N. 00073/2013 REG.PROV.COLL. N. 00399/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 399 del 2012, proposto da: Cesare Piazza, rappresentato e difeso dall'avv. Simona Varese, con domicilio eletto il suo studio in Parma, via Farini, 37; contro Comune di Parma, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Caroppo, con domicilio eletto presso l avvocatura comunale in Parma, Strada Repubblica 1; nei confronti di Associazione "Comunita' Islamica di Parma e Provincia", Farid Mansouri, non costituiti in giudizio; per l'annullamento del diniego tacito formatosi in data 18 novembre 2012, sulla richiesta di accesso agli atti presentata dal sig. Piazza Cesare al Comune di Parma, Comando di Polizia Municipale, depositata in data 19 ottobre 2012. Visti il ricorso e i relativi allegati; www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/parma/sezione 1/2012/201200399/Provvedimenti/201300073_01.XML 1/5
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Parma; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore la dott.ssa Laura Marzano; Uditi, nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2013, i difensori come specificato nel verbale; 1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto l'annullamento del diniego tacito formatosi in data 18 novembre 2012, sulla richiesta di accesso agli atti presentata in data 19 ottobre 2012 al Comune di Parma, Comando di Polizia Municipale, al fine di ottenere copia dei seguenti atti: - verbale degli Agenti di Polizia Municipale relativo al sopralluogo effettuato in data 13 ottobre 2012 presso l immobile in Parma, via Campanili 6/a adibito a moschea, su segnalazione del ricorrente; - relazione di servizio redatta dagli agenti in ordine alla predetta segnalazione; - fotografie scattate dagli Agenti in occasione del sopralluogo; - provvedimenti adottati dal Comune. Ha premesso di essere proprietario di immobile confinante con la moschea e di aver segnalato al Comune che l immobile adibito a moschea non avrebbe il corretto rapporto aerante prescritto dalla legge. Ha motivato il suo interesse all accesso in quanto autore dell esposto. Il Comune si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso in quanto gli atti richiesti sarebbero stati secretati dal P.M. presso la Procura della Repubblica di Parma, poiché oggetto di indagini penali. Alla camera di consiglio del 6 febbraio 2013, su richiesta dei difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione. www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/parma/sezione 1/2012/201200399/Provvedimenti/201300073_01.XML 2/5
2. Il ricorso in epigrafe si aggiunge ad una lunga serie di giudizi promossi dall odierno ricorrente, come dallo stesso esposto in narrativa, il primo dei quali promosso, con esito vittorioso, avverso il permesso di costruire rilasciato dal Comune al legale rappresentante della moschea n. 571/2008 e, i successivi, per l accesso agli atti relativi alla successive pratiche edilizie relative all immobile in discorso. Tali giudizi si sono conclusi con esiti diversi atteso che la totalità degli atti di volta in volta richiesti sono stati secretati dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma, in quanto oggetto di indagini penali. Il ricorrente ha motivato la sua richiesta osservando che il suo interesse, in qualità di confinante e di autore dell esposto, risiede nell intento di verificare se l ultima D.I.A. presentata dal legale rappresentante della moschea in data 14 novembre 2011, sia stata corredata da certificazioni conformi a legge in ordine al rapporto di aerazione dell immobile, in quanto, a suo dire, detto rapporto non rispetterebbe il rapporto minimo tra pavimento e superficie finestrata richiesto dall allegato C3 del RUE di Parma: detta non conformità, ove accertata, comporterebbe l illegittimità della D.I.A. e, in definitiva, l illegittimità del perdurante uso del capannone, avente diversa destinazione, come luogo di culto/moschea. 3. Il ricorso merita accoglimento. Quanto alla non estensibilità dedotta dal Comune resistente il Collegio osserva che, nonostante l affermazione e la documentazione prodotta dal Comune, identica a quella versata nei precedenti giudizi, gli atti richiesti con il ricorso in epigrafe non risultano espressamente e specificatamente elencati fra quelli sottratti all accesso con la nota del P.M. in data 14 dicembre 2012 (cfr. doc. 3 del fascicolo del Comune). www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/parma/sezione 1/2012/201200399/Provvedimenti/201300073_01.XML 3/5
Con riferimento all interesse all accesso va rilevato che, se l amministrazione avvia un procedimento a seguito di esposto di un privato, costui ha interesse ad accedere agli atti del relativo procedimento, per verificare le ragioni per cui siano state ravvisate le segnalate illegittimità ovvero per le quali l Amministrazione abbia ritenuto non sussistenti le denunciate violazioni (cfr., con riferimento a diversa fattispecie: T.A.R. Trentino Alto Adige, sez. I, 11 ottobre 2012, n. 298). Ne discende che, sussistendo l interesse all accesso e non ravvisandosi, allo stato, ragioni ostative alla divulgazione degli atti per cui è causa il ricorso deve essere accolto e, per l effetto, deve essere ordinato all Amministrazione di consentire al ricorrente l accesso, nelle forme di legge, agli atti richiesti con istanza del 19 ottobre 2012, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti. Le spese del giudizio, in ragione della soccombenza, vanno poste a carico del Comune e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'emilia Romagna, Sezione distaccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l effetto, ordina al Comune di Parma di consentire al ricorrente l accesso, nelle forme di legge, agli atti richiesti con istanza del 19 ottobre 2012, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti. Condanna il Comune di Parma alla rifusione, in favore del ricorrente, di spese e competenze del giudizio che liquida in 1.000,00 (mille) oltre oneri di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/parma/sezione 1/2012/201200399/Provvedimenti/201300073_01.XML 4/5
2013 con l'intervento dei magistrati: Umberto Giovannini, Presidente FF Laura Marzano, Primo Referendario, Estensore Marco Poppi, Primo Referendario L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 06/03/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/parma/sezione 1/2012/201200399/Provvedimenti/201300073_01.XML 5/5