CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI ALTA IRPINIA REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOSTEGNO AI MINORI E ALLE FAMIGLIE Articolo 1 (Oggetto e finalità del Regolamento) Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Servizio SOSTEGNO AI MINORI E ALLE FAMIGLIE, corrispondente ai seguenti interventi di cui al nomenclatore delle Linee guida regionali D.D. n. 871 del 28/10/09: Assistenza Domiciliare (cod. B 12); Tutoraggio Educativo (cod. B 13); Educativa Territoriale (cod. B 15). La famiglia rappresenta il nucleo primario di riferimento che dovrebbe soddisfare le esigenze materiali ed affettive di ogni bambino. Non sempre, però, la stessa, per motivi di diversa natura ed entità, (incapacità organizzative delle figure genitoriali, assenza totale di regole e linee educative, scarsa capacità di autonomia) riesce a rispondere adeguatamente a tali necessità. In questo contesto il servizio sopra indicato, si configura come un insieme di attività educative e/o di tutoraggio e/o di assistenza, domiciliari e non, svolte da operatori qualificati il cui fine è quello di supportare le figure genitoriali, i minori con disagi affettivi e sociali in modo da prefigurare condizioni ambientali favorevoli alle esigenze di cura, affetto e mantenimento del bambino all interno del proprio nucleo familiare. Nello specifico il presente Regolamento disciplina i principi e le modalità cui devono uniformarsi la gestione e l'erogazione del servizio, nonché i criteri di accesso ad esso, al fine di perseguire obiettivi di trasparenza, efficacia ed efficienza della gestione e qualità del servizio e dei rapporti con gli utenti. Ispirandosi al principio di sussidiarietà, si promuove e sostiene l'iniziativa di altri enti e di soggetti privati, anche in forma associativa, disponibili ad erogare le prestazioni e i servizi previsti nella programmazione del Piano di Zona A2. Tali attività vanno integrate con la rete dei servizi, anche mediante la sottoscrizione di appositi atti di concertazione. Si persegue attivamente l'integrazione dei servizi socio-assistenziali con i servizi sanitari, attraverso la programmazione, progettazione e gestione dell area socio-sanitaria, in collaborazione con l Azienda Sanitaria AV/1 di Ariano Irpino. Le organizzazioni di volontariato, ai sensi della L. 266/91, della Legge Regionale n. 9\93, della L. 328/00, del D.P.C.M. 30.03.01, della D.G.R.C. 1079/02 e della L.R. 11/07, sono valorizzate per l'apporto che sono in grado di dare al presente servizio e in generale al sistema di interventi e servizi sociali su base territoriale. Articolo 2 (Principi sull erogazione dei servizi - Direttiva del PCM del 27/10/94) L erogazione del servizio, da chiunque venga effettuata, verrà uniformata ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994, che di seguito si riassumono. 1. Eguaglianza L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti degli utenti. Le regole riguardanti i rapporti tra utente e servizio pubblico e l'accesso al servizio pubblico devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va, inoltre, garantita la parità di trattamento, a uguale condizione di servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti. L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e non, invece, quale uniformità delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali e sociali. 2. Imparzialità Il Consorzio e l ente affidatario del servizio hanno l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici del settore. 3. Continuità L'erogazione del servizio pubblico, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice del settore, deve essere 1
continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio devono essere espressamente regolati dalla normativa del settore. In tali casi, l erogatore del servizio deve adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minore disagio possibile. 4. Partecipazione La partecipazione alla prestazione del servizio pubblico da parte dei suoi destinatari deve essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti dell erogatore del servizio. Ciascun genitore o tutore del minore ha il diritto ad accedere alle proprie informazioni in possesso del Consorzio. Detto diritto di accesso è regolato dalle modalità previste dalla Legge 7 Agosto 1990 n. 241. 5. Informazione degli Utenti L erogatore assicura ai genitori o tutori dei minori serviti ogni informazione relativa alle modalità di esecuzione del servizio erogato, pubblica gli esiti delle verifiche eseguite sulla qualità e sull'efficacia dei servizi prestati, nel rispetto degli standards; informa tempestivamente i genitori o i tutori dei minori circa ogni variazione delle modalità di erogazione del servizio. L erogatore e i suoi dipendenti sono tenuti a trattare gli utenti (cittadinanza e Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia ) con rispetto e cortesia e ad agevolarli nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi. La Carta dei Servizi costituirà lo strumento base per la gestione di questi rapporti. Il servizio di informazione ai genitori o tutori del minore è attivo presso: 1. la sede del Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia Piazza della Vittoria n.20, Lioni (AV), tel. 0827/42992; 2. le sedi dei Distretti del Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia : - Calitri, c/o Centro Sociale T.Di Pietro SS 399, tel. 0827/38492; - Lioni, P.zza della Vittoria n. 24, tel. 0827/42992; - Sant Angelo dei Lombardi, Via Fischetti, tel. 0827/1931001; 3. gli sportelli dei Servizi Sociali dei Comuni dell Ambito A 2. 6. Rimborso Il Consorzio prevede forme di rimborso agli utenti qualora il servizio non sia espletato come assicurato e crei danni agli stessi. Le forme e modalità dei rimborsi previsti verranno definite nella Carta dei Servizi. 7. Diritti dell utente Gli utenti che si rivolgono agli sportelli dei Servizi Sociali dei Comuni afferenti al Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia e delle sedi territoriali del Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia hanno diritto: a) ad un intervento di carattere professionale che valuti il bisogno, tenuto anche conto delle richieste specifiche di intervento, al fine di individuare le soluzioni più adeguate attraverso l'uso delle risorse disponibili; b) ad una completa informazione su servizi e prestazioni esistenti e sulle modalità per accedervi; c) alla realizzazione del programma di intervento personalizzato e condiviso con il destinatario dell'intervento qualora compatibile con le risorse; d) al controllo sulla qualità sia dei servizi erogati direttamente, sia di quelli gestiti dai soggetti accreditati; e) alla riservatezza. Il personale del Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia e quello dell erogatore del servizio sono strettamente tenuti al segreto d'ufficio e professionale, nonché alla conservazione riservata dei documenti, con particolare riferimento a quelli contenenti informazioni che riguardino la vita privata dei richiedenti i servizi socio-assistenziali. Articolo 3 (Obiettivi Prestazioni) Le prestazioni del servizio possono essere identificate come interventi di supporto educativo e relazionale a favore di minori in difficoltà e delle loro famiglie realizzate a domicilio e/o presso le varie strutture del territorio messe a disposizione dagli enti. Le stesse sono comunque strettamente connesse agli obiettivi specifici individuati nei singoli PEI. 2
Nel promuovere condizioni di vita idonee, volte a soddisfare i bisogni affettivi, relazionali e materiali dei bambini, il servizio in questione individua, comunque, gli obiettivi generali da perseguire: sostenere la famiglia in casi di temporanea difficoltà; mantenere il minore in famiglia attraverso il rafforzamento delle figure parentali riducendo il numero di minori soggetti a provvedimento di allontanamento; recuperare le risorse e le capacità residue della famiglia; rafforzare l autostima dell intero nucleo familiare; collegare la famiglia ed il minore alla rete dei servizi presenti sul territorio; stimolare e facilitare la comunicazione all interno del nucleo familiare. Articolo 4 (Diritto alle prestazioni Destinatari del servizio) Sono utenti del servizio i minori (0-18 anni) residenti nei Comuni aderenti al Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia, per i quali si rende opportuno un intervento di supporto assistenziale o educativo, anche in considerazione di particolari problematiche socio-ambientali del nucleo familiare. Il presente Regolamento, tuttavia, si applica anche ad altri minori italiani, ai minori di stati appartenenti all Unione europea, ai minori stranieri individuati ai sensi dell art. 41 del testo unico di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e agli apolidi, residenti, domiciliati o temporaneamente presenti nel territorio del Consorzio. In tale caso, qualora si verifichi la necessità di erogare il servizio che non possa essere soddisfatta dal comune italiano o dallo stato estero di appartenenza, ci si rivarrà su tali soggetti secondo quanto previsto dalla legislazione o da accordi bilaterali. In maniera indiretta sono destinatarie degli interventi le famiglie dei minori beneficiari. Articolo 5 (Titolarità del servizio Finanziamento) Titolare del servizio, per tutti i Comuni dell Ambito A 2, è il Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia, che ne affida la gestione ad enti terzi in possesso dei requisiti di legge, mediante gara di appalto ad evidenza pubblica o altra modalità di affidamento prevista dalla normativa vigente. Il servizio è finanziato con risorse del Fondo Sociale Regionale e con le quote di compartecipazione degli enti associati al Consorzio. Il servizio viene erogato in tutti i Comuni aderenti al Consorzio, presso il domicilio dei minori, ovvero presso le strutture disponibili sul territorio messe a disposizione dagli Enti. Viene infatti garantita la più ampia adattabilità delle modalità di erogazione del servizio alle esigenze delle famiglie, da perseguirsi attraverso la flessibilità oraria, la disponibilità all erogazione presso sedi diverse, l allargamento delle prestazioni e la continua rimodulazione degli interventi, anche con cadenza settimanale. Articolo 6 (Modalità di ammissione al servizio) L ammissione al servizio avviene in seguito a: 1. accoglimento dell istanza; 2. eventualmente iscrizione in lista di attesa, in caso di esubero delle domande rispetto alla capacità di erogazione del servizio da parte del Consorzio. Accoglimento dell istanza L ammissione al servizio avviene su richiesta presentata al Consorzio da parte: 1. del genitore del minore; 2. del tutore del minore; 3. del Giudice. L ammissione, inoltre, avviene d ufficio previa autorizzazione del genitore o tutore del minore: 3
4. sulla base di informazioni di cui venga a conoscenza il Consorzio, nell'ambito della propria attività di prevenzione; 5. su segnalazione di altri servizi. La domanda di ammissione è compilata su apposito modello predisposto dal Consorzio. L ammissione al servizio è disposta con comunicazione del Responsabile di Area, il quale approva la valutazione effettuata dai competenti organi tecnici del Consorzio. Iscrizione in lista di attesa In caso di esubero delle domande rispetto alla capacità di erogazione del servizio da parte del Consorzio, l utente per il quale è richiesta l attivazione del servizio viene iscritto in apposita lista di attesa, redatta in base alle particolari problematiche socio-ambientali del nucleo familiare che richiedono l intervento di supporto assistenziale o educativo. Alla lista di attesa si attinge in maniera decrescente ai fini delle nuove ammissioni in servizio Articolo 7 (Modalità di erogazione del servizio metodologia e organizzazione) Il servizio viene organizzato secondo il seguente iter: 1. il Servizio Sociale Professionale del Consorzio, composto dall assistente sociale, lo psicologo e l educatore professionale territorialmente competenti, redigono il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) per ciascun minore ammesso al servizio, contenente finalità ed obiettivi educativi; metodologie di intervento, strumenti adottati, modalità di coinvolgimento della famiglia, ecc.; 2. il P.E.I. così redatto viene trasmesso al Responsabile dell Area Infanzia e Adolescenza del Consorzio, il quale garantisce la sua applicazione da parte dell ente terzo affidatario del servizio di cui all art. 7; a tal fine il Responsabile di Area, a garanzia dell esecutività del piano, provvede anche ad indicare al coordinatore dell ente affidatario: tempi di attivazione del servizio; ore di intervento settimanali previste; tipologia di figura professionale sociale che dovrà eseguire l intervento definito; 3. l ente terzo affidatario di cui all art. 7 provvede all applicazione del P.E.I. e al monitoraggio costante del servizio, in particolare del grado di risposta ai bisogni rilevati e della qualità degli interventi attivati. Ai fini del corretto avvio del servizio (ruolo da assumere, obiettivi da perseguire e azioni da svolgere all interno del nucleo familiare) e del suo monitoraggio costante, l ente terzo affidatario partecipa, mediante un proprio operatore, su convocazione del Responsabile dell Area, alle riunioni periodiche del Servizio Sociale Professionale. Il P.E.I. viene aggiornato ogniqualvolta il personale del Consorzio ne rilevi la necessità. A tal fine l ente terzo affidatario trasmette con frequenza e regolarità gli esisti del monitoraggio. Articolo 8 (Personale) Il personale impiegato nel Servizio di Sostegno per minori e famiglie, salva la facoltà riorganizzativa del Consorzio, nell ottica della massimizzazione dei profili di professionalità e di competenza richieste, è generalmente il seguente: 1. Assistenti sociali, Psicologi ed Educatori professionali del Servizio Sociale Professionale del Consorzio; 2. Figure professionali sociali dell ente terzo affidatario in numero e tipologia variabile a seconda dell utenza e dei bisogni rilavati nel PEI. Il Coordinamento operativo del servizio è garantito da personale fornito dall ente terzo affidatario, mentre la supervisione generale è in capo al Responsabile dell Area Minori dello Staff del Consorzio. L erogatore del servizio è tenuto ad osservare tutte le linee guida, le direttive organizzative, le circolari, i protocolli, i regolamenti, le istruzioni e comunque tutti gli atti di indirizzo che vengono elaborati dal personale del Consorzio, eventualmente offrendo la piena collaborazione nell offerta di soluzioni tecniche ed economiche di piena soddisfazione degli utenti. Il Consorzio può impiegare nel servizio anche i volontari in servizio civile nazionale o coloro che effettuano un periodo di tirocinio formativo o volontario presso l ente. 4
Fondamentale è l integrazione con il personale dei consultori Familiari dell ASL AV1: Psicologi, Assistenti Sociali e Pediatri, ai fini della definizione degli interventi sociali e sanitari integrati. Articolo 9 (Cessazione, sospensione, riduzione del servizio) Il servizio cessa in caso di: - rinuncia scritta da parte del genitore/tutore del minore; - ricovero in istituto; - cessazione dello stato di bisogno; Il Consorzio si riserva la facoltà di interrompere d ufficio il servizio per indisponibilità delle risorse finanziarie trasferite dalla Regione Campania. Il servizio, inoltre, può essere sospeso o ridotto nel monte ore: - sulla base della valutazione di nuove necessità o cambiamenti intervenuti; - su richiesta del genitore o tutore; - per indisponibilità delle risorse finanziarie trasferite dalla Regione Campania Articolo 10 (Monitoraggio e valutazione Controllo) Il Responsabile dell Area Minori dello Staff del Consorzio relaziona periodicamente sull andamento del servizio, secondo i tempi ritenuti più idonei da parte del Direttore/Coordinatore. L ente terzo affidatario del servizio relaziona, secondo i tempi stabiliti dal capitolato, dal contratto o dal Responsabile dell Area Minori dello Staff del Consorzio, in merito ai risultati della propria attività. In considerazione dell esigenza di garantire la più ampia adattabilità delle modalità di erogazione del servizio alle esigenze delle famiglie, è fondamentale l attività di monitoraggio costante del servizio, in particolare del grado di risposta ai bisogni rilevati e della qualità degli interventi attivati. A tal fine l ente terzo affidatario trasmette con frequenza e regolarità gli esisti del monitoraggio, necessari per l aggiornamento del P.E.I. Verifiche e controlli, anche a campione, sono effettuati dal Consorzio per tutta la durata dell affidamento, sia presso i luoghi dove si attua il servizio, sia in occasione delle riunioni di équipe, supervisione sui processi, tavoli di concertazione e partecipazione, formazione e aggiornamento. Le azioni di verifica e controllo possono essere realizzate e/o integrate con percorsi di valutazione della qualità del servizio, anche avvalendosi di soggetti esterni al Consorzio, appositamente incaricati da quest ultimo. In caso di rilevazione di inadempienze, imperfezioni o difformità circa l attuazione del servizio, l ente terzo affidatario ha l obbligo di ripetere il servizio nei termini indicati dal Consorzio. Nel caso in cui ciò non sia possibile il Consorzio ha la facoltà di applicare le penali previste dal capitolato e dal contratto. Articolo 11 (Entrata in vigore) Il presente regolamento, dopo il favorevole esame con atto deliberativo del C.d.A., è pubblicato per quindici giorni naturali e consecutivi all'albo pretorio del Comune di Lioni ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione. Articolo 12 (Rinvio) Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia. 5