INTERVISTE. IL MATRIMONIO È SEMPRE STATO CONSIDERATO UNICO E INDISSOLUBILE Intervista a un esperto di Diritto Canonico, di José Caetano



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INTERVISTE IL MATRIMONIO È SEMPRE STATO CONSIDERATO UNICO E INDISSOLUBILE Intervista a un esperto di Diritto Canonico, di José Caetano Nella Chiesa cattolica, il matrimonio è ed è sempre stato considerato unico e indissolubile. Lo ricorda in questa intervista concessa a ZENIT padre Antônio Robson Gonçalves, MSJ, esperto di Diritto Canonico presso l'istituto di Diritto Canonico Pe. Dr. Giuseppe Benito Pegoraro, affiliato alla Pontificia Università Lateranense di Roma, e Giudice del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano di San Paolo. Padre Antônio, che è anche Superiore Generale dell'istituto Missionario São José, ha parlato di alcuni aspetti del Diritto Canonico che suscitano grande interesse tra i fedeli. Considerando che si tratta di un tema che suscita molta curiosità, può spiegare la differenza tra annullare un matrimonio e dichiararne la nullità? P. Antonio R. Gonçalves: E' importante tener conto del fatto che la Chiesa Cattolica Apostolica Romana non annulla mai un matrimonio. Annullare significherebbe rendere il matrimonio senza effetto a partire da quel momento. Sarebbe come dire che fino a una certa data il matrimonio è stato valido e a partire da un'altra data non vale più. Il matrimonio è ed è sempre stato considerato dalla Chiesa Cattolica Apostolica Romana come UNICO e INDISSOLUBILE. Ciò vuol dire che la Chiesa cattolica non accetta il divorzio come alternativa valida per i suoi fedeli. Nonostante questo, sappiamo che alcuni matrimoni non vanno bene e sono molte le ragioni per le quali falliscono (non è questa la sede per analizzare ciascuna di esse). Di questi matrimoni, alcuni sono falliti sicuramente perché sono stati nulli, vale a dire nonostante tutta l'apparenza sacramentale (cerimonia, riti, ecc.) non sono sacramenti di fatto. Significa che di fatto non hanno mai avuto valore, perché è mancato qualcosa di essenziale perché quel matrimonio, indipendentemente dal numero di anni nei quali è durato, fosse realmente valido, e fosse cioè sacramento. E' quando si verifica questa situazione che la Chiesa, attraverso il Tribunale Ecclesiastico, dichiara la nullità di quel determinato matrimonio. Il matrimonio gode del favore del diritto, cioè si presume sempre la validità, ma perché il matrimonio sia valido è necessaria l'assenza di tre capitoli o cause che possono renderlo nullo. Questi tre elementi sono: 1) la presenza di impedimenti canonici che sono in totale 12: Affinità (can. 1092); Consanguineità (can. 1091); Parentela Legale (can. 1094); Pubblica Onestà (can.

1093); Delitto di uccisione del coniuge (can. 1090); la Disparità di Culto (un cattolico o un altro non battezzato, non cristiano o battezzato in modo invalido): è importante non confondere la disparità di culto con la religione mista (un cristiano cattolico e un cristiano non cattolico) non è impedimento, e in questo caso non si chiede la dispensa, ma la licenza all'ordinario del luogo (can 1124); Età (can. 1083) ; Impotenza (can. 1098); Ordine Sacro ( can. 1087); Voti Religiosi (can. 1088); Rapimento (can. 1089); Vinculo Precedente (can. 1085). Questi sono impedimenti che rendono la persona inabile a contrarre nozze nella Chiesa Cattolica Apostolica Romana. Chi è impedito può sposarsi solo con la Licenza del Vescovo Diocesano o, a seconda del caso, solo con la Licenza della Sede Apostolica (Vaticano); 2) difetto (o vizio) di consenso, ossia il consenso è stato viziato, non è stato libero, consapevole. Nella maggior parte dei casi possono avvenire le seguenti situazioni: a) Incapacità can 1095: 1º. Mancanza dell'uso della ragione; 2º. Grave mancanza della Discrezione del giudizio circa i requisiti essenziali del matrimonio (ad esempio immaturità umana e psicologica); 3º. Cause di natura psichica. b) Esclusione totale o parziale del bene della comunione di vita e d'amore (canoni 1057 2 e 1101 2); c) Condizione (can. 1102); d) Dolo (can. 1098) e) Errore di persona (can. 1097); f) Errore nelle proprietà essenziali del matrimonio (can. 1099); g) Paura e/o timore reverenziale o violenza (can. 1103); 3) la mancanza di forma canonica, ossia l'assenza di uno o più dei seguenti elementi: la manifestazione da parte dei contraenti del loro Consenso (Io... ti accolgo... come mio marito o mia moglie e prometto di esserti fedele... amarti, rispettarti... nella gioia e nel dolore...) di fronte al Testimone Qualificato (Vescovo

Diocesano, Parroco o altro sacerdote o diacono da questi delegati per quel matrimonio) e davanti ad almeno due testimoni degni di fede. Questo è necessario perché il matrimonio come negozio giuridico esige l'esistenza di questi tre elementi essenziali per la sua validità contrattuale: la capacità giuridica, il valido consenso libero e spontaneamente manifestato e la forma canonica stabilita dalla Chiesa. Qualunque situazione si inquadri in questi elementi può servire da base per il processo di verifica della nullità matrimoniale. E' bene ricordare che i coniugi hanno il diritto di impugnare la validità del loro matrimonio di fronte al Tribunale Ecclesiastico. Oltre a loro, anche il Promotore di Giustizia Ecclesiastica può farlo nelle cause più gravi, soprattutto quando ci sono pericoli di scandalo pubblico. L'oggetto del giudizio, nelle cause di nullità, sarà sempre il consenso, perché secondo la massima giuridica consensus facit nuptia è il consenso che genera il vincolo matrimoniale. I giudici analizzeranno se nel momento esatto (proprio per questo, prima e in concomitanza) di esternare il consenso uno o entrambi i coniugi l'hanno fatto validamente o in modo difettoso. Quali sono i procedimenti per instaurare una Causa di Nullità presso il Tribunale Ecclesiastico? P. Antonio R. Gonçalves: Generalmente la parte interessata deve comparire davanti al Tribunale Ecclesiastico e avere una Consultazione con il Vicario Giudiziale (che è il sacerdote incaricato di presiedere il tribunale), che, dopo averla sentita, la informerà su tutti i dettagli per avviare il processo. Nella consultazione, la persona interessata riceverà una lista con tutti i documenti necessari e uno schema per elaborare il suo rapporto, in cui descriverà dettagliatamente i fatti avvenuti dal momento in cui le parti si sono conosciute, quando hanno iniziato il loro rapporto, come si è sviluppato, se c'erano problemi iniziali, liti, malintesi, quali difficoltà sono sorte, come hanno risolto questi problemi iniziali, se c'è stata una gravidanza indesiderata, com'è stato il fidanzamento, quanto tempo è durato, com'è stato il rapporto in quel periodo, com'è stata la preparazione delle parti al matrimonio, se avevano nozione del significato del matrimonio in quanto sacramento unico e indissolubile, com'è stato il matrimonio in sé, la luna di miele, i primi giorni da sposati, le difficoltà che sono sorte, quando sono sorte, quali sono state; com'era il rapporto delle parti per quanto riguarda i doveri di sposo e sposa, i compiti domestici, il lavoro, la situazione finanziaria della coppia, l'educazione e il sostentamento della prole, quando si sono separati, per quali motivi lo hanno fatto e se hanno tentato o meno la riconciliazione. Con queste informazioni e documenti alla mano la persona torna al Tribunale e sarà, se vorrà, mandata da uno degli Avvocati (che in ambito canonico si chiamano Patroni). Il Patrono, se è il caso, o la parte stessa elabora allora il Supplice Libello

(Richiesta Iniziale) e lo presenta al Tribunale che instaurerà la causa stabilendo il Dubbio iniziale (ossia i titoli o i canoni per i quali la causa sarà giudicata). L'altra parte è informata del processo e può offrire o meno la Contestazione della Lite. E' importante che l'altra parte (detta Demandata) partecipi al processo e presenti la sua versione dei fatti perché al Tribunale interessa la verità dei fatti ed è il contraddittorio che aiuterà a chiarire la verità su questi. E' importante ricordare che l'oggetto del giudizio non è una parte o l'altra, ma il sacramento in sé. Il processo, in un primo momento, non è finalizzato a capire di chi è stata la colpa, ma se il matrimonio è stato valido o no. Stabilito il Dubbio e dopo la contestazione o meno della parte demandata, il Difensore del Vincolo, che ha il dovere di ricordare tutto ciò che possa garantire la validità del vincolo matrimoniale, presenterà i quesiti per ascoltare le parti e i Testimoni di una o di entrambe le parti. Terminata questa tappa, il tribunale potrà sollecitare, nel caso in cui sia necessaria, una perizia. In seguito c'è quella che viene chiamata la pubblicazione degli atti. Le parti prendono conoscenza dei fatti del processo. Dopo la perizia il Patrono, se c'è, presenta le sue dichiarazioni finali, e il Difensore del Vincolo ponderando le circostanze presenta le sue osservazioni finali e rimette gli atti ai Giudici del Collegio. Nelle cause matrimoniali i Giudici sono almeno tre. Ciascuno di loro, dopo aver letto e analizzato gli atti, emette il suo voto e nella Riunione di Sentenza, dopo le ponderazioni di ogni Giudice, è stabilita la Sentenza. Terminata la causa in prima istanza, questa è automaticamente rimessa alla seconda istanza. E' necessario che ci siano due sentenze conformi per dichiarare nullo un matrimonio. Il tempo necessario varia da Tribunale a Tribunale. Il Codice di Diritto Canonico stabilisce come tempi massimi un anno per la prima istanza e sei mesi per la seconda. C'è attualmente una statistica sul numero di richieste della dichiarazione di nullità matrimoniale? P. Antonio R. Gonçalves: Non saprei dire il numero esatto di cause. Credo che la Segnatura Apostolica abbia una statistica mondiale, ma non so se ha pubblicato questi dati. A San Paolo sono protocollate ogni anno dalle 300 alle 380 cause, in prima istanza. Di queste almeno il 90% si conclude e la maggior parte ha ricevuto sentenze affermative, ossia quei matrimoni sono stati dichiarati nulli. Tutto, ad ogni modo, dipende da ogni processo. Non vuol dire che tutti i processi protocollati riceveranno automaticamente una sentenza affermativa. Esistono casi in cui viene verificata la validità del sacramento e in questo modo nessun Papa può cambiare la situazione.

Spesso si sente dire che qualche sacerdote ha benedetto le fedi di sposi in seconde nozze, anche tra persone famose... P. Antonio R. Gonçalves: In primo luogo è necessario considerare questo: sono davvero sacerdoti? Sono sacerdoti della Chiesa Cattolica Apostolica Romana o appartengono a qualche altra denominazione religiosa? Se sono sacerdoti della Chiesa Cattolica Apostolica Romana c'è il divieto di tali benedizioni, e anche i Vescovi delle Diocesi dello Stato di San Paolo hanno pubblicato orientamenti a questo proposito, raccomandando che la pratica fosse abolita, perché nella maggior parte dei casi si corre il rischio di simulare un matrimonio. La simulazione di un sacramento è un delitto canonico passibile di pena. [Traduzione dal portoghese di Roberta Sciamplicotti]