I N D I C E. 1.2.2 Il Controllo Dati presenti nel Mod.730: dichiarazione Integrativa di I Livello



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Via Di Vigna Jacobini, 5 00149 ROMA Tel. 06 / 5814591 --- Fax 06 / 5816703 Assistenza Tecnico/Fiscale - Indirizzo E-Mail info@cafconfsal.it Sito Internet www.cafconfsal.it S.r.l. MANUALE A OPERATIVO MOD..730/2015 Questo manuale ha lo scopo di descrivere l ITER procedurale del Mod.730 ed informare i RESPONSABILI dei CRP e i loro operatori sulle responsabilità, sulle funzioni, sulle scadenze, sulle procedure da applicare per gestire la dichiarazione e per correggere gli errori. In particolare descrive, le competenze specifiche dei soggetti coinvolti nella dichiarazione, dall acquisizione dei dati fino all invio all Agenzia Delle Entrate della stessa. 1. ITER della Dichiarazione Mod.730 Parte Generale 1.1 Operazioni Generali 1.1.1 Acquisizione Dati - 730 Precompilato 1.1.2 La Consegna del Mod.730 al Contribuente 1.1.3 Consegna Modd.730/4 ai Sostituti d'imposta 1.1.4 Trasmissione Telematica dei Modd. 730 1.1.5 Le Correzioni al Mod.730 1.2 FASE 1 1.2.1 La Presentazione del Mod.730 I N D I C E 1.2.2 Il Controllo Dati presenti nel Mod.730: dichiarazione Integrativa di I Livello 1.2.3 Frontespizio - controllo dei Codici Fiscali e del Domicilio Fiscale 1.2.4 Frontespizio - controllo dei dati del Sostituto D imposta 1.2.5 Le Correzioni Possibili al Mod.730 dal 16/04 al 01/07 1.2.6 L annullamento e la Cancellazione del Mod.730 1.2.7 Conclusioni alla FASE 1 1.3 FASE 2 1.3.1 La Trasmissione Telematica delle Dichiarazioni al CED 1.3.2 La Limitazione del Servizio Telefonico di assistenza fiscale e tecnica fornito dal CED per Elaborazione 1.3.3 Le Funzioni del CED: Controllo Elaborazione Trasmissione Telematica dei Modd.730/4 ai S. I. 1

1.3.4 La Gestione e la Trasmissione delle Dichiarazioni TARDIVE - 730 Rettificativo 1.3.5 Le Correzioni Impossibili al Modello 730 1.3.6 Gli strumenti da NON UTILIZZARE per Correggere errori al Mod.730 dal 08/07 al 25/10 1.3.7 Le Correzioni Possibili: Strumenti da utilizzare dal 08/07 al 25/10 Scadenze e Modalità 730 Integrativo di II Livello 1.3.8 Il Mod.730 Integrativo CODICE 2 730 Integrativo Neutro 1.3.9 Il Mod.730 Integrativo CODICE 1 e CODICE 3 - Il Mod. UNICO 2015 P. f. (MAGGIOR CREDITO - MINOR DEBITO) 1.3.10 Il Mod. UNICO 2015 P. f. ( MINOR CREDITO - MAGGIOR DEBITO) 1.3.11 Il Pagamento diretto dell Irpef tramite Modello F24 1.3.12 Conclusioni alla FASE 2 1.4 FASE 3 1.4.1 Le principali funzioni operative del Centro Elaborazioni Dati 1.4.2 Conclusioni alla FASE 3 2. Modalità Operative cui debbono attenersi gli Operatori dei CRP per una corretta assistenza fiscale - LA DELEGA 2.1 Elenco Sintetico dei Principali Documenti che il contribuente deve Esibire all operatore del CAF "Guida al Visto". 2.2 Autocertificazione Modello Ufficiale da Utilizzare e Stampare 2.3 Strumenti e Metodi da utilizzare per l acquisizione dei dati 2.4 Inserimento e Controllo dei sostituti d imposta i sostituti Istituzionali INPS e INPDAP gli indirizzi 2.5 Trasmissione Stampa e Consegna del Mod.730 2.6 Statistiche Controllo e Verifica dello Stato dell Archivio Locale e del Server 3. Gli strumenti fiscali e i Termini OPERATIVI per effettuare le CORREZIONE Cosa e Come fare per correggere un Mod.730 3.1 Le Priorità delle Correzioni LIVELLI, TIPOLOGIA e GRAVITÀ degli ERRORI Modello A: Mod.730 RICHIESTA CORREZIONI 3.2 LE SANZIONI L Indice del Manuale è strutturato con il principio di segnalibro. Questa modalità permette di posizionarsi in automatico all inizio del Capitolo corrispondente, o del paragrafo, selezionando con il mouse l'argomento interessato, e di tornare automaticamente dal capitolo o dal paragrafo selezionato all Indice per una nuova scelta. Lo scopo di questo manuale è quello di informare gli operatori del settore su tutto quanto non si trova normalmente scritto nei consueti manuali in circolazione efferenti tale materia. 2

1. ITER DELLA DICHIARAZIONE MOD.730 PARTE GENERALE Con le seguenti istruzioni, in riferimento e come previsto dall art. 1, D.Lgs. n. 175/2014 (c.d. Decreto Semplificazioni ), a partire dal prossimo 15 aprile, l Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, in via telematica, la dichiarazione 730 precompilata dove si introduce in via sperimentale il concetto di 730 precompilato, intendiamo informare e formare I RESPONSABILI e gli OPERATORI DELLE SEDI PERIFERICHE, circa l'iter tecnico/fiscale del Mod.730, ossia con particolare riguardo alla vita e alle varie fasi che la dichiarazione attraversa lungo il suo percorso che va dall'acquisizione dei dati (compilazione) presso le sedi dei CRP fino all'invio della stessa (trasmissione telematica) al Ministero dell Economia e delle Finanze. Conoscendo bene i singoli passaggi e gli obblighi di ogni soggetto coinvolto nei vari passaggi, si possono prevenire molti problemi collegati alla gestione tecnica e fiscale della dichiarazione. 1.1 OPERAZIONI GENERALI In breve possiamo sintetizzare che tale iter si articola e si esaurisce in 3 FASI o PASSAGGI che di seguito analizziamo. 1.1.1 ACQUISIZIONE DEI DATI - 730 PRECOMPILATO Della dichiarazione presso i Centri di Raccolta Periferici (acquisizione e controllo documenti, - dal 15/04 al 30/06 salvo proroghe; trasmissione telematica dei dati al centro elaborazione dati nazionale ENTRO NON OLTRE il 01/07, entro LA STESSA DATA, controllo e VERIFICA degli ESITI relativi ai files trasmessi dal vostro Centro attraverso l apposita funzione; si ricorda, che la stampa ufficiale (VALIDA AI FINI FISCALI) della dichiarazione sarà possibile solo dopo che il CRP avrà inviato al CAF per l elaborazione il file contenente la dichiarazione. Inoltre ricordiamo che il principio di gratuità della dichiarazione PRECOMPILATA VIENE MENO, di conseguenza la dichiarazione NON POTRÀ PIÙ RITENERSI GRATUITA; Analizziamo di seguito a chi si rivolge la dichiarazione 730 PRECOMPILATO e chi invece ne viene ESCLUSO : A chi è Rivolto Il 730 precompilato è messo a disposizione di lavoratori dipendenti (anche senza sostituto tenuto a effettuare il conguaglio) e pensionati che: hanno presentato il modello 730/2014 (ed eventualmente anche i quadri RM, RT e RW) o il modello Unico PF/Unico mini/2014, pur avendo i requisiti per presentare il modello 730 e hanno ricevuto dal sostituto d'imposta la Certificazione Unica 2015 (che da quest'anno ha sostituito il Cud) per i redditi di lavoro dipendente e assimilati e/o per i redditi di pensione percepiti nell'anno 2014, e tale Certificazione Unica è stata trasmessa, nei termini, all'agenzia delle Entrate. Ne consegue che se il datore di lavoro non ha trasmesso la Certificazione Unica all'agenzia delle Entrate, il 730 precompilato non è disponibile e la dichiarazione modello 730 andrà presentata con le modalità consuete. La dichiarazione precompilata viene predisposta anche per i produttori agricoli che nel 2013 hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 euro; in pratica, i titolari di partita Iva nel 2014 con codice attività "agricoltura, silvicoltura e pesca" (macro-area A Ateco 2007) che, con riferimento all'anno precedente, hanno presentato il modello 730 (o Unico con caratteristiche da 730) compilando il quadro dei terreni e non hanno presentato la dichiarazione Iva. Eccezioni Il 730 precompilato non viene predisposto: se, con riferimento all'anno d'imposta 2013, il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione 730 precompilata, è ancora in corso l'attività di liquidazione automatizzata; per i contribuenti che hanno avuto una partita Iva attiva almeno per un giorno nel corso del 2014 (a eccezione, come chiarito nel paragrafo precedente, dei produttori agricoli in regime di esonero); per i contribuenti deceduti alla data di elaborazione della dichiarazione precompilata; per i contribuenti minorenni; per i contribuenti legalmente incapaci. 3

1.1.2 LA CONSEGNA DEL MOD.730 AL CONTRIBUENTE In applicazione della vigente normativa la consegna del Mod.730 al contribuente da parte dei CAF, comprensivo di Mod.730/3 deve avvenire anche quest anno entro il 07 luglio. 1.1.3 CONSEGNA DEI MODD.730/4 AI SOSTITUTI D'IMPOSTA La liquidazione al sostituto d'imposta (elaborazione dei dati, stampa e la CONSEGNA attraverso la TRASMISSIONE TELEMATICA del mod. 730/4 ai Sostituti d Imposta è a ESCLUSIVA CURA DEL CAF, e deve concludersi entro il 07 luglio per tutte le dichiarazioni ORDINARIE. E, entro il 10/11 per le dichiarazioni INTEGRATIVE; 1.1.4 TRASMISSIONE TELEMATICA DEI MODELLI 730 All Agenzia delle Entrate (elaborazione controllo formale e fiscale) della dichiarazione, invio Telematico all Anagrafe Tributaria entro il 07 luglio per le dichiarazioni 730 ORDINARIE, entro 10/11, per le dichiarazioni 730 INTEGRATIVE. 1.1.5 LE CORREZIONI AL MOD.730: 730 INTEGRATIVO DI I LIVELLO 730 INTEGRATIVO DI II LIVELLO 730 RETTIFICATIVO UNICO P.F. CORRETTIVO NEI TERMINI O A RAVVEDIMENTO Causa la modifica legislativa D.L. 175/2014 730 precompilato sperimentale e alle date fissate per gli adempimenti del CAF nei confronti dei dichiaranti, dei Sostituti d Imposta e del Ministero delle Finanze (Agenzia delle Entrate), viene in pratica preclusa la possibilità di utilizzare il modello 730 Rettificativo così come lo si conosceva fino allo scorso anno utilizzato per correggere alcuni errori riscontrabili sul modello 730 entro la data del 30/06 con la modifica normativa la sua valenza e il suo utilizzo subisce una sostanziale modifica concettuale rispetto al passato. Di conseguenza, sempre a causa della modifica legislativa da quest anno ci troviamo di fronte ad una modifica concettuale sostanziale che interviene sia sul termine 730 INTEGRATIVO così come lo si conosceva fino allo scorso anno e che per non creare confusione con i termini distingueremo in 730 INTEGRATIVO/MODIFICA DI I LIVELLO (compilazione del 730) e 730 INTEGRATIVO DI II LIVELLO (correzioni codice 1, 2, e 3) per i quali di seguito forniremo dettagliatamente tutte le specifiche inerenti. Per il momento ci limitiamo ad indicare solo le relative date il 730 Integrativo/Modifica di I livello a scadenza il 30/06 07/07 salvo proroghe, il 730 Integrativo di II livello ha scadenza al 25/10, successivamente a tale data sarà possibile correggere la dichiarazione ricorrendo al 730 Rettificativo d ufficio, oppure al Mod.UNICO P.F. 2015 INTEGRATIVO O A RAVVEDIMENTO DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL CRP. INFATTI L INTERVENTO NORMATIVO HA PREVISTO E CONCESSO AL CAF ENTRO IL 10/11 DI POTER PROCEDERE D UFFICIO ALLA RETTIFICA DEL 730 ANCHE UNILATERALMENTE. QUINDI AD INSIDACABILE GIUDIZIO DEL RAF (RESPONSABILE DELL ASSISTENZA FISCALE) LO STESSO POTRÀ INTERVENIRE NEL CORREGGERE LE DICHIARAZIONI CHE PRESENTANO ERRORI FISCALI E FORMALI RISCONTRATI SULLA DICHIARAZIONE IN FASE DI VERIFICA DEI DATI INSERITI QUALORA IL DATO STESSO NON SIA STATO SUFFICIENTEMENTE DOCUMENTATO (ASSENZA DI PEZZE D APPOGGIO) O NON RISPETTI LE REGOLE DELLA VIGENTE NORMATIVA FISCALE IN MATERIA DI DETRAZIONI E/O DEDUZIONI. OPERAZIONE CHE SARÀ GESTITA UNICAMENTE PRESSO LA SEDE NAZIONALE DEL CAF ATTRAVERSO IL TEAM AUDIT INTERNO CHE SARÀ APPOSITAMENTE ISTITUITO A TALE SCOPO. Tali strumenti, saranno utilizzati asseconda della tipologia dell intervento da effettuare sulla dichiarazione o per correggere l errore (formale/fiscale) riscontrato sul modello 730 ORDINARIO dal 08/07 in poi, o per la compilazione della dichiarazione ENTRO IL 30/06 07/07 salvo proroghe. Passiamo ora ad una dettagliata trattazione di ogni singola FASE dell iter della dichiarazione. 1.2 FASE 1 É il passaggio più complesso e delicato di tutto l'iter della dichiarazione, perché eventuali errori commessi durante questa fase se non corretti tempestivamente, si ripercuotono in tutte le fasi successive, fino ad arrivare alla mancata o ritardata trasmissione delle liquidazioni d'imposta al sostituto (Mod.730/4), o alla mancata o ritardata trasmissione della dichiarazione al Ministero dell Economia e delle Finanze fino ad arrivare ALL APPLICAZIONE DEL NUOVO REGIME SANZIONATORIO CHE COME ORMAI TUTTI SAPPIAMO È ESPLOSIVAMENTE A CARICO DEL CAF E COMPRENDE SANZIONI, INTERESSI E AL RIMBORSO DI UNA SOMMA PARI ALL IMPOSTA. Tale fase è però anche la più elastica, infatti eventuali errori riscontrati nella dichiarazione possono essere corretti tempestivamente in un arco di tempo molto ampio ossia circa 4 mesi, direttamente dagli operatori del Centro, e non comportano particolari oneri a carico dei vari soggetti interessati. La prima cosa da fare a cura dei responsabili dei CRP, degli Sportelli e degli operatori PREPOSTI ALLA RACCOLTA (acquisizione dati), è munirsi di una copia della DELEGA sottoscritta dal contribuente UNITAMENTE AD UNA COPIA DEL DOCUMENTO D IDENTITA tale documentazione consentirà al CED del CAF di procedere 4

allo SCARICO DEL file dei dati denominato PRECOMPILATO attraverso le particolari procedure rese disponibili dall Agenzia delle Entrate tale attività è di esclusiva competenza del CED. In attesa della distribuzione rilascio da parte del CED nazionale del file del PRECOMPILATO gli operatori e i responsabili delle sedi periferiche, dovranno munirsi di una copia Istruzioni ministeriali del Mod.730, che il CAF mette a disposizione sul suo sito nell area riservata, presenti anche all interno del programma 730, di una copia delle presenti Istruzioni, e di una copia del manuale Guida al Visto di conformità del Mod.730 redatto in collaborazione con la Consulta Nazionale dei CAF, fornito sempre dal CAF e pubblicato in area riservata. Durante questa fase i responsabili principali della dichiarazione sono i CONTRIBUENTI, obbligati a fornire tutti i dati che il CAF richiederà, assieme ai responsabili dei CRP, degli Sportelli e i loro operatori che debbono richiedere TUTTI I DOCUMENTI NECESSARI per una corretta compilazione della dichiarazione e verifica della corrispondenza degli stessi ai dati esposti nel precompilato esercitando un compito in più rispetto al passato ossia confrontando e verificando che i dati forniti con il file PRECOMPILATO dell Agenzia, corrispondano a quelli forniti dal contribuente e/o presenti nell archivio storico. La prima cosa da sapere per una corretta gestione di questa FASE sono le date che debbono essere rispettate. 1.2.1 LA PRESENTAZIONE DEL MOD.730 La prima data da ricordare è quella che la legge fissa per i termini ufficiali di PRESENTAZIONE della DICHIARAZIONE MOD.730 SONO DAL 15/04 AL 07/07. OVVIAMENTE TALI DATE SONO RIFERITE ALLA PRESENTAZIONE DIRETTA DA PARTE DEL SINGOLO CITTADINO QUALORA IL CITTADINO SI RIVOLGA AD UN INTERMEDIARIO ED IN PARTICOLARE AD UN CAF, LE DATE CAMBIANO IN VIRTÙ DEGLI ADEMPIMENTI E DEI CONTROLLI A CARICO DELL INTERMEDIARIO NELLA GESTIONE DELLA DICHIARAZIONE IN APPLICAZIONE DELLA VIGENTE NORMATIVA, IN VIRTÙ DI CIÒ LE DATE SARANNO LE SEGUENTI DAL 16/04 AL 01/07 resentare al CAF la dichiarazione a partire dal 16/04 e fino al entro il 01/07; il CRP grazie allo sforzo tecnico e umano e alle soluzioni tecnologiche adottate dal CAF, avrà tempo fino a tale data 01/07 per trasmettere telematicamente le dichiarazioni al CAF che eserciterà le successive e consuete operazioni di controllo ed elaborazione delle dichiarazioni trasmesse e supportate dalla relativa documentazione acquisita e trasmessa al CAF attraverso l apposita procedura denominata Live Scan. 1.2.2 IL CONTROLLO DATI PRESENTI NEL MOD.730: DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DI I LIVELLO Il concetto di dichiarazione Integrativa di I LIVELLO, che qui riprendiamo dopo averlo preannunciato in precedenza, in pratica sta a significare e sostituisce un concetto assai semplice ossia il concetto che fino allo scorso anno conoscevamo come COMPILAZIONE della dichiarazione. Perché oggi non parliamo più di compilazione della dichiarazione, perché partendo dall assunzione del file contenente la dichiarazione Precompilata fornito dall Agenzia gli interventi su di essa sono o ad INTEGRAZIONE dei dati forniti o a MODIFICA degli stessi ovvero ENTRAMBI (Integrazione e/o Modifica), e qui introduciamo il secondo nuovo concetto di MODIFICA che non è altro che il vecchio concetto di correzione dei dati, che noi fino allo scorso anno gestivamo travasando i dati da un anno all altro attraverso l importazione dell archivio storico. Fino al 01/07, i responsabili dei CRP, degli Sportelli e gli operatori preposti all'acquisizione dei dati, debbono usare la massima attenzione nel controllare l'aspetto formale e fiscale della dichiarazione presentata, attraverso la documentazione obbligatoria che il contribuente deve fornire in fotocopia (mai in originale) per la compilazione della stessa documentazione che da quest anno in applicazione della vigente normativa dovrà essere allegata alla dichiarazione stessa attraverso il programma Live Scan e trasmessa al CAF contestualmente al file della dichiarazione il programma Live Scan è presente all interno del programma 730. Si ricorda a tal proposito che, l OBBLIGO sussiste anche se si tratta di consegna di un MODELLO AUTOCOMPILATO, O COMPILATO EX-NOVO SENZA QUINDI L UTILIZZAZIONE DEL FILE PRECOMPILATO DELL AGENZIA, questo perché le responsabilità in capo al CAF (DELL APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ) sono LE MEDESIME in TUTTI I CASI INDICATI. - I dati presenti e le Informazioni fornite nel PRECOMPILATO dall AdE Come indicato ufficialmente dall Agenzia delle Entrate i dati presenti nel file PRECOMPILATO per l anno d imposta 2015 redditi 2014 sono quelli di seguito riportati: 1. i dati contenuti nella Certificazione Unica relativa al 2014, inviata dai sostituti d imposta; 2. i dati trasmessi da soggetti terzi (istituti di credito ed assimilati, assicurazioni, enti revidenziali) relativi agli oneri deducibili/detraibili sostenuti dal contribuente nel 2014; 5

3. alcuni dati contenuti nella dichiarazione presentata lo scorso anno (Mod. 730/UNICO PF2014), ad esempio, spese per il recupero del patrimonio edilizio; 4. le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria (ad esempio, versamenti effettuati con il Mod. F24). In particolare, le informazioni sopraelencate saranno inserite a cura dell Agenzia delle Entrate nei seguenti quadri del Mod. 730 precompilato attraverso il file xml: 1. Dati presenti nel FRONTESPIZIO provenienti dalla Certificazione Unica e dall Anagrafe tributaria; 2. Dati presenti nel PROSPETTO FAMILIARI A CARICO provenienti dalla C.U. (Certificazione Unica); 3. Dati presenti nel Quadro A Redditi dei terreni provenienti dalla dichiarazione dei redditi dell anno precedente e Anagrafe tributaria; 4. Dati presenti nel quadro B Redditi dei fabbricati provenienti dalla dichiarazione dei redditi dell anno precedente Anagrafe tributaria; 5. Dati presenti nel Quadro C Redditi da Lavoro dipendente e Assimilati provenienti dalla Certificazione Unica; 6. Dati presenti Quadro D Altri redditi provenienti dalla Certificazione Unica; 7. Dati presenti nel Quadro E presenti solo parzialmente per l anno 2014 quelli presenti sono provenienti da comunicazioni Banche, Assicurazioni e Enti Previdenziali e dalla dichiarazione dei redditi dell anno precedente Anagrafe tributaria (per quanto concerne spese per Ristrutturazione, Risparmio Energetico, Mediche pluriennali); 8. Dati presenti nel Quadro F Eccedenze acconti e altri dati provenienti dalla Certificazione Unica Anagrafe tributaria; 9. Dati presenti nel Quadro G Crediti d Imposta provenienti dalla dichiarazione dei redditi dell anno precedente; 10. In aggiunta a tali dati l AdE fornirà ulteriori dati che tuttavia essendo considerate informazioni INCOMPLETE E/O INCONGRUE saranno riportate in un apposito prospetto (file formato testo probabilmente.txt), per consentire al contribuente ovvero all intermediario CAF di verificarne la correttezza rispetto a quelle in suo possesso confrontandole con i dati storici 730/2014 e con la relativa documentazione di supporto. E importante fare notare al responsabile della sede e ai loro operatori che attraverso il meccanismo di cui al punto 10, l Agenzia lascia inalterati i poteri di controllo (art. 36- ter, D.P.R. n. 600/1973) sulla dichiarazione in esame. 1.2.3 FRONTESPIZIO - CONTROLLO DEI CODICI FISCALI E DEL DOMICILIO FISCALE Alla luce di quanto sopra esposto l operatore in particolare si deve SEMPRE controllare e confrontare che: siano esatti tutti i CODICI FISCALI esposti nella dichiarazione precompilato ministeriale rispetto ai dati in suo possesso forniti dal dichiarante e/o presenti nella dichiarazione dell anno 2014 (archivio storico CAF), dichiarante, familiari e sostituto d imposta). DOMICILIO FISCALE del dichiarante (vedi per il dettaglio paragrafo 2) I dati del sostituto d imposta (codice fiscale/partita IVA, denominazione sociale e indirizzo). 1.2.4 FRONTESPIZIO - CONTROLLO DEI DATI DEL SOSTITUTO D IMPOSTA Pur se questa fase operativa sembrerebbe essere ormai superata con l introduzione da quest anno del Precompilato da un lato e della Trasmissione Telematica dei Modelli 730/4 a tutti i sostituti 6

dall altro, così non è poiché la fase successiva alla trasmissione telematica dei modelli 730/4 seguirà sempre anche se in via residuale la via cartacea e/o mezzo mail quindi, va posta sempre e comunque particolare attenzione sul C.A.P. (codice di avviamento postale) dell indirizzo del sostituto, (ES.: L INDICAZIONE DI UN C.A.P. GENERICO SIGNIFICA SEMPRE L AUTOMATICA IMPOSSIBILITÀ DI CONSEGNA DEL MOD.730/4 AL SOSTITUTO) e al numero civico, ma la stessa attenzione deve essere posta sulla Denominazione Sociale, sul codice fiscale dello stesso e sul CODICE SEDE (vedi per il dettaglio il paragrafo 2), se presente sulla CU nell apposito campo. Tale dato è da inserire obbligatoriamente nella dichiarazione per una corretta consegna (TRASMISSIONE TELEMATICA), del modello 730/4, adempimento che da quest anno formalmente è stato esteso a TUTTI i sostituti presenti sull intero territorio nazionale, con esclusione di INPS, E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ex Tesoro TUTTE LE SEDI), per i quali resta in essere l ormai collaudata modalità di trasmissione degli anni passati. Tali dati non debbono essere mai incompleti, parziali o non veritieri o forzati, pena la nullità della dichiarazione al momento dell invio al CAF. A tale proposito, si consiglia sempre, se presente nella CU, indicare anche il numero di fax del sostituto, e se presente anche l indirizzo mail sempre per un corretto recapito dei modelli 730/4. Verificare sempre e attentamente eventuali dati inseriti nella sezione ANNOTAZIONI DELLA CU parte integrante e ormai fondamentale della CU per una corretta compilazione e del modello 730. Il 730 per chi ha perso il sostituto d'imposta Il decreto del fare (Dl 69/2013) ha introdotto la possibilità di utilizzare il 730 anche per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, privi di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio (sono esclusi alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, fra cui le indennità percepite dai membri del Parlamento europeo). I contribuenti che non hanno un sostituto d'imposta, ad esempio perché hanno perso il lavoro nel corso dell'anno, ricevono l'eventuale rimborso direttamente dall'agenzia delle Entrate. Se il contribuente ha fornito all'agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto. Se, viceversa, emerge un debito, il contribuente che invia direttamente la dichiarazione può effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione online (la procedura consente, infatti, di indicare l'iban del conto corrente su cui effettuare l'addebito), oppure può stampare il modello F24, che viene proposto già compilato con i dati necessari, per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie. Invece, il contribuente che si rivolge per l'assistenza fiscale a un Caf o professionista abilitato, può trasmettere in via telematica il modello F24 all'agenzia delle Entrate tramite lo stesso intermediario, oppure versare con il modello F24 che gli sarà consegnato dall intermediario. Se dalla dichiarazione (che va presentata a un Caf o a un iscritto nell albo dei consulenti del lavoro oppure in quello dei dottori commercialisti ed esperti contabili, abilitati allo svolgimento dell attività di assistenza fiscale) emerge un debito, chi presta l'assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento; oppure consegna l F24 compilato al contribuente, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento per consentire le corrette procedure di pagamento senza incorrere in sanzioni e multe. L eventuale rimborso sarà, invece, eseguito direttamente dall Amministrazione finanziaria. Le modalità di rimborso Le somme risultanti a credito dal prospetto di liquidazione, al netto degli importi eventualmente dovuti a titolo di acconto nonché della parte di credito già utilizzata o che si intende utilizzare in compensazione per il pagamento di imposte non liquidate nella dichiarazione 730, sono rimborsate dall Agenzia delle entrate. I contribuenti che vogliono ottenere l accredito dei rimborsi sul conto corrente bancario o postale, accelerando i tempi di erogazione, e che non hanno ancora comunicato il codice IBAN, possono farne richiesta utilizzando il modello, riservato alle persone fisiche, presente in questa scheda informativa, nel quale vanno indicati i dati relativi a un conto corrente intestato o cointestato al beneficiario del rimborso. In particolare, è necessario riportare il codice Iban. Il modello per comunicare l'iban deve essere presentato dal contribuente direttamente: in via telematica, se è in possesso di pincode, tramite la specifica applicazione 7

presso un qualsiasi ufficio dell Agenzia delle Entrate, che provvederà ad acquisire le coordinate del conto corrente del richiedente. Queste modalità sono le uniche previste per comunicare il codice Iban all Agenzia delle entrate. Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato con metodi diversi a seconda della somma da riscuotere: per importi inferiori a 1.000 euro, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale dove potrà riscuotere il rimborso in contanti, mentre per importi pari o superiori a 1.000 euro il rimborso viene eseguito con l emissione di un vaglia della Banca d Italia. ATTENZIONE: si ricorda che in alcuni casi particolari, il sostituto d imposta potrebbe non essere quello indicato sulla CU fornito dal contribuente. Chiedete sempre al contribuente per chi lavora e, se il sostituto d imposta che effettuerà il conguaglio nel mese di luglio (PRINCIPIO DI COMPETENZA), è lo stesso di quello indicato sulla CU, o se pur restando lo stesso sostituto siano nel mentre cambiati altri dati quali denominazione sociale partita IVA o Codice Fiscale rispetto a quelli indicati nella CU presentata. L errata o inesatta indicazione di tali dati, è tra le principali cause di errore che si sono riscontrate nelle dichiarazioni degli anni passati che purtroppo continua a ripetersi. Naturalmente la presenza di tali errori, non consente la liquidazione della dichiarazione nei tempi dovuti con conseguente lamentela del contribuente e problemi per il CAF. La verifica dei dati sopra indicati, passa semplicemente attraverso la richiesta (obbligatoria) dell operatore e la consegna (obbligatoria) da parte del contribuente, del tesserino del codice fiscale/tessera sanitaria, assieme a una copia della CU 2015 o del CUD 2014, attestante i redditi del contribuente e i dati del sostituto d'imposta; detti controlli oltre ad essere richiesti dal CAF, sono imposti per legge dal Ministero delle Finanze per tutte le dichiarazioni, in conformità dell applicazione della normativa vigente in materia di apposizione di Visto di Conformità. Per la correzione di errori riscontrati su tale dato, vedi punto 1.3.4 e punto 1.3.8 ATTENZIONE! si ricorda che il codice fiscale del contribuente da inserire nel Mod.730, e quello presente sulla CU del contribuente stesso, devono essere SEMPRE UGUALI. In particolare, è il Codice Fiscale presente sulla CU, che deve essere sempre uguale a quello del Tesserino o Tessera Sanitaria rilasciata dal Ministero delle Finanze e non viceversa. Infatti, se così non fosse, si deve passare a verificare quale dei due sia errato e quindi uno dei due deve essere obbligatoriamente corretto prima di acquisire e trasmettere la dichiarazione al CAF. Individuato l errore, la correzione dovrà essere fatta, asseconda della situazione riscontrata, o presso il sostituto d imposta o presso il Ministero delle Finanze (Agenzia delle Entrate) al fine di allineare i due dati, quindi si sottolinea che, il codice fiscale presente sulla CU deve essere sempre uguale a quello rilasciato dal Ministero (Anagrafe Tributaria) e quindi inserito sul 730 e non viceversa. 1.2.5 LE CORREZIONI POSSIBILI AL MOD.730 DAL 16/04 AL 01/07 Durante questa prima fase, la dichiarazione che è in possesso del CRP, anche se é stata inviata al CAF, può subire qualsiasi correzione dei dati come in passato, da parte degli operatori responsabili dei CRP, e degli Sportelli, oppure su espressa richiesta del contribuente. Però, qualora la dichiarazione sia stata inviata al CAF, se sottoposta a correzione, durante questa prima fase, deve essere obbligatoriamente ritrasmessa, infatti, il principio fondamentale del sistema tecnico predisposto dal nostro CAF individua l ultima versione della dichiarazione trasmessa quale dichiarazione valida in sostituzione della precedente. Naturalmente, a fronte delle eventuali correzioni, apportate durante questo periodo, vi ricordiamo di rilasciare sempre al contribuente, la nuova stampa, ossia quella dell'ultima versione trasmessa al CAF, ritirando la precedente copia che deve essere annullata e cestinata oppure allegata alla nuova come prova della correzione effettuata. In questa fase, debbono essere fornite al contribuente tutte le indicazioni, (o il contribuente deve esprimere la volontà richiedendole) relativamente a tali possibilità: modificare i dati del Sostituto d'imposta (indirizzo, ragione sociale, codice fiscale, ecc...); modificare la composizione del quadro familiari e le loro % di detrazione; modificare la dichiarazione da congiunta a disgiunta e viceversa; rateizzare il debito Irpef, fino ad un massimo di 5 rate per i dipendenti 3 per i pensionati; esprimere la volontà di NON EFFETTUARE il versamento degli acconti Irpef; effettuare versamenti degli acconti Irpef in MISURA INFERIORE rispetto al dovuto; inserire nuovi dati reddituali; inserire nuovi oneri detraibili o deducibili. 8

Modificare e/o integrare i dati presenti nella dichiarazione 730 precompilata fornita dall AdE In questa fase, il contribuente è obbligato a fornire all operatore Caf le seguenti informazioni che rilascerà sotto la propria responsabilità, nel rispetto ed in applicazione della normativa vigente, informazioni che sono fiscalmente e tecnicamente rilevanti al fine di poter decidere se il contribuente possa oppure non possa presentare il 730: rapporto di lavoro: per tutti se è in essere dal mese di GIUGNO fino al mese LUGLIO se a credito Irpef; per il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, al fine di presentare validamente il Mod.730 la legge impone che il contratto in essere deve avere durata almeno dal mese di settembre dell anno 2014 al mese di giugno/luglio dell anno 2015 e la liquidazione deve terminare a CREDITO IRPEF senza alcuna compensazione tra crediti ed eventuali debiti. oppure fino al mese di DICEMBRE se in debito Irpef affinché il datore di lavoro possa effettuare le regolari trattenute Irpef (questo per evitare di effettuare il versamento della seconda rata d'acconto IRPEF personalmente con Mod.F24, o nelle peggiori delle ipotesi di non effettuarla affatto, incorrendo in sanzioni future emesse dall Agenzia delle Entrate per inadempienza). Vedi anche il punto 1.3.5 1.2.6 L ANNULLAMENTO E LA CANCELLAZIONE DEL MOD.730 Sempre durante questa prima fase, il contribuente in casi eccezionali, ma entro il ENTRO IL 01/07 può esprimere la volontà al CRP di ANNULLARE LA DICHIARAZIONE GIÀ PRESENTATA, ossia richiederne la CANCELLAZIONE dagli archivi del CAF, anche se la dichiarazione è già stata trasmessa al CED, con apposita procedura che sarà fonte di ulteriori istruzioni e che comunque è consultabile direttamente dal menù Help del programma 730. Il responsabile del CRP, o l'operatore, debbono obbligatoriamente ritirare la copia del Mod.730 in possesso del contribuente e farsi rilasciare (utilizzando l apposito modulo), una dichiarazione nella quale lo stesso, deve fare RICHIESTA ESPRESSA di ANNULLAMENTO/CANCELLAZIONE del Mod.730 dagli archivi GENERALI, sollevando il CAF da qualsiasi responsabilità futura in merito alla possibile mancata presentazione della dichiarazione. Richieste di cancellazione/annullamento di dichiarazioni dopo il 01/07 NON potranno essere né accettate né inoltrate al CAF perché non potranno essere accolte. Quindi, l annullamento della dichiarazione presentata al CRP e trasmessa da questi al CAF non può più essere effettuato dopo il 01 luglio per nessun motivo. (vedi anche il punto 1.3.5). 1.2.7 CONCLUSIONI ALLA FASE 1 In breve, nella FASE 1 fin qui esaminata, i soggetti che hanno le maggiori responsabilità sulla dichiarazione e risultano coinvolti nella sua gestione sono: il contribuente, (responsabile principale); il centro di raccolta periferico o lo sportello, nella figura del responsabile e dell operatore (corresponsabili); in parte il CAF, attraverso i suoi consulenti, i suoi tecnici e i suoi collaboratori che forniscono le informazioni fiscali per la compilazione della dichiarazione, l assistenza tecnica al programma e le modalità più giuste per correggere eventuali errori segnalati, e le verifiche interne di conformità dei dati esposti in dichiarazione con la relativa documentazione funzione di Audit. Gli strumenti messi a disposizione del CRP per comunicare con la sede nazionale durante tutto il periodo compreso tra il 15 aprile e il 01 luglio, e oltre, sono il consueto contatto telefonico: 065814591 per la consulenza tecnico-fiscale on-line, il fax.: 065816703, l e-mail: info@cafconfsal.it Inoltre il CAF mette a disposizione sul sito internet www.cafconfsal.it nella vostra area riservata tutte le informazioni e i documenti da consultare e utilizzare in tempo reale per risolvere molti dei problemi che si incontrano durante la gestione del servizio, nonché un servizio di FAQ FISCALI E TECNICHE, attivo h24 che permette di formulare domande e ricevere risposte entro le 24 ore successive alla domanda posta. Ciò consente la correzione degli errori, anomalie o problemi riscontrati sulle dichiarazioni, in modo tempestivo. Tuttavia per far si che tutto vada come indicato si debbono rispettare e applicare le Regole Generali che il CAF, indica nelle presenti istruzioni, unitamente alle Regole stabilite dal Ministero dell Economia e delle Finanze in applicazione alla vigente normativa. 1.3 FASE 2 Durante la FASE 2, ai soggetti responsabili della dichiarazione indicati nella FASE 1, si aggiungono e interagiscono ulteriori figure esterne che non permettono interventi correttivi in tempi brevi, perché i loro interventi sono legati al rispetto e all applicazione ferrea delle regole burocratiche stabilite dalla vigente normativa in 9

materia di 730. Di seguito indichiamo quali sono questi soggetti, i tempi, le date e gli strumenti disponibili per intervenire sulla gestione di una singola dichiarazione, al fine di correggere eventuali errori riscontrati sulla stessa dopo il 07 luglio. 1.3.1. LA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI AL CED IL 01 LUGLIO, improrogabilmente (salvo proroghe di legge), é la data fissata dal CAF per TUTTI i responsabili dei CRP degli Sportelli e i loro operatori per trasmettere telematicamente al CED, TUTTE le dichiarazioni validate e ancora non trasmesse, fino a tale data. Il CAF dal 02 LUGLIO procederà così, previo controllo dei dati acquisiti, alla verifica dei Codici Fiscali (SIATEL), all elaborazione e alla generazione e TRASMISSIONE TELEMATICA di TUTTI i modd.730/4 ai sostituti d imposta entro E NON OLTRE il 07/07, nel rispetto della vigente normativa. 1.3.2 LA LIMITAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TELEFONICA DEL CED PER CONSENTIRE L ELABORAZIONE DATI Attenzione! Come tutti gli anni nel periodo che va dal 1 luglio al 07 luglio compreso, il CED del CAF ridurrà temporaneamente il servizio di assistenza fiscale telefonica ai CRP, al fine di concludere le avviate operazioni indicate nel precedente punto. I Responsabili dei CRP, degli sportelli e i loro operatori sono pregati di collaborare riducendo al minimo le richieste telefoniche utilizzando in alternativa se necessario, durante questo periodo per segnalare eventuali anomalie sulle dichiarazioni trasmesse al CAF, i seguenti canali: E-MAIL, FAX, E LE FAQ indicati nel precedente punto 1.2.7. 1.3.3 LE FUNZIONI DEL CED: CONTROLLO ELABORAZIONE TRASMISSIONE TELEMATICA (SPEDIZIONE) DEI MODD.730/4 AI SOSTITUTI D IMPOSTA Premesso che questo è uno dei passaggi più delicati di tutto l ITER della dichiarazione, e che in virtù delle modifiche legislative apportate questo adempimento ha subito uno stravolgimento per ciò che concerne i tempi di elaborazione controllo e consegna dei modelli 730/4 fissati ormai al 07/07, si precisa che durante il periodo indicato al punto 1.3.2, il Centro Elaborazione Dati del CAF, deve operare tutta una serie di controlli formali fiscali e tecnici, sulle dichiarazioni, al fine di elaborare e produrre tutti i Modd.730/4, che da quest anno saranno trasmessi SOLO TELEMATICAMENTE ai Sostituti d Imposta entro il 07 LUGLIO, unitamente alle relative dichiarazioni al Ministero delle Finanze (Agenzia delle Entrate). Durante questo periodo, vi elenchiamo gli strumenti (modalità e tempi), che devono essere utilizzati per correggere eventuali errori riscontrati sulle dichiarazioni in base alla vigente normativa entro e dopo il 07 LUGLIO. 1.3.4 LA TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI TARDIVE - 730 RETTIFICATIVO Causa le nuove scadenze, e l abuso che nel passato se ne era fatto, il MEF ha ridotto i termini di gestione delle dichiarazioni, con conseguente impossibilità, di utilizzare di fatto la dichiarazione 730 Rettificativa che come detto in precedenza pur se presente assumerà un valore concettualmente diverso rispetto al passato. Ciò significa che, la gestione della dichiarazione dopo le date fissate per la trasmissione telematiche delle dichiarazioni 730 comprensive del modello 730/4 al MEF 07/07, potrà avvenire o con dichiarazione 730 integrativa se a favore, o con la presentazione dal modello Unico p.f. correttivo nei termini o integrativo; mentre la dichiarazione TARDIVA e la dichiarazione di RETTIFICA A SFAVORE del contribuente potrà essere gestita SOLTANTO con la presentazione del MODELLO UNICO P.F. ovvero attraverso la dichiarazione 730 RETTIFICATIVA ANCHE D UFFICIO ENTRO IL 10/11. In particolare sulla dichiarazione 730 Rettificativa c è da sapere che in applicazione al nuovo regime sanzionatorio, introdotto dal L art. 6, comma 2, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, sono state apportate importanti modifiche al D.M. 31 maggio 1999, n. 164 in riferimento a violazioni riscontrate sull apposizione del visto di conformità, a causa delle quali per evitare di incorrere in pesanti ed onerose sanzioni pecuniarie future la dove si riscontrino errori sulle dichiarazioni già presentate il CAF/professionista può intervenire con RETTIFICHE D UFFICIO, infatti: se il CAF/professionista trasmette entro il 10 novembre dell anno in cui la violazione è stata commessa: una dichiarazione rettificativa del contribuente; ovvero se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, lo stesso CAF/professionista è tenuto al pagamento della sola sanzione, mentre il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi. 10

In tali casi inoltre, è disposto che la sanzione rimasta in capo al CAF/professionista è ridotta ad 1/8 del minimo, ai sensi dell art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 472/97, se il versamento viene effettuato entro la stessa data del 10 novembre. CONSEGUENTEMENTE A CIÒ SI RICHIAMA AD APPORRE LA MASSIMA ATTENZIONE AL RESPONSABILE DEL CRP E AI LORO OPERATORI, NELLE OPERAZIONI DI VERIFIA PONENDO LA MASSIMA ATTENZIONE SU TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO UTILIZZATA PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE EFFERENTE GLI ONERI DETRAIBILI E/O DEDUCIBILI E I CREDITI D IMPOSTA PRESENTI NELLA STESSA, E DI AVVISARE CONTEMPORANEAMENTE IL CONTRIBUENTE DI PRODURRE PREVENTIVAMENTE TUTTA LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE CARTACEA UTILE PER CERTIFICARE INDISCUTIBILMENTE L ESISTENZA DELL ONERE O DEL CREDITO D IMPOSTA INSERITO. Una più approfondita trattazione sull argomento sarà esposta nel capitolo 3.2 Le Sanzioni 1.3.5 LE CORREZIONI IMPOSSIBILI AL MODELLO 730 A partire dal, 01/07 al 07/07, la dichiarazione TRASMESSA al CAF dal CRP, non potrà e non devrà subire, da parte del responsabile del CRP, dello Sportello, dell'operatore o per richiesta del contribuente alcuna modifica sui propri archivi rispetto a quella trasmessa, mentre il CED del CAF può, in casi estremi e della massima gravità, intervenire con correzioni d ufficio al fine di correggere errori segnalati dall ultima versione del programma di controllo Sogei. In particolare dagli operatori dei CRP non possono essere apportate per nessun motivo le correzioni indicate al punto 1.2.5 del presente documento. Altresì non possono essere fatte richieste di annullamento delle dichiarazioni come indicato al punto 1.2.6 sempre del presente documento (salvo eccezioni). A nulla vale nel periodo compreso tra il 01 luglio e il 07 luglio, ossia dopo l'invio dei dati AL SOSTITUTO D IMPOSTA E AL MINISTERO DELLE FINANZE, fare richieste al CAF o apportare correzioni relativamente ai punti sopra indicati, perché il sostituto d'imposta non le accetterà in applicazione della vigente normativa. Ciò significa che le dichiarazioni inviate per quella data sono da considerarsi DEFINITIVE ED IMMODIFICABILI, ECCEZION FATTA per i dati del sostituto d'imposta, qualora quelli inviati siano errati (naturalmente deve essere l'eccezione, perché se il controllo all origine è operato con diligenza secondo le indicazioni date, l errore sul sostituto non si dovrebbe presentare), così come anche la correzione dei Codici Fiscali dei Dichiaranti e/o Coniugi. ANNULLAMENTO II ACCONTO IRPEF: il contribuente che NON VUOLE versare la seconda rata d'acconto Irpef o versarla in misura inferiore, rispetto a quella che scaturisce dal calcolo d imposta del mod. 730 (modello 730/3 terza pagina), dopo, il 07 luglio, deve sempre farne richiesta direttamente al suo sostituto d'imposta e MAI AL CAF CHE NON PUÒ INTERVENIRE NE TECNICAMENTE NE FISCALMENTE NEL MODIFICARE TALE DATO. La richiesta, deve essere presentata con apposita istanza, dal contribuente direttamente al sostituto d imposta entro il 30 settembre. Si ricorda che il CRP, in merito a tale richiesta, può intervenire solo fornendo al contribuente che ne fa richiesta, un modello personalizzato con i dati del dichiarante, stampabile attraverso la funzione di stampa della dichiarazione propria del programma 730 distribuito dal CAF. Tale modello, quindi, dovrà essere consegnato dal dichiarante direttamente al proprio sostituto d imposta. Per tutte le altre correzioni, si dovrà necessariamente attendere il rilascio dell aggiornamento del programma 730 che consentirà la gestione dei modelli 730 INTEGRATIVI DI II LIVELLO. Sempre in materia di correzioni al modello 730 con specifico riferimento al Modello 730 Precompilato gestito direttamente dal contribuente attraverso il sito dell AdE, è importante sapere che in caso di errore riscontrato dal contribuente su di una dichiarazione già trasmessa all AdE lo stesso non può intervenire inviando una nuova dichiarazione correttiva della precedente, essendo preclusa dal sistema la possibilità di presentare più di una dichiarazione precompilata direttamente all'agenzia delle Entrate entro il 7 luglio. Pertanto, per eventuali correzioni occorre presentare una dichiarazione integrativa al Caf o al professionista oppure trasmettere un modello Unico correttivo nei termini o integrativo ovviamente scegliendo il mezzo più idoneo alla correzione dell errore riscontrato. L unico caso ammesso è quello nell'ipotesi in cui l'agenzia delle Entrate non riesca a raggiungere il sostituto d'imposta per comunicare il risultato contabile, si può presentare un modello 730 integrativo utilizzando le funzionalità disponibili nell'area autenticata nell'applicazione web con la possibilità di modificare esclusivamente i dati del sostituto d'imposta ovvero di indicare l'assenza del sostituto con gli effetti previsti per i contribuenti senza sostituto d'imposta. 11

1.3.6 GLI STRUMENTI DA NON UTILIZZARE PER CORREGGERE GLI ERRORI DEL MOD.730 DAL 08/07 AL 25/10 In tutti i casi indicati nei punti 1.2.5 e 1.2.6 per correggere eventuali errori possono essere utilizzate una serie di procedure che di seguito descriviamo. E importante utilizzare gli strumenti corretti, perchè, qualsiasi correzione effettuata sul Mod.730 presentato non sospende le procedure di liquidazione avviate con il modello ordinario giunto presso il sostituto d imposta. Preliminarmente occorre sottolineare che qualora la correzione degli errori comporti un maggior credito o un minor debito SI SCONSIGLIA l utilizzo del modello Unico 2015 P.f. Infatti, per tali tipi correzioni si deve utilizzare il Mod.730 Integrativo codici 1, 2 e 3. Ottenendo rimborsi più celeri e con molta più semplicità. Se, dalle correzioni da fare risulti, invece, un maggior debito o un minor credito non potrà essere utilizzato il c.d. Mod.730 Integrativo di II Livello ma deve essere utilizzato il Mod.Unico 2015 p.f. che tratteremo più avanti. In questo periodo infine non è più possibile annullare la dichiarazione a meno che non si tratti di casi particolarissimi (soggetto deceduto oppure errore di persona). Il problema è risolvibile solo attraverso il CED ad insindacabile giudizio del Responsabile dell Assistenza Fiscale. 1.3.7 LE CORREZIONI POSSIBILI: STRUMENTI DA UTILIZZARE DAL 08/07 AL 25/10 SCADENZE E MODALITA - 730 INTEGRATIVO DI II LIVELLO Premesso che, entro il 07 luglio, salvo proroghe, si deve consegnare copia del Mod.730 al contribuente. Il Modello deve essere stampato nella seguente modalità: una copia completa della dichiarazione al contribuente che deve obbligatoriamente firmare al momento della consegna, per i seguenti motivi: il primo, per rispettare la normativa vigente (il modello senza firma autografa del contribuente è da ritenersi FISCALMENTE NULLO); il secondo, per evitare contestazioni future fatte in ritardo, perché, se il contribuente riscontra la presenza di errori, si deve intervenire tempestivamente alla loro correzione applicando gli strumenti più idonei alla risoluzione del caso specifico, affrontiamo di qui in seguito la trattazione dei modelli 730 Integrativi come indicato in precedenza abbiamo distinto da quest anno due tipologie di modelli Integrativi quelli di I livello che si perfezionano semplicemente con la compilazione della dichiarazione partendo dal modello 730 precompilato reso disponibile dall AdE, di cui abbiamo parlato nei precedenti paragrafi da quelli di II Livello che si perfezionano invece con le consuete operazioni di correzione della dichiarazione che generano i veri e propri modelli 730 Integrativi di codice 1, 2, e 3: 1) Mod.730 INTEGRATIVO: Errori o dimenticanze commessi dal contribuente e che comportano un maggior credito o un minor debito che è suddiviso, attraverso l introduzione di tre codici (1, 2 e 3) in tre fattispecie distinte asseconda del tipo di correzione da apportare alla dichiarazione originale, nello specifico i tre codici identificano le seguenti tipologie di errori da correggere: CODICE 1, da presentare entro il 25 ottobre integrazione della dichiarazione che comporta un maggior credito, un minor debito o un imposta invariata; CODICE 2, da presentare entro il 25 ottobre integrazione della dichiarazione con riferimento esclusivamente ai dati del SOSTITUTO D IMPOSTA; CODICE 3, da presentare entro il 25 ottobre integrazione della dichiarazione con riferimento sia ai dati del SOSTITUTO D IMPOSTA sia ai dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor importo a debito oppure un imposta invariata. ATTENZIONE! RICORDIAMO ALL OPERATORE DEL CRP CHE NON È POSSIBILE GESTIRE E QUINDI TRASMETTERE UN INTEGRATIVO CODICE 2 E 3 SE IL MODELLO 730 ORIGINARIO È STATO TRASMESSO DA UN ALTRO CAF O INTERMEDIARIO. Diversamente, se la dichiarazione originaria è stata presentata direttamente dal contribuente via web, sarà possibile presentare presso un Caf o un intermediario anche la dichiarazione integrativa con codice 2 o 3. In questo caso il contribuente deve esibire tutta la documentazione al soggetto che presta l assistenza fiscale. 2) Mod. Unico 2015 Persone Fisiche : Errori o dimenticanze commessi dal contribuente e che comportano un minor credito o un maggior debito; La seconda copia da stampare e fare firmare del Mod.730 che chiameremo RIDOTTA e che deve essere trattenuta dal CRP per poi essere spedita al CAF, dovrà comprendere i seguenti modelli: 12

Modello 730/2; Modello 730/1 (destinazione dell 8, del 5 e del 2 x 1000); Autocertificazione (quella che si stampa in automatico con il programma) con allegata fotocopia del documento di riconoscimento del contribuente, necessaria affinché l Autocertificazione sia considerata valida. Naturalmente tutti questi modelli necessitano della firma autografa del contribuente, ponendo particolare attenzione alla scheda relativa alla destinazione dell 8, 5 e del 2 x 1000, che deve avere anch essa la firma autografa del contribuente nel caso in cui questi ha ritenuto di effettuare la relativa destinazione. 1.3.8 IL MOD.730 INTEGRATIVO CODICE 2-730 INTEGRATIVO NEUTRO Il CRP, dal 15 LUGLIO CIRCA al 25 OTTOBRE, dopo aver aggiornato il programma per gestire i 730 INTEGRATIVI, potrà effettuare direttamente le correzioni alle dichiarazioni trasmesse intervenendo direttamente. Ma, solo per correggere errori che rientrano strettamente in uno dei tre codici sopra menzionati. La CORREZIONE dei soli errori formali (indirizzi, nomi cognomi ecc.), deve essere effettuata esclusivamente attraverso l utilizzo del modello Unico P.f. 2015 730 INTEGRATIVO CODICE 2, ERRATA INDICAZIONE DEL SOSTITUTO D IMPOSTA: è l errore più diffuso, l esempio tipico dell errore che stiamo analizzando, è quando il sostituto d imposta che effettua il conguaglio non è più quello che ha rilasciato la CU perché, ad esempio, il contribuente ha cambiato datore di lavoro, oppure perché il sostituto d imposta ha cambiato denominazione sociale (a seguito di trasformazioni, fusioni, ecc.), oppure ha cambiato codice fiscale o sede (indirizzo). In tali casi, il contribuente NON RICEVE IL RIMBORSO, oppure, non gli VENGONO OPERATE LE RITENUTE. Le richieste di correzione DEL SOSTITUTO presentate dal dichiarante, dopo il l5/06, in linea di massima non debbono essere evase, a meno ché non siano dettagliate e correlate dei documenti che giustificano inequivocabilmente la richiesta stessa, la documentazione dovrà essere poi inviata unitamente alla dichiarazione al CAF per l archiviazione. La richiesta di correzione del Sostituto d Imposta, deve essere sempre firmata dal contribuente. Perché, qualora non rientri nei casi sopra indicati o mancasse di uno degli elementi o dei requisiti descritti nelle istruzioni fornite dal CAF CONFSAL, il CRP non deve evaderla, al fine di non arrecare danni al CAF e al contribuente stesso. Qualora, si contravvenisse a quanto detto il Responsabile del CRP si assumerebbe direttamente l onere dell eventuale errore per l arbitraria correzione effettuata. ATTENZIONE! Il cambio del sostituto invece deve essere fatto tempestivamente dall operatore del centro, quando lo scarto del modello 730/4 trasmesso dal CAF al sostituto è notificato nell APPOSITA SEZIONE dell AREA RISERVATA al CRP dalla sede Nazionale. L elenco degli scarti sarà PUBBLICATO in questa area a partire dai PRIMI GIORNI DI LUGLIO; in alternativa a detta notifica, la correzione dovrà essere fatta solo se suffragata da qualsiasi altro documento ufficiale che il sostituto rilasci per certificare lo scarto del modello 730/4 trasmessogli dal CAF. Statisticamente le correzioni più ricorrenti in dichiarazione, sono quelle relative all indicazione di un Sostituto d Imposta errato o del codice fiscale del contribuente (vedi punto 1.2.4). La presentazione di un Mod.730 integrativo codice 2, che avviene inevitabilmente dopo la data del 07 o del 31/07 determinano sempre la presentazione di una DICHIARAZIONE TARDIVA (vedi punto 1.3.4) alla cui liquidazione d imposta, se a debito, il sostituto applica ai sensi della vigente normativa, le sanzioni a carico del contribuente attraverso una maggiorazione dello 0.4%. La richiesta di correzione di questi tipi di errore, deve essere sempre fatta, solo dopo aver compilato il modulo specifico di richiesta da allegare alla copia della dichiarazione sottoscritto dal contribuente. Le modalità di esecuzione e le conseguenze di questo intervento correttivo alla dichiarazione già presentata, sono state già ampiamente indicate nei punti 1.2.4 e 1.3.4 del presente manuale. Rimanendo in tema, di seguito indichiamo, in merito a errori di sostituto e di codici fiscali, ulteriori casistiche particolari che comportano diverse modalità di correzione sulla dichiarazione che presenta tali errori: a. IL CONTRIBUENTE NON POSSIEDE AFFATTO UN SOSTITUTO D IMPOSTA PER L ANNO 2015 CHE POSSA LIQUIDARE LA DICHIARAZIONE O NON POSSIEDE UN SOSTITUTO D IMPOSTA NEL PERIODO COMPRESO TRA IL MESE DI LUGLIO E IL MESE DI NOVEMBRE 2015 MA LO SCORSO ANNO ERA LAVORATORE DIPENDENTE. 13

I contribuenti che vogliono ottenere l accredito dei rimborsi fiscali sul conto corrente bancario o postale possono farne richiesta in qualsiasi momento, utilizzando l'apposito modello. Nel modello vanno indicati i dati relativi a un conto corrente intestato o cointestato al beneficiario del rimborso. In particolare, è necessario riportare il codice Iban e, per i versamenti internazionali, il codice Bic o Swift. La richiesta di accredito può essere effettuata presso qualsiasi ufficio dell Agenzia delle Entrate. b. IL CONTRIBUENTE CAMBIA SOSTITUTO D IMPOSTA IN UN PERIODO COMPRESO TRA IL MESE DI LUGLIO E QUELLO DI NOVEMBRE. Questo rappresenta il caso più delicato da gestire, in quanto ci si trova di fronte ad una serie di controlli accurati da effettuare, prima di poter essere certi di modificare il sostituto d imposta, sia che la dichiarazione termini con una liquidazione a CREDITO, sia che termini con una liquidazione a DEBITO. Nel caso di CREDITO, prima di cambiare il sostituto, deve essere attentamente controllato che il vecchio sostituto non abbia neppure parzialmente o totalmente rimborsato il credito d imposta: se ciò fosse, il cambio di Sostituto non può e non deve essere fatto, e il credito residuo NON LIQUIDATO, deve essere riportato nella dichiarazione da presentare l anno successivo (importo ricavabile dal modello CU). Questo per evitare sanzioni future a carico del contribuente per aver percepito indebitamente doppia liquidazione d imposta. Anche nel caso di DEBITO, prima di cambiare il sostituto, deve essere attentamente controllato che il vecchio sostituto non abbia parzialmente o totalmente operato le ritenute d imposta, se ciò fosse il cambio di Sostituto non può e, non deve essere fatto, e il debito residuo NON TRATTENUTO, deve essere gestito con i metodi indicati nel precedente punto a. Quanto sopra affermato può e deve essere verificato dal confronto tra il risultato della liquidazione esposto nel Mod.730/3 seconda pagina e i cedolini paga e/o i ratei di pensione del contribuente. Si tratta comunque di casi marginali, infatti, quasi sempre il sostituto provvede in fase di cessazione del rapporto di lavoro ad effettuare i necessari conguagli. c. DECESSO DEL CONTRIBUENTE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 07/07 E IL 30/11 CHE HA PRESENTATO DICHIARAZIONE SINGOLA. Premesso che, il decesso del contribuente assistito nel periodo indicato, fa venir meno l obbligo per il sostituto di effettuare le operazioni di conguaglio risultanti dal Mod.730, ma che non sospende l efficacia e la validità fiscale del Mod.730 presentato va osservato che: se il decesso è avvenuto prima dell effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito, il sostituto deve comunicare agli eredi, utilizzando le voci esposte del Mod.730/3, l ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute e che devono essere versate dagli eredi direttamente nei termini previsti dalla vigente normativa con Mod.F24. Si ricorda inoltre che in questo caso gli eredi non sono tenuti al versamento degli acconti sempre in applicazione della vigente normativa. Nel caso di conguaglio a credito, il sostituto comunica agli eredi gli importi, utilizzando le voci contenute nel prospetto 730/3, provvedendo ad indicarli anche nell apposita certificazione (CU). Il credito potrà essere utilizzato dagli eredi nella successiva dichiarazione che devono o possono presentare per conto del contribuente deceduto, ai sensi della vigente normativa. In alternativa gli eredi possono presentare istanza di rimborso presso l Agenzia delle Entrate per riscuotere il credito vantato dal deceduto. In questi due casi non deve essere mai presentato, in sostituzione del mod. 730, il mod. Unico persone fisiche, perché il Mod.730 presentato rimane comunque valido. Tuttavia se gli eredi rilevano delle incongruenze nel Mod.730, possono presentare il Mod. Unico 2014 Persone Fisiche per integrare redditi non dichiarati in tutto o in parte. d. DECESSO DEL CONTRIBUENTE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 07/07 E IL 30/11 CHE HA PRESENTATO DICHIARAZIONE CONGIUNTA. Se il deceduto è un contribuente che ha presentato la dichiarazione in forma congiunta come contribuente, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria, utilizzando i dati che il sostituto d imposta deve comunicare secondo le indicazioni analitiche contenute nel 730/3. Il debito dovuto dal coniuge superstite deve essere tempestivamente versato con Mod.F24; non sono applicate le sanzioni per tardivo versamento; il credito può essere fatto valere nella successiva 14

dichiarazione. Anche in questo caso, come nei precedenti, la dichiarazione Mod.730 resta comunque valida ai fini fiscali. e. DECESSO DEL CONTRIBUENTE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 07/07 E IL 31/07 COMUNQUE PRIMA CHE IL SOSTITUTO INIZI LE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO. In questo caso la dichiarazione Mod.730 presentata al CAF può essere ritenuta NULLA e deve essere ELIMINATA dagli archivi. Gli eredi dovranno ai sensi della vigente normativa presentare entro sei mesi dal decesso in sostituzione del Mod.730 il Mod. Unico Persone Fisiche. Coloro i quali hanno una liquidazione a debito Irpef e, hanno sbagliato l'indicazione del sostituto d'imposta e se ne accorgono dopo il 25 ottobre, per risolvere il problema devono provvedere unicamente al pagamento dell'irpef a debito direttamente tramite Mod.F24 a ravvedimento comprensivo quindi di sanzione ed interessi nel rispetto della normativa vigente. Dal 1 luglio fino al 25 ottobre i CRP potranno TRASMETTERE TELEMATICAMENTE al CED le dichiarazioni integrative fatte esclusivamente su dichiarazioni GIÀ INVIATE COME ORDINARIE. La correzione del Sostituto, in ogni caso di quelli sopra indicati, deve essere sempre accompagnata dalla richiesta firmata dal contribuente attraverso l apposito modulo messo a disposizione dal CAF, prima di trasmettere telematicamente la nuova dichiarazione altrimenti non sarà accettata e dovrà essere effettuata solo dopo che il vecchio sostituto certifica al CAF la mancata liquidazione del Modello 730/4 già trasmesso. 1.3.9 IL MOD.730 INTEGRATIVO CODICE 1 E CODICE 3 - IL MOD. UNICO 2015 P.f. - MAGGIOR CREDITO MINOR DEBITO. Il Mod. 730 Integrativo Cod. 1 e Cod.3 invece deve essere utilizzato solo per errori o dimenticanze del contribuente in realtà si utilizza anche per correggere errori fatti dall operatore del CRP, però può, essere presentato solo se la correzione comporta un maggior credito o un minor debito o se siamo in presenza di un invarianza della liquidazione d imposta. Il termine di trasmissione del mod. 730 integrativo codice 1 e 3 come per il precedente cod. 2 è sempre dal 1 luglio al 25 ottobre. Se il contribuente riscontra invece errori commessi dal soggetto che ha prestato l assistenza fiscale e che non possono essere corretti con il mod.730 integrativo, deve darne tempestiva comunicazione allo stesso, affinché questi elabori un Mod. Unico correttivo nei termini per correggere l errore riscontrato. Si precisa che il Mod. Unico correttivo nei termini, deve essere elaborato dal CRP. Il Centro quindi potrà operare attraverso l utilizzazione del software Unico appositamente distribuito dal CAF a tutte le sue sedi quale strumento di correzione per detti errori, tale strumento che si interfaccia automaticamente con il programma 730 permette l importazione in automatico dei dati dal programma 730 nel programma Unico, al fine di semplificare e velocizzare tutte le operazioni fiscali per sanare le anomalie riscontrate. Se il contribuente si accorge invece di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, per sanare l errore riscontrato può scegliere tra: presentare entro il 25 ottobre un Mod.730 Integrativo codici 1, oppure 3, solo quando l integrazione comporta un vantaggio al contribuente: cambio del sostituto d imposta. maggiore rimborso o un minor debito (ad esempio, per oneri non precedentemente indicati). Il contribuente che presenta il Mod.730 integrativo deve barrare l apposita casella 730 integrativo ed esibire la documentazione necessaria al CAF per il controllo della conformità dell integrazione effettuata; se l assistenza era stata prestata dal sostituto occorre esibire tutta la documentazione; l operatore del CRP deve richiedere al contribuente unitamente ai documenti indicati dalla vigente normativa, compreso il Mod.730 precedentemente presentato la compilazione obbligatoria del modulo di richiesta da allegare alla dichiarazione stessa. Inoltre in fase d acquisizione dati per questa tipologia, l operatore del CRP deve sempre prima acquisire la dichiarazione originale (errata), e poi effettuare la correzione generando il 730 Integrativo. presentare un Mod. Unico Persone fisiche (entro il 29 settembre presso il CAF), sempre in caso di minor debito o maggior credito utilizzando la differenza a credito richiedendone il rimborso, ovvero riportarlo in compensazione per utilizzarlo con la dichiarazione successiva. 1.3.10 IL MOD. UNICO 2015 PERSONE FISICHE ( MINOR CREDITO - MAGGIOR DEBITO) Con particolare riferimento al Modello 730 già presentato riteniamo di indicare senza alcun dubbio che il Modello Unico è il solo strumento fiscale da utilizzare per correggere qualsiasi tipo di errore presente su dichiarazioni già presentate. Infatti, nel periodo compreso tra il 01 LUGLIO e il 15

29 DICEMBRE, nel caso in cui dalla correzione da effettuare si determini UN MAGGIOR DEBITO O UN MINOR CREDITO, il contribuente è tenuto comunque OBBLIGATORIAMENTE A PRESENTARE per correggere la dichiarazione Mod.730 presentato, Il Mod. Unico P.f. 2015 CORRETTIVO NEI TERMINI se presentato entro il 29/09, mentre successivamente a tale data la stessa dichiarazione per correggere eventuali errori che determinino la situazione sopra indicata assume il nome di Mod. Unico P.f. 2015 Integrativo o a Ravvedimento Operoso; Quindi il contribuente sanerà la sua posizione fiscale attraverso la presentazione di detta dichiarazione e il pagamento diretto delle somme dovute a differenza con la delega di pagamento Mod.F24, (nella quale si dovrà ricomprendere anche la differenza rispetto all importo del credito se presente risultante dal Mod.730 che sarà comunque rimborsato dal sostituto d imposta).3 Il Mod. Unico 2015 Persone fisiche, DEVE ESSERE UTILIZZATO obbligatoriamente, per apportare CORREZIONI ED INTEGRAZIONI al Mod.730 quando LE MODIFICHE VENGONO APPORTATE OLTRE I TERMINI ORDINARI DI PRESENTAZIONE DEL MOD.730 INTEGRATIVO oppure quando il tipo di correzione non può essere gestita con il modello 730 Integrativo codici 1, 2 e 3, ossia, in entrambi i casi dopo il 25 ottobre, o se l integrazione del Mod.730 è effettuata dopo gli ordinari termini previsti per la presentazione del Mod. Unico 2015 P. f. esclusivamente in via telematica, è stata fissata al 29 settembre (grazie al decreto mille proroghe), se presentato tramite CAF, ed entro il 30 settembre se presentato per conto proprio, ma sempre telematicamente. In particolare il contribuente, può utilizzare per integrare la dichiarazione già presentata entro i seguenti periodi: ENTRO IL TERMINE PREVISTO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI È STATA PRESENTATA, (es.: se presentata nel 2013 entro il 2014), per correggere errori od omissioni che originano maggior debito o un minor credito ai sensi della vigente normativa. In questo caso il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento della sanzione in misura ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera degli interessi, sempre che la violazione non sia già stata constatata dall Amministrazione Finanziaria e, comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento nei confronti del contribuente. ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL QUARTO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI È STATA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE, per correggere errori od omissioni che originano un maggior debito d imposta o minor credito salva l applicazione delle sanzioni da parte dell Amministrazione Finanziaria; ENTRO IL TERMINE PREVISTO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA AL PERIODO D IMPOSTA SUCCESSIVO, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l indicazione di un reddito superiore a quello realmente conseguito, o un maggior debito d imposta, o un minor credito. In questi tre casi il Mod. Unico Persone fisiche si chiama a secondo del periodo in cui viene utilizzato: Unico P.f. 2015 ORDINARIO SE PRESENTATO IN ALTERNATIVA AL MOD.730 entro il 30 settembre nel caso che sia presentato in via telematica direttamente dal contribuente, ed ENTRO il 28 settembre se trasmesso attraverso il servizio del nostro CAF. Unico P.f. 2015 CORRETTIVO NEI TERMINI se presentato entro il mese di settembre dal contribuente a correzione di una dichiarazione già presentata; Unico P.f. 2015 INTEGRATIVO O RAVVEDIMENTO OPEROSO di un Mod.730 o di un mod. unico se presentato dopo la scadenza dei termini di presentazione ma entro il periodo d imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione che deve essere corretta; Si ricorda che la presentazione di una dichiarazione integrativa modello 730 o modello Unico P.f., non sospende le procedure avviate con la consegna del Mod.730 Ordinario e, quindi, non fa venir meno l obbligo del sostituto d imposta di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al Mod.730. 1.3.11 IL PAGAMENTO DIRETTO DELL IRPEF TRAMITE MODELLO F24 TERMINI DI PAGAMENTO DELLE IMPOSTE CON MOD. F24 Chi presenta il modello UNICO deve effettuare il versamento delle imposte A DEBITO (SALDO IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE, ADDIZIONALE COMUNALE, ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE, PRIMO ACCONTO IRPEF, IVA compresa con Mod. F24, entro il 16 GIUGNO, oppure in alternativa, entro il 16 16

LUGLIO con maggiorazione obbligatoria dello 0,4% SU OGNI SINGOLA IMPOSTA A DEBITO. Successivamente a tali date i versamenti sono sempre sottoposti a sanzione e al relativo calcolo degli interessi perché rientrano nel concetto di ravvedimento. Im conclusione ricordiamo che tutte le volte in cui si presenta il modello 730 e il sostituto (dandone appropriata comunicazione), non può operare le ritenute Irpef o le addizionali e tutte le volte in cui dalle correzioni ad una dichiarazione emerga un minor credito o un maggior debito o il contribuente presenta un Mod. Unico P.f. 2015 per correggere l errore, il contribuente è tenuto a provvedere direttamente ai relativi versamenti e/o integrazioni attraverso il modello F24. L esatto calcolo delle imposte da versare tenendo conto della sanzione e degli interessi, potrà essere effettuato mediante l apposito programma F24 fornito dal CAF e compreso nel pacchetto software FISCALI CAF. 1.3.12 CONCLUSIONE DELLA FASE 2 Qualora dalla verifiche fatte presso il CED dal 01 luglio al 07 luglio, si riscontri nelle dichiarazioni delle inesattezze e/o degli errori, si notificherà tempestivamente al CRP il problema per approntare la corretta soluzione e se possibile il CED procederà d ufficio alla loro correzione (es. correzione dei codici fiscali). Durante la fase dell'elaborazione, che va dal 01/07 al 07/07, i CRP che riscontrano degli errori nelle dichiarazioni trasmesse possono inoltrare al CED nazionale le notifiche degli errori riscontrati che saranno attentamente verificate indicando al Centro lo strumento fiscale più idoneo per la correzione dell errore segnalato. Appare importante sottolineare, che, le correzioni fatte ad un modello 730 con il Mod.730 Integrativo cod. 1, 2 e 3 devono essere CONSEGNATE al sostituto d'imposta ENTRO E NON OLTRE IL 10 novembre, per avere i loro effetti sulla dichiarazione Ordinaria e sulla conseguente nuova liquidazione. Oltre tali date non è più possibile avvalersi della collaborazione del sostituto e non rimarrà che utilizzare il modello Unico per qualsiasi tipologia di correzione, sempre che ciò sia possibile come precedentemente indicato. In breve nella Fase 2, i soggetti coinvolti nella gestione della dichiarazione sono: il contribuente; il centro di raccolta periferico che deve collaborare con gli altri soggetti; il centro operativo nazionale CED; il soggetto incaricato della consegna del mod. 730/4 al sostituto d'imposta; il sostituto d'imposta. 1.4 FASE 3 La FASE 3, ossia la trasmissione telematica delle dichiarazioni all Agenzia delle Entrate, é la fase conclusiva dell iter della dichiarazione, e dimostra se le precedenti fasi sono state gestite correttamente nel rispetto delle regole impartite dal CAF e della vigente normativa: é sulla scorta di quest ultima fase che il Ministero dell Economia e delle Finanze liquiderà al CAF le spettanze sulle dichiarazioni trasmesse tempestivamente; é sulla scorta di quest ultimo passo che il Ministero in base agli errori individuati sulle dichiarazioni emetterà le sanzioni nei confronti del CAF (36bis 36ter) dichiarazioni Tardive in applicazione alla vigente normativa; é sulla scorta di questo risultato, che tutta l organizzazione del CAF può individuare se il lavoro di un anno é stato portato avanti in modo corretto o mediocre impostando le strategie per la campagna dell anno successivo, apportando eventualmente i correttivi che necessitano al netto degli errori fisiologici. 1.4.1. LE PRINCIPALI FUNZIONI OPERATIVE DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI NAZIONALE In particolare nella FASE 3, è il CENTRO ELABORAZIONI DATI DEL CAF che a partire dal 01 LUGLIO assolve a tutta una serie di adempimenti che comunque, si concludono entro il 10 NOVEMBRE, cioè in un periodo di tempo relativamente limitato rispetto ai molteplici adempimenti ai vincoli posti dalla vigente normativa e alle operazioni di controllo da gestire nell arco dello stesso periodo. Di conseguenza si rende necessaria la collaborazione la disponibilità e la professionalità di tutti i Responsabili e gli operatori dei CRP e degli Sportelli al fine di ottenere risultati soddisfacenti per tutti i soggetti tenendo sempre al centro del servizio il contribuente e la sua soddisfazione nel servizio prestato. 1.4.2 CONCLUSIONI ALLA FASE 3 in breve nella FASE 3, i soggetti coinvolti nella gestione della dichiarazione sono: il contribuente; il centro di raccolta periferico; il centro operativo nazionale C.E.D.; 17

il soggetto incaricato della consegna del mod.730/4 al sostituto d'imposta (Entratel); il sostituto d'imposta; Sogei trasmissione telematica Siatel (Anagrafe Tributaria); il Ministero dell Economia e delle Finanze (Agenzia delle Entrate). In questa fase data la pluralità dei soggetti coinvolti e i termini ormai ristrettissimi è molto importante cooperare e collaborare tra CED e CRP. Eventuali richieste di documenti e informazioni inoltrate dal centro operativo nazionale CED, al CRP, debbono essere sempre evase in tempi brevissimi rispondendo in modo pertinente e tempestivo a quanto richiesto. Allo stesso modo il CRP, alla luce di quanto più sopra esposto, si deve astenere dal richiedere interventi volti alla correzione di anomalie ormai non più sanabili con gli strumenti disponibili. 2. MODALITÀ OPERATIVE CUI DEBBONO ATTENERSI GLI OPERATORI DEI CRP PER UNA CORRETTA ASSISTENZA FISCALE - LA DELEGA Di seguito sono descritte dettagliatamente le modalità che deve seguire l operatore per gestire una corretta acquisizione dei dati. Ma prima trattiamo l ennesimo elemento di novità introdotto dal legislatore per la gestione del modello 730 precompilato ossia LA DELEGA: Il contribuente che non intende accedere direttamente alla propria dichiarazione precompilata ha la possibilità di rivolgersi al Caf. L operatore del CRP per accedere alla dichiarazione precompilata del contribuente, nonché per consultare gli ulteriori dati messi a disposizione dall Agenzia delle entrate insieme alla dichiarazione precompilata (foglio informativo), deve preventivamente acquisire dallo stesso contribuente un apposita delega, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante. L accesso alle dichiarazioni precompilate da parte deli Caf, può essere effettuato tramite l invio di un file contenente l elenco dei contribuenti per i quali si richiedono le dichiarazioni precompilate. Il inoltre Caf può anche effettuare l accesso ad una singola dichiarazione via web (casi straordinari). L accesso è consentito fino al 10 novembre, al fine di permettere l utilizzo dei dati indicati nelle dichiarazioni 730 precompilate per la predisposizione di eventuali dichiarazioni rettificative o integrative. Utilizzando obbligatoriamente l apposito software fornito dal Caf, l operatore del CRP gestisce la DELEGA in applicazione della vigente normativa, tale documento contiene l indicazione del codice fiscale del contribuente, dell anno d imposta cui si riferisce il modello 730 precompilato, della data di conferimento della stessa e la precisazione che la stessa vale, oltre che per l accesso alla dichiarazione 730 precompilata, anche per la consultazione del foglio informativo. Ulteriori dati necessari per la compilazione della delega ma che non compaiono nella stessa (per motivi di Privacy) sono il Reddito Complessivo come da dichiarazione dello scorso anno (rigo 11 modello 730/3 2014 o rigo RN1 del modello Unico 2014), e il dato del rigo Differenza (rigo 57 modello 730/3 2014 o rigo RN33 modello Unico 2014). La delega ha valore per la dichiarazione precompilata relativa a una sola annualità può essere acquisita sia in formato cartaceo o in formato elettronico e può essere revocata con le medesime modalità del conferimento. ATTENZIONE!!! Nel caso in cui il contribuente che richiede assistenza fiscale, NON INTENDA UTILIZZARE la dichiarazione 730 precompilata resa disponibile dall Agenzia delle Entrate, il CAF o il professionista abilitato devono acquisire idonea documentazione da cui si evince la mancata autorizzazione da parte del contribuente all accesso al modello 730 precompilato, QUINDI CIÒ SIGNIFICA CHE LA DELEGA SI AUTORIZZI OPPURE NO L ACCESSO A PRELEVARE IL MODELLO PRECOMPILATO DEVE ESSERE SEMPRE FORNITA DAL CONTRIBUENTE! GESTIONE DELLA DELEGA Naturalmente le operazioni da fare sulla delega (in pieno stile burocratico) non si limitano solo all acquisizione dei due documenti ma anche e soprattutto nella sua GESTIONE, 18

gestione che sarà fatta a cura del CAF nazionale attraverso l utilizzo da parte degli operatori dei CRP dell apposito software fornito infatti: CAF annota giornalmente in un apposito registro cronologico, che può essere tenuto anche in formato elettronico, le deleghe acquisite, con indicazione del numero progressivo e della data della delega, del codice fiscale e dei dati anagrafici del delegante, degli estremi del documento di identità del delegante. Considerato che il provvedimento del Direttore dell Agenzia che disciplina, tra l altro, la gestione delle deleghe è stato emanato il 23 febbraio 2015 e tenuto conto dei chiarimenti forniti con la presente circolare, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico degli intermediari e dei sostituti d imposta in sede di prima applicazione, si evidenzia che la data della delega da riportare nella richiesta della dichiarazione precompilata da trasmettere all Agenzia delle entrate corrisponde alla data di registrazione della stessa nel registro cronologico. La data di registrazione della delega deve essere uguale o successiva alla data di conferimento indicata nella delega stessa e comunque antecedente rispetto al momento della richiesta della dichiarazione precompilata. Il Caf individuerà altresì uno o più soggetti responsabili per la gestione delle suddette deleghe, ai quali si rivolgerà l Agenzia delle entrate nelle successive attività di controllo. Si chiarisce che la mera attività di raccolta delle deleghe rientra tra quelle che, ai sensi dell articolo 16, comma 4, del decreto del Ministero delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, possono essere svolte dai centri di raccolta dei Caf (ai quali sono affidate le sole attività di raccolta delle dichiarazioni e della relativa documentazione e di consegna ai contribuenti delle dichiarazioni elaborate e dei prospetti di liquidazione). La corretta acquisizione delle deleghe, l accesso alla dichiarazione precompilata e al foglio informativo sono oggetto di controlli da parte dell Agenzia delle entrate, anche presso le sedi dei Caf. Inoltre, l Agenzia delle entrate in applicazioni ai poteri di controllo conferitegli dalla vigente normativa può richiedere, a campione, copia delle deleghe e dei documenti di identità indicati nelle richieste di accesso alle dichiarazioni 730 precompilate, documenti che dovranno essere trasmessi tramite posta elettronica certificata entro quarantotto ore dalla richiesta. CONSERVAZIONE DELLA DELEGHE I Caf SONO OBBLIGATI A CONSERVARE le deleghe ricevute, ai sensi dell articolo 16, comma 1, lettera d-bis, del decreto n. 164 del 1999, fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui si riferiscono. Per quanto riguarda le modalità di conservazione delle deleghe, si evidenzia che le stesse possono essere conservate in formato cartaceo ovvero in formato elettronico. In tale ultimo caso, come chiarito dalla risoluzione n. 57/E del 30 maggio 2014 relativamente alla conservazione della documentazione da parte di Caf, le copie delle deleghe sono conservate in formato PDF o TIFF. E finire è importante sapere inoltre che: Il file della richiesta, che si genera contestualmente all utilizzo del software di gestione delle deleghe fornito dal CAF, contiene oltre al codice fiscale del contribuente, anche alcuni dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all anno precedente, per evitare accessi non autorizzati alle dichiarazioni precompilate, quali il reddito complessivo e l ammontare del rigo differenza. Inoltre, nella richiesta devono essere riportati il numero e la data della delega, nonché la tipologia e il numero del documento di identità del contribuente delegante. Entro cinque giorni dall invio della richiesta il sistema telematico fornisce una ricevuta di accoglimento. Se viene riscontrato un errore è necessario inviare un nuovo file contenente i dati corretti. È previsto, invece, lo scarto dell intera fornitura nei casi di particolare incongruenza dei dati. 19

In via del tutto residuale, per gestire eventuali richieste di assistenza non programmate, i Caf e i professionisti abilitati, sempre previa acquisizione della delega del contribuente, possono accedere ad una singola dichiarazione precompilata via web, mediante la compilazione di un apposito modulo, disponibile all interno dell area autenticata dei servizi telematici e previo inserimento delle proprie credenziali Entratel. L accesso via web prevede, inoltre, la digitazione di un codice di sicurezza (captcha) per evitare usi impropri del servizio. Anche in questo caso è necessario indicare nella richiesta il codice fiscale del contribuente, i dati relativi alla dichiarazione dell anno precedente sopra citati e gli elementi identificativi della delega. La dichiarazione precompilata, richiesta via web, viene resa disponibile in tempo reale Quindi l'operatore del Centro di Raccolta Periferico o dello sportello, dovrà attenersi scrupolosamente alle procedure che di seguito si descrivono per gestire una corretta acquisizione dei dati e limitare gli errori e le correzioni. Il CAF mette a disposizione i seguenti strumenti: A) La corretta gestione della DELEGA, fase di acquisizione documentale, inserimento nel programma data entry, nonché conseguente trasmissione upload del documento firmato dal contribuente e del documento d identità attraverso l apposita procedura software. B) Il software informatico che riproduce il modello 730 con modalità di inserimento dei dati facilitata dall aiuto contestuale e con l importazione dei dati forniti dall Agenzia delle Entrate attraverso il file del 730 Precompilato; C) La compilazione guidata del quadro C se necessaria attraverso la funzione Compila CU ovvero attraverso l importazione automatica dei dati CU Importa CU ovvero la dove sono disponibili, attraverso la funzione CU Telematici. Per INPS, sempre che lo scorso anno abbiamo fatto la dichiarazione presso il nostro CAF, sarà presente solo per consultare e stampare il pdf di detto documento e non per l importazione dei dati che invece saranno importati attraverso l acquisizione del file telematico 730 PRECOMPILATO scaricato dal sito dell Agenzia delle Entrate che sarà reso disponibile al CRP dal CAF Nazionale, quale unico soggetto autorizzato a tale operazione previa presentazione della DELEGA. D) Le istruzioni ministeriali all interno del programma, richiamabili in qualunque momento tramite il tasto F1; E) Le specifiche fiscali contenute all interno del predetto programma, richiamabili in qualunque momento tramite il tasto F2 premuto sulla riga di dettaglio; F) La consultazione delle specifiche fiscali contenute nella Guida al Visto di Conformità ; G) Il sito internet del CAF; accedendo in AREA RISERVATA dove sono presenti sezioni e documenti dedicati a vari argomenti e problemi qui troverete circolari e risposte (FAQ) a domande fiscali e tecniche ricorrenti, nonché, istruzioni dettagliate per il corretto utilizzo del software distribuito, che risultano essere di estrema utilità e di facile consultazione; H) Il corso di formazione per operatori disponibile on-line; I) Le presenti istruzioni per avere un quadro organico del servizio. Il contribuente premi, e QUINDI L OPERATORE DEL CRP in sua vece, deve controllare se il contribuente è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi o se ne è esonerato. Il contribuente esonerato o non obbligato, tuttavia può avere interesse ha presentare la dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite, oppure di chiedere il rimborso di eccedenze di imposta che risultano da dichiarazioni presentate negli anni precedenti o derivanti da acconti versati per il 2015 presenti oppure no nel 730 precompilato. Inoltre in considerazione dell acquisizione dei dati della CU attraverso la funzione CU Telematici si potrà fornire una copia cartacea (Duplicato) della CU ma solo per gli amministrati INPS, per verificarne la correttezza e la corrispondenza dei dati con particolare riferimento alle specifiche indicazioni presenti nella sezione Annotazioni della CU. Il contribuente che ha l obbligo (oppure l interesse) di presentare la dichiarazione, deve controllare se può utilizzare il modello 730 o se non avendone i requisiti (es.: mancanza del sostituto d imposta) invece deve presentare il modello Unico P.f. o MINI Unico. Quindi, in riferimento al contribuente che si presenta presso il CRP preliminarmente occorrerà acquisire e gestire correttamente la DELEGA, verificare consultando le Istruzioni Ministeriali al 730/2015 CHI PUÒ UTILIZZARE il Mod.730, oppure verificare chi invece DEVE PRESENTARE IL MOD.UNICO PERSONE FISICHE e infine CHI È ESONERATO A PRESENTARE LA 20