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N. 05343/2014 REG.PROV.CAU. N. 08841/2014 REG.RIC. N. 08987/2014 REG.RIC. N. 09098/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente ORDINANZA 1. Sul ricorso numero di registro generale 8841 del 2014, proposto dal Movimento Difesa del Cittadino, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, corso del Rinascimento, 11; - Luigi De Magistris, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Russo, Lelio Della Pietra, Stefano Montone, con domicilio eletto presso l avv. Luigi Napolitano in Roma, Via Sicilia, 50; - Ministero dell'interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, rappresentato e difeso dall'avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Andreottola, Bruno Crimaldi, con domicilio eletto presso l avv. Nicola Laurenti in Roma, Via F. Denza, 50/A; - Manfredi Nappi, rappresentato e difeso dagli avv. Ferdinando Scotto e Alberto Saggiomo, con domicilio eletto presso il rpimo in Roma, Via Alessandro, n.6; CIPS- Comitato Italiano Popolo Sovrano, Dario Ciccarelli, rappresentati e difesi dall'avv. Fabrizio Perla, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, Via Sistina, 121;

ad opponendum: eletto presso l avv. Giuseppe Placidi in Roma, Via Cosseria 2; 2. sul ricorso numero di registro generale 8987 del 2014, proposto da Manfredi Nappi e dall Associazione Lotta Piccole Illegalità - Alpi, rappresentati e difesi dagli avv. Ferdinando Scotto e Alberto Saggiomo, con domicilio eletto presso il primo in Roma, Via Alessandro III, 6; - Luigi De Magistris, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Russo, Lelio Della Pietra, e Stefano Montone, con domicilio eletto presso l avv. Luigi Napolitano in Roma, Via Sicilia, 50; - Ministero dell'interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, rappresentato e difeso dall'avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Andreottola, Bruno Crimaldi, con domicilio eletto presso l avv. Nicola Laurenti in Roma, Via F. Denza, 50/A; - U.T.G. - Prefettura di Napoli, rappresentato e difeso dall'avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, Via dei Portoghesi, n.12; - Movimento Difesa del Cittadino, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, corso del Rinascimento, 11; CIPS - Comitato Italiano Popolo Sovrano e Dario Ciccarelli, rappresentati e difesi dall'avv. Fabrizio Perla, con domicilio eletto presso Fabrizio Perla in Roma, Via Sistina, 121; ad opponendum: eletto presso l avv. Giuseppe Placidi in Roma, Via Cosseria, n. 2; 3. sul ricorso numero di registro generale 9098 del 2014, proposto dal Ministero dell'interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, rappresentato e difeso dall'avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Luigi De Magistris, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Montone, Lelio Della Pietra e Giuseppe Russo, con domicilio eletto presso l avv. Luigi Napolitano in Roma, Via Sicilia. 50; Andreottola e Bruno Crimaldi, con domicilio eletto presso l avv. Nicola Laurenti in Roma, Via F.

Denza, 50/A; - Movimento Difesa del Cittadino, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, corso del Rinascimento, 11; - Manfredi Nappi, rappresentato e difeso dagli avv. Ferdinando Scotto e Alberto Saggiomo, con domicilio eletto presso il primo in Roma, Via Alessandro III, n. 6; - CIPS, Comitato Italiano Popolo Sovrano, e Dario Ciccarelli, rappresentati e difesi dall'avv. Fabrizio Perla, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, Via Sistina, 121; ad adiuvandum: Associazione Nazionale dei Comuni Italiani- ANCI -, rappresentata e difesa dagli avv. Harald Bonura, Giuliano Fonderico e Giuseppe Meli, con domicilio eletto il primo in Roma, c.so Vittorio Emanuele II, 173; ad opponendum: eletto presso Giuseppe Placidi in Roma, Via Cosseria 2; per la riforma quanto ai ricorsi n. 8841 del 2014, n. 8987 del 2014 e 9098 del 2014 dell' ordinanza cautelare del T.A.R. Campania - Napoli: Sezione I n. 01801/2014, resa tra le parti, concernente il provvedimento del Prefetto di Napoli di sospensione dalla carica di sindaco del comune predetto; quanto al ricorso: Visto l'art. 62 cod. proc. amm; Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Luigi De Magistris; del Ministero dell'interno - U.T.G. - Prefettura di Napoli; del Comune di Napoli; di Manfredi Nappi; del CIPS- Comitato Italiano Popolo Sovrano e di Dario Ciccarelli; Vista l impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento presentata dalla parte ricorrente in primo grado; Viste le memorie difensive; Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti gli avvocati Pellegrino, Russo, Della Pietra, Ferrari, Scotto, Perla, Lentini, Bonura, Fonderico e l avvocato dello Stato Soldani;

Ritenuto: - che, ai sensi della regola dettata dall art. 96, comma 1, c.p.a., gli appelli cautelari diretti il medesimo provvedimento vanno riuniti per la contestuale decisione; - che - in relazione all economia del presente giudizio cautelare e rifluendo ogni questione nel giudizio di merito - può prescindersi dall esame delle eccezioni di inammissibilità dei ricorsi rubricati ai nn. 8841 e 8987 reg. sez. 2014, su cui le stesse parti hanno ravvisato di non insistere nella presente fase contenziosa; - che, quanto all eccepito difetto di giurisdizione, lo stesso postula una diffusa e definitiva delibazione in sede di merito, tenuto conto, da un lato, che si tratta di sospensione di diritto (art. 11 del d.lgs. n. 235 del 2012), rispetto alla quale l atto del Prefetto ha valore solo dichiarativo e, dall altro alto, che detto evento non incide in via definitiva sul diritto di elettorato passivo ma, allo stato, sull esercizio del mandato; - che la misura di cautela adottata dal primo giudice, per il suo carattere interinale e la subordinazione della sua efficacia al tempo necessario per la conclusione del giudizio di costituzionalità, si configura conforme agli indirizzi della giurisprudenza della Corte Costituzionale, del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia U.E., tesi a privilegiare l effettività della tutela giurisdizionale e l integrità delle posizioni coinvolte dal contendere fino alla decisione di merito; - che la delibazione del primo giudice di non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità che investe, in partequa, gli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 235 del 2012, non può formare oggetto di riedizione in sede di appello salvi i casi di assoluta abnormità e di evidente irrilevanza ai fini del decidere restando riservata al giudice a quo che, nel suo apprezzamento di merito, ha ad essa condizionato l esito del giudizio cautelare; - che il potere di riesame del giudice di appello viene, in conseguenza, ad attestarsi sugli estremi di pregiudizio connessi all estromissione dal munus di sindaco; - che, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, riveste prevalenza quello inerente alla prosecuzione del mandato elettivo, non reversibile per il periodo di estromissione in caso di esito favorevole del giudizio di costituzionalità, mentre ad un suo esito negativo segue la reviviscenza della misura di sospensione medio tempore resa inefficace: - che, inoltre, non emerge un grave vulnus ordinamentale, in relazione ai presupposti che hanno determinato la misura di sospensione del Prefetto, che non coinvolgono nell attualità le funzioni dell organo di vertice del comune, né sono connesse all esercizio delle funzioni stesse, mentre il ripristino nel munus- per di più in via interinale e con subordinazione all esito del giudizio di costituzionalità - è a sua volta espressione dei valori non declinabili dell effettività della tutela giurisdizionale e dell integrità delle situazioni soggettive azionate fino alla conclusione del giudizio di merito; - che, in relazione ai profili e alla novità delle questioni verse, spese ed onorari del giudizio vanno compensati fra le parti; P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) previamente riuniti gli appelli cautelari nn. 8841, 8987, 9098 reg. ric. 2014 - li respinge. Spese compensate. La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati: Pier Giorgio Lignani, Presidente Salvatore Cacace, Consigliere Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore Vittorio Stelo, Consigliere Angelica Dell'Utri, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 20/11/2014