Circolare n.151 del 3 Novembre 2017

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1 Circolare n.151 del 3 Novembre 2017 Nuovi codici tributo per il recupero dell IVA sui beni estratti dal deposito IVA Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che l Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 133/E del , ha istituito i codici tributo 9974 e 9975 per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per l estrazione dei beni dai depositi IVA a seguito di controllo da parte dell Amministrazione finanziaria. Si ricorda che i depositi IVA sono disciplinati dall art. 50-bis del DL 331/93: si tratta di depositi non doganali utilizzati per custodire beni nazionali o comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto. L attuale formulazione dell art. 50-bis comma 6 del DL 331/93, così come recentemente modificata dall art. 4 comma 7 del DL 193/2016, stabilisce che, nei casi previsti, per l estrazione dei beni dal deposito IVA l imposta è dovuta dal soggetto che procede all estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che è solidalmente responsabile dell imposta stessa. L Agenzia aveva già istituito, con la risoluzione n. 45/E del 7 aprile 2017, i codici tributo per il versamento spontaneo dell imposta. Ora, con la R.M. n. 133/E/2017, sono pronti i due codici da utilizzare, invece, a seguito dell attività di controllo dell Agenzia delle Entrate, per versare tramite il modello F24 le somme dovute a titolo di IVA, gli interessi e le sanzioni ex art. 50-bis comma 6 del DL 331/93. I nuovi codici tributo sono: i) 9974 denominato Estrazione beni deposito IVA - Recupero dell IVA dovuta e relativi interessi - art. 50-bis, c. 6, D.L. n. 331/1993 e art. 2 D.M. 23/02/2017 ; ii) 9975 denominato Estrazione beni deposito IVA - Sanzione per omesso versamento IVA - art. 50-bis, c. 6,.

2 Premessa IL D.L , n. 193 ha apportato significative modifiche alla disciplina dei depositi IVA prevedendo che, a decorrere dall : tutte le cessioni di beni possono essere effettuate senza pagamento dell imposta introducendo i beni in un deposito Iva, a prescindere dal luogo di stabilimento o di identificazione del cessionario (Italia, altro Paese UE o Paese extra-ue) e dalla tipologia di beni oggetto dell operazione; l estrazione dei beni dal deposito può essere effettuata da tutti i soggetti passivi IVA senza che sia più richiesta, in capo agli stessi, l iscrizione alla Camera di Commercio, industria artigianato e agricoltura da almeno un anno, nonché la dimostrazione di un effettiva operatività e la regolarità dei versamenti IVA. La più rilevante novità attiene le modalità di applicazione dell imposta in caso di estrazione dei beni in precedenza immessi all interno del deposito IVA. Estrazione dei beni da depositi Iva Il regime sospensivo dell IVA - applicabile alle operazioni aventi ad oggetto i beni introdotti nel deposito IVA (per tutto il periodo in cui gli stessi rimangono giacenti) - cessa al momento dell estrazione dei beni dal deposito IVA, con l effetto che l operazione dovrà essere assoggettata ad IVA, tenuto conto della destinazione finale della merce estratta dal deposito: cessione intracomunitaria, cessione all esportazione, ovvero utilizzo o commercializzazione nel territorio dello Stato. Ed è proprio con riferimento all estrazione di beni dal deposito che è intervenuto l'art. 4, co. 7, del DL n. 193, modificando, a decorrere dall , le modalità di applicazione dell imposta dovuta per l estrazione dei beni dai depositi IVA, prevedendo delle limitazioni per l'estrazione di beni di provenienza nazionale o di provenienza extra-ue.

3 Beni di provenienza Extra UE precedentemente immessi in libera pratica A decorrere dall , se ad essere estratto dal deposito IVA è un bene precedentemente introdotto in esecuzione di un acquisto Extra-Ue (ed immesso in libera pratica nel territorio comunitario), l imposta deve essere assolta con il meccanismo del reverse charge, previa prestazione di idonea garanzia in favore dell'amministrazione finanziaria, i cui contenuti sono stati definiti dal D.M In base al summenzionato decreto, non deve prestare garanzia patrimoniale - e conseguentemente può effettuare l estrazione dei beni dal deposito applicando il reverse charge o l'emissione di autofattura (art. 17, co. 2, del DPR 633/72) chi presenta i seguenti requisiti soggettivi di affidabilità: ha presentato la dichiarazione IVA annuale (se obbligato a norma di legge) nei tre anni precedenti all estrazione dei beni; ha eseguito i versamenti relativi all IVA dovuta in base alle ultime tre dichiarazioni annuali presentate alla data di estrazione dei beni; non è stato destinatario di alcun avviso di rettifica o di accertamento divenuto definitivo, per il quale non sono state versate le somme dovute, con riferimento a violazioni riferite all emissione o utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, notificati nell anno d imposta nel quale avviene l estrazione dei beni oppure nei tre anni precedenti; non ha formale conoscenza dell inizio di procedimenti penali o di condanne o di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. a carico del legale rappresentante della società o del titolare della ditta individuale, con riferimento ai delitti di cui agli artt. 2, 3, 5, 8, 10, 10-ter, 10-quater e 11 del DLgs. n. 74/2000 e al delitto di bancarotta fraudolenta. I requisiti sopra descritti devono essere attestati mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo il modello approvato con il provvedimento Agenzia Entrate , n L attestazione avrà validità di un anno solare e dovrà essere consegnata al gestore del deposito all atto della prima estrazione di beni dal deposito. Ricevuta la predetta attestazione, il gestore del deposito IVA rilascerà al soggetto estrattore apposita ricevuta di ricezione e, entro 30 giorni dalla consegna che decorrono dalla data risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna dovrà trasmettere copia del modello, tramite posta elettronica certificata (PEC), alla

4 Direzione Regionale, o alla Direzione Provinciale di Trento o Bolzano, dell Agenzia delle Entrate, territorialmente competente in base al proprio domicilio fiscale. Con il provv. Agenzia delle Entrate n , sono stati approvati i modelli che permettono ai soggetti passivi di estrarre beni introdotti in depositi IVA, prestando garanzia con le modalità previste dall'art. 38-bis co. 4 del DPR 633/72. I modelli approvati, in particolare, sono i seguenti: il modello per intermediari/banche per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, unitamente alle relative condizioni generali che regolano il rapporto fra l'intermediario o la banca presso la quale è costituito il deposito e l'agenzia delle Entrate; il modello per società/banche per il rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, unitamente alla relative condizioni generali riguardanti il rapporto fra il soggetto che rilascia la garanzia (società o banca) e l'agenzia delle Entrate. Beni di provenienza intra-ue Nulla cambia, invece, per l estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA in forza di un acquisto intracomunitario: per tale fattispecie, l imposta continuerà ad essere assolta dal soggetto proprietario dei beni (che procede in proprio o tramite terzi all estrazione) secondo la procedura di reverse charge di cui all art. 17, co. 2, DPR n. 633/72, e nell ipotesi in cui i beni estratti siano oggetto di una cessione intracomunitaria o all esportazione, il cedente continuerà ad essere tenuto ad adempiere agli obblighi connessi alle operazioni poste in essere. Conseguentemente, se i beni estratti dal deposito vengono successivamente inviati: in uno Stato comunitario, il soggetto cedente effettua una cessione intracomunitaria non imponibile Iva ai sensi degli artt. 41 del D.L. n. 331/93, e deve compilare il modello Intra 1-bis. in uno Stato extracomunitario, il cedente pone in essere un operazione non imponibile ai sensi dell art. 8 del D.P.R. 633/72. In entrambi i casi, se il cedente dei beni è un soggetto non residente, e non identificato ai fini Iva in Italia, i suddetti adempimenti (fatturazione e presentazione degli elenchi Intrastat) possono essere effettuati dal gestore del deposito Iva quale rappresentante fiscale leggero, a norma dell art. 50-bis, co. 7, del D.L. n. 331/93 (C.M , n. 12/E).

5 Beni di provenienza nazionale A decorrere dall , per i beni di provenienza nazionale destinati ad essere utilizzati o commercializzati nel territorio dello Stato, l imposta sul valore aggiunto che non può più essere assolta dal soggetto che estrae con il meccanismo del reverse charge deve essere versata dal gestore del deposito, in nome e per conto del debitore (ossia del soggetto passivo che effettua l estrazione dei beni), ferma restando la responsabilità solidale di entrambi, ai fini del versamento dell imposta. Secondo la nuova disciplina, il soggetto che effettua l estrazione dei beni deve: emettere autofattura ai sensi dell art. 17, co. 2, del DPR n. 633/72; annotare la suddetta autofattura nel registro acquisti, unitamente ai dati della ricevuta del versamento effettuato dal gestore del deposito, al fine di esercitare l eventuale diritto alla detrazione. Specularmente, il gestore del deposito è vincolato a specifici obblighi comunicativi, con riferimento ai beni estratti (e all imposta ivi liquidata), le cui modalità dovranno essere definite con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate. La violazione degli obblighi previsti può comportare, per il gestore del deposito, la revoca dell autorizzazione rilasciata ai fini della custodia dei beni in regime di deposito, ovvero ai fini dell esclusione dall abilitazione a gestire come deposito IVA i magazzini generali, i depositi franchi e i depositi fiscali e quelli doganali. Il versamento dell imposta, da parte del gestore del deposito, deve essere effettuato, utilizzando il modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello della data di estrazione (termine di cui all art. 18 del D. Lgs. n. 241/97), senza possibilità di avvalersi della compensazione orizzontale di cui all art. 17 del D.Lgs. n. 241/97. L Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 45 del , ha istituito dodici codici tributo per il versamento, con modello F24 Elementi identificativi (ELIDE) dell imposta sul valore aggiunto da parte del gestore del deposito IVA, che versa in nome e per conto del soggetto estrattore dei beni.

6 CODICE DESCRIZIONE TRIBUTO 6301 Versamento IVA - Estrazione beni deposito IVA - mese gennaio - art. 50-bis, c. 6, 6302 Versamento IVA - Estrazione beni deposito IVA - mese febbraio - art. 50-bis, c. 6, 6303 Versamento IVA - Estrazione beni deposito IVA - mese marzo - art. 50-bis, c. 6, 6304 Versamento IVA - Estrazione beni deposito IVA - mese aprile - art. 50-bis, c. 6, 6305 Versamento IVA - Estrazione beni deposito IVA - mese maggio - art. 50-bis, c. 6, 6306 Versamento IVA - Estrazione beni deposito IVA - mese giugno - art. 50-bis, c. 6, 6307 Versamento IVA - Estrazione beni deposito IVA - mese luglio - art. 50-bis, c. 6, 6308 Versamento IVA - Estrazione beni deposito IVA - mese agosto - art. 50-bis, c. 6, 6309 Versamento IVA - Estrazione beni deposito IVA - mese settembre - art. 50-bis, c. 6, 6310 Versamento IVA - Estrazione beni deposito IVA - mese ottobre - art. 50-bis, c. 6, 6311 Versamento IVA - Estrazione beni deposito IVA - mese novembre - art. 50-bis, c. 6, 6312 Versamento IVA - Estrazione beni deposito IVA - mese dicembre - art. 50-bis, c. 6, Per quanto riguarda le modalità di compilazione, i codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a debito versati, indicando: nella sezione CONTRIBUENTE, nei campi codice fiscale e dati anagrafici, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto estrattore dei beni dal deposito IVA; nel campo Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare, il codice fiscale del gestore del deposito IVA, unitamente al codice identificativo 50, da indicare nel campo codice identificativo del modello di pagamento. Nella sezione ERARIO ED ALTRO, invece, è indicato:

7 nel campo tipo, la lettera R ; nel campo codice, il codice tributo corrispondente al mese di estrazione dei beni dal deposito IVA; nel campo anno di riferimento, l anno di estrazione dei beni dal deposito IVA. I campi codice ufficio, codice atto ed elementi identificativi, infine, non devono essere valorizzati. A fronte delle nuove modalità di estrazione di beni dal deposito IVA, sono state disciplinate, sempre nell ambito del novellato art. 50-bis, co. 6, del D.L. n. 331/93, i profili sanzionatori connessi all obbligo di versamento dell imposta in capo al gestore del deposito, prevedendo che, in caso di violazione, al pagamento della sanzione del 30% sia tenuto solidalmente anche il gestore del deposito. Con la recente risoluzione n. 133/E del , sono stati istituiti due codici da utilizzare, appunto, a seguito dell attività di controllo dell Agenzia delle Entrate, per versare tramite il modello F24 le somme dovute a titolo di IVA, gli interessi e le sanzioni ex art. 50-bis comma 6 del DL 331/93. I nuovi codici tributo sono: CODICE DESCRIZIONE TRIBUTO 9974 Estrazione beni deposito IVA - Recupero dell IVA dovuta e relativi interessi - art. 50- bis, c. 6, D.L. n. 331/1993 e art. 2 D.M. 23/02/ Estrazione beni deposito IVA - Sanzione per omesso versamento IVA - art. 50-bis, c. 6, Nelle consuete istruzioni di compilazione del modello F24 si spiega che i codici tributo devono essere indicati nella sezione Erario, solo in corrispondenza della colonna importi a debito versati. Nei campi codice ufficio, codice atto e anno di riferimento vanno, invece, indicati i dati riportati nell atto emesso dall Ufficio.

sono versati mediante il modello F24.

sono versati mediante il modello F24. SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2016 pag. 104 5 aprile 2016 43/FS/om Mod. F24 Utilizzo Estensione Provvedimento dell Agenzia delle Entrate del 17 marzo 2016 Codici tributo Risoluzione n. 16 del 25 marzo 2016 Sintesi

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