COMUNE DI VILLA ESTENSE Provincia di Padova. Allegato sub. A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 07/09/2009

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COMUNE DI VILLA ESTENSE Provincia di Padova Allegato sub. A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 07/09/2009

ARTICOLO 1 Il presente Regolamento disciplina l uso dei locali e strutture di proprietà comunale da parte di Associazioni, Organizzazioni di Volontariato, Enti Morali, Comitati, Cooperative senza scopo di lucro e privati. ARTICOLO 2 Le sale oggetto del presente Regolamento sono le seguenti: a) sala consiliare della sede municipale; b) locali della scuola elementare; c) auditorium e palestra della Scuola Media G. Mazzini ; d) locali del Palazzo Valentinelli; Verranno concesse dal Responsabile dell'ufficio Tecnico, per quanto attiene la sala consiliare della sede municipale ed i locali del Palazzo Valentinelli; di concerto con il Dirigente Scolastico dell Istituto Comprensivo per quanto attiene i locali delle elementari, l'auditorium e la palestra su apposita autorizzazione, secondo le modalità degli artt. seguenti. ARTICOLO 3 Possono chiedere l uso dei locali e delle strutture di cui all art. 2 i seguenti soggetti: a) Associazioni, Organizzazioni di Volontariato, Enti Morali, Comitati e Società Cooperative senza scopo di lucro, operanti con continuità in ambito comunale, nei settori dell assistenza, della cultura, dello sport, delle attività ricreative dell istituzione, della tutela dell ambiente, con finalità sociali, e senza scopo di lucro; b) Associazioni di Volontariato, operanti anche al di fuori dell ambito comunale, costituite a sensi dell art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266 ed iscritte all Albo Regionale di cui all art. 5 della Legge Regionale 30-08-1993, n. 40; c) Comitati di partecipazione istituiti per la tutela e la salvaguardia di interessi collettivi, il cui Statuto o Atto Costitutivo contenente le finalità sia stato opportunamente presentato all Amministrazione; d) Aziende ed Istituzioni dipendenti dal Comune, Enti Pubblici operanti sul territorio comunale (a titolo esemplificativo (ULSS, Bacino Rifiuti, Regione, Amministrazione Provinciale, Consorzi, ecc); e) Partiti o Gruppi Politici rappresentati in Consiglio Comunale, Organismi Politici anche non rappresentati in Consiglio Comunale, ma presenti in Parlamento o nel Consiglio Regionale o validamente presentati alle elezioni; 2

f) Sindacati dei Lavoratori e Patronati Sindacali; g) Associazioni di Categoria; h) Organismi operanti nelle parrocchie; i) Istituzioni Scolastiche operanti nel Comune ed Organismi attivi nelle stesse; j) Associazioni ex Combattentistiche e d Arma. ARTICOLO 4 Per avere diritto all'uso delle sale comunali di cui all articolo 2, i richiedenti di cui all'art. 3, devono presentare domanda scritta all'ufficio Tecnico Comunale, fra il 10 ed il 4 giorno antecedente la data fissata per la riunione. Nella domanda deve essere specificato: a) la denominazione di chi organizza la riunione; b) il giorno per il quale viene richiesta la sala; c) il programma ed il motivo della riunione; d) il responsabile della riunione; e) il versamento del canone di utilizzo; f) dichiarazione di accettazione senza riserve delle norme regolamentari e l'obbligo di rispettarle. La domanda deve essere firmata dal responsabile della riunione. Le domande potranno essere presentate secondo lo schema allegato al presente regolamento. ARTICOLO 5 All'atto della convocazione dei comizi elettorali, sia amministrativi che politici e per i referendum, l'utilizzo dei locali verrà concesso, con priorità su ogni altra richiesta, alle forze e/o ai candidati politici e/o ai partecipanti alla competizioni in parola. E' facoltà del Responsabile dell'ufficio Tecnico stabilire in caso di più richieste concomitanti, e sentite tutte le forze coinvolte nelle competizioni un calendario di utilizzo dei locali che garantisca le pari opportunità. In caso di richieste dei gruppi consiliari concomitanti tra loro e/o con altri soggetti di cui all'art. 3 sarà data precedenza ai gruppi consiliari e tra questi in ordine progressivo della domanda presentata al protocollo comunale. Alle riunioni dei gruppi consiliari possono partecipare soggetti estranei al Consiglio, su invito del gruppo. 3

ARTICOLO 6 Per l'uso dei locali, a titolo di rimborso spese per illuminazione, riscaldamento, pulizia, ecc., i soggetti aventi diritto sono tenuti a concorrere alle spese stesse di esercizio dell immobile nella misura stabilita dalla Giunta Comunale con propria deliberazione. L importo dovuto dovrà essere versato all economo comunale il quale rilascerà ricevuta al fine di ottenere l autorizzazione per l uso dell immobile. ARTICOLO 7 Nel caso che all'atto della richiesta la sala consiliare e l'auditorium siano state già precedentemente prenotate per lo stesso giorno ed orario, si darà precedenza al primo richiedente, in base all'ordine di presentazione della richiesta agli atti del protocollo comunale, invitando il successivo ad un cambiamento di giorno ed ora, salvo accordi diversi fra le parti interessate. ARTICOLO 8 E' fatto divieto di utilizzare la sala per riunioni aventi scopi o fini diversi da quelli dichiarati nella domanda e quelli non consentiti dalla legge. E' fatto divieto di concedere l'uso della sala consiliare, dell'auditorium e della palestra e le sale del Palazzo Valentinelli a titolo gratuito, ad esclusione dei gruppi consiliari. La Giunta Comunale si riserva la facoltà di disporre la riduzione dei costi con i soggetti richiedenti, a seconda dei casi, attraverso apposita convenzione con proprio atto. ARTICOLO 9 Il responsabile di ogni riunione risponderà direttamente in solido degli eventuali danni apportati ai locali, ed a terzi ed a ogni altra attrezzatura di proprietà del Comune, esistente nei locali concessi.. Il responsabile dovrà pure impegnarsi di rimuovere, a riunione ultimata, gli eventuali manifesti ed ogni altro materiale e cosa e a chiudere i locali dati in uso per la riunione. In caso che non si provvedesse a quanto previsto nei commi precedenti l'amministrazione dopo la diffida ad adempiere si sostituirà a spese del richiedente. ARTICOLO 10 Le Associazioni si impegnano a stipulare adeguate polizze di assicurazione contro i rischi derivanti dalle attività svolte dell immobile dato in uso. 4

ARTICOLO 11 A tutti i concessionari è fatto obbligo di rispettare il presente regolamento e di provvedere a rifondere le eventuali spese che il Comune sosterrà per i danni arrecati dal concessionario e/o richiedente e/o coloro che hanno utilizzato i locali. L'Amministrazione si riserva il diritto di inibire in futuro l'uso dei locali, previa eventuale ammonizione scritta, in caso di inosservanza, al presente regolamento o di inconvenienti connessi con tale uso. L'Ufficio responsabile del servizio è l'ufficio Tecnico Comunale. Il Sindaco si riserva la facoltà di inibire l'utilizzo degli spazi in caso di pubblica necessità o per ragioni istituzionali. 5