Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo



Documenti analoghi
per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo

Modificato con deliberazione C.C. n. 92 del I N D I C E

CITTA' DI A VERSA (Provincia di Caserta)

REGOLAMENTO SULLA TRASPARENZA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO (Provincia di Bologna)

COMI. Direzione Affari Generali e Supporto Organi

Comune di Parma REGOLAMENTO SULLA TRASPARENZA PUBBLICA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO ELETTIVI E NON ELETTIVI

Art. 4 (Dichiarazione iniziale dei titolari di carica politica)

REGOLAMENTO SULLA TRASPARENZA PUBBLICA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO, ELETTIVI E NON ELETTIVI DEL COMUNE. Art.

CITTÀ DI FOLIGNO. Regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale degli Amministratori comunali.

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIRIGENTI PROVINCIALI.

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

Articolo 1 Ambito di applicazione. Articolo 2 Obblighi al momento dell assunzione della carica

Art. 2 - Soggetti interessati, natura e tempistica dei dati patrimoniali

Città di Tortona Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO

Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo

COMUNE DI SCHIO (Provincia di Vicenza)

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PER CIO CHE CONCERNE GLI ENTI DI DIRTTO PRIVATO COMUNQUE DENOMINATI IN CONTROLLO

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI PROVINCIALI DI LIVORNO E DEI TITOLARI DI CARICHE DIRETTIVE

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA' E LA TRASPARENZA DELLO STATO PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA E TRASPARENZA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO DEL COMUNE DI FOSSANO

Comune di Montemurlo (Provincia di Prato)

DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI

C I T T A D I C O R D E N O N S

CITTA DI GIAVENO ASSESSORE COMUNALE TIZZANI STEFANO

COMUNE DI LANCIANO. (Provincia di Chieti)

COMUNE DI ISPICA (Provincia di Ragusa)

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI

Unione Terre di Castelli

COMUNE DI FOLIGNO AREA AFFARI GENERALI

COMUNE DI GANDINO PROVINCIA DI BERGAMO

COMUNE DI VIAREGGIO Provincia di Lucca

INDICE. Art Ambito di applicazione Art Obblighi al momento dell'assunzione alla carica Art

C O M U N E DI IGLESIAS

DICHIARAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE DICHIARO

REGOLAMENTO SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RI- GUARDANTI GLI AMMINISTRATORI COMUNALI

Unione Comuni Garfagnana Provincia di Lucca

COMUNE DI CASTEL SANT ELIA (Provincia di Viterbo)

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE ISTITUZIONALI

COMUNE DI PERUGIA. Segreteria del Consiglio Comunale

COMUNE DI BAGNACAVALLO (PROVINCIA DI RAVENNA) REGOLAMENTO

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE - DEGLI AMMINISTRATORI PROVINCIALI

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE REDDITUALE ED ASSOCIATIVA DEI CONSIGLIERI E DEGLI ASSESSORI PROVINCIALI

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITÀ E LA TRASPARENZA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO DEL COMUNE DI BELPASSO

Comune di Montecatini Terme (Provincia di Pistoia)

REGOLAMENTO PER LA TRASPARENZA E PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO

Regolamento sul procedimento sanzionatorio per violazione degli specifici obblighi di trasparenza di cui all art. 47 D. Lgs. n.

Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

REGOLAMENTO COMUNE DI ORISTANO. Comuni de Aristanis DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER LA PUBBLICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER LA TRASPARENZA

Dipartimento Comunicazione e Diritti dei cittadini. Progetti Strategici e Grandi Eventi ALLEGATI R.M.

REGOLAMENTO SULLA PUBBLICITA E TRASPARENZA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO

I N D I C E - OBBLIGHI AL MOMENTO DELL ASSUNZIONE IN CARICA - OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA CESSAZIONE DALLA CARICA

Io sottoscritto Paolo Veronese nato il a Latisana (UD)..

ELEZIONI COMUNALI 2015 LE SPESE ELETTORALI

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

COMUNE DI FELITTO (SA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Agenzia Spaziale Italiana

REGOLAMENTO SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA E TRASPARENZA RELATIVI ALL ORGANIZZAZIONE DELLA GE.SE.CO. ARZACHENA SRL

Autorità Nazionale Anticorruzione

MITTEL S.p.A. PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI AI SENSI DELL ART. 114, COMMA 7 DEL D. LGS. N.

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI A.S.P. AZIENDA PUBBLICA DEI SERVIZI ALLA PERSONA DEI COMUNI MODENESI AREA NORD

Corso di formazione Amministrazione Trasparente D.Lgs. 33/2013

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL AUTONOMIA CONTABILE DEL CONSIGLIO

COMUNE DI VENAROTTA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

PROT. N. 370 Ozieri 11/06/2014 AVVISO PUBBLICO

Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo

COMUNE DI CARLINO REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DEL BONUS BEBE PER I FIGLI SUCCESSIVI AL PRIMO PROVINCIA DI UDINE

Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche

Regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI circoscrizione del Tribunale di Catania CATANIA

Settore Contenzioso Cultura Pubblica

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 settembre 2007

COMUNE DI CUTRO Provincia di Crotone Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche

Cognome Nome Data di nascita Galanello Fausto 14/04/57 Comune di nascita Provincia (sigla) Comune di residenza. Orvieto TR Orvieto TR

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA. 77/2013- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CON RITO CIVILE E PER LA DISCIPLINA DELL INIZIATIVA: SI, IN

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA. 77/2013- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2013

TPER SPA PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITÀ

L.R. 5/2012, artt. 11 e 33 B.U.R. 1/7/2015, n. 26. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 giugno 2015, n. 0117/Pres.

Cognome Nome Data di nascita Locchi Renato 13/11/47 Comune di nascita Provincia (sigla) Comune di residenza. Umbertide Perugia Perugia PG

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA

COMUNE DI CAGLI. Provincia di Pesaro Urbino. Piazza Matteotti n.1 - tel fax municipio@comune.cagli.ps.

TITOLO I ISTITUZIONE ALBO COMUNALE E ISCRIZIONI

SETA SPA PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITÀ Approvato dal Consiglio di Amministrazione del

1. PREMESSE 2. OGGETTO DEL CODICE

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE E DI GOVERNO.

COMUNE DI PALAIA. Eccezionalmente l uso può essere concesso per manifestazioni che si tengono al di fuori del territorio comunale.

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

A.N.AC. Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007

Regolamento in materia di pubblicità e trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti l organizzazione e l attività della Banca d Italia

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

PROCEDURA DI INTERNAL DEALING RELATIVA ALLE OPERAZIONI SU AZIONI DI VISIBILIA EDITORE S.P.A. POSTE IN ESSERE DAGLI AMMINISTRATORI

Transcript:

UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA Allegato A Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo Approvato con deliberazione del Consiglio n. 28, in data 27.09.2013

Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo I N D I C E Art. 1 - Ambito di applicazione Art. 2 - Obblighi per gli amministratori Art. 3 - Raccolta e tenuta dei dati Art. 4 - Trasparenza e pubblicità dei dati Art. 5 - Mancato rispetto degli obblighi e sanzioni Art. 6 - Entrata in vigore

Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di pubblicità e di trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo. 2. Sono titolari di cariche pubbliche elettive e di governo il Presidente, la Giunta e i componenti del Consiglio. 3. Ai fini del presente regolamento, i titolari di cariche pubbliche elettive e i titolari di cariche di governo sono denominati amministratori. 4. L ufficio di segreteria dell Unione cura la consegna a tutti gli amministratori di copia del presente regolamento, in seguito alla convalida degli eletti o all accettazione della nomina. 5. In sede di prima applicazione, copia del presente regolamento è consegnata agli amministratori in seguito all entrata in vigore dello stesso. Art. 2 Obblighi per gli amministratori 1. Gli amministratori sono tenuti a depositare presso l ufficio di segreteria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente: a) il reddito annuale, così come risultante dall ultima dichiarazione dei redditi; b) i diritti reali su beni immobili; c) i diritti reali su beni mobili iscritti in pubblici registri; d) le azioni e le quote di partecipazione in società quotate e non quotate; e) l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società; f) la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie; g) le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte. 2. La dichiarazione di cui al comma 1 comprende anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono. 3. Gli amministratori sono tenuti a presentare la dichiarazione di cui al comma 1 entro tre mesi dalla convalida degli eletti o dall accettazione della nomina. 4. In sede di prima applicazione del presente regolamento, gli amministratori in carica sono tenuti a presentare la dichiarazione entro tre mesi dall entrata in vigore del regolamento.

5. L adempimento di cui al comma 1 deve essere effettuato per ogni anno di durata del mandato. A tal fine il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. 6. L adempimento di cui al comma 1 deve essere infine effettuato al termine del mandato, entro 30 giorni dalla cessazione della carica. 7. In ogni caso, la dichiarazione deve essere aggiornata ogni volta che si verifichino variazioni dei dati di cui al precedente comma 1 lettere b, c), d), e), f). Il termine per aggiornare la dichiarazione è di 30 giorni dal verificarsi della variazione. Art. 3 Raccolta e tenuta dei dati 1. L ufficio di segreteria dell Unione cura il ricevimento, la tenuta e l aggiornamento delle dichiarazioni di cui all articolo 2 del presente regolamento. 2. Le dichiarazioni degli amministratori e gli eventuali aggiornamenti o integrazioni devono essere acquisite al protocollo generale dell Unione. 3. L ufficio di segreteria provvede a compilare un apposito prospetto riepilogativo in cui sono riportati tutti i dati dichiarati da ciascun amministratore, sulla base delle dichiarazioni acquisite e degli eventuali aggiornamenti o integrazioni. Art. 4 Trasparenza e pubblicità dei dati 1. Il prospetto riepilogativo di cui all articolo 3 deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell ente all interno della sezione trasparenza in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 2. L Unione è inoltre tenuta a pubblicare secondo le modalità indicate dal comma precedente i seguenti documenti: a) l'atto di nomina o di proclamazione dell amministratore, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; b) il curriculum dell amministratore; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni di cui al precedente articolo 2 del presente regolamento. Nel caso in cui la dichiarazione dell amministratore sia mancante della situazione patrimoniale e/o della

dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, dei figli o dei parenti entro il secondo grado di parentela, in quanto non consenzienti, deve essere data evidenza al mancato consenso. 3. L Unione provvede a pubblicare i documenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo entro 3 mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico degli amministratori, fatta eccezione per le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio. 4. I documenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono inoltre depositati per tutto il periodo in cui è prevista la pubblicazione presso l ufficio di segreteria dell Unione e sono liberamente consultabili da chiunque. 5. L obbligo previsto dalla vigente normativa e dal presente regolamento di pubblicare i documenti di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo 4 comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi documenti, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata. La richiesta è gratuita e deve essere presentata al responsabile della trasparenza dell Unione, il quale provvede entro 30 giorni. Art. 5 Mancato rispetto degli obblighi e sanzioni 1. Il responsabile della trasparenza dell Unione è incaricato della vigilanza e del controllo delle disposizioni del presente regolamento. 2. In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di cui all articolo 2 del presente regolamento, il responsabile della trasparenza dell Unione invita l amministratore a presentare la dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni. Nella comunicazione dovrà essere indicato che l eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l applicazione della sanzione amministrativa prevista al comma 5. La stessa comunicazione è inviata per conoscenza al Presidente o al Presidente del Consiglio, ciascuno per la rispettiva competenza. 3. Nel caso in cui l amministratore provveda nel termine assegnato a presentare la dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, il responsabile della trasparenza provvede a comunicarne l avvenuta regolarizzazione al Presidente o al Presidente del Consiglio, senza l applicazione di alcuna sanzione ulteriore. 4. Nel caso in cui l amministratore non provveda nel termine assegnato a rendere la dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, il responsabile della trasparenza, fermo restando quanto previsto dal comma successivo, comunica l avvenuta inadempienza al Presidente o al Presidente del Consiglio, ciascuno per la rispettiva competenza, al fine di darne comunicazione, nella prima seduta utile, al rispettivo organo collegiale.

5. A carico dell amministratore inadempiente è prevista una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 2.000,00 (duemila) ad un massimo di euro 20.000,00 (ventimila), comminata dal Presidente e per il Presidente dal Presidente del Consiglio o, in assenza, dal Segretario Generale dell Unione. Art. 6 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi immediatamente dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione.