SPESOMETRO Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA

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1 SPESOMETRO Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA 1. Le novità del 2013 L articolo 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (c.d. decreto anticrisi ) convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto l obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell IVA, c.d. Spesometro. Tale norma è stata successivamente modificata dall art. 2, comma 6 del d.l. 2 marzo 2012, n. 16 (cd. decreto sulle semplificazioni ) che ha espressamente previsto, a decorrere dal 1 gennaio 2012 l obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell imposta sul valore aggiunto, per le quali è previsto l obbligo di emissione della fattura, è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell importo di tutte le operazioni attive e passive SCADENZE SPESOMETRO - 12 novembre 2013, per i pf che nel 2012 hanno liquidato l IVA con cadenza mensile novembre 2013 per i pf (la gran parte) che nel 2012 hanno liquidato l IVA con cadenza trimestrale. effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell imposta sul valore aggiunto. 1

2 In sostanza, per il 2012 lo Spesometro riguarda: a) tutte le operazioni, attive o passive, per le quali è stata emessa fattura; b) tutte le operazioni per le quali non è prevista l emissione della fattura (ricevute fiscali, scontrini etc) se di importo non inferiore a euro comprensivo dell Iva. Periodo di imposta 2012 Operazioni soggette all obbligo di fattura Nessuna soglia: dovranno essere tutte indicate Operazioni non soggette all obbligo di fattura (ricevuta fiscale, scontrino etc) Soglia di Euro (comprensiva dell IVA): vanno indicate solo quelle al di sopra della soglia 2. Ambito soggettivo Obbligati alla comunicazione sono tutti i soggetti passivi IVA, ivi compresi, quindi i promotori finanziari (ovviamente per le operazioni rientranti nella propria sfera di attività d impresa, con esclusione, quindi, di quelle a carattere privato). I promotori finanziari sono soggetti allo Spesometro Sono quindi, tenuti all invio del cd. Spesometro anche, tra gli altri, i promotori finanziari: i) in regime di contabilità semplificata; ii) che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ai sensi dell art. 36-bis della Legge IVA; 2

3 Uniche ipotesi di esclusione soggettiva riguardano quei promotori finanziari che: i) si avvalgono, avendone i requisiti, del cd. regime dei minimi (di cui all articolo 1, commi della Legge 244/2007) e ii) si avvalgono, avendone i requisiti, del regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile (di cui all articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 lugio 2011, n. 98) In sostanza, tutti i promotori finanziari (ad eccezione di coloro che aderiscono ad uno dei due regime sopra citati) sono tenuti all invio del cd. Spesometro. 3. Ambito oggettivo Ai fini dello Spesometro rilevano ovviamente solo le operazioni attive e passive riguardanti l attività di impresa del promotore finanziario (quindi nessuna rilevanza hanno gli acquisti di beni/servizi effettuati dal promotore finanziario per usi privati). Tra le operazioni rientranti nell attività di impresa del promotore finanziario saranno oggetto di comunicazione quelle ai fini IVA: i) imponibili; ii) non imponibili; iii) esenti. Restano escluse (vedi Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010) dall obbligo di comunicazione tutte le operazioni, per quanto spesso assenti o scarsamente ricorrenti nell attività del promotore finanziario, già oggetto di monitoraggio da parte dell Amministrazione Finanziaria. Si tratta delle: importazioni ed esportazioni; 3

4 operazioni intracomunitarie; operazioni, attive o passive, realizzate con soggetti residenti in paradisi fiscali (perché tali operazioni sono oggetto di uno specifico e distinto obbligo comunicativo Quadro BL dello Spesometro-); operazioni, attive o passive, già oggetto di comunicazione all Anagrafe Tributaria; operazioni, per le quali non sussiste l obbligo di emissione della fattura, effettuate nei confronti di privati per importi pari o superiori ad qualora il pagamento del privato sia avvenuto mediante carte di credito/debito o carte prepagate. 3.1 Un caso particolare di esclusione: le operazioni finanziarie e la nota del 6 marzo 2012 Con una Nota del 6 marzo 2012, l Agenzia delle Entrate ha ritenuto che nel perimetro delle operazioni escluse devono ricomprendersi anche le operazioni finanziarie esenti da IVA ai sensi dell art. 10 del DPR n. 633 del Pertanto i soggetti che abbiano esercitato l opzione per il regime speciale di cui all art. 36-bis del citato decreto IVA con dispensa dagli obblighi di fatturazione per le operazioni esenti, dovranno comunicare per lo Spesometro solo le operazioni diverse da quelle finanziarie. La Nota non individua in modo puntuale quali, tra le operazioni esenti di cui all articolo 10 della Legge IVA, sono escluse dallo Spesometro ma opera un generico rinvio a quelle di natura finanziaria. Peraltro, la Nota sembrerebbe letteralmente esonerare dalla comunicazione di tali operazioni solo i soggetti che abbiano optato per il cd. regime dell art. 36-bis (lasciando intendere che tale esclusione non riguarda gli altri soggetti passivi IVA). Le istruzioni alla compilazione dello Spesometro, consultabili sul sito dell Agenzia delle Entrate, giustificano l esclusione delle operazioni finanziarie per il fatto che tali operazioni sono già comunicate all Archivio dei rapporti. 4

5 Alla luce di queste -certamente frammentarie- indicazioni ci sembra ragionevole e prudente considerare escluse solo le operazioni aventi davvero natura finanziaria di cui all articolo 10 della Legge IVA (cioè quelle di cui ai nn. 1-4) e non altre, come quelle di intermediazione e mediazione tipicamente svolte dal promotore finanziario e a corredo delle prime. Va peraltro ribadito come l esclusione riguarderebbe comunque solo tali operazioni (quelle aventi natura finanziaria) e non certamente l obbligo stesso di invio dello Spesometro, che rimane per tutte le altre operazioni realizzate dal promotore finanziario. In sostanza l esclusione potrebbe, al più, riguardare le sole operazioni attive del promotore finanziario (cioè le proprie fatture verso la Banca/SIM mandante). Fatture che, essendo il promotore finanziario un agente monomandatario, possono essere comunicate in modo aggregato nello Spesometro (cioè compilando un unico campo con l importo complessivo delle fatture del 2012 e non un campo per ogni fattura). Insomma, non essendo esplicite le istruzioni, nel dubbio, vista anche la possibilità di un indicazione aggregata, si ritiene prudente indicare anche tali fatture nello Spesometro. 4. Modalità di comunicazione dei dati I dati di tutte le operazioni, attive o passive, rientranti nello Spesometro potranno essere comunicati: in via autonoma, cioè fattura per fattura; oppure in forma aggregata (opzione consigliabile) cioè raggruppando gli importi di tutte le fatture riferibili ad un unico cliente/fornitore. E importante sottolineare come la scelta di indicare i dati in forma autonoma o, viceversa, aggregata deve valere per tutte le operazioni rientranti nello Spesometro (non si può, ad esempio, indicare in forma aggregata le operazioni attive ed in forma autonoma le passive). 5

6 5. Termini e sanzioni Per le operazioni del 2012 l invio dello Spesometro dovrà avvenire entro: il 12 novembre 2013, per i promotori finanziari che nel 2012 hanno liquidato l IVA con cadenza mensile; il 21 novembre 2013 per i promotori finanziari (la gran parte) che nel 2012 hanno liquidato l IVA con cadenza trimestrale. A regime, cioè per le operazioni dal 2013 in avanti, lo Spesometro andrà inviato entro il 10 aprile dell anno successivo (quindi 10 aprile 2014) per i promotori finanziari mensili ed entro il 20 aprile per i promotori finanziari trimestrali. L omessa comunicazione o la comunicazione di dati incompleti o non veritieri prevede l applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 258 euro ad un massimo di euro. 6. Modalità di trasmissione della comunicazione Lo Spesometro potrà essere inviato all Agenzia delle Entrate esclusivamente mediante canali telematici. Il modello può esser trasmesso: direttamente dal promotore finanziario (attraverso i canali ENTRATEL o FISCONLINE); mediante intermediari abilitati (commercialisti, avvocati, CAF, revisori contabili etc). Di seguito alcune indicazioni specifiche ai fini della compilazione del modello di comunicazione. 6

7 Ricordiamo che tanto il modello quanto le istruzioni di compilazione sono consultabili e scaricabili (insieme ad altra documentazione normativa e di prassi) al seguente indirizzo: edati/operazioni+rilevanti+fini+iva/modello+operazioni+iva/ Istruzioni per la compilazione del modello di Spesometro FRONTESPIZIO- DATI GENERALI - ANNO DI RIFERIMENTO: indicare MESE O TRIMESTRE DI RIFERIMENTO: non indicare nulla - TIPO DI COMUNICAZIONE: indicare a) Ordinaria per l ordinario invio dello Spesometro relativo all anno 2012; b) Sostitutiva per sostituire una comunicazione precedentemente inviata. L invio sostitutivo opera una sostituzione integrale del documento originario con riferimento a tutti i dati inseriti. Pertanto nella comunicazione sostitutiva andranno indicati tutti i dati, anche quelli corretti precedentemente inviati; c) Annullamento, per annullare l invio di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata. Nei casi b) e c) occorre indicare anche il NUMERO DI PROTOCOLLO e il PROTOCOLLO DOCUMENTO assegnati dal sistema telematico al documento da sostituire/annullare e desumibili dalla ricevuta telematica. Le procedure di annullamento e/o sostituzione di una comunicazione precedentemente inviata sono attive fino ad un anno dalla scadenza naturale originaria (quindi per lo Spesometro in scadenza il 12 o 21 novembre 2013 fino alle stesse date del 2014). - FORMATO DELLA COMUNICAZIONE: indicare: a) Dati aggregati: nel caso (scelta consigliata) vengano esposti in forma aggregata gli importi di tutte le fatture riferibili ad un medesimo cliente/fornitore; b) Dati analitici: nel caso in cui venga esposto in modo analitico l importo di ogni fattura riferibile al cliente o fornitore. 7

8 L opzione espressa riguarda tutti i dati indicati nello Spesometro (cioè non si possono imputare, ad esempio, in forma aggregata i dati delle fatture emesse ed in forma analitica quelli delle fatture ricevute). - QUADRI COMPILATI: indicare e barrare le caselle relative ai quadri della comunicazione che vengono compilati (cioè per i quali viene indicata almeno un operazione). Di solito questo campo viene riempito dopo aver compilato tutta la comunicazione (in modo da avere contezza dei quadri utilizzati). - DATI RELATIVI AL SOGGETTO CUI SI RIFERISCE LA COMUNICAZIONE: indicare: a) partita IVA; b) codice fiscale; c) codice attività (o codice attività prevalente). Per l attività tipica del promotore finanziario il codice attività è il ; d) indirizzo (obbligatorio se assente il numero telefonico); e) numero di telefono (obbligatorio se assente l indirizzo ); f) numero di fax (facoltativo); g) dati anagrafici del promotore finanziario cui si riferisce la comunicazione. - DATI RELATIVI AL SOGGETTO CHE EFFETTUA LA COMUNICAZIONE: ipotesi residuale nella quale a presentare lo Spesometro è un soggetto diverso da quello cui si riferisce (es. erede). Nella quasi totalità dei casi il promotore finanziario che presenta è anche colui cui la comunicazione si riferisce e quindi il campo va lasciato in bianco. - DATI RELATIVI AL SOGGETTO CHE INVIA LA COMUNICAZIONE: a) NON INDICARE NULLA se il promotore finanziario procede autonomamente alla presentazione della comunicazione mediante il canale ENTRATEL o FISCONLINE; b) Se, invece il promotore finanziario affida la presentazione della comunicazione ad un intermediario abilitato (es. commercialista) la compilazione dei campi successivi è riservata all intermediario. 8

9 Quadro FA OPERAZIONI DOCUMENTATE DA FATTURA ESPOSTE IN FORMA AGGREGATA Il quadro va compilato nel caso in cui si sia optato per la trasmissione in forma aggregata delle operazioni, attive e passive, rilevanti ai fini dello Spesometro. Il quadro è utilizzato sia per documentare le operazioni attive (fatture emesse) che quelle passive (fatture ricevute). Ogni campo del Quadro (ad esempio il campo FA001) va utilizzato per un unico cliente o fornitore del quale andrà esposto, in forma aggregata, il totale delle fatture emesse o ricevute. Se ad essere aggregati sono i dati del cliente (es. Banca mandante) si compilerà la parte del campo FA001 contrassegnata dalla dicitura Operazioni Attive; se, invece, ad essere aggregati sono i dati del fornitore di beni e servizi si compilerà la parte Operazioni Passive. Queste le informazioni richieste per ogni cliente/fornitore: a) Partita IVA o, in assenza, codice fiscale; b) Numero di operazioni, a seconda dei casi, attive o passive aggregate (es: per le operazioni attive con la Banca mandante si indicherà in questo box il numero di fatture emesse nel 2012); c) Totale delle operazioni imponibili, non imponibili o esenti (caso più frequente per il promotore finanziario): occorrerà indicare l ammontare totale delle fatture aggregate; d) Totale imposta: occorrerà indicare il totale dell IVA che emerge dalle fatture aggregate (restando al caso delle fatture emesse nei confronti della Banca probabilmente il totale IVA sarà pari a zero); e) Importo totale delle operazioni che non hanno IVA esposta in fattura: fattispecie residuale nella quale, ad esempio, si è acquistato un bene usato soggetto al cd. regime del margine (l IVA non è esposta in fattura ma può essere ricompresa nel prezzo pagato); f) Importo totale delle note di variazione a debito o a credito: le note di variazione servono a stornare, in tutto o in parte, operazioni precedentemente fatturate. Occorrerà indicare il totale delle note di variazione a debito o a credito ricevute o emesse nel corso del 2012; g) L IVA totale sulle note di variazione a debito e su quelle a credito. La barratura della casella Documento Riepilogativo indica che il promotore finanziario sta inserendo, in forma aggregata, dati tratti da un documento riepilogativo (nel quale sono 9

10 inserite le fatture di importo inferiore ai 300 euro). Uno dei casi di acquisti ricorrenti con importi inferiori ai 300 euro può essere quello del carburante. Al riguardo si segnala che gli acquisti di carburante effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici (carta di credito, debito, prepagate) non devono essere oggetto di comunicazione in quanto si tratta di informazioni già confluite nell Anagrafe Tributaria. Per le altre (cioè per gli acquisti di carburante mediante contante) le istruzioni prevedono la possibilità di riportare i dati (ovviamente riferibili al medesimo distributore) in forma aggregata traendoli dalle schede carburante che assolvono la funzione di documento riepilogativo. Quadro SA OPERAZIONI SENZA FATTURA ESPOSTE IN FORMA AGGREGATA In questo quadro occorre indicare i dati delle operazioni se presenti- comunicate in forma aggregate e non documentate da fattura. Ribadito come per quel che concerne le operazioni attive tipiche del promotore finanziario quest ipotesi non potrebbe mai verificarsi (perché il promotore finanziario emette sempre fattura verso la Banca/SIM che la richiede), il caso potrebbe riguardare acquisti effettuati da privati che non potevano emettere fattura in quanto non soggetti passivi IVA. Potrebbe ad esempio trattarsi dei canoni di affitto dell Ufficio corrisposti ad un privato proprietario dell immobile nel quale si svolge l attività. Le uniche informazioni richieste dal Quadro SA sono: a) il codice fiscale della controparte (che non può avere Partita IVA); b) il numero di operazioni aggregate comunicate; c) l ammontare totale delle operazioni aggregate comunicate. Quadro FE FATTURE EMESSE DOCUMENTI RIEPILOGATIVI Il Quadro FE è dedicato alla comunicazione dei dati delle fatture attive nel caso in cui si sia scelto la forma analitica e non aggregata di comunicazione. Se invece è stata scelta la forma aggregata (vedi indicazioni quadro FA) non è necessario compilare tale quadro. Ricordiamo che l opzione per la forma aggregata o analitica riguarda tutte le operazioni (cioè non si può scegliere, ad esempio, la comunicazione in forma aggregata per le operazioni attive ed in forma analitica per quelle passive). Ai fini della compilazione del quadro FE le informazioni richieste e relative al cliente (tipicamente la Banca mandante) sono: a) Partita IVA e/o codice fiscale; 10

11 b) Data del documento: indica la data della fattura emessa. Non necessaria tale indicazione se è presente la data di registrazione (obbligatoria, invece, in caso contrario); c) Data di registrazione del documento: indica la data di registrazione della fattura in contabilità; d) Numero della fattura (o del documento riepilogativo nel caso in cui i dati siano estratti da un documento riepilogativo); e) Importo: si indica l importo riportato in fattura; f) Imposta: si indica l IVA se presente- indicata in fattura; Occorrerà poi a seconda dei casi barrare la casella: Documento riepilogativo: se i dati riportati nei righi fanno riferimento a più fatture, tutte di importo inferiore ai 300 Euro, i cui dettagli sono contenuti in un unico documento riepilogativo; Iva non esposta in fattura: se la fattura attiva è stata emessa senza evidenziazione dell IVA (ad esempio in applicazione del cd. regime del margine nella vendita di beni usati); Noleggio: se l operazione attiva derivi da contratti di noleggio da comunicare all Anagrafe Tributaria ai sensi del DPR 605/73 (riteniamo tale ipotesi mai ricorrente per il promotore finanziario che svolge attività tipica); Autofattura: va selezionata la casella nel caso in cui sia stata emessa autofattura, ai sensi dell articolo 17 del DPR 633/72, poiché il soggetto cedente o prestatore del servizio non è residente in Italia ed è privo di un rappresentante fiscale nel nostro Paese. Non va barrata la casella nei casi in cui l autofattura derivi dal cd. autoconsumo dei beni cioè quando gli stessi (es. auto) prima impiegati nell attività imprenditoriale vengano estromessi dalla stessa per essere utilizzati esclusivamente a fini privati. Quadro FR FATTURE RICEVUTE DOCUMENTI RIEPILOGATIVI Rappresenta il completamento del Quadro FE (dedicato alle fatture attive) accogliendo tutti i dati delle fatture passive, cioè quelle ricevute dal promotore finanziario. E importante ribadire come in questo quadro finiscono solo le fatture ricevute e relative all attività di promotore finanziario svolta e non quelle che il promotore finanziario riceve 11

12 come privato. Se, ad esempio, il promotore finanziario fa eseguire dei lavori di riparazione nella propria abitazione per i quali riceve fattura, questa non andrà indicata nel quadro FR poiché si tratta di una spesa non connessa all attività di promotore finanziario ma legata ad esigenze di carattere familiare. Ribadiamo, inoltre, come se il promotore finanziario ha scelto la forma di comunicazione dei dati aggregata (vedi indicazioni quadro FA) non sia necessario compilare tale quadro. Ciascun campo del quadro FR richiede alcune specifiche informazioni relative al fornitore (cioè a colui che ha emesso la fattura) quali: a) Partita IVA: indicare la Partita IVA del soggetto che ha emesso la fattura; b) Data del documento: indicare la data di emissione della fattura riportata sul documento; c) Data di registrazione: indicare (obbligatoriamente) la data di registrazione della fattura nella contabilità del promotore finanziario; d) Importo: si indica l importo riportato in fattura; e) Imposta: si indica l IVA se presente- presente in fattura. Occorrerà poi, a seconda dei casi, barrare la casella: Documento riepilogativo: se i dati riportati nei righi fanno riferimento a più fatture, tutte di importo inferiore ai 300 Euro, i cui dettagli sono contenuti in un unico documento riepilogativo (tipica ipotesi delle cd. schede carburante); Iva non esposta in fattura: se la fattura passiva è stata emessa senza evidenziazione dell IVA (ad esempio in applicazione del cd. regime del margine nella vendita di beni usati); Reverse charge: si ritiene tale fattispecie non applicabile al promotore finanziario che svolge attività tipica. In ogni caso, selezionare la casella se la fattura è relativa ad una delle seguenti ipotesi: o acquisti di oro e argento, o prestazioni nel settore edile rese da subappaltatori o o acquisto di rottami e materiali ferrosi; Autofattura: selezionare la casella nel caso in cui sia stata emessa autofattura per una delle seguenti ipotesi: o Acquisto di beni o servizi territorialmente rilevanti in Italia da fornitori esteri in assenza degli estremi identificativi dei medesimi fornitori; o Acquisto da imprenditore agricolo esonerato dall emissione della fattura (v. art. 34 del DPR 633/72); 12

13 o Acquisto di beni e servizi quando non è stata ricevuta la fattura dal fornitore (o avendola ricevuta per un importo inferiore). In questi casi, infatti, si provvede a regolarizzare l operazione emettendo autofattura per l importo corretto, versando l IVA se dovuta- e segnalando all Agenzia delle Entrate i dettagli del fornitore. Quadro DF OPERAZIONI SENZA EMISSIONE DI FATTURA Il Quadro accoglie quelle operazioni attive effettuate senza emissione di fattura nei confronti di privati (o soggetti passivi IVA che agiscono come privati) per importi che superano i euro. Guardando alla sola attività tipica del promotore finanziario riteniamo che non ricorrano mai i presupposti per la compilazione di tale Quadro. Quadro NE NOTE DI VARIAZIONE EMESSE Il Quadro accoglie le note di variazione che vengono emesse nel corso dell anno dal promotore finanziario. Le note di variazione servono a stornare, integralmente o in parte, precedenti operazioni IVA già fatturate (es. vengono fatturate provvigioni 100 al posto di 50, importo corretto; in questi casi viene emessa una nota di variazione per rettificare l operazione originaria). Se, quindi, nel 2012 sono state emesse note di variazione occorre compilare il Quadro NE come segue: a) Partita IVA/Codice fiscale: indicare in alternativa la P. IVA o il codice fiscale del cliente; b) Data di emissione nota: indicare la data di emissione della nota di variazione; tale dato può essere omesso se si indica la Data di Registrazione (v. rigo successivo); c) Data di registrazione nota: indicare la data di registrazione della nota di variazione; da indicare in via prioritaria (solo in sua assenza può essere indicata la data di emissione); d) Numero nota: indicare il numero della nota di variazione riportato sulla stessa; e) Importo: indicare l importo della nota di variazione; f) Imposta: indicare l IVA se presente- stornata rispetto alla fattura originaria. 13

14 Quadro NR NOTE DI VARIAZIONE RICEVUTE Il quadro accoglie le note di variazione che nel corso del 2012 sono state ricevute dal promotore finanziario. Del Quadro NR occorre compilare i seguenti campi: a) Partita IVA: indicare la P. IVA del fornitore che ha emesso la nota di variazione; b) Data del documento: indicare la data di emissione riportata sulla nota di variazione; tale dato può essere omesso se si indica la Data di Registrazione (v. rigo successivo); c) Data di registrazione: indicare obbligatoriamente la data di registrazione della nota di variazione ricevuta; d) Importo: indicare l importo della nota di variazione; e) Imposta: indicare l IVA se presente- stornata rispetto alla fattura originaria. Quadro TA- RIEPILOGATIVO Si tratta di un quadro riepilogativo dello Spesometro e volto ad evidenziare quali quadri precedenti sono stati oggetto di compilazione da parte del promotore finanziario e, per ciascuno di essi, a seconda dei casi, il numero di righi compilati o di fatture emesse/ricevute o di note di variazione emesse/ricevute. Altri quadri (tendenzialmente) non oggetto di compilazione Quadro FN operazioni con soggetti non residenti Il quadro è riservato esclusivamente alla comunicazione di operazioni attive realizzate con soggetti non residenti. Il caso potrebbe essere quello di un promotore finanziario che svolge la propria attività nei confronti di un soggetto estero. In questo caso oltre alla compilazione dei dati identificativi del cliente (a seconda che sia una persona fisica o giuridica) occorre indicare i dati dell operazione con riferimento alla: a) Data di emissione della fattura; b) Data di registrazione della fattura; c) Numero fattura; d) Importo della fattura; e) Imposta indicata in fattura. 14

15 Valgono in questo senso le indicazioni già fornite con riferimento ai quadri precedenti. Quadro SE acquisti di servizi da soggetti non residenti e/o da operatori di San Marino Il quadro è dedicato esclusivamente alle seguenti ipotesi: 1. Acquisto di servizi da soggetti extracomunitari (cioè localizzati in paese extra UE) per i quali all atto della registrazione della fattura risultino i dati del soggetto prestatore; 2. Acquisto di beni e servizi da operatori residenti a San Marino. In questo caso oltre alla compilazione dei dati identificativi del fornitore (a seconda che sia una persona fisica o giuridica) occorre indicare i dati dell operazione con riferimento alla: a) Data di emissione della fattura; b) Data di registrazione della fattura; c) Numero fattura; d) Importo della fattura; e) Imposta indicata in fattura. Valgono in questo senso le indicazioni già fornite con riferimento ai quadri precedenti. Quadro TU operazioni legate al turismo Si tratta essenzialmente di un quadro dedicato a coloro che effettuano operazioni/prestazioni legate al turismo (agenzie di viaggio, tour operator etc), quindi mai compilabile dal promotore finanziario che svolge attività tipica. Quadro BL operazioni con soggetti non residenti Il quadro è dedicato esclusivamente alle seguenti ipotesi: 1. Operazioni con soggetti residenti in Paesi cd. paradisi fiscali (in questo caso peraltro l obbligo di comunicazione non è annuale, ma, a seconda del volume totale delle operazioni, potrà essere mensile o trimestrale); 2. Operazioni con soggetti non residenti esposte in forma aggregata (se esposte in forma analitica vanno nel quadro FN); 15

16 3. Acquisto di servizi da soggetti non residenti esposti in forma aggregata (se esposte in forma analitica vanno nel quadro SE). Ricordiamo che le operazioni intracomunitarie sono oggettivamente escluse dallo Spesometro perché già oggetto di segnalazione mediante i modelli INTRASTAT. Nel caso di compilazione del quadro, occorre indicare nel/i campo/i: BL001 i dati identificativi del cliente/fornitore (a seconda che sia una persona fisica o giuridica); BL002 il codice identificativo IVA del cliente/fornitore e barrare la casella relativa all operazione realizzata (una delle 3 sopra elencate); BL003-BL005 le operazioni attive (importo ed imposta) così suddivise: o in BL003 le operazioni imponibili, non imponibili o esenti ai fini IVA; o in BL004 le operazioni non soggette ad IVA (perché, ad esempio, territorialmente non rilevanti in Italia); o in BL005 le note di variazioni emesse per stornare precedenti operazioni attive; BL006-BL008 le operazioni passive (importo ed imposta) così suddivise: o in BL006 le operazioni imponibili, non imponibili o esenti ai fini IVA; o in BL007 le operazioni non soggette ad IVA; o in BL008 le note di variazioni ricevute per stornare precedenti operazioni passive. 16

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