Stretta sulla circolazione degli autoveicoli immatricolati all estero

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CIRCOLARE A.F. n. 20 del 7 Febbraio 2019 Ai gentili clienti - Loro Sedi Stretta sulla circolazione degli autoveicoli immatricolati all estero Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che il decreto sicurezza n. 113/2018, convertito in legge n. 132/2018, modificando gli artt. 93, 132 e 196 C.d.S., ha apportato, a decorrere dalla sua entrata in vigore (4 dicembre 2018), talune novità di rilievo per la circolazione di veicoli immatricolati all'estero. In particolare, è stato introdotto: i) il divieto di circolare in Italia con veicoli immatricolati all'estero, salvo limitate e documentate eccezioni, per i soggetti che hanno stabilito la residenza del territorio dello stato da oltre 60 giorni; ii) il divieto di circolazione del veicolo immatricolato all estero decorso un anno di permanenza effettiva nel territorio dello stato, anche se utilizzata da persona non residente. A distanza di pochi giorni dall entrata in vigore dei suddetti divieti è intervenuto il Ministero delle infrastrutture dei Trasporti (Circolare protocollo 33292 del 20/12/2018), fornendo importanti chiarimenti per la corretta applicazione delle nuove disposizioni. Il chiarimento più significativo concerne l ambito soggettivo di applicazione del divieto che, secondo le precisazioni rese dal MIT, interessa chiunque si trovi alla guida (o anche semplicemente in fermata o in sosta) di un veicolo immatricolato in Stato UE o Extra UE purché il residente sia presente a bordo del veicolo e ne abbia l'esclusiva disponibilità in quel momento. È stato precisato, inoltre, che il divieto in parola riguarda, non solo le persone fisiche residenti in Italia (a prescindere dalla loro nazionalità), ma anche le persone giuridiche che abbiano stabilito una propria sede in Italia, ancorchè costituite all estero. 1

Premessa Il decreto sicurezza n. 113/2018, convertito in legge n. 132/2018, modificando gli artt. 93, 132 e 196 C.d.S., ha apportato, a decorrere dalla sua entrata in vigore (4 dicembre 2018), talune novità di rilievo per la circolazione di veicoli immatricolati all'estero. In particolare, è stato introdotto: il divieto di circolare in Italia con veicoli immatricolati all'estero, salvo limitate e documentate eccezioni (art. 93 C.d.S.), per i soggetti che hanno stabilito la residenza del territorio dello stato da oltre 60 giorni; il divieto di circolazione del veicolo immatricolato all estero decorso un anno di permanenza effettiva nel territorio dello stato, anche se utilizzata da persona non residente: Consegue che il veicolo immatricolato all'estero (utilizzato in Italia da persona non residente in Italia oppure residente da meno di 60 gg) può comunque permanere in Italia al massimo per un anno. Decorso tale termine, il veicolo immatricolato all estero non potrà più circolare, a meno che non si provveda ad immatricolare il veicolo oppure farlo uscire dal territorio nazionale. A distanza di pochi giorni dall entrata in vigore dei suddetti divieti è intervenuto il Ministero delle infrastrutture dei Trasporti (Circolare protocollo 33292 del 20/12/2018), fornendo importanti chiarimenti per la corretta applicazione delle nuove disposizioni. Divieto di circolare in Italia con veicoli immatricolati all'estero Il presupposto per l'applicazione del divieto di circolare in Italia con mezzi immatricolati all estero è la residenza anagrafica del conducente, risultante dai documenti di identità: conseguentemente, il divieto si applicherà sempre a chi risiede in Italia da oltre 60 giorni. La violazione non presuppone che il conducente residente da più di 60 giorni abbia la proprietà o altra forma di disponibilità giuridicamente rilevante del mezzo. Il divieto si applica indistintamente a chiunque detiene il mezzo a qualsiasi titolo e lo conduce, anche occasionalmente o a titolo di cortesia ed anche al proprietario ovvero usufruttuario del veicolo estero che risiede in Italia da oltre 60 giorni che guida il proprio veicolo. 2

Ai fini dell'applicazione del divieto non è rilevante la presenza della c.d. doppia residenza, anche in altro Paese UE o extra UE: se la persona è iscritta da più di 60 gg nei registri anagrafici italiani, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste per la violazione del divieto, egli è residente in Italia e solo tale iscrizione rileva ai fini della norma di cui trattasi. Inoltre, il divieto trova applicazione anche se il soggetto circola con veicolo a lui stesso intestato all'estero, ottenuto beneficiando di altra residenza nel paese di immatricolazione. Diversamente, i cittadini italiani iscritti all'aire non incorrono nel divieto di circolazione in quanto considerati residenti all'estero: per i cittadini Italiani iscritti all AIRE, la normativa vigente consente, infatti, di mantenere in Italia veicoli italiani a loro intestati che possono essere utilizzati nei periodo di soggiorno in Italia. Con la richiamata circolare (Circolare protocollo 33292 del 20/12/2018) è stato meglio definito l ambito soggettivo di applicazione del divieto, precisando che il divieto in parola interessa chiunque si trovi alla guida (o anche semplicemente in fermata o in sosta) di un veicolo immatricolato in Stato UE o Extra UE purché il residente sia presente a bordo del veicolo e ne abbia l'esclusiva disponibilità in quel momento. È stato precisato, inoltre, che il divieto in parola riguarda, non solo le persone fisiche residenti in Italia (a prescindere dalla loro nazionalità), ma anche le persone giuridiche che abbiano stabilito una propria sede in Italia, ancorchè costituite all estero. Deroghe al divieto La circolare del MIT chiarisce inoltre, che, in ossequio ai principi comunitari di libera circolazione dei lavoratori e servizi (artt. 45 e 56 TFUE), sono esclusi da tale divieto esclusivamente: I veicoli in disponibilità di soggetti residenti in Italia in forza di un contratto di leasing o di noleggio senza conducente stipulato con un impresa intestataria straniera (UE o SEE) non avente sede in Italia; I veicoli intestati ad un impresa a straniera (UE o SEE), prive di sedi nel territorio dello stato, concessi in comodato ad un soggetto residente in Italia con il quale l impresa stessa intrattiene un rapporto di lavoro o di collaborazione. 3

Inoltre, la deroga opera a condizione che a bordo del veicolo sia custodito un documento da esibire agli organi di controllo, sottoscritto dall intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente e dovrà i pagare una multa da 250 a 1.000 euro. Sono altresì esclusi dal divieto i veicoli appartenenti a persone, organizzazioni o enti stranieri muniti di targa CD, CC, EE e AFI, in quanto sono assimilati a tutti gli effetti ai veicoli italiani. DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DECORSO UN ANNO DI PERMANENZA EFFETTIVA DEL VEICOLO IN ITALIA Come anticipato in premessa, il novellato art.132 del Cds stabilisce, inoltre, che i veicoli immatricolati all estero possono circolare in Italia fino ad un massimo di un anno dopodiché, scaduto tale termine, è obbligatorio immatricolare il veicolo oppure farlo uscire dal territorio nazionale. Qualora il proprietario/detentore del veicolo opti per la seconda ipotesi sopracitata, il veicolo dovrà essere condotto all estero trasportato con veicoli idonei a tale utilizzo, ovvero potrà lasciare il territorio nazionale solo dopo aver richiesto il foglio di via agli uffici della motorizzazione civile. Chi può richiedere foglio di via l immatricolazione del veicolo o il La nota del MIT stabilisce che l immatricolazione o il foglio di via possono essere richiesti esclusivamente dagli intestatari della carta di circolazione. In ogni caso, dal momento che i soggetti intestatari della carta di circolazione potrebbero essere residenti all estero, è necessario prevedere la possibilità che la richiesta per l ottenimento del foglio di via venga presentata dal soggetto detentore del veicolo invece che dal proprietario. 4

Immatricolazione del veicolo in Italia Il veicolo proveniente da altro Paese UE o SEE, che deve essere immatricolato in Italia, è sottoposto alla procedura della cosiddetta nazionalizzazione che prevede, tra le altre cose, il censimento dell importazione e l assolvimento dell IVA. L immatricolazione del veicolo estero in Italia può essere richiesta: dall intestatario della carta di circolazione estera, se residente nel nostro Paese, oppure; da colui che si dichiari proprietario. In questo secondo caso è necessario che venga data dimostrazione dell avvenuta cessione del veicolo ai fini dell iscrizione al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) e che lo stesso veicolo sia stato cancellato dai registri delle Autorità estere. Rilascio del foglio di via Qualora il veicolo non venga nazionalizzato, l interessato deve chiedere il foglio di via all UMC riconsegnando carta di circolazione e targa estera. Se il richiedente non è il proprietario del veicolo, è necessario disporre di: una delega legalizzata dall Autorità estera con annessa traduzione asseverata; una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà dall utilizzatore del veicolo che attesti che l intestatario dello stesso lo ha autorizzato a condurlo all estero. REGIME SANZIONATORIO Chi viola tali disposizioni incorrerà nella sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. Il verbale è redatto indicando chi circola come trasgressore e come obbligato in solido, salvo dimostri che il veicolo sia a qualunque titolo nella disponibilità di una persona diversa. L'organo accertatore, inoltre, provvederà a trasmettere il documento di circolazione all'ufficio motorizzazione civile competente per territorio, ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. 5

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213 in materia di Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa RITIRO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DA PARTE DEGLI ORGANI DI POLIZIA Qualora vengano violati il comma 1 bis dell art.93 (circolazione con veicolo avente targa estera da parte di soggetto residente in Italia da oltre 60 gg) ed il comma 1 dell art.132 del Cds (circolazione con veicolo avente targa estera da parte di soggetto residente oltre il periodo di un anno), l organo accertatore ritira la carta di circolazione estera e la trasmette all UMC entro 180 giorni, termine entro il quale il veicolo deve essere immatricolato o richiesto il foglio di via per condurlo all estero, pena la confisca del mezzo. Infine, il MIT ha ricordato che per accompagnare il veicolo al confine del territorio nazionale non è possibile utilizzare la targa di prova in quanto tale fattispecie riguarda altre ipotesi che non rientrano nell esportazione dei veicoli. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti DOTTORESSA 6