore di attività dell Impresa nonché dagli Organi della Pubblica Amministrazione. 2. In particolare, per garantire la massima trasparenza dell operato della Società, tutti coloro che operano direttamente o indirettamente nell interesse della Società si impegnano a non ritardare, omettere od alterare qualsiasi legittima comunicazione richiesta dai soggetti sopra indicati. 5. Rapporti con i Partiti politici 1. La Società, e per essa coloro che operano in via diretta o indiretta nel suo interesse, non finanzia partiti politici o loro rappresentanti o candidati, né in territorio italiano né estero e si astiene altresì da qualsiasi condotta volta in modo diretto od indiretto ad influenzare o esercitare pressioni nei confronti di tali soggetti. 6. Regali, omaggi e benefici 1. Non è ammessa alcuna forma di regalo che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque volta ad acquisire trattamenti di favore. 2. In particolare è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici, o a loro familiari, che possa influenzare l indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio.

3. Tale norma concerne sia i regali promessi o offerti sia quelli ricevuti e per regalo si intende qualsiasi tipo di beneficio diretto o indiretto al soggetto che lo fa o lo riceve. 4. I regali offerti devono essere documentati in modo adeguato. 5. Coloro che ricevono regali rientranti nelle fattispecie non consentite, devono darne immediata comunicazione al Responsabile della funzione di controllo interno che ne valuta l appropriatezza ed, eventualmente, provvede, ove non abbia provveduto l interessato, a fornire informazioni al mittente in ordine alle politiche adottate dalla Società in materia di regali. 7. Sist e m a d ei Cont r o l l i Interni 1. Le attività di controllo interno vengono svolte da apposite funzioni indipendenti previste dalla normativa di settore (Compliance, Antiriciclaggio, Risk Management e Internal Audit) e sono volte a: a. controllare e valutare regolarmente l adeguatezza e l efficacia delle procedure adottate e delle misure adottate per rimediare ad eventuali carenze nell adempimento degli obblighi da parte della SGR (Compliance); b. presiedere al funzionamento del sistema di gestione del rischio della SGR verificandone il rispetto da parte dell intermediario e dei soggetti rilevanti (Risk Management); c. vigilare sull osservanza della normativa Antiriciclaggio e sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dei controlli antiriciclaggio posti in essere dalla SGR (Antiriciclaggio); d. esaminare e valutare l adeguatezza e l efficacia dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo della SGR (Internal Audit). 8. Obblighi di informazione 1. Tutti i soggetti che operano direttamente o indirettamente nell interesse della Società, qualora vengano a conoscenza di situazioni illegittime, eticamente scorrette o di situazioni che potrebbero essere anche solo potenzialmente foriere di attività illegali, devono informare tempestivamente il Direttore Generale ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione. 2. La mancata osservanza del dovere d informazione in esame sarà sanzionata secondo quanto previsto dal Codice di Autodisciplina Aziendale.

9. Procedimento disciplinare e sanzioni. 1. L organo competente a deliberare in merito alle infrazioni contestate è il Consiglio di Amministrazione. 2. Le procedure di contestazione delle infrazioni al presente Codice e di irrogazione delle sanzioni conseguenti avverranno nel rispetto della legge, del Codice di Autodisciplina della Società nonché di quanto stabilito da accordi e contratti di lavoro, ove applicabili, in materia di controdeduzioni e di diritto alla difesa da parte del soggetto a cui è contestata l infrazione. 3. Per quanto riguarda le infrazioni accertate a carico di soggetti terzi, la sanzione applicabile è la risoluzione del contratto. 10. Diffusione del Codice 1. La Società promuove la conoscenza del contenuto del presente Codice Etico e svolge opera di sensibilizzazione in ordine all importanza dei principi generali ivi contenuti. 2. La Società si impegna a dare ampia diffusione, anche mediante mezzi di posta elettronica, nonché del proprio sito internet al presente Codice etico.