X LEGISLATURA 221\ Seduta Martedì 28 giugno 2016

Documenti analoghi
Testo licenziato dalla Seconda Commissione e sottoposto al drafting

REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RATEIZZAZIONE DEI DEBITI TRIBUTARI E DELLE RELATIVE SANZIONI.

X LEGISLATURA 35/\ Seduta Giovedì 4 maggio 2017

X LEGISLATURA 48 A Seduta Giovedì 1 febbraio 2018

X LEGISLATURA 35" Seduta Giovedì 4 maggio 2017

X LEGISLATURA 71/\ Seduta Martedì 28 maggio 2019

X LEGISLATURA 34 A Seduta Martedì 28 marzo 2017

X LEGISLATURA 41" Seduta Giovedì 26 ottobre 2017

o. P. / #'#' Q/ p? #'.

X LEGISLATURA 57/\ Seduta Martedì 31 luglio 2018

X LEGISLATURA 22/\ Seduta Martedì 28 giugno 2016

~/zd(17/i~,çjf~àzad; dr~ C(f~di7~'ta

X LEGISLATURA 35" Seduta Giovedì 4 maggio 2017

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE DI TRIBUTI COMUNALI DOVUTI A SEGUITO DI ACCERTAMENTO

COMUNE DI SERRACAPRIOLA (Provincia di Foggia)

REGIONE CALABRIA REGOLAMENTO REGIONALE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE DI TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VITERBO

COMUNE DI TORRILE (Provincia di Parma)

X LEGISLATURA 57 A Seduta Martedì 31 luglio 2018

Rev. 0 del 25/03/2011 REGOLAMENTO PER LA DILAZIONE/SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI

COMUNE DI BUSALLA PROVINCIA DI GENOVA

COMUNE DI CESENA Settore Risorse Patrimoniali e Tributarie Servizio Tributi

COMUNE DI FOSSOMBRONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE DI TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI

COMUNE DI DECIMOMANNU

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RATEIZZAZIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

X LEGISLATURA 75" Seduta Giovedì 1 agosto 2019

Regolamento per l accertamento e la riscossione delle Entrate Tributarie Pag. 1

X LEGISLATURA 57/\ Seduta Martedì 31 luglio 2018

~/l~do ~9à:IfU:td'J d~ C{?add/U:b

~C:W4~!ltefP:CVudJ ~ ~~icb

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI PER IL PAGAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRA SETTORE SEGRETERIA ASSEMBLEA E AFFARI GENERALI. X LEGISLATURA 43^ Seduta Martedì 14 novembre 2017

X LEGISLATURA 10" Seduta Lunedì 31 agosto 2015

Comune di San Salvatore Telesino Provincia di Benevento. Regolamento per la concessione di dilazione di pagamento per imposte e tributi comunali

AREA SERVIZI FINANZIARI REGOLAMENTO COMUNALE PER L ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE ORDINARIE

X LEGISLATURA 42 A Seduta Lunedì 30 ottobre 2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. N.13 del 02/03/2017

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI PER IL PAGAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

COMUNE DI TAINO REGOLAMENTO

REGOLAMENTO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE NON TRIBUTARIE. Documento REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

X LEGISLATURA 59 A Seduta Venerdì 28 settembre 2018

DIRETTIVE PER LA RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DELLE ENTRATE (Delibera della Giunta Comunale n. 36 del 08/03/2013)

COMUNE DI TERNO D ISOLA PROVINCIA DI BERGAMO

CITTA DI LIGNANO SABBIADORO (Provincia di Udine)

1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

X LEGISLATURA 141\ Seduta Martedì 22 dicembre 2015

REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE ORDINARIE

Determinazione Dirigenziale n. 164 del 14/02/2011. Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 1 del 08/02/ SERVIZIO - UNICO DELLA RISCOSSIONE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI DILAZIONI E/O RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA

Comune di Vanzago Città Metropolitana di Milano

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. del )

REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 15 DICEMBRE 2015, N. 27 E 30 DICEMBRE 2015, N. 32. Approvata dal Consiglio regionale

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (GENTILONI SILVERI) e dal Ministro dell economia e delle finanze (PADOAN)

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI. Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

Regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO

REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE DEI DEBITI TRIBUTARI E DI ALTRA NATURA

COMUNE DI PERUGIA. Regolamento per la definizione agevolata della Tassa sui rifiuti (TARI)

IL PRESIDENTE. visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;

RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRA TRIBUTARIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

I. Rateizzazione automatica entro l anno solare

COMUNE DI LOREGGIA PROVINCIA DI PADOVA

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA REGIONE p r o m u l g a

Legge di semplificazione 2016

Art. 1 Oggetto. Art. 2 Affidamento delle attività di liquidazione, riscossione, contabilizzazione, controllo e applicazione sanzioni

CITTA DI ALCAMO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

REGOLAMENTO SULLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DI ENTRATE OGGETTO DI INGIUNZIONE FISCALE

X LEGISLATURA 41/\ Seduta Giovedì 26 ottobre 2017

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RATEIZZAZIONI APPLICABILI AI DEBITI PER IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI E DEBITI DI NATURA NON TRIBUTARIA

COMUNE DI GAETA (Provincia di Latina) REGOLAMENTO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI PER IL PAGAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabile ai debiti di natura tributaria

COMUNE DI PUTIGNANO - Provincia di Bari -

REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE ORDINARIE. Art. 1 Oggetto TITOLO I ENTRATE COMUNALI. Art.

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE PATRIMONIALI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI

COMUNE DI FRASSINO PROVINCIA DI CUNEO

X LEGISLATURA 20" Seduta Martedì 19 aprile 2016

COMUNE DI VICOPISANO

IL CONSIGLIO COMUNALE

CITTA DI GALLIPOLI (Provincia di Lecce) Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Art. 1 (Ricorso al mercato finanziario)

REGIONE LAZIO. 11/04/ prot. 214 GIUNTA REGIONALE STRUTTURA PROPONENTE. OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: ASSESSORATO PROPONENTE

X LEGISLATURA 24 A Seduta Lunedì 1 agosto 2016

COMUNE di SAN GIORGIO JONICO

Comune di Isola delle Femmine PROVINCIA DI PALERMO


Tab. 2 - Alcune caratteristiche delle leggi finanziarie per il 2003 o, se approvate entro il , per il 2004

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI DILAZIONI E/O RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA COMMERCIALE

Regolamento. per la definizione agevolata delle entrate non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento

COMUNE DI GENOLA PROVINCIA DI CUNEO C.A.P P.IVA: Via Roma, 25 Tel Fax

SERVIZIO FINANZIARIO UFFICIO TRIBUTI REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI DERIVANTI DALL OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

COMUNE DI SCALEA. Approva. REGOLAMENTO CONDONO TRIBUTARIO Il Consiglio Comunale. Vista la proposta di deliberazione;

REGOLAMENTO. ACCERTAMENTO CON ADESIONE (art. 59, comma 1, lettera m, D.Lgs. N. 446/97 - D.Lgs. N. 218/97)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RATEIZZAZIONI PER IL PAGAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

****** TRIBUTI E CATASTO TARSU DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N / 2014

Transcript:

; X LEGISLATURA 221\ Seduta Martedì 28 giugno 2016 Deliberazione n. 121 (Estratto del processo verbale) OGGETTO: Legge regionale Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni. Presidente: Nicola Irto Consigliere - Questore: Giuseppe Neri Segretario: Maria Stefania Lauria Consiglieri assegnati 31 Consiglieri presenti 18, assenti 13... omissis... Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i quattro articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito - presenti e votanti 18, a favore 18 -, ne proclama il risultato: "II Consiglio approva" IL PRESIDENTE f.to: Irto... omissis... IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri IL SEGRETARIO f.to Lauria E' conforme all'originale. Reggio Calabria, 4 luglio 2016.~, ' I (Avv.

Allegato alla deliberazione n. 121 del 28 giugno 2016 X LEGISLATURA LEGGE REGIONALE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RATEIZZAZIONE DEI DEBITI TRIBUTARI E DELLE RELATIVE SANZIONI Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 28 giugno 2016. Reggio Calabria, 1 luglio 2016 IL PRESIDENTE P

RELAZIONE Per venire incontro alle esigenze dei contribuenti in difficoltà, la presente proposta di legge intende riformare il sistema di rateizzazione dei debiti tributari, previsto dagli artt. 43 e 44 della legge regionale 12 giugno 2009 n.19 e dall'art.16 (Rateizzazioni e dilazioni di pagamento) del regolamento 23 marzo 2010, n. 2 (Regolamento di attuazione della L.R. 4 febbraio 2002, n. 8 ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria). I tributi regionali sono così suddivisi: TASSA AUTO (Tassa automobilistica); Le tasse di concessione regionale che sono relative alle seguenti categorie: - farmacie laboratori di analisi gabinetti di diagnostica strumentale ambulatori veterinari rx veterinari ambulatori ambulanze cure fisiche di ogni specie rx dentisti ambulatori odontoiatrici ambulatori radiologi case di cura struttura ricettiva alberghiera affitta camere-alberghi diurni esercizi di ristorazione alberghi e oste!li per la gioventù campeggi villaggi turistici - villaggi-camping case per ferie case ed appartamenti per vacanze agriturismo agenzie di viaggio agenzie di viaggio con succursale permesso ricerche acque minerali e termali concessioni giacimenti acque minerali e termali concessione coltivazione cave e torbiere concessioni sciovie, slitte e altri mezzi di trasporto a fune contributo sorveglianza trasporti urbani; ARISGAN (Addizionale Regionale all'imposta di consumo di gas naturale); TSOO (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) IRBA (Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (Olgs 398/90); 1

IRCOBDEM (Imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio I marittimo); ARCUAP (Addizionale regionale sui canoni per le utenze acque); IRPEF e IRAP (Maggiorazione Irap e addizionale Irpef). Il vigente sistema di rateizzazione, infatti, non risulta adeguato all'attuale contesto socioeconomico del territorio, in quanto prevede la possibilità di accesso al beneficio per i soli debiti superiori ai 2.000 euro e senza differenziazioni legate alle fasce di reddito del nucleo familiare, al numero di componenti dello stesso e alle fasce di debito. La presente proposta di legge, pur mantenendo gli elementi a tutela delle ragioni creditorie dell'ente (individuabili nella previsione di forme di garanzia a corredo delle istanze riguardanti debiti sopra i 35.000 euro e nella previsione dell'obbligo di riscossione coattiva in caso di mancato adempimento del debitore), adegua l'istituto alle esigenze dei contribuenti, aumentando le possibilità di riscossione delle poste creditorie dell'ente. La proposta di legge consta di quattro articoli. Il primo articolo, composto da dieci commi, definisce le modalità e i termini per accedere alle rateizzazioni dei debiti derivanti dal mancato versamento dei tributi regionali e delle relative sanzioni. Il secondo articolo abroga tutte le disposizioni di legge o regolamenti regionali in contrasto con la presente proposta di legge. Il terzo articolo riguarda le disposizioni finanziarie con la clausola di invarianza della spesa a carico del Bilancio della Regione Calabria ed il quarto articolo stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. RELAZIONE TECNICO- FINANZIARIA I La presente proposta di legge non genera oneri finanziari a carico del bilancio regionale, in termini di nuove o maggiori spese e minori entrate. Infatti, le disposizioni in esame apportano modifiche che interessano le procedure amministrative per la concessione da parte della Regione della rateizzazione dei debiti tributari su istanza dei contribuenti, persone fisiche e/o giuridiche, che si trovano in particolari difficoltà economiche. Dal punto di vista statistico, si rileva che nel 2014 e 2015 sono stati emessi awisi tributari per poco meno di 220 milioni di euro,di cui 210 milioni per le sole tasse automobilistiche, con un tasso di riscossione dei tributi gestiti direttamente dalla Regione pari al 13% degli awisi tributari emessi. In base ad alcune proiezioni su base statistica, si stima che gli awisi di giugno del corrente anno saranno circa 350.000, interesseranno circa 800.000 veicoli ed il totale accertato ammonterà ad euro 210.000.000. Sì stima che la dilazione di pagamento dei tributi da parte dei contribuenti beneficiari avrà un impatto finanziario a valere sul bilancio regionale in termini di maggiori entrate accertate, migliorando di fatto gli equilibri di finanza pubblica, 2

ed aumentando di conseguenza anche il tasso di riscossione dei tributi regionali. Stante l'assenza di nuovi o maggiori oneri fjnanziari, l'articolo 3 rubricato "disposizioni finanziarie" reca al comma 11a clausola di invarianza finanziaria. Inoltre, al fine di scongiurare il rischio che dall'attuazione della presente legge possano verificarsi eventuali scostamenti delle entrate rispetto alle previsioni a seguito di apposito monitoraggio da parte della Giunta regionale, il comma 2 del medesimo articolo 3 introduce la clausola di salvaguardia, demandando all'esecutivo regionale il compito di adottare le misure correttive idonee a far fronte a tali scostamenti ed assicurare pertanto il rispetto degli equilibri di finanza pubblica. conforme all'originale. Reggio Calabria, 4 luglio 2016 3

Art 1 (Disposizioni in materia di rateazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni) 1. A seguito del ricevimento di un awiso di accertamento, il contribuente che si trovi in condizioni economiche disagiate, definite con deliberazione della Giunta regionale, può, su istanza, essere autorizzato al pagamento in forma rateizzata del debito tributario accertato o derivante dall'avvenuta irrogazione di una sanzione amministrativa tributaria comprensivo di sanzioni, interessi e oneri accessori. 2. Il numero massimo di rate mensili è fissato in settantadue. 3. Nel caso di persone fisiche la rateazione è concessa, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, dal dirigente competente in materia di tributi, secondo fasce di reddito del nucleo familiare, in relazione al numero di componenti dello stesso e secondo fasce di debito, definite con deliberazione della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente. 4. Nel caso di organizzazioni, con o senza personalità giuridica, in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la rateazione è concessa dal dirigente competente in materia di tributi, secondo fasce di reddito e di debito definite con deliberazione della Giunta regionale entro trenta giomi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente. 5. Il debitore deve presentare istanza di rateazione, corredata da idonee forme di garanzia per i debiti superiori a trentacinquemila euro, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto di accertamento a pena di decadenza, allegando copia della documentazione attestante il reddito di cui al comma 3 o la situazione di obiettiva difficoltà di cui al comma 4. 6. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano, a partire dalla seconda rata, gli interessi al tasso legale vigente al momento della presentazione dell'istanza.. 7. La rateazione non è accordata qualora l'importo complessivamente dovuto in base all'atto impositivo sia pari o inferiore a duecento euro per le persone fisiche e a ottocento euro per le organizzazioni. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale l'importo di cui al periodo precedente è determinato in seicento euro. 8. In caso di omesso pagamento di un numero di rate pari ad un decimo del numero di rate complessivo, anche non esecutive, la struttura competente invia avviso di decadenza dal beneficio con conseguente obbligo del debitore di estinguere il debito residuo entro il termine di sessanta giorni dall'awenuta notifica dell'awiso di decadenza stesso, prorogabile a novanta giorni sulla base di una richiesta motivata in ordine alle ragioni del mancato pagamento, inviata alla struttura competente che deve rispondere entro i successivi quarantacinque giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i quali la richiesta si intende 4

accettata. Se entro tale termine il debitore non ha effettuato il pagamento, il debito residuo è iscritto a ruolo per il suo recupero coattivo, fatto salvo l'esito positivo della preventiva escussione delle forme di garanzia presentate per i debiti superiori ai trentacinquemila euro. 9. AI contribuente decaduto dal beneficio della rateazione non può essere concessa una successiva rateazione prima del decorso del termine di ventiquattro mesi dalla data di decadenza. 10. La disposizione di cui al comma 9 si applica anche ad istanze di rateazione presentate dal contribuente decaduto dal beneficio per anni d'imposta e tributi regionali diversi. Art. 2 (Abrogazioni) 1. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge e di regolamenti regionali in contrasto con la presente legge. Art. 3 (Disposizioni finanziarie) 1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. 2. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni delle entrate di cui all'articolo 1, la Giunta regionale prowede con atto amministrativo alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte nella Missione U.01, Programma U.01.01 "Organi Istituzionali" dello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario della Regione Calabria per gli anni 2016-2018. 3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di accompagnamento di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Art. 4 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC). 5