Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turisticovenatorie della provincia di gorizia.



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Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turisticovenatorie della provincia di gorizia. I N D I C E FONTI TITOLO I NORME GENERALI TITOLO II AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE TITOLO III AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI F O N T I Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico venatorie (art. 16 della Legge 11/2/1992, n. 157). 1) Le Regioni, su richiesta degli interessati e sentito l ISPRA, entro i limiti del 15% del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono: a) autorizzare, regolamentandola, l istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto. b) Autorizzare, regolamentandola, l istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l immissione e l abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento. 2) Le aziende agri-turistico-venatorie devono: essere preferibilmente situate nei territori di scarso interesse faunistico; coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dimesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento CEE n. 1094/88. 3) le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali. 4) l esercizio dell attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della Legge 157/92 con l esclusione dei limiti di cui all art. 12, comma 5. Legge regionale 17/7/1996, n. 24 Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere. Funzioni delle Province (art. 5, comma 2, lettera a) della L.R. 6.3.2008, n. 6). Disposizioni generali per le aziende venatorie (art. 22 della L.R. 6.3.2008, n. 6). Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie (art. 23 della L.R. 6/3/2008, n. 6). Formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori (art. 29, commi 1 e 3, della L.R. 6/3/2008, n. 6). Adempimenti delle Aziende faunistico-venatorie (Atto di indirizzo per la gestione faunisticovenatoria 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012). Le Aziende faunistico-venatorie sono tenute agli stessi adempimenti previsti per le Riserve di caccia, tranne che all adozione del regolamento. La caccia alla fauna stanziale nelle Aziende faunistico-venatorie può essere esercitata solo sulle specie per le quali vi sia un piano di abbattimento approvato dall Amministrazione regionale.

Adempimenti delle Aziende agri-turistico-venatorie (Atto di indirizzo per la gestione faunisticovenatoria 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012). Le aziende agri-turistico-venatorie sono tenute solo a predisporre annualmente una relazione consuntiva da sottoporre alla ratifica del distretto nei termini temporali stabiliti per le Riserve di caccia. L.R. 23/4/2007 n. 9 Norme in materia di risorse forestali. DIRETTIVA 92/43/CEE DEL CONSIGLIO del 21 maggio 1992 Relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio europeo del 21 maggio 1992, relativa alla "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche", comunemente denominata Direttiva "Habitat". D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Nota esplicativa del Servizio tutela ambienti naturali e fauna della Regione Friuli-Venezia Giulia prot. n. 63030 dd. 2/9/2009 Tesserino regionale per cacciatori non residenti in Friuli-Venezia Giulia. TITOLO I NORME GENERALI ART. 1 FINALITA Il presente Regolamento disciplina le condizioni e le modalità di rilascio, di rinnovo e di revoca delle autorizzazioni alle aziende faunistico-venatorie e alle aziende agri-turistico-venatorie e stabilisce gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività all interno delle stesse. Vengono fissate altresì le tipologie delle delimitazioni e le caratteristiche delle recinzioni. ART. 2 - REQUISITI I requisiti generali per l istituzione ed il rinnovo delle aziende venatorie sono quelli indicati agli artt. 22 e 23 della L.R. 6/3/2008 n. 6, e successive modificazioni e integrazioni. ART. 3- AUTORIZZAZIONE La Provincia di Gorizia autorizza, su richiesta degli interessati, l istituzione e il rinnovo di aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro e di aziende agri-turistico-venatorie. In caso di rinnovo l istanza deve essere presentata dal legale rappresentante dell azienda venatoria almeno tre mesi prima della scadenza della precedente autorizzazione. L autorizzazione deve essere rilasciata per un periodo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci decorrenti dalla data dell autorizzazione. La durata è determinata in considerazione dei programmi di gestione faunistico-venatoria e di miglioramento ambientale adottati dall azienda venatoria. Costituisce motivo di merito per la durata dell autorizzazione, la quantità e la qualità dei miglioramenti ambientali adottati nonché l utilizzo di coltivazioni biologiche. Costituisce invece motivo di diniego dell autorizzazione o di limitazione della durata, la presentazione di un programma carente nell adozione dei miglioramenti ambientali e comunque degli elementi che consentano un adeguata gestione faunistico-venatoria. Allo scopo di valutare i programmi presentati, la Provincia nominerà la commissione di valutazione indicato al successivo art. 9. L autorizzazione deve indicare i dati del titolare dell azienda e del legale rappresentante, la superficie, il perimetro e le eventuali condizioni alle quali è subordinata. Dovrà essere altresì corredata di un programma di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale al fine di garantire l obiettivo del miglioramento ambientale e faunistico. L autorizzazione deve essere resa nota a terzi nelle forme previste dalle legge. Ferme restando le percentuali previste dalla L.R. 6/2008, è autorizzata l istituzione di aziende

faunistico-venatorie secondo l ordine di presentazione delle domande. ART. 4 - LEGALE RAPPRESENTANTE Il legale rappresentante dell azienda venatoria deve iscriversi nell Elenco dei dirigenti venatori. L iscrizione avviene dopo il superamento dell esame finale del corso di formazione per dirigenti venatori. La mancata iscrizione nell Elenco dei dirigenti venatori a seguito, sia della non partecipazione al primo corso utile dalla nomina organizzato dalla Provincia di Gorizia, sia del non superamento dell esame finale, comporta la revoca dell autorizzazione rilasciata all Azienda venatoria che dovrà procedere a presentare una nuova istanza di concessione entro dieci giorni dalla data di decadenza. Per una sola volta può essere ripresentata l istanza dallo stesso legale rappresentante che non ha ottenuto l iscrizione nell elenco dei dirigenti venatori per le motivazioni sopra indicate. La Provincia di Gorizia può concordare con le altre Province della Regione l organizzazione di corsi congiunti. ART. 5- CONFINI E TABELLAZIONE I confini delle aziende venatorie sono delimitati, a cura delle stesse aziende, con tabelle di colore giallo, esenti da tasse, delle dimensioni di cm 30 x cm. 40, recanti in colore nero la denominazione dell azienda venatoria. Le tabelle devono essere collocate lungo il perimetro dell azienda ad un altezza superiore a 2 metri rispetto al livello del terreno e ad una distanza di m. 100 l una dall altra e comunque in modo che le stesse siano visibili tra loro e che da ogni tabella si possano vedere le due contigue. In presenza di terreni delimitati da corsi o specchi d acqua, le tabelle possono essere collocate anche su galleggianti emergenti almeno di cm. 50 sul livello dell acqua. Nel caso di terreni delimitati dal mare, come nel caso di un isola, le tabelle possono essere collocate anche all interno purchè chiaramente visibili dal mare. I confini dell azienda venatoria sono quelli determinati catastalmente. Si prescinde dall obbligo della tabellazione nel caso di terreni inaccessibili o posti al confine di Stato. In tal caso deve essere notificato alle Riserve di caccia confinanti l esatto perimetro dell azienda. I territori che, per qualunque motivo, cessano di far parte dell azienda venatoria sono inclusi nella riserva di caccia confinante purchè appartenente allo stesso Comune (dei terreni). ART. 6 - TASSA DI CONCESSIONE REGIONALE Per la costituzione e per il rinnovo di aziende venatorie è necessario pagare una tassa annuale di concessione regionale per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie agro-silvo-pastorale. L importo della tassa di concessione è fissato e aggiornato annualmente con decreto del Presidente della Regione. Il versamento della tassa di concessione è effettuato, entro il 31 marzo di ogni anno, sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione Friuli-Venezia Giulia. Per pagamenti effettuati successivamente a tale data si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente (attualmente art. 31, commi 4, 4bis e 4ter della L.R. 6/2008). ART. 7 SPAZI NATURALI PERMANENTI, PRATO E PRATO PASCOLO Sino all adozione del PFR le aziende venatorie devono destinare: una superficie non inferiore al 22% del comprensorio dell azienda a spazi naturali permanenti (in pianura). una superficie non inferiore al 5% del comprensorio dell azienda a prato ovvero a prato pascolo (in zona montana). Definizioni ai fini dell applicazione del presente regolamento: a) spazi naturali permanenti, si intendono le zone del territorio aziendale occupate da boschi, boschetti o siepi alberate e cespugliate e, altresì, le zone destinate a prati stabili o a prati pascolo e a zone umide, a vigneti e a frutteti e le colture a perdere. I medicai e i pioppeti inerbiti e sfalciati possono contribuire alla formazione dello spazio naturale permanente nella misura massima dell 8% dell azienda;

b) boschi, cioè terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia un estensione superiore a mq. 2.000, larghezza media superiore a m. 50, altezza media superiore a m. 5 e copertura arborea superiore al 20% dell intera superficie del bosco; c) boschetti, cioè l insieme delle formazioni vegetali di origine naturale o artificiale costituite da specie arboree con la presenza eventuale di specie arbustive, che abbia un estensione inferiore a mq. 2.000, larghezza media superiore a m. 10, altezza media superiore a m. 5 e copertura arborea superiore al 20% dell intera superficie del boschetto; d) siepi alberate, cioè una piantagione lineare di essenze arbustive e/o arboree di lunghezza non inferiore a m. 50, avente uno sviluppo in altezza superiore a m. 5 e in larghezza a m. 3; e) siepi cespugliate, cioè una piantagione lineare di essenze arbustive e/o arboree di lunghezza non inferiore a m. 5, avente uno sviluppo in altezza non inferiore a m. 2,5; f) cespuglio carsico, cioè un insieme di formazioni arbustive di lunghezza non inferiore a m. 5, avente uno sviluppo in altezza non inferiore a m. 2,5; g) prato stabile, cioè una formazione erbacea polifita che viene mantenuta tale esclusivamente attraverso lo sfalcio e l eventuale concimazione che non deve essere comunque eccessiva; h) prato pascolo, cioè l insieme di specie foraggiere appartenenti prevalentemente alla famiglie delle leguminose e delle graminacee che viene mantenuto tale con il pascolamento ed in parte con lo sfalcio; i) zone umide, sono le superfici occupate da bacini naturali o semi-naturali di acqua stagnante o salmastra o da sorgenti naturali di acque freatiche o artesiane, inclusa una fascia perimetrale inerbita con eventuale presenza di alberi e/o arbusti; j) colture a perdere, sono le colture la cui produzione non può essere raccolta. Interessa superfici di contenute dimensioni, destinate esclusivamente al miglioramento dell alimentazione e della riproduzione della fauna selvatica. In queste superfici non è consentito l uso di pesticidi ed erbicidi. I medicai e le colture a perdere devono essere mantenuti per tutta la durata dell autorizzazione anche su terreni diversi dell azienda. Nei vigneti e frutteti destinati alla formazione dello spazio naturale permanente non è consentito l uso di fitofarmaci appartenenti alla 1^ classe tossicologica, né diserbanti e dissecanti. Sono auspicabili sistemi di coltivazione biologica e di lotta integrata e guidata. In tali appezzamenti deve essere mantenuta inerbita almeno il 50% della superficie. Le superfici agricole improduttive sono considerate spazi naturali permanenti qualora siano riconducibili alle fattispecie indicate ai punti b) c), d), e), f) e g). Non possono essere conteggiati nelle percentuali obbligatorie di cui all art. 22, comma 3, L.R. 6/2008, gli spazi naturali permanenti o i terreni destinati a prato/prato pascolo compresi nei fondi inclusi coattivamente nell azienda faunistico-venatoria. ART. 8 - INTERVENTI IN AREE DI CUI ALLA RETE NATURA 2000 La conservazione della biodiversità esistente deve essere un principio contenuto nei programmi di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale allegati alle domande di rilascio e rinnovo delle aziende faunistico-venatorie. Per tale motivo gli interventi ricadenti in aree Natura 2000 devono essere sottoposti a valutazione d incidenza e devono tenere conto dei piani di gestione previsti per tali aree. In tali aree la Provincia non autorizza l istituzione di aziende agri-turistico-venatorie ai fini della tutela degli ecosistemi di cui alla Direttiva Habitat e alla Direttiva Uccelli. ART. 9 - RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE La Provincia provvede a rilasciare l autorizzazione all istituzione di aziende venatorie a conclusione dell istruttoria che prevede, tra l altro, l acquisizione dei pareri previsti da parte dell ISPRA e del Comitato faunistico regionale e del Comune, ove necessario. La Provincia provvede altresì a rilasciare l autorizzazione al rinnovo di aziende venatorie a conclusione della relativa istruttoria.

La Provincia nominerà, con atto del Dirigente della Direzione sviluppo territoriale e ambiente, una commissione di valutazione, composta da personale dell Ufficio gestione faunistico-venatoria ed eventualmente da esperti esterni di provata capacità ed esperienza, con la funzione di esaminare la documentazione presentata, anche in ordine alle linee guida ed ai pareri ricevuti dall ISPRA (Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale) e dai competenti Uffici regionali, e valutare il programma di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale, determinante quest ultimo la durata dell autorizzazione. Almeno un membro della Commissione dovrà essere in possesso del titolo di studio di cui agli artt. 12 e 18, lettera g). ART. 10 OBBLIGHI GENERALI Le Aziende venatorie devono: presentare alla Provincia, entro il 30 aprile di ogni anno, la relazione annuale, in coerenza con il programma presentato al momento della richiesta della concessione, contenente: a) descrizione degli interventi di recupero e valorizzazione ambientale realizzati nell'anno precedente; b) eventuali proposte di nuovi interventi utili all incremento delle specie presenti. La relazione annuale viene esaminata dalla Provincia entro 60 giorni dalla data di presentazione. La Provincia provvede a valutare il documento ricevuto tramite la commissione di valutazione di cui al precedente articolo e all approvazione o alla reiezione del documento con conseguente eventuale revoca dell autorizzazione rilasciata. Può essere altresì autorizzata, per una sola volta ed a seguito di motivata istanza, una rimodulazione del programma di interventi originariamente previsto, allo scopo di consentire all azienda di realizzare gli interventi già proposti. prevedere anche interventi di conservazione e/o di eventuale ripristino dell habitat, se il loro territorio comprende almeno 100 ettari con caratteristiche palustri. In tal caso il piano di assestamento e miglioramento ambientale deve contenere interventi quali: o creazione di canali sussidiari di convoglio e di scolo delle acque; o controllo degli inquinamenti e dello sviluppo della vegetazione; o ripulitura dei fondali per il mantenimento di un livello medio delle acque favorevole agli uccelli acquatici e limicoli; o creazione di invasi per i periodi di siccità; o realizzazione di apprestamenti per favorire la nidificazione; o risemina della vegetazione sommersa e ripariale. provvedere al versamento delle tasse annuali di concessione regionale di cui alla L.R. 6/2008. provvedere al posizionamento ed alla verifica delle tabelle di cui all art. 5 del presente Regolamento. attenersi a tutte le disposizioni indicate nell autorizzazione della Provincia. TITOLO II AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE ART. 11 - DEFINIZIONE Per azienda faunistico-venatoria, senza fini di lucro, si intende il complesso dei beni organizzati da uno o più soggetti che conferiscono i loro terreni al fine di ripristinare o migliorare l ambiente naturale, di proteggere e incrementare la fauna e goderne l utilizzo a scopo venatorio. L azienda faunistico-venatoria può essere: o individuale, quando è gestita da persona fisica o giuridica, unica titolare dei terreni; o associata, quando è gestita da più titolari che riuniscono i loro terreni al fine di goderne l utilizzo a scopo di caccia. ART. 12 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La domanda di istituzione/rinnovo deve essere presentata all Ufficio gestione faunistico-venatoria della Provincia di Gorizia e deve necessariamente contenere tutti gli elementi necessari ad identificare chiaramente l Azienda, quali la proprietà e la tipologia di azienda venatoria, i dati relativi al legale rappresentante, la superficie interessata e l esatto perimetro.

A corredo della domanda deve essere presentata e sottoscritta dal legale rappresentante, la seguente documentazione: a) individuazione del legale rappresentante ed indicazione dei poteri ad esso attribuiti. A tal fine dovrà essere presentata copia dello statuto dell azienda o altra idonea documentazione; b) atto costitutivo dell azienda da parte dei proprietari o conduttori conferenti i terreni (solo in caso di azienda venatoria associata); c) elenco dei terreni facenti parte dell azienda, nel quale devono essere riportati i numeri catastali con a fianco di ciascuno la superficie e la tipologia; d) elenco dei terreni compresi nel perimetro dell azienda venatoria da includere coattivamente nell azienda stessa, riportante i numeri catastali, la superficie e il nominativo dei proprietari/conduttori (in caso di azienda venatoria associata); e) carta topografica in scala 1:25.000 con la delimitazione dei confini aziendali; f) planimetria catastale scala almeno 1:10.000 dell Azienda venatoria indicante i confini dell azienda, i numeri catastali dei terreni che la costituiscono, gli spazi naturali permanenti ed i fondi inclusi coattivamente; g) programma pluriennale di miglioramento faunistico e gestione venatoria nonché di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale. La valutazione di tale strumento determinerà la durata del rilascio dell autorizzazione o, se del caso, del diniego della stessa. Detto programma deve essere predisposto e sottoscritto da un esperto laureato in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: - scienze naturali; - scienze agrarie; - scienze forestali; - scienze biologiche; - scienze della produzione animale; - scienze ambientali; - medicina veterinaria; - scienze animali; - lauree equipollenti. Nel caso di rinnovo la domanda deve essere presentata almeno tre mesi prima della scadenza della precedente autorizzazione. ART. 13 - OBBLIGHI Le Aziende faunistico-venatorie devono: presentare alla Provincia, entro il 30 aprile di ogni anno, la relazione annuale, in coerenza con il programma presentato al momento della richiesta della concessione contenente: a) descrizione degli interventi di recupero e valorizzazione ambientale realizzati nell'anno precedente; b) eventuali proposte di nuovi interventi utili all incremento delle specie faunistiche; La relazione annuale viene esaminata dalla Provincia entro 60 giorni dalla data di presentazione. La Provincia provvede a valutare il documento ricevuto tramite la commissione di valutazione di cui all art. 9 del presente Regolamento e all approvazione o alla reiezione del documento con conseguente eventuale revoca dell autorizzazione rilasciata. Può essere altresì autorizzata, per una sola volta ed a seguito di motivata istanza, una rimodulazione del programma di interventi originariamente previsto. prevedere anche interventi di conservazione e/o di eventuale ripristino dell habitat, se il loro territorio comprende almeno 100 ettari con caratteristiche palustri. In tal caso il piano di assestamento e miglioramento ambientale deve contenere interventi quali: o creazione di canali sussidiari di convoglio e di scolo delle acque; o controllo degli inquinamenti e dello sviluppo della vegetazione; o ripulitura dei fondali per il mantenimento di un livello medio delle acque favorevole agli uccelli acquatici e limicoli;

o creazione di invasi per i periodi di siccità; o realizzazione di apprestamenti per favorire la nidificazione; o risemina della vegetazione sommersa e ripariale; trasmettere anche alla Provincia copia dei censimenti annuali delle specie faunistiche, dei piani di prelievo venatorio e dei consuntivi annuali di gestione faunistico-venatoria, negli stessi tempi e modi indicati nella normativa vigente; trasmettere alla Provincia, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sugli utili di gestione faunistico-venatoria. Gli utili sono investiti in progetti di miglioramento; trasmettere alla Provincia, entro il 30 aprile di ogni anno, copia del registro dei permessi e degli inviti riferito all annata venatoria precedente e copia di tutti i verbali di lancio di fauna selvatica effettuati nell annata venatoria precedente corredati questi ultimi dalla relativa certificazione sanitaria; provvedere al versamento delle tasse annuali di concessione regionale di cui alla L.R. 6/2008 e darne immediata comunicazione alla Provincia; provvedere al posizionamento ed alla verifica delle tabelle di cui all art. 5 del presente Regolamento; attenersi a tutte le disposizioni indicate nell autorizzazione della Provincia; nelle aziende faunistico-venatorie è consentito immettere o liberare fauna selvatica dal 1 febbraio fino al 31 agosto di ogni anno. Tali liberazioni possono avvenire previa comunicazione scritta di almeno 15 giorni all Ufficio competente della Provincia. Un tanto al fine di consentire al personale del Corpo di Polizia locale della Provincia di Gorizia di essere presente, a campione, alle immissioni o liberazioni. Dell avvenuto intervento viene redatto verbale che viene trasmesso all Ufficio competente sopra indicato. ART. 14 - REVOCA DELL AUTORIZZAZIONE Si procederà alla revoca dell autorizzazione: in caso di mancata iscrizione nell elenco dei dirigenti venatori a seguito della non partecipazione al primo corso utile organizzato dalla Provincia di Gorizia a decorrere dalla data di nomina del legale rappresentante, ed altresì a seguito del mancato superamento dell esame finale. In questo caso l azienda venatoria deve presentare alla Provincia una nuova istanza di concessione ed individuare un nuovo legale rappresentante. Il legale rappresentante che non ha ottenuto l iscrizione nell elenco dei dirigenti venatori per le motivazioni sopra indicate può ripresentare l istanza per una sola volta; per non aver versato la tassa di concessione regionale entro i termini previsti dalla normativa vigente; per il mancato rispetto del programma pluriennale di cui al comma 2 dell art. 23 della L.R. 6/3/2008 n. 6. La relazione annuale prevista all art. 13 del presente Regolamento consente la verifica di tale adempimento; per il mancato rispetto delle disposizioni di cui all art. 13 del presente Regolamento; in caso di violazione alle disposizioni previste nell autorizzazione della Provincia. ART. 15 CAMBIO DI INTESTAZIONE DELLA TITOLARITA La titolarità dell azienda faunistico-venatoria è trasmissibile sia per atto tra vivi che per successione. Entro quattro mesi dal trasferimento per atto tra vivi ed entro otto mesi dalla morte del proprietario, i nuovi titolari o gli eredi sono tenuti a comunicare il passaggio di proprietà all Ufficio gestione faunistico-venatoria della Provincia. Qualora il passaggio di proprietà riguardi solo una parte dei terreni costituiti in azienda faunistico-venatoria, in modo che i fondi alienati vengano ad appartenere a più titolari, l azienda faunistico-venatoria deve essere trasformata da individuale ad associata. Se la variazione della proprietà avviene a favore di più comproprietari, l azienda può mantenere la caratteristica individuale se gli acquirenti si costituiscono in società. La nomina del nuovo rappresentante legale dell azienda deve essere comunicata dai nuovi

titolari, entro un mese dall evento, al competente Ufficio della Provincia allegando l atto di conferimento. Il nuovo legale rappresentante deve attenersi agli obblighi di cui all art. 4 del presente Regolamento. ART. 16 ATTIVITA VENATORIA Possono esercitare l attività venatoria in azienda faunistico-venatoria il legale rappresentante dell azienda stessa e ciascun titolare, purchè muniti del tesserino regionale di caccia. Valgono, salvo rettifica, le indicazioni fornite dal Servizio regionale competente in materia venatoria per i cacciatori residenti in altra regione (art. 12, comma 12, Legge 157/1992). Il diritto di caccia può essere esteso ai titolari di permesso annuale o giornaliero rilasciati dal legale rappresentante nonché agli invitati da uno dei soggetti sopra indicati. I cacciatori che esercitano l attività venatoria a qualsiasi titolo in azienda faunisticovenatoria sono tenuti ad annotare sul tesserino regionale tutte le indicazioni previste dalla normativa vigente (forma di caccia, giornata, capi di selvaggina, ecc.) nei tempi e modi ivi indicati. Nelle aziende faunistico-venatorie gli abbattimenti effettuati dagli invitati fanno carico al piano di abbattimento annuale dell azienda medesima e devono essere riportati sul tesserino dell invitante. Il numero dei cacciatori che nello stesso giorno possono esercitare l attività venatoria nel territorio dell azienda faunistico-venatoria, non deve essere superiore alla densità media dei cacciatori assegnati alle riserve di caccia del distretto venatorio in cui ricade l azienda stessa e comunque non superiore all entità numerica stabilita dalla Provincia. Il legale rappresentante dell azienda ha l obbligo di accertarsi che le persone ammesse siano munite dei documenti prescritti dalle disposizioni vigenti, che siano abilitate alla caccia di selezione o alla caccia agli ungulati con cani da seguita, ove previste, e che non siano soggetti a provvedimenti disciplinari. TITOLO III AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE ART. 17 - DEFINIZIONE Per azienda agri-turistico-venatoria, si intende il complesso dei beni organizzati da uno o più soggetti che conferiscono i terreni ai fini di impresa agricola o per integrare il reddito delle imprese agricole già esistenti attraverso l organizzazione di attività attinenti la caccia. L azienda agri-turistico-venatoria può essere: o individuale, quando è gestita da persona fisica o giuridica, unica titolare dei terreni; o associata, quando è gestita da più titolari, riuniti anche in cooperative agricole, che riuniscono i loro terreni al fine dell utilizzo a scopo venatorio. La Provincia di Gorizia autorizza l istituzione di aziende agri-turistico-venatorie esclusivamente in presenza di determinate condizioni: o i cui territori ricadano esclusivamente in zone di scarso interesse faunistico (art. 16 Legge 11/2/1992, n. 157); o la superficie complessiva non superi i 200 ha; o l ambiente deve essere tale da far si che la fauna immessa non si allontani dal territorio alla ricerca di altri ambienti. A tal fine devono essere previste colture a perdere (in particolare in zona montana) e ambienti di rifugio (in particolare in pianura). ART. 18 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La domanda di istituzione/rinnovo deve essere presentata all Ufficio gestione faunistico-venatoria della Provincia di Gorizia e deve necessariamente contenere tutti gli elementi necessari ad identificare chiaramente l azienda, quali la proprietà e la tipologia di azienda venatoria, i dati relativi al legale rappresentante, la superficie interessata e l esatto perimetro. A corredo della domanda, deve essere presentata e sottoscritta dal legale rappresentante, la seguente documentazione: a) individuazione del legale rappresentante ed indicazione dei poteri ad esso attribuiti (copia

dello Statuto o di altra idonea documentazione); b) dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà dei singoli aderenti all impresa relativa al conferimento pluriennale dei terreni all azienda agri-turistico-venatoria; c) elenco dei terreni facenti parte dell azienda, nel quale devono essere riportati i numeri catastali con a fianco di ciascuno la superficie e la tipologia; d) elenco dei terreni compresi nel perimetro dell azienda venatoria da includere volontariamente nell azienda stessa, riportante i numeri catastali, la superficie e il nominativo dei proprietari/conduttori (quest ultimo in caso di azienda venatoria associata); e) carta topografica in scala 1:25.000 con la delimitazione dei confini aziendali; f) planimetria catastale scala almeno 1:10.000 dell azienda venatoria indicante i confini dell azienda, i numeri catastali dei terreni che la costituiscono, gli spazi naturali permanenti ed i fondi inclusi coattivamente; g) programma pluriennale di miglioramento faunistico e gestione venatoria nonché di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale. La valutazione di tale strumento determinerà la durata del rilascio dell autorizzazione o, se del caso, del diniego della stessa. Detto programma deve essere predisposto e sottoscritto da un esperto laureato in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: a. scienze naturali; b. scienze agrarie; c. scienze forestali; d. scienze biologiche; e. scienze della produzione animale; f. scienze ambientali; g. medicina veterinaria; h. scienze animali; i. lauree equipollenti. Nel caso di rinnovo la domanda deve essere presentata almeno tre mesi prima della scadenza della precedente autorizzazione. ART. 19 - OBBLIGHI Le Aziende agri-turistico-venatorie devono: presentare alla Provincia, entro il 30 aprile di ogni anno, la relazione annuale, in coerenza con il programma presentato al momento della richiesta della concessione contenente: a) descrizione degli interventi di recupero e valorizzazione ambientale realizzati nell'anno precedente; b) eventuali proposte di nuovi interventi utili all incremento delle specie faunistiche; La relazione annuale viene esaminata dalla Provincia entro 60 giorni dalla data di presentazione. La Provincia provvede a valutare il documento ricevuto tramite la commissione di valutazione di cui all art. 9 del presente Regolamento e all approvazione o alla reiezione del documento con conseguente eventuale revoca dell autorizzazione rilasciata. Può essere altresì autorizzata, per una sola volta ed a seguito di motivata istanza, una rimodulazione del programma di interventi originariamente previsto. trasmettere anche alla Provincia i consuntivi annuali di gestione faunistico-venatoria, negli stessi tempi e modi indicati nella normativa vigente. trasmettere alla Provincia, entro il 30 aprile di ogni anno, copia di tutti i verbali di immissione di fauna selvatica effettuati nell annata venatoria precedente corredati dalla relativa certificazione sanitaria. immettere esclusivamente esemplari delle specie Fagiano comune, Starna, Quaglia, Germano reale e Lepre comune. Possono essere immesse altresì specie cacciabili di mammiferi esclusivamente in presenza di adeguate recinzioni che ne evitino la fuoriuscita. In questi casi l area deve essere recintata con rete metallica di altezza non inferiore a m. 1,40 di cui almeno cm. 30 interrati.

provvedere al versamento delle tasse annuali di concessione regionale di cui alla L.R. 6/2008 e darne immediata comunicazione alla Provincia. provvedere al posizionamento ed alla verifica delle tabelle di cui all art. 5 del presente Regolamento. attenersi a tutte le disposizioni indicate nell autorizzazione della Provincia. ART. 20 - REVOCA DELL AUTORIZZAZIONE Si procederà alla revoca dell autorizzazione: in caso di mancata iscrizione nell elenco dei dirigenti venatori a seguito della non partecipazione al primo corso utile organizzato dalla Provincia di Gorizia a decorrere dalla data di nomina del legale rappresentante, ed altresì a seguito del mancato superamento dell esame finale. In questo caso l azienda venatoria deve presentare alla Provincia una nuova istanza di concessione ed individuare un nuovo legale rappresentante. Il legale rappresentante che non ha ottenuto l iscrizione nell elenco dei dirigenti venatori per le motivazioni sopra indicate può ripresentare l istanza per una sola volta; per non aver versato la tassa di concessione regionale entro i termini previsti dalla normativa vigente; per il mancato rispetto del programma pluriennale di cui al comma 2 dell art. 23 della L.R. 6/3/2008 n. 6. La relazione annuale prevista all art. 19 del presente Regolamento consente la verifica di tale adempimento; per il mancato rispetto delle disposizioni di cui all art. 19 del presente Regolamento; in caso di violazione alle disposizioni previste nell autorizzazione della Provincia. ART. 21 CAMBIO DI INTESTAZIONE DELLA TITOLARITA La titolarità dell azienda agri-turistico-venatoria è trasmissibile sia per atto tra vivi che per successione. Entro quattro mesi dal trasferimento per atto tra vivi ed entro otto mesi dalla morte del proprietario, i nuovi proprietari o gli eredi sono tenuti a comunicare il passaggio di proprietà all Ufficio gestione faunistico-venatoria della Provincia. Qualora il passaggio di proprietà riguardi solo una parte dei terreni costituiti in azienda agri-turistico-venatoria, in modo che i fondi alienati vengano ad appartenere a più titolari, l azienda deve essere trasformata da individuale ad associata. Se la variazione della proprietà avviene a favore di più comproprietari, l azienda può mantenere la caratteristica individuale se gli acquirenti si costituiscono in società. La nomina del nuovo rappresentante legale dell azienda deve essere comunicata dai nuovi titolari, entro un mese dall evento, al competente Ufficio della Provincia allegando l atto di conferimento. Il nuovo legale rappresentante deve attenersi agli obblighi di cui all art. 4 del presente Regolamento. ART. 22 ATTIVITA VENATORIA Possono esercitare l attività venatoria in azienda agri-turistico-venatoria tutte le persone in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, purchè muniti del tesserino regionale di caccia. I cacciatori che esercitano l attività venatoria in azienda agri-turistico-venatoria sono tenuti ad annotare sul tesserino regionale tutte le indicazioni previste dalla normativa vigente nei tempi e modi ivi indicati. Il legale rappresentante dell azienda ha l obbligo di accertarsi che le persone ammesse siano munite dei documenti prescritti dalle disposizioni vigenti. TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI ART. 23 - NORME TRANSITORIE Le aziende faunistico-venatorie per le quali, dopo l entrata in vigore della L.R. 6/2008, è stata concessa una temporanea proroga nelle more dell approvazione del presente regolamento,

entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore, sono tenute ad integrare l istanza già prodotta alla Provincia con la documentazione, eventualmente mancante, indicata all art. 12. Qualora l azienda venatoria riconfermi il programma già presentato unitamente all istanza di rinnovo e detto programma sia stato riconosciuto positivamente dalla commissione di valutazione, si deroga dagli aspetti di cui all art. 12, lettera g), per quanto riguarda il possesso del titolo di studio. Dovrà essere altresì presentata una relazione relativa al periodo di proroga concesso, in coerenza con il programma presentato al momento della richiesta della concessione, come indicato all art. 13 del presente Regolamento. ART. 24 NORME FINALI Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente ed alle Fonti in premessa. Ferma restando la potestà regolamentare della Provincia, il Regolamento potrà subire modificazioni ed integrazioni in seguito all approvazione del Piano faunistico regionale. Si attribuiscono le competenze di cui al presente regolamento all Ufficio gestione faunisticovenatoria e risorse naturali della Provincia, ferme restando le attribuzioni del Corpo di Polizia locale della stessa.