COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

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COMUNE DI ISOLA DEL LIRI SCHEMA DI CONVENZIONE ATTUATIVA PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO IN LOCALITA ZAMPONETTE - CORTINA Il giorno. del mese di.. dell'anno. in Isola del Liri tra COMUNE DI ISOLA DEL LIRI, C.F. 91000660604, con sede in Isola del Liri (FR), Via S. Giuseppe n. 1, nella persona dell Arch. Carla Campagiorni la quale interviene nella sua qualità di Responsabile del IV Servizio Programmazione Territoriale-Pianificazione urbanistica del Comune di Isola del Liri, in conformità agli artt. 107 e 109 del d.lgs n. 267/18.8.2000 e giusto decreto Sindacale n 3 del 29.03.2017 del Comune di Isola del Liri; e SOCIETA GIANATA SRL UNIPERSONALE, iscritta nel Registro delle Imprese di Frosinone con C.F./P.I. 02602800605 con sede in Via Roma n. 104 a Isola del Liri, nella persona del suo legale rappresentante il Sig. Natalizio Gianluca nato a Frosinone il 18.03.1976 C.F. NTL GLC 76C18 D810X, di seguito definito come soggetto attuatore; Premesso - che il soggetto attuatore è proprietario dell'area posta nel Comune di Isola del Liri, censita al N.C.T. del Comune di Isola del Liri al foglio n. 15, mappale 248-407-513, che si estende per complessivi mq. 3.566 di superficie rilevata; - che la predetta area è sita, ai sensi del vigente PRG, approvato con delibera di G.R. n. 4174 del 24 settembre 1976, in Zona Residenziale di Espansione <E2 - Espansione centro urbano località Zamponette - Cortina> ed è disciplinata dall art. 24.3.2 delle relative N.d.A; 1

- che la Legge 11.11.2014 nr. 164 il c.d. Decedo Sblocca Italia ( ) ha integrato il T.U. dell Edilizia ( D.P.R. n. 380/2001) introducendo l art. 28 bis recante il titolo Permesso di costruire convenzionato ; - che ai sensi dell art. 28 bis sopra citato Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato.la convenzione può prevedere modalità di attuazione per stralci funzionali, cui si collegano gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie. Il termine di validità del permesso di costruire convenzionato può essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti dalla convenzione. ; - che l Amministrazione Comunale di Isola del Liri ai fini dell applicazione dell art. 28 bis del T.U.E. ha ritenuto opportuno verificare lo stato di effettiva urbanizzazione degli ambiti edificabili di cui al PRG vigente; - che a tal fine l Amministrazione Comunale con la Delibera di G.M. n.79 del 05.08.2016 avente quale oggetto la Verifica dello stato di Urbanizzazione di tutti i comparti di PRG subordinati a Piano Urbanistico Attuativo. Direttiva agli uffici tecnici, ha conferito all Ufficio Tecnico l incarico di accertare lo stato di urbanizzazione o meno di tutti gli ambiti edificatori del territorio comunale di Isola del Liri; - che il Consiglio Comunale con Delibera n.67 del 22.11.2016 del Comune di Isola del Liri ha approvato la relazione tecnica elaborata dall Ufficio Tecnico contenente la verifica dello stato di effettiva urbanizzazione degli ambiti territoriali subordinati dal vigente PRG di Isola del Liri alla previa approvazione di un piano urbanistico attuativo; - che l ambito denominato Zamponette - Cortina, come da verifica di cui alla Delibera di Consiglio sopra citata, risulta urbanizzata per l 80% e pertanto è suscettibile di essere attuato ex art. 28 bis del Testo Unico per l Edilizia (D.P.R. n. 380/2001); 2

- che in data 05.04.2017 è pervenuta al SUE, con prot. 5865, richiesta di permesso di costruire convenzionato per la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale e commerciale in località Zamponette - Cortina, via Roma ad istanza della società Gianata srl Unipersonale; - che il soggetto attuatore, con nota acquisita al prot. 9530 del 08/06/2017, ha rettificato il titolo del progetto, il quale è da intendersi: Progetto in Regime di Convenzione (permesso di costruire convenzionato) ai sensi dell art. 17 della L. 11.11.2017 nr. 164 art. 28 bis del dpr 380/2001 e s.m.i., per la bonifica di un area urbana e realizzazione di un complesso residenziale e commerciale sito in Isola del Liri (FR) Via Roma ; - che tale intervento edilizio è ammissibile purché il soggetto attuatore si impegni ad eseguire all interno del lotto le opere di urbanizzazioni necessarie di completamento; - che tale condizione è requisito indefettibile per la legittimità del permesso di costruire convenzionato; - che ai sensi dell art.28 bis del D.P.R. n. 380/2001 l intervento può esser suddiviso per stralci funzionali con una tempistica modulata per ognuno di essi; - che l istruttoria del permesso di costruire ha avuto esito positivo ai sensi dell art. 20 del D.P.R. n. 380/2001; - che l attuazione delle opere di urbanizzazione avverrà a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria ai sensi dell art. 16 del D.P.R. n. 380/2001; - che essendo le medesime funzionali all ambito oggetto di intervento possono essere realizzate direttamente dal soggetto attuatore senza obbligo di gara, ai sensi dell art. 1 comma 2 lett. e) del D.LGS. n. 50/2017; - che con delibera di giunta comunale nr... del avente ad oggetto: intervento edilizio convenzionato privato, ai sensi dell art. 28 bis del dpr 380/2001 e s.m.i., in localita 3

via roma ditta gianata srl approvazione schema di convenzione è stato approvato il progetto per l intervento convenzionato e lo schema di schema di convenzione; Tutto ciò premesso, SI CONVIENE Art. 1 Oggetto - La presente convenzione disciplina gli impegni che il soggetto attuatore assume nei confronti del Comune di Isola del Liri, in funzione della realizzazione di un intervento edilizio in via Roma, Località Zamponette - Cortina. L area oggetto di intervento ha una superficie fondiaria di mq 3.566, è censita al catasto al foglio n. 15 mappale 248-407-513, ed è destinata dal PRG vigente nel Comune di Isola del Liri a Zona Omogenea E2- Espansione Centro Urbano località Zamponette Cortina disciplinata dalle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente art. 24.3.2. Art. 2 - Interventi privati - L intervento privato prevede la demolizione di un fabbricato esistente in stato di degrado e non più agibile e la costruzione di tre edifici per una volumetria complessiva di mc 8.863,93 secondo gli elaborati di progetto allegati alla presente e costituenti parte integrante della medesima. Gli interventi privati saranno realizzati in tre stralci funzionali con differente tempistica, così come disciplinata dal successivo art. 10. - Stralcio A - Il soggetto attuatore realizza sul lotto un edificio con destinazione integrata residenziale e commerciale per complessivi mc 3.048,80, di cui mc 2.701,42 con destinazione residenziale e mc 347,38 con destinazione commerciale. Il progetto sarà realizzato conformemente alla TAV.N. A.3 allegata alla presente. - Stralcio B - Il soggetto attuatore realizza sul lotto un edificio con destinazione integrata residenziale e commerciale per complessivi mc 3.057,13 di cui mc 2701,42 con 4

destinazione residenziale e mc 355,71 con destinazione commerciale; Il progetto sarà realizzato conformemente alla TAV.N. A.3 allegata alla presente ; - Stralcio C - Il soggetto attuatore realizza sul lotto un edificio di mc. 2758,00 con destinazione residenziale; Il progetto sarà realizzato conformemente alla TAV.N. A.3 allegata alla presente. Art. 3 - Realizzazione delle opere di urbanizzazione Il soggetto attuatore si obbliga con la presente, a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria ai sensi dell art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, a realizzare le seguenti opere di urbanizzazione primaria, secondo gli elaborati progettettuali, allegati alla presente, TAV. A.5 Planimetria dello stato di progetto con urbanizzazioni e distacchi, e per singoli stralci funzionali. In particolare il soggetto attuatore si impegna a realizzare complessivamente le seguenti opere di urbanizzazione primaria: 1. aree sistemate per la sosta e il parcheggio pubblico, compreso la viabilità, al diretto servizio dell insediamento per una superficie complessiva di mq. 595,40 con nr. 18 posti auto; 2. reti tecnologiche di impianti e allacci: a. di distribuzione dell'acqua potabile; b. dell energia elettrica; c. di fognatura, di raccolta acque meteoriche. Le opere di urbanizzazione dovranno essere realizzate contestualmente agli interventi privati previsti per i singoli stralci funzionali. Il soggetto attuatore, qualora per qualsiasi motivo, non dovesse completare tutto l intervento ma solo alcuni stralci, si impegna, in ongi caso, a realizzare le corrispondenti urbanizzazioni, oltre che la viabilità per intero, secondo il progetto di cui alla richiamata TAV. A.5, al fine di rendergli funzionali ed in sicurezza. 5

Nel caso in cui il costo delle urbanizzazioni primarie disciplinate dalla presente convenzione dovesse risultare maggiore dell ammontare degli oneri di urbanizzazione relativi all intervento nel suo complesso e quantificati in, il maggiore costo è a carico del soggetto attuatore. Nel caso in cui invece il costo delle urbanizzazioni primarie è inferiore all ammontare degli oneri di urbanizzazione relativi all intervento nel suo complesso, la differenza dovrà essere corrisposta al Comune entro e non oltre 30 giorni dall approvazione del collaudo. Art 4 Allacciamenti ai servizi pubblici Il soggetto attuatore si impegna ad eseguire gli allacciamenti ai pubblici servizi del lotto e dei fabbricati, nonché ad espletare tutti gli oneri inerenti e conseguenti all esecuzione degli allacciamenti stessi per i tratti che vanno dai condotti principali di urbanizzazione primaria, ubicati all esterno dei lotti, fino ai costruendi edifici, secondo le disposizioni ed indicazioni riportate nei progetti approvati dagli enti erogatori delle pubbliche forniture. Il Soggetto Attuatore ed il Comune di isola del Liri, si obbligano a concedere le servitù di passaggio che si rendessero necessarie per la realizzazione dei pubblici servizi alle aree oggetto di convenzione nonché la servitù di passaggio per la viabilità interna le aree oggetto di convenzione. Art. 5 - Allegati - Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione: 1. Tav. n. A.1 Relazione tecnica; 2. Tav. n. A.2 Aereofotogrammetrico estratto di mappa stralcio PRG Tavole PTPR; 3. Tav. n. A.3 Verifica Urbanistica calcolo cubature planimetria generale piante vari livelli prospetti sezioni render; 4. Computo metrico estimativo complessivo delle opere di urbanizzazione; 5. Computo metrico estimativo Stralcio A delle opere di urbanizzazione; 6

6. Computo metrico estimativo Stralcio B delle opere di urbanizzazione; 7. Computo metrico estimativo Stralcio C delle opere di urbanizzazione. Art. 6 - Controllo in corso d opera e collaudo delle opere di urbanizzazione Il collaudo finale di tutte le opere di urbanizzazione dovrà concludersi non prima di 3 mesi e non oltre 6 mesi dalla data della loro ultimazione risultante da apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti. Il collaudo, da attuarsi in corso d opera, sarà a carico del soggetto attuatore ed effettuato da tecnici nominati, dallo stesso soggetto attuatore, ai sensi delle normative vigenti. Qualora il tecnico collaudatore verifichi in corso d opera o dopo la fine lavori difformità, carenze o vizi costruttivi in ordine alla realizzazione delle opere di urbanizzazione rispetto a quanto previsto negli atti progettuali e nel computo metrico estimativo, lo stesso comunicherà all amministrazione comunale ed al soggetto attuatore le difformità rilevate, ordinando a quest ultimo di realizzare, secondo i principi della buona tecnica, i lavori necessari a riallineare l esecuzione delle opere agli atti di progetto. A titolo di garanzia da vizi e difetti occulti, il Soggetto attuatore si obbliga direttamente ad intervenire, entro 30 giorni dalla denuncia dei vizi, con le opere necessarie a risolvere gli stessi per un periodo di due anni successivi al collaudo. Resta comunque valida la garanzia di cui all art. 1669 del Codice Civile per rovina e gravi difetti dell opera. Il Soggetto attuatore si obbliga altresì a prestare contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione apposite garanzie fideiussorie di cui al successivo art. 12. Art. 7 - Cessione delle opere di urbanizzazione e presa in carico - Il Soggetto attuatore si impegna, anche per i suoi successori ed aventi causa, a cedere gratuitamente al Comune le aree destinate alle opere di urbanizzazione indicate sulla TAV. n. A.5 e, una volta che i lavori si siano conclusi, le opere su di esse realizzate e funzionanti a 7

perfetta regola d arte, individuate e descritte al precedente articolo 3, risultanti da idoneo tipo di frazionamento da redigere preventivamente a cura e spese del soggetto attuatore, Le cessioni avverranno mediante uno o più atti pubblici, entro e non oltre 90 giorni dal collaudo finale. La stipula degli atti di cessione delle opere di urbanizzazione e relative aree di sedime determina la presa in carico delle medesime da parte del Comune ed il trasferimento del conseguente obbligo manutentivo. Fino alla stipula di cui sopra,l obbligo di manutenzione sarà a carico del soggetto attuatore. Art. 8 - Oneri di urbanizzazione e costi di costruzione Il soggetto attuatore corrisponderà al Comune di Isola del Liri gli oneri di urbanizzazione secondaria, al netto delle somme già versate riferite ai precedenti permessi di costruire rilasciati, quantificati in. Il pagamento dell importo è rateizzato come segue: -.. sono corrisposti al Comune contestualmente alla stipula della presente convenzione e riferiti al c.d. Stralcio A; -.. all atto della comunicazione di inizio lavori del secondo stralcio funzionale, c.d. Stralcio B; -.. all atto della comunicazione di inizio lavori del secondo stralcio funzionale, c.d. Stralcio B. L omesso pagamento degli oneri di urbanizzazione nei termini previsti determina l applicazione delle sanzioni previste ai sensi dell art. 42 del D.P.R. n. 380/2001. E altresì dovuto al Comune l ammontare relativo al costo di costruzione, al netto delle somme già versate, quantificato in...; Il pagamento dell importo è rateizzato come segue: -.. sono corrisposti al Comune contestualmente alla stipula della presente 8

convenzione e riferiti al c.d. Stralcio A; -.. all atto della comunicazione di inizio lavori del secondo stralcio funzionale, c.d. Stralcio B; -.. all atto della comunicazione di inizio lavori del secondo stralcio funzionale, c.d. Stralcio B. L omesso pagamento degli oneri di urbanizzazione nei termini previsti determina l applicazione delle sanzioni previste ai sensi dell art. 42 del D.P.R. n. 380/2001. Art. 9 - Durata della presente convenzione e tempistica dei singoli stralci - La presente convenzione ha una durata di dieci anni a far data dalla sua stipula. Tutti gli interventi pubblici e privati dovranno essere completati entro e non oltre questo termine a pena di decadenza. Il primo stralcio funzionale, Stralcio A, dovrà essere completato entro quattro anni dalla stipula della presente; il secondo stralcio funzionale, Stralcio B, deve essere completato entro i successivi tre anni e l ultimo stralcio funzionale, Stralcio C, negli ulteriori tre anni. Il suddetto termine potrà essere prorogato con provvedimento motivato e su richiesta del soggetto attuatore. Art. 10 Risoluzione della convenzione Se durante la realizzazione del complesso edilizio dovessero sorgere insormontabili ed oggettive difficoltà di carattere tecnico, geologico, archeologico e quant altro o se dovessero verificarsi il mancato inizio o l interruzione dei lavori oppure la demolizione di opere già compiute disposti dall Autorità Giudiziaria o Amministrativa, la convenzione dovrà ritenersi risolta ipso iure tra le parti. In tal caso, il Comune sarà obbligato a restituire alla Gianata Unipersonale S.r.l. l ammontare degli oneri di urbanizzazione già versati. Art. 11 - Garanzie - A garanzia dell esecuzione a perfetta regola d arte e cessione delle opere di urbanizzazione 9

descritte ai precedenti articoli e delle relative aree di sedime, il soggetto attuatore, contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione, produce in favore del Comune, cauzioni finanziarie mediante idonee fideiussioni corrispondente al 100% degli importi risultanti dai computi metrici dei singoli stralci funzionali da attuatre in funzione della tempistica di cui al precedente art. 9. Le garanzie finanziarie saranno svincolate su richiesta del soggetto attuatore dopo che l Amministrazione comunale avrà accertato l avvenuta esecuzione, a perfetta regola d arte, delle opere di urbanizzazione previste dalla presente convenzione. La parziale esecuzione e la parziale cessione delle opere, di cui allo stralcio, non da diritto allo svincolo della fideiussione, che rimarrà in essere fino al collaudo con esito positivo di tutte le opere. È fatto salvo la riduzione del suo importo qualora, su richiesta dell attuatore, il Comune lo ritenesse possibile, avuto riguardo alla puntualità dell esecuzione delle opere ed al corretto adempimento di tutti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore o aventi causa. Tale puntualità nell'esecuzione delle opere potrà essere garantita tramite Stati di Avanzamento Lavori e quindi su indicazione del collaudatore in corso d opera. Nel caso che non venisse ottemperato a quanto sopra nei termini previsti e/o ottemperato soltanto in parte, o non venissero rispettate nel corso dei lavori le prescrizioni impartite dall Area Tecnica, e ciò risultasse a seguito di formale contestazione del Comune, i soggetti attuatori autorizzano fin d ora l Amministrazione comunale ad eseguire od a far eseguire direttamente le opere mancanti o quelle non eseguite correttamente, secondo il progetto approvato. Verificandosi tale ipotesi sarà utilizzata dal Comune, previo incameramento della stessa, la garanzia finanziaria prestata, salvo la facoltà dell Amministrazione comunale stessa della rivalsa sui soggetti attuatori nei modi e con i privilegi delle Imposte Dirette, nel caso in cui la somma prestata a garanzia non risultasse sufficiente a coprire le spese sostenute. 10

Art. 12 - Alienazione, trasferimenti, registrazione e trascrizione Il concessionario dovrà trasferire, negli atti di compravendita delle aree o degli immobili oggetto del PdC o di loro stralci funzionali autorizzati, i patti qui descritti. Negli atti di trasferimenti saranno inserite tutte le clausole contenute nella convenzione stipulata con il Comune che l acquirente accetterà con i relativi effetti formali e sostanziali. L acquirente, inoltre, si impegna ad osservare in proprio, le norme circa l edificazione e l utilizzazione delle aree ed edifici nonché ad inserire le clausole di cui al presente comma ed ai precedenti nel contratto di ulteriore trasferimento. Tali clausole dovranno essere specificatamente approvate dall acquirente ai sensi dell art. 1341 del Cod. Civ. In ogni caso per eventuali inadempienze sulle opere di urbanizzazione sottoposte alla diretta esecuzione dei concessionari e quindi ai relativi patti, le imprese stesse verranno ritenute responsabili a tutti gli effetti nei confronti del Comune di Isola del Liri. Gli onorari notarili, le spese di registrazione e trascrizione conseguenti al presente atto e ad eventuali ulteriori atti da effettuarsi a richiesta del Comune e a cura del medesimo, vengono assunte dal concessionario, che invoca tutti i benefici e le agevolazioni fiscali previste dalle leggi vigenti. Art. 13 - Definizione delle controversie Per qualsiasi controversia relativa all interpretazione e/o esecuzione del presente contratto è competente esclusivo il Foro di Cassino. Amministratore della Gianata srl Unipersonale Gianluca Natalizio Il Responsabile del Servizio IV Arch. Carla Campagiorni 11