PROVINCIA DI BIELLA. Settore Tutela Ambientale Codice: Impegno n. DETERMINAZIONE N. 3795 IN DATA 05/10/2005



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PROVINCIA DI BIELLA Settore Tutela Ambientale Codice: Impegno n. Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO Codice: DETERMINAZIONE N. 3795 IN DATA 05/10/2005 Oggetto: Determinazione Dirigenziale n. 2357 del 16/06/2005 rilasciata al complesso IPPC MANIFATTURA LANE FOLCO S.P.a., Via Trossi n. 9 - Verrone. - Aggiornamento e voltura in capo alla FOLCO S.r.l. della Autorizzazione Integrata Ambientale. Il sottoscritto Dr. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Agricoltura, oggi, addì...; Impresa: Folco S.r.l. Stabilimento di Verrone (BI) Sede Legale: Strada Trossi, 9 13871 Verrone (BI) Sede Operativa: Strada Trossi, 9 13871 Verrone (BI) Codice Impresa: 2203 Visti - la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico, e del suolo; - il D. Lgs. 112 del 31/03/98: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali; - la L.R. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l attuazione del D.Lgs. n. 112/98; - la LR. N. 40 del 14/12/1998 e s.s. m.m. i.i. che stabilisce le competenze in materia di VIA; - la D.G.R. n. 65-6809 del 29/07/2002 avente ad oggetto Autorità competente al rilascio dell Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 4/08/1999 n. 372. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall art. 4, c. 3, del D. Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell autorizzazione ; Viste La Determinazione Dirigenziale n. 2357 del 16 Giugno 2005 di rilascio dell Autorizzazione Integrata Ambientale per impianti esistenti al complesso IPPC in capo alla società Manifattura Lane Folco S.p.A., ubicata in Strada Trossi n. 9 nel Comune di Verrone (BI), per lo svolgimento delle attività IPPC cod.: 6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno; la richiesta di voltura pervenuta in data 21.07.2005 prot. n. 50632 dell Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da questa Amministrazione, con D.D: n. 2357 del 16-06-2005 alla

MANIFATTURA LANE FOLCO S.p.A., relativamente al proprio insediamento di Verrone, Via Trossi 9,in favore della FOLCO S.r.l. la richiesta di rettifica dell Autorizzazione Integrata Ambientale inoltrata dalla Folco S.r.l., ubicata in Strada Trossi, 9 nel Comune di Verrone (BI), in data 26/07/05 ns. protocollo n. 52852 del 27.07.05, relativa ad alcune delle prescrizioni contenute nella autorizzazione integrata ambientale rilasciata da questa Amministrazione con determinazione dirigenziale n. 2357 del 16-06-2005. la nota inviata dalla Provincia di Biella in data 16/08/2005 n. 57786 alla Folco con la quale si precisava che: gli autocontrolli per i punti di emissione in atmosfera significativi sono stati prescritti con pieno accordo dei presenti in occasione della seconda Conferenza dei Servizi, sebbene non siano esplicitamente richiesti dalle disposizioni di settore. Ne consegue l impossibilità, allo stato attuale, per questa Amministrazione, di rimuovere unilateralmente la prescrizione legittimamente assegnata. Resta inteso che, sulla base degli esiti delle analisi condotte, in occasione di successivi procedimenti di revisione autorizzativa, tale prescrizione potrà essere modificata. Valutate le richieste avanzate dal richiedente in ordine ai contenuti dell Autorizzazione Integrata Ambientale, sentito il Dipartimento Provinciale ARPA, tenuto conto della documentazione esposta in premessa, risulta opportuno provvedere alla volturazione e contestualmente all aggiornamento della autorizzazione stessa; Vista la Legge 447/95. Visto il DPR 203/88. Visto il D.M. 44/04. Visto il D. Lgs 5-02-1997 n. 22 e ss. mm. ii. Visto il D.Lgs. 152/99 e ss. mm. ii.; Vista la Legge Regionale 13/90 e ss. mm. ii.; Vista la Legge Regionale 48/93; Vista la Legge Regionale 44/2000 e 5/2001 e ss. mm. ii.; Atteso che la competenza all adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell art. 107 del Testo Unico delle leggi sull Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore; - DETERMINA 1. di volturare l Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 2357 del 16 Giugno 2005 in capo alla società Manifattura Lane Folco S.p.A., ubicata in Strada Trossi n. 9 nel Comune di Verrone (BI), alla FOLCO S.R.L. con sede legale in Verrone, Via Trossi 9, che pertanto, subentra in qualità di titolare dell autorizzazione; 2. Di sostituire quanto indicato nell allegato C punto 11 del provvedimento richiamato al punto precedente come segue: 11. In caso di superamento dei relativi limiti di immissione ed emissione o di criticità oggettive emerse all atto della pianificazione, l Azienda, entro sei mesi dall adozione definitiva del Piano Comunale di classificazione acustica, dovrà produrre, all Amministrazione Provinciale, all A.R.P.A. ed al Comune competente, un piano di risanamento acustico contenente modalità

e tempi di esecuzione delle opere di mitigazione delle emissioni acustiche inquinanti al fine di garantire il rispetto dei limiti di legge; 3. Di sostituire l allegato E del provvedimento richiamato al punto 1 con l allegato E al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 4. Di stabilire che l attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell aria, nell acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento. 5. Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell attività autorizzata qualora se ne ravvisi la necessità. 6. Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l impianto e messo a disposizione degli organi di controllo. 7. Di rendere disponibile copia conforme del presente atto al richiedente e di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al Comune di Verrone (BI), all A.R.P.A. Dipartimento di Biella, all ASL 12 di Biella, al Servizio Risorse idriche di questa Amministrazione ed all Ufficio deposito Progetti IPPC ai fini dell adempimento di quanto disposto dall art. 5 comma 15 del D. Lgs. 59/05. Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al: a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. Dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971. b) Capo dello Stato entro 120 gg. Dall avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971. Biella, lì... IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE E AGRICOLTURA (Dott. Giorgio Saracco) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pubblicata all albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal...... al... Biella, lì... Il Funzionario Responsabile Il Segretario Generale

PRESCRIZIONI SUGLI SCARICHI IDRICI A SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE CLASSIFICAZIONE Alle acque di scarico del sito IPPC è attribuita la qualifica di acque reflue industriali, ai sensi dell art. 2 lettera h) del D.Lgs. 152/99 e ss.mm. ii. e di acque reflue domestiche ai sensi dell art. 2 lettera g) del D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. ; CORPO IDRICO RECETTORE Lo scarico industriale è autorizzato previa depurazione in impianto aziendale, nel Rio Bazzella. Lo scarico domestico è autorizzato previo passaggio in fosse Imhoff, nel Rio Bazzella. I-PRESCRIZIONI PER LE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI 1. Lo scarico di acque reflue industriali nel Rio Bazzella è autorizzato fino a che non sarà possibile conferire il refluo nel costruendo tronco fognario comunale ; 2. le condotte che convogliano i reflui produttivi devono essere separate da quelle dei reflui civili; 3. deve essere garantita la corretta e costante efficienza dell impianto di trattamento in modo tale da garantire in ogni condizione operativa il rispetto dei limiti della tabella 3 dell allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e ss.mm. per scarichi in acque superficiali; 4. tutte le vasche dell impianto di trattamento devono essere munite di misuratori di livello antitraboccamento quando necessario; 5. devono essere installati sistemi visivi e acustici sui punti critici dell impianto di depurazione (giranti, pompe di sollevamento, ossigenatori, colonne a carbone ecc.) per segnalare eventuali anomalie o blocchi; 6. in caso di guasto o fermo tecnico dell impianto di depurazione, che possa comportare scarichi non conformi ai limiti tabellari, lo scarico deve cessare e del fatto deve essere data tempestiva notizia alla Provincia e al Dipartimento provinciale ARPA, territorialmente competente; 7. è preclusa ogni possibilità di scarico di reflui non depurati o depurati solo parzialmente. Eventuali condotte convoglianti reflui non depurati devono essere eliminate; 8. è vietata la diluizione degli scarichi finali per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo; 9. i fanghi asportati devono essere stoccati e smaltiti nel rispetto delle vigenti normative in materia senza provocare alcuna molestia alle abitazioni vicine; 10. deve essere predisposto idoneo pozzetto di ispezione e campionamento mantenuto sempre agibile prima dell immissione nel corpo idrico superficiale; 11. deve essere notificata alla Provincia e al Dipartimento Provinciale dell ARPA qualsiasi variazione in ordine a: titolarità dello scarico, modalità di trattamento e qualità dei reflui; 12. i limiti allo scarico per le sostanze di cui alle Tabelle 3 e 5 dell allegato 5 al Dlgs 152/99 dichiarate, ovvero Cromo, Nichel, Rame, Zinco non potranno superare i valori sotto riportati :

Cromo totale Cromo VI Nichel Rame Zinco 2 mg/l 0,2 mg/l 2 mg/l 0,1 mg/l 0,5 mg/l 13. qualora non già esistente, deve essere posto in opera un misuratore di portata al fine di consentire l'attuazione di misure sistematiche su ogni scarico industriale. Le misurazioni dovranno essere messe a disposizione degli Enti di controllo. 14. il controllo degli scarichi idrici dovrà avvenire con frequenza mensile e trasmissione dei risultati agli organi di controllo. I parametri oggetto di analisi sono i seguenti: COD, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, fosforo, tensioattivi, solidi sospesi, ph; 15. una volta all anno dovranno essere effettuate analisi per la ricerca di metalli pesanti; 16. qualora allo scarico venissero rinvenute altre sostanze pericolose elencate nella Tabella 5 dell allegato 5 al Dlgs 152/99 come modificata ed integrata dal disposto del D.M. 367/03, o comunque presenti nella Tabella A dello stesso D.M., dovrà esserne data comunicazione entro 30 giorni all autorità concedente ed agli Enti di controllo per l adozione di eventuali provvedimenti. 17. qualora lo scarico, singolarmente o in concorso con altri, risultasse incompatibile con il mantenimento dello stato ambientale e/o dello stato ecologico del corpo idrico recettore l azienda dovrà mettere in atto opportune misure per la riduzione del carico inquinante delle acque di scarico, in ottemperanza agli artt. 5 e 27 e con riferimento all elenco di cui all all. 4 delle Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque.

II PRESCRIZIONI PER LE ACQUE REFLUE DOMESTICHE 18. Lo scarico di acque reflue domestiche nel Rio Bazzella è autorizzato fino a che non sarà possibile conferire il refluo nel costruendo tronco fognario comunale previo passaggio in fossa Imhoff; 19. la fossa Imhoff deve essere correttamente dimensionata per il numero degli utenti secondo quanto stabilito dall allegato n.5 della deliberazione del comitato interministeriale del 4 febbraio 1977; 20. l ubicazione della fossa Imhoff deve essere distante non meno di 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio di acqua destinata al consumo umano; 21. in attesa della disciplina regionale che stabilisca limiti di scarico per questa tipologia di acque reflue, devono essere rispettati i limiti di accettabilità di cui all allegato I della L.R.13/90. Qualora la Regione imponesse limiti più restrittivi lo scarico vi dovrà essere adeguato; 22. deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione dell impianto di trattamento anche a mezzo di periodico allontanamento e smaltimento dei fanghi per mezzo di ditte autorizzate e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia; 23. deve essere predisposto pozzetto di ispezione e campionamento a monte dell immissione nel corpo recettore; 24. il corpo recettore deve essere di portata tale che l immissione del refluo non rechi peggioramento della sua qualità; 25. nel corpo ricettore vi deve essere presenza di acqua perenne e devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare ristagni dei reflui e la formazione di odori molesti; 26. deve essere notificato all Ente autorizzante, anche ai fini dell eventuale aggiornamento dell autorizzazione o del rilascio di nuova autorizzazione, ogni variazione delle modalità dello scarico, titolarità dello scarico e attività svolta nell insediamento, tipologia e origine delle acque reflue;